Sentenza n. 222/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/10/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44legge 270/1982
- art. 41legge 270/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41
(rectius 44) legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina
del reclutamento del personale docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici,
adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e
sistemazione del personale precario esistente"), promosso con ordinanza
emessa il 16 maggio 1983 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto
da Spinelli Anna Maria ed altri c/ Ministero della Pubblica Istruzione
ed altro, iscritta al n. 1312 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione di Di Lorenzo Lucia ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1986 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
uditi l'avv. Giulio Pizzuti per Di Lorenzo Lucia ed altri e
l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza
del 16 maggio 1983, ha sollevato in relazione agli artt. 3 e 97 della
Costituzione questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui
esclude dalla riassunzione, dal mantenimento in servizio fino al
conseguimento del diploma e della abilitazione e, subordinatamente a
tale conseguimento, fino alla immissione in ruolo, i docenti di
attività musicali che hanno prestato servizio secondo le modalità
indicate dallo stesso art. 44.
Secondo il giudice a quo tale disposizione determinerebbe
un'arbitraria discriminazione, in ordine all'immissione in ruolo, fra
categorie di docenti ammessi all'insegnamento sulla base degli stessi
titoli e provenienti da graduatorie sostanzialmente identiche, in
relazione soltanto alla scelta casuale della materia di insegnare.
Un'altra ingiustificata differenziazione si verrebbe inoltre a creare
fra docenti di libere attività complementari, giacché a parità di
situazioni, altre categorie sarebbero immesse nei ruoli, mentre i
predetti insegnanti ne resterebbero esclusi.
Osserva in via generale il T.A.R. del Lazio che il legislatore, nel
procedere alla sistemazione del personale docente precario al momento
dell'entrata in vigore della legge n. 270/ 1982 non ha seguito una
logica unitaria, articolando il complesso delle disposizioni in
relazione alla molteplice configurazione delle situazioni concrete che
si erano venute consolidando nel tempo. Criterio comune è stato
comunque quello di attribuire rilevanza a determinati periodi di
servizio, in relazione alla loro durata e all'epoca di svolgimento,
graduando poi i benefici di immissione in ruolo con riguardo alla
natura del rapporto (incarico o supplenza) o al titolo posseduto
(abilitazione o no).
Per alcune categorie di docenti, peraltro, il legislatore ha
operato una deroga alla propria impostazione generale, prendendo in
considerazione anche la situazione di coloro che erano stati chiamati
all'insegnamento senza neppure il possesso del titolo di studio
specifico, a causa di circostanze eccezionali che ne avevano resa
necessaria l'utilizzazione.
Fra queste categorie, il legislatore ha incluso anche quella dei
docenti di educazione musicale nella scuola media, per i quali ha
richiesto esclusivamente il requisito minimo di un anno di servizio nel
1980/81, attribuendo, in presenza di questo presupposto, il diritto
alla riassunzione, al mantenimento in servizio sino al conseguimento
del diploma (con frequenza di un corso speciale) e, una volta
conseguito il titolo di studio, fino all'ulteriore conseguimento
dell'abilitazione; nonché, per coloro che avessero ottenuto
l'abilitazione, fino alla definitiva immissione in ruolo.
Fra i destinatari di tali benefici non sono stati, invece, compresi
quei docenti, i quali, pur potendo far valere i medesimi requisiti di
servizio, avevano tuttavia insegnato, nel periodo considerato,
attività musicale, che è materia rientrante nelle libere attività di
complemento del corrispondente insegnamento curriculare.
Ora, una siffatta discriminazione in null'altro potrebbe trovare il
proprio fondamento - attesa la identità della natura del rapporto di
precariato, già messa in evidenza (servizio in qualità di supplente
nell'anno scolastico 1980/81), nonché la sostanziale omogeneità della
materia d'insegnamento - se non nell'essere la materia specifica non
rientrante nei programmi di insegnamento della scuola media e non
costituente, quindi, cattedra di ruolo.
Tale discriminazione appare tanto meno giustificata se si considera
che categorie in situazioni analoghe sono state del tutto equiparate a
quelle degli insegnanti di materie curriculari. Così l'art. 39, in
tema d'immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti
d'istruzione artistica statali, dichiara applicabili agli insegnanti di
libere attività complementari le disposizioni dettate dai precedenti
artt. 33, 34, 35, 36 e 37. Anche gli insegnanti di attività ginnico -
sportive - che è materia rientrante fra le libere attività di
complemento (esattamente come le attività musicali) - sono equiparati
ai docenti di educazione fisica.
I docenti di attività musicale finiscono così per essere gli
unici fra tutti gli insegnanti di libere attività complementari che,
pur potendo far valere requisiti soggettivi e di servizio, valutati dal
legislatore come utili ai fini della sistemazione del rapporto di
precariato alla stessa stregua dei corrispondenti docenti curriculari,
rimangono esclusi da qualsiasi possibilità di sistemazione in ruolo.
La violazione dell'art. 97 Cost. viene infine ravvisata nelle
conseguenze negative che derivano dal mantenimento di una forma di
precariato che era intenzione del legislatore eliminare interamente.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo l'infondatezza della questione sollevata.
L'impugnato art. 44 appare - secondo la difesa dello Stato - in
perfetta consonanza con il quadro generale delle speciali norme di
immissione in ruolo che privilegiano gli insegnanti supplenti di
materie curriculari rispetto a quelli delle libere attività
complementari, ai quali non incombe la precisa responsabilità dello
svolgimento di un programma ufficiale di insegnamento.
Quanto alla differenza di trattamento riservata agli insegnanti di
attività ginnico - sportive, ai quali art. 43 estende le disposizioni
di favore previste per gli insegnanti delle ore curriculari, occorre
notare che la loro posizione è particolarmente qualificata dalla
richiesta di un servizio complessivo di tre anni, e non di un periodo
breve di 180 giorni nell'anno 1980/81, come si avrebbe se si
equiparassero i docenti di attività musicali a quelli di educazione
musicale.
Inoltre il differente grado di responsabilità, che distingue
l'insegnamento delle materie curriculari da quello delle materie
complementari, perde rilievo per gli insegnanti di educazione fisica e
quelli di attività ginnico - sportive, essendo sostanzialmente
identica la responsabilità professionale inerente ai due tipi di
prestazioni.
3. - Si sono costituite in giudizio le parti private Lucia Di
Lorenzo, Concetta Rausco, Caterina Terlingo, Maria Giovanna Lorenzo,
Anna Angela Maria Carafa, Giovanni Canistro, rappresentate e difese
dall'avv. Ugo Sgueglia del Foro di Roma, chiedendo a questa Corte di
voler dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Le parti private costituite hanno depositato nei termini una memoria
nella quale, a sostegno della tesi dell'illegittimità costituzionale
della norma impugnata, si ricorda come durante i lavori preparatori del
disegno di legge n. 1112, che portarono all'emanazione della legge n.
270/1982, i ricorrenti avevano ottenuto - in forza della nota
ministeriale n. 16885/420/BD del 28 settembre 1981 - la rinnovazione
della supplenza annuale, in quanto, come si leggeva nella nota,
"essendo in corso esame presso Camera Deputati disegno legge n. 1112
già approvato dal Senato con il quale prescrivesi tra l'altro
mantenimento in servizio fino at conseguimento titoli studio et
abilitazione et comunque non oltre sessennio sia docenti Educazione
Fisica et Attività Ginnico - Sportive sia docenti Educazione Musicale
et Attività Musicali sprovvisti titolo studio specifico et in servizio
a.s. 1980/81 at docenti medesimi debet essere rinnovata supplenza anche
a.s. 1981/82 prima conferimento da parte SS.LL. supplenze annuali.
Ciò non solo per corrispondere attese docenti interessati ma anche at
scopo evitare inconvenienti amministrativi et possibili oneri
aggiuntivi spese derivanti dalle necessità di dover riassumere docenti
in questione nel caso prevedibile di approvazione nel corrente a.s.
anche da parte Camera Deputati menzionato disegno legge 1 112".
Da tale disposizione apparirebbe evidente - secondo la difesa delle
parti - la sicura equiparazione tra educazione fisica e attività
ginnico - sportive da una parte ed educazione musicale ed attività
musicali dall'altra. Inoltre, se è vero che il testo definitivo
dell'art. 44 infrange questa equiparazione, a differenza dell'art. 43,
che la mantiene, chiara apparirebbe l'arbitrarietà della
discriminazione. Considerato in diritto :
1. - La legge 20 maggio 1982, n. 270, all'art. 44 intitolato "Norme
particolari per docenti di educazione musicale" non prevede che alle
procedure ivi stabilite per la riqualificazione professionale e per
l'assorbimento in ruolo del personale docente precario siano ammessi
gli insegnanti di attività musicali.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ritiene che
l'omissione nel testo legislativo dei docenti di attività musicali, i
quali "pur potendo far valere requisiti soggettivi e di servizio
valutati dal legislatore come utili ai fini della sistemazione del
rapporto di precariato dei corrispondenti docenti curriculari, unici
fra tutti gli insegnanti di libere attività complementari, sono
esclusi da qualsiasi possibilità di sistemazione del loro rapporto non
di ruolo", comporti "censura di violazione dell'art. 3 Cost., sia sotto
il profilo della disparità di trattamento in situazioni considerate,
nel complesso della legge, perfettamente equivalenti, sia sotto quello,
conseguenziale, della irragionevolezza della discriminazione nel caso
specifico".
Inoltre, la norma impugnata sembra "contrastare anche con l'art. 97
Cost., almeno nella misura in cui l'ingiustificata esclusione della
immissione in ruolo di personale ritenuto, in via di principio, per la
sua attività di servizio, meritevole di conferma nel rapporto, anche
in carenza del titolo di studio, o, comunque, utile
all'Amministrazione, si riverberi sul buon andamento di questa,
mantenendo, oltre tutto, in essere una forma di precariato che è
stata, invece, intenzione del legislatore, nei limiti già precisati,
eliminare".
2. - Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza
sancito dall'art. 3 Cost. la questione non è fondata.
La legge 20 maggio 1982, n. 270, detta una disciplina complessa per
il reclutamento del personale docente, per la ristrutturazione degli
organici e per l'adozione di misure idonee ad evitare la formazione del
precariato, nonché per la sistemazione del personale precario
esistente, in cui molteplici sono i criteri assunti in corrispondenza
con la diversità delle varie situazioni da regolare. Non è pertanto
possibile argomentare giudizi di razionalità e di ragionevolezza
comparando tra loro posizioni non omogenee per postulare una ratio
legis generale ed uniforme contraddetta dall'art. 44.
Al contrario si deve dare rilievo ermeneutico alla intitolazione
del Capo IV "Particolari categorie di personale docente" del Titolo III
relativo alle norme transitorie di immissione in ruolo, sotto il quale
si inscrive l'art. 44. In esso acquista prevalente valore il criterio
dello status del docente riferito a peculiari funzioni di specifiche
discipline di insegnamento. Anche all'interno di questo capo le
"particolari categorie" non sono omogenee e pertanto non sono
vicendevolmente comparabili.
La stessa distinzione tra materie curriculari e libere attività
complementari non è assunta dal legislatore come criterio discretivo
di portata generale cui vincolare le proprie scelte ai fini
dell'assorbimento in ruolo del personale docente precario.
Non lo è ad esempio nell'art. 43 che accomuna i docenti di
educazione fisica - materia curriculare - ai docenti di attività
ginnico - sportive, libera attività complementare.
Inoltre, lo specifico disciplinare delle attività ginnico -
sportive e di educazione fisica, che si fonda su unica base di
professionalità e di contenuti didattici, non è comparabile con
quelli dell'educazione musicale e delle attività musicali, che sono
distinti metodologicamente e finalisticamente.
Per l'educazione musicale e le attività musicali infatti hanno
decisiva rilevanza le distinte funzioni di materia curriculare per la
prima, con la responsabilità per il docente di espletare un compiuto
programma di insegnamento, e di libera attività complementare per le
seconde, che tale impegno ed organicità didattica di corso non
comportano. La diversità tra le due posizioni, degli insegnanti di
educazione fisica e attività ginnico - sportive, di cui all'art. 43
della legge 20 maggio 1982, n. 270, da un canto e degli insegnanti di
educazione musicale, di cui all'art. 44, dall'altro, risulta inoltre
dal distinto requisito della durata del servizio, triennale per i
primi, annuale e non inferiore a 180 giorni per i secondi.
Del resto, il legislatore ha qui articolato analiticamente una
estesa disciplina di dettaglio e la varietà dei criteri adottati non
può non essere valutata alla stregua delle singole rationes
particolari che esprimono i fini con ciascuna norma perseguiti. Ora,
con l'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, il legislatore ha
inteso evidentemente escludere dalle procedure di riqualificazione
professionale e finalmente di immissione in ruolo quei docenti
considerati, per professionalità e contenuti della prestazione
didattica, non utilmente convertibili nelle forme di stabilizzazione e
assorbimento in ruolo del precariato.
La razionalità della norma è interna alla discrezionalità
legislativa e non è sindacabile al di fuori di essa.
3. - Anche quanto al secondo profilo, di lesione del principio del
buon andamento dell'Amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., la
questione non è fondata.
Anzi la esclusione dalla previsione dell'art. 44 della legge 20
maggio 1982, n. 270, di docenti precari utilizzati per breve tempo e
per marginali attività di doposcuola dimostra la volontà del
legislatore di ristrutturare il settore dell'amministrazione scolastica
con criteri più adeguati proprio al principio di cui all'art. 97 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in riferimento agli
artt. 3 e 97 Cost., sollevata dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte