Corte costituzionale

Ordinanza n. 222/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/06/1996 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo

comma, cod. proc. pen., in relazione al terzo comma dello stesso

articolo ed all'art. 163, primo e terzo comma, cod. pen., promosso

con ordinanza emessa il 18 novembre 1994 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale a

carico di Camel Ben Cada, iscritta al n. 483 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,

prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un

imputato di età - all'epoca del fatto - superiore a diciotto anni e

inferiore a ventuno anni, il giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 18 novembre 1994,

pervenuta a questa Corte il 15 luglio 1995, ha sollevato, su istanza

di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 444, primo comma, del codice

di procedura penale in relazione al terzo comma del medesimo articolo

e all'art. 163, primo e terzo comma, del codice penale;

che, secondo il giudice remittente, la norma censurata

precluderebbe l'applicazione della pena su richiesta quando la pena

indicata superi i due anni di reclusione, computando altresì, a tal

fine, l'eventuale pena pecuniaria, mediante ragguaglio ai sensi

dell'art. 135 del codice penale, e che tale limite di pena sarebbe

dunque il medesimo stabilito dall'art. 163, primo comma, del codice

penale ai fini della concedibilità della sospensione condizionale

della pena;

che, ad avviso del remittente, la mancata previsione nell'art.

444 cod. proc. pen., ai fini della ammissibilità dell'applicazione

della pena su richiesta nel caso di reato commesso da persona di età

superiore a diciotto anni ma inferiore ai ventuno anni, di un limite

di pena di due anni e sei mesi di reclusione (comprensivi della

eventuale pena pecuniaria, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod.

pen.), così come previsto dall'art. 163, terzo comma, del codice

penale ai fini della concedibilità, negli stessi casi, della

sospensione condizionale, violerebbe l'art.3 della Costituzione:

infatti l'imputato potrebbe astrattamente fruire della sospensione

condizionale ma non potrebbe accedere all'applicazione della pena su

richiesta, e dunque nemmeno beneficiare della sospensione chiesta

come elemento essenziale del "patteggiamento", onde la posizione

dell'imputato infraventunenne sarebbe a questi effetti

ingiustificatamente equiparata a quella dell'imputato

ultraventunenne.

Considerato che la premessa interpretativa da cui muove il giudice

remittente non è esatta;

che infatti l'art. 444 cod. proc. pen., nel fissare il limite

della pena che può essere applicata su richiesta dell'imputato, lo

indica in "due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a

pena pecuniaria", mentre diversa è la previsione dell'art. 163,

primo, secondo e terzo comma, del codice penale, ove si indica, ai

fini della concedibilità della sospensione condizionale, un limite

massimo di pena detentiva, ovvero una pena pecuniaria "che, sola o

congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo

135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale

per un tempo non superiore, nel complesso", ai limiti fissati;

che appare dunque evidente come, ai fini dell'applicazione della

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la

eventuale pena pecuniaria, in qualunque misura, possa essere prevista

in aggiunta alla pena detentiva, senza essere soggetta a ragguaglio

ai sensi dell'art. 135 del codice penale, e senza essere computata

agli effetti del limite in questione, essendo sufficiente che la pena

detentiva richiesta non superi i due anni;

che, così corretta la premessa interpretativa del giudice a quo

mentre viene meno l'affermata coincidenza fra i limiti di pena

stabiliti rispettivamente ai fini del "patteggiamento" e ai fini

della sospensione condizionale, la questione sollevata si appalesa

manifestamente irrilevante, in quanto nella specie, come descritta

dallo stesso remittente, la richiesta di applicazione della pena ai

sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non supera il limite indicato ed

è dunque ammissibile, potendo altresì concedersi la sospensione

condizionale ai sensi dell'art. 163, terzo comma, cod. pen. poiché

la pena pecuniaria indicata (lire 800.000 di multa), ragguagliata ai

sensi dell'art. 135 cod. pen., e aggiunta alla pena detentiva di due

anni di reclusione, non supera il limite di cui all'art. 163, terzo

comma, cod. pen.;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di

procedura penale, in relazione al terzo comma del medesimo articolo e

all'art. 163, primo e terzo comma, del codice penale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte