Sentenza n. 222/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 100
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, ecc...)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) due ordinanze emesse il 19 dicembre 1979 dal Tribunale di Roma
nei procedimenti civili vertenti tra Pizzetti Adriana contro Morelli
Fernando ed altro e Quinti Roberto ed altro, iscritte ai nn. 224 e 225
del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 145 dell'anno 1980;
2) due ordinanze emesse il 28 febbraio e 26 giugno 1981 dal
Tribunale di Ferrara nei procedimenti civili vertenti tra Lupo
Salvatore e Fallimento Lupo Salvatore ed altra, iscritte ai nn. 258 e
610 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 255 dell'anno 1981 e 12 del 1982;
3) due ordinanze emesse il 15 ottobre 1981 e 22 febbraio 1982 dalla
Corte d'appello di Messina nei procedimenti civili vertenti tra Giostra
Antonino e Ditta Fratelli Croce ed altri e S.p.A. Caleppio iscritte ai
nn. 101 e 359 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 178 e 290 dell'anno 1982.
Visto l'atto di costituzione di Lupo Salvatore, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Michele Giorgianni per Lupo Salvatore e l'avvocato
dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con atto 30 dicembre 1978 Pizzetti Adriana, dichiarata
fallita dal Tribunale di Roma Sez. fallim. con sent. 22 febbraio 1979,
propose, ai sensi dell'art. 100 l. fall, impugnazione avverso
l'ammissione al passivo di un credito di Morelli Fernando nei confronti
del quale la fallita sosteneva di non essere debitrice di alcuna somma;
a seguito della costituzione del Morelli, il quale eccepì il difetto
di legittimazione della fallita all'impugnazione e nel merito chiese il
rigetto del ricorso, la Pizzetti sollevò questione di
costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art.
100 nella parte in cui limita l'impugnazione dei crediti ammessi ai
soli creditori insinuati.
Con ordinanza resa il 19 dicembre 1979 (notificata e comunicata il
28 febbraio 1980; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28
maggio 1980 e iscritta al n. 224 R.O. 1980) l'adito Tribunale di Roma
Sez. fallim. giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 24 comma
secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di
legittimità dell'art. 100 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sul riflesso a)
che il curatore, mentre è passivamente e attivamente legittimato a
stare in giudizi, aventi ad oggetto controversie relative a rapporti di
diritto patrimoniale compresi nel fallimento, in luogo del debitore
(art. 43 l. fall.), è legittimato, a sensi dell'art. 100, a resistere
alle impugnazioni dei crediti ammessi e non già ad impugnare detti
crediti e tale limitazione si risolve in una deminutio del fallito, il
quale, quindi, non è sostituito dal curatore nelle impugnazioni dei
crediti ammessi (deminutio cui non appieno si sopperirebbe con
l'istituto della revocazione), b) che il contrario avviso della Corte
di Cassazione, che, con sent. 20 luglio 1964, n. 1962, ebbe a stimare
manifestamente infondata la questione, sarebbe superato da successivi
orientamenti della stessa Cassazione in tema di legittimazione del
fallito ad agire in giudizio, a proprie spese, per la tutela di diritti
patrimoniali di cui gli organi fallimentari siansi disinteressati, e
dalle sentenze - rese dalla Corte costituzionale - 6 luglio 1970, n.
141 in punto alla mera facoltà, attribuita dall'art. 15 l. fall. al
tribunale, di ordinare, prima di dichiarare il fallimento, la
comparizione dell'imprenditore, 127/1975 dichiarativa della
illegittimità dell'art. 147 l. fall. nella parte in cui negava al
fallito, concedendola al solo curatore, la legittimazione a chiedere la
dichiarazione di fallimento dei socii illimitatamente responsabili
nonché dell'art. 22 l. fall. nella parte in cui disconosceva al
medesimo fallito la legittimazione a proporre reclamo contro il
decreto del tribunale, reiettivo dell'istanza diretta alla
dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile, e
c) che l'obiezione diretta a porre in rilievo gli inconvenienti, cui
l'allargamento delle iniziative del fallito darebbe occasione, non
sarebbe sufficiente ad esimere dal prospettare dubbi di legittimità
dell'art. 100 il cui controllo a stregua della Costituzione è stato
più volte invocato dalla prevalente dottrina.
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 17 giugno 1980 con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha concluso per l'infondatezza allegando a motivi che la
evoluzione giurisprudenziale, successiva alla sent. 20 luglio 1964, n.
1962, cui il Tribunale si era riferito, riguardava ipotesi del tutto
diversa da quella in argomento.
2. - Dall'ordinanza 19 dicembre 1979, riassunta sub 1.1, la
ordinanza resa sotto la stessa data dallo stesso Tribunale (notificata
e comunicata il 28 gennaio 1980; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
145 del 28 maggio 1980 e iscritta al n. 225 R.O. 1980) differiva solo
perché la Pizzetti Adriana si opponeva (non al Morelli Fernando ma) al
Quinti Roberto e diverso era l'ammontare del credito ammesso mentre
comuni erano l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e l'atto di intervento versato nell'incidente sub 1.2.
3.1. - Con ricorso depositato il 2 luglio 1980 Lupo Salvatore,
dichiarato fallito dal Tribunale di Ferrara, spiegò la impugnazione
avverso l'ammissione al passivo del proprio fallimento in via
chirografaria del fallimento della "Industria Liquori Caso Lupo
S.a.a." per la somma di L. 944.335.863; nel contraddittorio del
curatore del fallimento della società, il quale contestò la
legittimazione del fallito a proporre la impugnazione e il fondamento
nel merito, la difesa del Lupo eccepì l'illegittimità dell'art. 100
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con l'art. 24 Cost., nella
parte in cui non consente al fallito di impugnare l'ammissione di
crediti.
Con ordinanza resa il 26 giugno 1981 (notificata e comunicata il 29
luglio successivo; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 13
gennaio 1982 e iscritta al n. 610 R.O. 1981) l'adito Tribunale di
Ferrara giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 100
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui non consente al fallito
di impugnare i crediti ammessi al passivo del suo fallimento, sebbene
ne fosse stata ritenuta la manifesta infondatezza da Cass. 20 luglio
1964, n. 1962, da Trib. Alessandria 29 aprile 1970 e da Tribunale di
Genova 5 dicembre 1977, ponendo in particolare evidenza che l'entità
della massa passiva accertata, oltre a costituire l'insieme dei debiti
cui il patrimonio del debitore deve far fronte, condiziona le
possibilità di ottenere la riabilitazione immediata o di proporre un
concordato o di evitare la contestazione di una delle aggravanti
specifiche del reato di bancarotta.
3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 2 febbraio 1982, con il quale l'Avvocatura generale, a
sostegno della conclusione di infondatezza della questione, ha in
sostanza riprodotto le argomentazioni esposte nell'atto di intervento,
comuni ai due precedenti incidenti (supra 1.2., 2.2.).
4.1. - Con ordinanza resa il 28 febbraio 1981 (notificata il 10 e
comunicata il 16 del successivo marzo; pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 16 settembre 1981 e iscritta al n. 258 R.O. 1981)
nel giudizio di impugnazione promosso dal fallito Lupo Salvatore
avverso l'ammissione al passivo della Amministrazione finanziaria dello
Stato per IVA evasa e penalità nella misura di L. 271.987.000, l'adito
Tribunale di Ferrara giudicò manifestamente infondata, in riferimento
all'art. 3 Cost., la questione di legittimità dell'art. 100 r.d. 16
marzo 1942, n. 267 perché il diverso trattamento riservato, in punto
alla legittimazione alla impugnazione, al fallito e al curatore era
giustificato dalla perdita, nel fallito, della capacità processuale,
dalla eccezionalità dei casi in cui è consentito al fallito agire in
proprio all'interno della procedura fallimentare, da ragioni di
speditezza ed economia processuale la cui valutazione rientra
nell'insindacabile apprezzamento del legislatore; giudicò per contro
non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la
questione per le ragioni esposte nella precedente ordinanza (supra
3.1.).
4.2. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di Lupo
Salvatore gli avv. Alberto Pisani e Beniamino Jannotta giusta mandato
in calce alla memoria depositata il 27 marzo 1981, con la quale han
concluso per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale
dell'art. 100 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 argomentando, in aggiunta ai
motivi esposti nella ordinanza di rimessione, da ciò che la
illegittimità è stata ritenuta da autorevole dottrina (Salanitro, A.
De Martini) ed è posta in maggiore evidenza dalla autorità di
giudicato attribuita al decreto di ammissione che sopravvive alla
chiusura della procedura fallimentare, ritenuta dalla dottrina (F.
Ferrara jr., L. Lanfranchi, E. F. Ricci) e negata dalla giurisprudenza
della Cassazione.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 6 ottobre 1981 con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato si è limitata a richiamare gli atti d'intervento versati nei
precedenti incidenti (supra 1.2.; 2.2.).
5.1. - Provvedendo sull'appello, proposto dall'erede della fallita
Cucinotta Natala, Giostra Antonino, il quale aveva spiegato
impugnazione avverso il decreto di ammissione al passivo di non pochi
crediti, per la riforma della sentenza 20 dicembre 1977-26 gennaio 1978
dichiarativa dell'inammissibilità della impugnazione, resa dal locale
Tribunale, la Corte di appello di Messina, con ordinanza pronunciata il
15 ottobre 1981 (comunicata il successivo 23 novembre 1981 e notificata
il 3 febbraio 1982; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30
giugno 1982 e iscritta al n. 101 R.O. 1982) nel contraddittorio, tra
l'altro, del creditore Ditta Fratelli Croce, giudicò rilevante e, in
riferimento all'art. 24, comma secondo Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità dell'art. 100 r.d. 16 marzo
1942, n. 267 allegando i motivi esposti dal Tribunale di Roma nella
ordinanza del 19 dicembre 1979 (supra 1.1.).
5.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
riassumendo nell'atto depositato il 19 luglio 1982 le argomentazioni
esposte nell'atto versato nell'incidente iscritto al n. 224 R.O. 1980
(supra 1.2.).
6.1. - Con ordinanza resa il 22 febbraio 1982 (notificata il 14 e
comunicata il 22 del successivo aprile; pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 20 ottobre 1982 e iscritta al n. 359 R.O. 1982)
nel contraddittorio, tra l'altro, di Giostra Antonino (erede della
fallita Cucinotta Natala), il quale aveva proposto opposizione avverso
il decreto di ammissione tardiva al passivo del credito della Galeppio
S.p.A. sostenendo che tale credito non avrebbe dovuto essere ammesso al
passivo perché la Cucinotta aveva in precedenza iniziato giudizio di
risoluzione e di risarcimento di danni contro la società e, pertanto,
era ancora da stabilire se e per quale importo esistesse il credito, la
Corte d'appello di Messina - sospeso di decidere sull'appello
interposto dal Giostra avverso la sentenza 13 marzo-28 maggio 1979 con
la quale il locale Tribunale aveva dichiarato l'improponibilità della
proposta opposizione sul riflesso che i creditori avrebbero potuto
costituirsi in giudizio prima dell'opposizione, non già proporre
impugnazione tardiva e, di conseguenza, che tanto meno avrebbe potuto
proporre opposizione il Giostra erede della fallita per essere questa
carente di legittimazione - giudicò rilevante e, in riferimento
all'art. 24, comma secondo, Cost., non manifestamente infondata la
questione di illegittimità dell'art. 100 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
riassumendo i motivi svolti nella precedente ordinanza del 15 febbraio
1981 (supra 5.1.).
6.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 2 novembre 1982 con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha riprodotto la motivazione della sent. 20 luglio 1964, n. 1962,
con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato manifestamente
infondata la questione di costituzionalità dell'art. 43 1. fall.
(indirizzo riaffermato con le sentt. 31/1975, 1627/1975 e 1061/1978) in
ordine al principio di eguaglianza, inteso in collegamento con la
tutela del diritto di difesa, ha richiamato le sentt. 3/1957, 46/1967,
159/1972, 276/1974, 265/1976 e 28/1977 della stessa Corte, è tornata a
porre in rilievo che il fallito cessa dalla titolarità dei rapporti
acquisiti alla massa e pertanto difetta della relativa legittimazione
processuale e che da tale correlazione non divergono le ipotesi in cui
la legittimazione processuale è conservata al fallito (art. 43 l.
fall.).
7. - Alla pubblica udienza del 6 dicembre 1983, alla quale sono
stati assegnati i sei incidenti, il giudice Andrioli ha svolto la
relazione; l'avv. Giorgianni, associato dai già costituiti difensori
del Lupo, ha argomentato e concluso per la dichiarazione di fondatezza
della questione, per la infondatezza della quale ha invece motivato e
concluso l'avv. dello Stato Carafa. Considerato in diritto :
8.1. - La identità obiettiva degli incidenti ne giustifica la
riunione ai fini di unica decisione.
8.2. - Nel merito, la questione è infondata nella parte in cui si
denuncia, in relazione all'art. 24 Cost., la illegittimità dell'art.
100 l. fall. in quanto nega la legittimazione del fallito in persona
ad impugnare i crediti ammessi, laddove la prospettazione del dubbio in
riferimento al difetto di legittimazione del curatore in nome e per
conto del fallito non rileva nei giudizi a quibus e, comunque,
contrasta con il diritto vivente, espresso dalla giurisprudenza della
Cassazione.
Sembra invero alla Corte che la partecipazione del fallito alla
fase sommaria della verificazione la quale sfocia nel decreto di
ammissione al passivo consente di rappresentare le ragioni che, ad
avviso del fallito, vanno poste a fondamento del decreto del giudice
delegato, mentre l'attribuzione al fallito della legittimazione in
persona alla impugnazione dei crediti ammessi offrirebbe facile esca
alla perpetuazione della fase di cognizione ordinaria con grande
nocumento dei creditori.
Le indubbie limitazioni che la normativa pone in tema di
legittimazione del debitore trovano d'altronde non irrazionale
giustificazione nella natura dello speciale procedimento che, come
questa Corte ha già affermato con sentenza n. 195/1975, è diretto
alla tutela di interessi generali ed ha un carattere unitario: è
dunque essenzialmente nel suo ambito, e nei limiti posti dalla sua
struttura, che i diritti e gli interessi del fallito possono trovare
protezione.
Né giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte in tema di
dichiarazione di fallimento e di opposizione alla sentenza dichiarativa
perché diversi sono gli obiettivi delle due vicende.
I fin qui svolti motivi inducono a negare all'art. 3 Cost.
idoneità ad assumere la veste di utile parametro (del resto
disconosciuta dal Tribunale di Ferrara con ordinanza 28 febbraio 1981
(supra 4.1.), dappoiché la garanzia del diritto di difesa somministra
i criteri atti a negare nella specie l'incostituzionalità dell'art.
100 sotto il triplice profilo della irrazionalità e della violazione
del principio di eguaglianza.
Ciò non toglie che sia da auspicare, all'interno delle procedure
concorsuali, la ricerca di più soddisfacenti equilibri anche nella
prospettiva di una miglior tutela della condizione del fallito, ma la
stessa varietà delle soluzioni ipotizzabili dimostra che si versa in
materia riservata alle scelte discrezionali del legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i sei procedimenti (nn. 224 e 225 Reg. ord. 1980, 250 e
610 Reg. ord. 1981, 102 e 359 Reg. ord. 1982), dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 r.d. 16 marzo
1942, n. 267, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non
prevede la legittimazione del fallito ad esperire l'impugnazione dei
crediti ammessi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte