Corte costituzionale

Sentenza n. 223/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d.

16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza

emessa il 20 marzo 1973 dal tribunale di Civitavecchia sul ricorso

della ditta fratelli Federici ed altri per ottenere la dichiarazione di

fallimento di Muliello Giuseppe, iscritta al n. 201 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 191 del 25 luglio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1975 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - A seguito di ricorsi proposti da varie società e volti ad

ottenere il fallimento di Muliello Giuseppe, l'adito tribunale di

Civitavecchia - ritenuto che era palese lo stato di insolvenza del

Muliello e che, d'altra parte, non era decorso l'anno dalla cessazione

dell'impresa commerciale del medesimo, onde sussistevano i presupposti

per far luogo alla chiesta declaratoria di fallimento, in base al

disposto dell'art. 10 r.d. 1942, n. 267 (secondo cui, appunto,

"l'imprenditore... può essere dichiarato fallito entro un anno dalla

cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata

anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo"), con ordinanza

20 marzo 1973, sospesa la decisione nel merito, ha sollevato, in quanto

a suo avviso rilevante e non manifestamente infondata, questione di

legittimità dell'art. 10 sopradetto, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata la ordinanza

de qua ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, è in questo

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite

dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

declaratoria di infondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto :

1. - Dispone l'art. 10 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge

fallimentare) che "l'imprenditore, che per qualunque causa ha cessato

dall'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un

anno dalla cessazione dell'impresa se l'insolvenza si è manifestata

anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo".

Il giudice a quo dubita - come detto - della legittimità di tale

norma e ne ipotizza il contrasto con il precetto costituzionale

dell'eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione: in quanto,

invero, il legislatore - senza tener conto della diversa "condizione

personale" del soggetto non più imprenditore - parificherebbe,

arbitrariamente ed irrazionalmente la situazione di questo con quella

dell'esercente l'impresa commerciale, supponendo, in base ad una mera

finzione contraria alla realtà, la persistenza della qualità

imprenditoriale entro l'anno dalla cessazione dell'impresa.

2. - La questione non è fondata.

La norma dell'art. 10 legge fallimentare (avente il suo immediato

precedente nella disposizione - formulata con criteri anzi di maggior

rigore - dell'art. 690 cod. comm. e, comunque, in linea con una

costante tradizione legislativa italiana, oltreché in armonia con le

legislazioni di molti altri Paesi) trova la sua razionale

giustificazione sotto diversi profili.

Da un lato va considerato che i rapporti posti in essere

dall'imprenditore proiettano normalmente i loro effetti anche dopo la

cessazione dell'attività commerciale, per un periodo più o meno

lungo; cosicché la insolvenza manifestatasi entro l'anno (periodo

nella specie discrezionalmente fissato dal legislatore) può

ragionevolmente ritenersi ricollegabile alla gestione imprenditoriale.

D'altro lato - e ciò vale anche per il caso che l'insolvenza si

sia manifestata prima della cessazione dell'impresa -, se tale

cessazione fosse idonea ad evitare automaticamente il fallimento, tutti

i debitori in difficoltà economiche potrebbero artatamente ricorrervi,

con grave danno, oltre che della massa dei creditori, degli stessi

interessi pubblicistici che l'istituto del fallimento è diretto a

tutelare.

È pertanto pienamente razionale che nei confronti

dell'imprenditore cessato sia applicabile, per il predetto periodo di

tempo, la disciplina relativa alla dichiarazione di fallimento, sia per

quanto attiene agli effetti patrimoniali sia per quelli di carattere

personale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte