Corte costituzionale

Ordinanza n. 222/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 405, secondo

comma, 406, primo comma, e 407, terzo comma, "come richiamati

dall'art. 553", del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 4 luglio 1991 dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Vercelli nel procedimento penale a

carico di Dean Marina ed altro, iscritta al n. 583 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Vercelli ha sollevato, in riferimento all'art. 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

405, secondo comma, 406, primo comma, e 407, terzo comma, "come

richiamati dall'art. 553", del codice di procedura penale nelle parti

in cui, rispettivamente, "prevedono un termine di sei mesi per il

compimento delle indagini preliminari, la concedibilità di una

proroga del termine solo prima della scadenza dello stesso, la

radicale inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti oltre la

scadenza del termine";

che, in particolare, il giudice remittente ritiene che le norme

indicate non siano compatibili con il principio dell'obbligatorietà

dell'azione penale, "per la impossibilità di ogni attività di

controllo, impulso, o contrasto da parte del giudice" il quale, nei

confronti di una eventuale inerzia del pubblico ministero nel non

completare le indagini nei termini stabiliti, non può disporre che

le indagini proseguano né può accogliere tardive richieste di

proroga dei termini stessi;

che, nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare (v.

sent. n. 88 del 1991) che a garanzia della completezza delle indagini

è posta, innanzitutto, la previsione per cui, ove il giudice delle

indagini preliminari non ritenga accoglibile la richiesta di

archiviazione, possa, all'esito dell'udienza camerale all'uopo

fissata, indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini che

ritiene necessarie e fissare il termine indispensabile per il loro

compimento (art. 409, quarto comma): chiarendo inoltre (v. ord. n.

436 del 1991) che, una volta formulate le richieste, la rigida

disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 non ha

più modo di operare, sostituendosi ad essa una "flessibile"

delibazione giurisdizionale volta a calibrare il termine stesso in

funzione del compimento di quelle ulteriori indagini che il medesimo

giudice è chiamato ad indicare;

che con la citata pronuncia n. 88 del 1991 sono stati indicati

come ulteriori strumenti volti a garantire la tendenziale completezza

delle indagini anche gli istituti previsti dagli artt. 410

(opposizione alla richiesta di archiviazione), 412 (Avocazione delle

indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale) e 409,

quinto comma (ordine al pubblico ministero di formulare

l'imputazione);

che, in conclusione, la denunciata disciplina sui termini delle

indagini preliminari, che risponde alla duplice esigenza di imprimere

tempestività alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo

predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato,

(cfr. sent. n. 174 del 1992) non viola in alcun modo il principio di

obbligatorietà dell'azione penale, per l'esistenza di sufficienti ed

adeguati strumenti di controllo affidati al giudice nei confronti

dell'eventuale inerzia del pubblico ministero;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, 407,

terzo comma, e 553 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Vercelli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte