Sentenza n. 223/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d.
16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza
emessa il 20 marzo 1973 dal tribunale di Civitavecchia sul ricorso
della ditta fratelli Federici ed altri per ottenere la dichiarazione di
fallimento di Muliello Giuseppe, iscritta al n. 201 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 191 del 25 luglio 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1975 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - A seguito di ricorsi proposti da varie società e volti ad
ottenere il fallimento di Muliello Giuseppe, l'adito tribunale di
Civitavecchia - ritenuto che era palese lo stato di insolvenza del
Muliello e che, d'altra parte, non era decorso l'anno dalla cessazione
dell'impresa commerciale del medesimo, onde sussistevano i presupposti
per far luogo alla chiesta declaratoria di fallimento, in base al
disposto dell'art. 10 r.d. 1942, n. 267 (secondo cui, appunto,
"l'imprenditore... può essere dichiarato fallito entro un anno dalla
cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata
anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo"), con ordinanza
20 marzo 1973, sospesa la decisione nel merito, ha sollevato, in quanto
a suo avviso rilevante e non manifestamente infondata, questione di
legittimità dell'art. 10 sopradetto, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata la ordinanza
de qua ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, è in questo
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria di infondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto :
1. - Dispone l'art. 10 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge
fallimentare) che "l'imprenditore, che per qualunque causa ha cessato
dall'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un
anno dalla cessazione dell'impresa se l'insolvenza si è manifestata
anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo".
Il giudice a quo dubita - come detto - della legittimità di tale
norma e ne ipotizza il contrasto con il precetto costituzionale
dell'eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione: in quanto,
invero, il legislatore - senza tener conto della diversa "condizione
personale" del soggetto non più imprenditore - parificherebbe,
arbitrariamente ed irrazionalmente la situazione di questo con quella
dell'esercente l'impresa commerciale, supponendo, in base ad una mera
finzione contraria alla realtà, la persistenza della qualità
imprenditoriale entro l'anno dalla cessazione dell'impresa.
2. - La questione non è fondata.
La norma dell'art. 10 legge fallimentare (avente il suo immediato
precedente nella disposizione - formulata con criteri anzi di maggior
rigore - dell'art. 690 cod. comm. e, comunque, in linea con una
costante tradizione legislativa italiana, oltreché in armonia con le
legislazioni di molti altri Paesi) trova la sua razionale
giustificazione sotto diversi profili.
Da un lato va considerato che i rapporti posti in essere
dall'imprenditore proiettano normalmente i loro effetti anche dopo la
cessazione dell'attività commerciale, per un periodo più o meno
lungo; cosicché la insolvenza manifestatasi entro l'anno (periodo
nella specie discrezionalmente fissato dal legislatore) può
ragionevolmente ritenersi ricollegabile alla gestione imprenditoriale.
D'altro lato - e ciò vale anche per il caso che l'insolvenza si
sia manifestata prima della cessazione dell'impresa -, se tale
cessazione fosse idonea ad evitare automaticamente il fallimento, tutti
i debitori in difficoltà economiche potrebbero artatamente ricorrervi,
con grave danno, oltre che della massa dei creditori, degli stessi
interessi pubblicistici che l'istituto del fallimento è diretto a
tutelare.
È pertanto pienamente razionale che nei confronti
dell'imprenditore cessato sia applicabile, per il predetto periodo di
tempo, la disciplina relativa alla dichiarazione di fallimento, sia per
quanto attiene agli effetti patrimoniali sia per quelli di carattere
personale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte