Corte costituzionale

Ordinanza n. 222/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/06/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 328 del codice

di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1994

dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'Ente Ferrovie

dello Stato contro Maretto Lucia ed altri iscritta al n. 697 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 7 giugno 1994, la Corte di

cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione incidentale di legittimità dell'art. 328

cod. proc. civ., "nella parte in cui, in relazione al decesso

verificatosi durante i primi sei mesi del decorso del termine annuale

di cui all'art. 327 cod. proc. civ., non prevede la automatica

interruzione del processo nel caso che il procuratore della parte

deceduta successivamente alla pubblicazione della sentenza, all'atto

della ricezione della notificazione dell'impugnazione dell'altra

parte, ometta di dichiarare l'evento; ovvero, con riferimento

all'art. 325 c.p.c., non prevede che, nel caso anzidetto, il termine

annuale di decadenza decorra soltanto dal momento in cui sia

conosciuto l'avvenuto decesso";

che, in questo giudizio non v'è stata costituzione di parti,

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, come da questa Corte reiteratamente affermato,

l'adozione di pronunzie additive, come quella nella specie auspicata,

è consentita nei soli limiti in cui la reductio ad legitimitatem

della norma impugnata sia "costituzionalmente obbligata" e non

implichi una scelta, tra più soluzioni possibili, come tale

riservata alla discrezionalità del legislatore (cfr., da ultimo,

sentenze nn. 129, 286, 438 del 1993; nn. 5, 114, 265, 373 del 1994;

ordinanza n. 73 del 1995);

che non è, quindi, ammissibile la denuncia di omissioni

normative non univocamente emendabili; ed, a fortiori, è precluso

l'esame di questioni che già lo stesso giudice a quo prospetti -

come nella specie - in modo ancipite, prefigurandone un duplice

possibile esito correttivo (cfr. sentenza n. 129 del 1993);

che, per le ragioni indicate, deve conseguentemente dichiararsi

la manifesta inammissibilità della questione in oggetto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 328, cod. proc. civ.,

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della Corte

di Cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte