Corte costituzionale

Ordinanza n. 222/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 69, secondo e

terzo comma, e 71, primo e secondo comma, della l. 27 luglio 1978 n.

392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con

ordinanza emessa il 12 ottobre 1981 dal Pretore di Lucera nel

procedimento civile vertente tra La Spina Giuseppe e Capocci Maria

Grazia, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un giudizio, vertente tra La Spina

Giuseppe e Capocci Maria Grazia, per finita locazione di un immobile

non abitativo, il Pretore di Lucera con ordinanza del 12 ottobre 1981

(reg. ord. n. 14 del 1982) sollevava, in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo

e secondo comma, e 69, secondo e terzo comma, l. 27 luglio 1978 n.

392; l'impugnativa era limitata alla parte in cui i detti articoli -

stabilendo in materia di durata minima dei rapporti locativi in corso

al momento in entrata in vigore della legge cit. e non soggetti a

proroga legale - non prevedevano l'applicabilità dei precedenti

artt. 28 e 29, primo comma, lett. a e b, dettati solo per i contratti

stipulati dopo l'entrata in vigore della stessa legge;

che il Pretore osservava come i citati artt. 28 e 29 limitassero

il potere del locatore di giovarsi della prima scadenza contrattuale

ad alcuni casi tassativi, fra cui - per quanto interessava il

giudizio in corso - la necessità di adibire l'immobile ad abitazione

propria, o del coniuge, o dei parenti in linea retta (art. 29, lett.

a) ovvero la necessità di destinare l'immobile stesso ad attività

industriali, artigianali, commerciali o di interesse turistico (art.

29 lett. b); limitazione valida, come già detto, per i contratti

stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ma

non anche per quelli in corso e non soggetti a proroga: rispetto a

tali contratti, infatti, il locatore poteva in ogni caso chiedere la

restituzione dell'immobile alla prima scadenza;

che le situazioni del locatore e del conduttore alla prima

scadenza contrattuale apparivano al giudice rimettente, nei due casi

considerati, del tutto analoghe e quindi la detta diversità di

trattamento gli sembrava priva di giustificazione;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva,

chiedendo cha la questione fosse dichiarata non fondata;

che nessuna delle parti si costituiva.

Considerato che - come più volte ha osservato questa Corte: cfr.

sentt. nn. 251 del 1983 e 33 del 1985 - le due categorie, previste

dal legislatore del 1978, dei rapporti locativi iniziati dopo

l'entrata in vigore della l. n. 392 (e perciò soggetti alla

disciplina definitiva della medesima) e di quelli in corso al momento

di entrata in vigore della legge stessa (e perciò soggetti alla

disciplina transitoria) non sono omogenee: infatti mentre la durata

dei primi, disciplinata dagli artt. 27, 28 e 29 della legge, è

conosciuta e liberamente accettata dalle parti nell'esercizio della

loro autonomia negoziale, la durata minima dei secondi è stabilita

autoritativamente dai successivi artt. 67 e 71, nonché 15- bis d.l.

n. 9 del 1982 conv. in l. n. 94 del 1982;

che ciò giustifica chiaramente la scelta discrezionale del

legislatore, il quale ha voluto una diversità di disciplina rispetto

al diniego di rinnovazione alla scadenza, che per la prima categoria

di contratti è soggetto ai limiti di cui all'art. 29 cit., mentre

per la seconda non trova alcun limite, essendo la durata prolungata

per volontà della legge,

ossia dell'art. 71 cit.;

che la protrazione autoritativa, con le conseguenti implicazioni

ed effetti, esclude che possa considerarsi irrazionale, alla prima

scadenza del rapporto, un trattamento meno rigoroso per il locatore;

che perciò la questione dev'essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 71, primo e secondo comma, e 69, secondo e

terzo comma, l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento

all'art. 3 Cost. dal Pretore di Lucera con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte