Sentenza n. 223/1984
Altra decisione · depositata il 25/07/1984 · relatore Giovanni Conso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi dei Presidenti delle
Regioni Veneto, Toscana, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, notificati
il 24 marzo e il 16 aprile 1976; il 16-17 ottobre 1980 e il 6-7 luglio
1981; il 16 ottobre 1980; il 18 dicembre 1980; depositati in
cancelleria il 9 e 27 aprile 1976; il 28 ottobre 1980 e il 13 luglio
1981; il 24 ottobre 1980; il 27 dicembre 1980; ed iscritti ai nn. 16,
17, 18, 19, 20, 24 e 25 del registro 1976; ai nn. 29 e 30 del registro
1980 e al n. 29 del registro 1981; al n. 28 del registro 1980; al n. 35
del registro 1980: ricorsi per conflitti di attribuzione sorti a
seguito dei decreti ministeriali con i quali sono state costituite le
riserve naturali di "Valle Imperina", "Monti del Sole", "Monte
Pavione", "Schiara occidentale", "Valle Scura", "Piani
Eterni-Errera-Val Falcina" e "Vette Feltrine" (Regione Veneto); "Oasi
della Laguna di Orbetello di Ponente", "Lago di Burano", "Laguna di
Ponente di Orbetello (parte) "(Regione Toscana); " Bosco WWF di Vanzago
" (Regione Lombardia); "Foresta di Tarvisio" (Regione Friuli-Venezia
Giulia).
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1984 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
uditi gli avv.ti Guido Viola per la Regione Veneto, Enzo Cheli per
la Regione Toscana, Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia
e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con sette ricorsi di identico contenuto, notificati cinque il
24 marzo 1976 e due il 16 aprile 1976, la Regione Veneto ha sollevato
conflitto nei confronti dello Stato, chiedendo "dichiararsi di
esclusiva competenza della Regione la attribuzione costituzionale di
istituire riserve naturali nelle foreste già ricomprese nel patrimonio
forestale dello Stato e ricadenti nell'ambito del territorio della
Regione Veneto" ed il conseguente annullamento dei decreti del Ministro
per la agricoltura e le foreste 20 dicembre 1975 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 31 gennaio 1976), 29 dicembre 1975
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1976), 20
dicembre 1975 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 gennaio
1976), 29 dicembre 1975 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del
10 febbraio 1976), 20 dicembre 1975 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1976), 29 dicembre 1975 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 26 febbraio 1976) e 29 dicembre
1975 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 2 marzo 1976),
decreti costitutivi, rispettivatnente, delle riserve naturali "Valle
Imperina 5" in comune di Rivamonte, "Monti del Sole" nei comuni di
Sedico e Sospirolo, "Monte Pavione" in comune di Sovramonte, "Schiara
Occidentale" in comune di Se'dico, "Valle Scura" in comune di S.
Giustina Bellunese, "Piani Eterni-Errera- Val Falcina" nei comuni di
Cesiomaggiore, S. Giustina, Gosaldo e Sospirolo e "Vette Feltrine" nei
comuni di Sovramonte, Cesiomaggiore, Feltre e Pedavena.
Premette la ricorrente che il Ministero delle finanze, con nota del
28 aprile 1972, aveva inviato uno schema di decreto, predisposto di
concerto col Ministero per l'agricoltura e le foreste, ed un elenco di
beni forestali appartenenti allo Stato da trasferirsi alla Regione ai
sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, richiedendo al
Consiglio regionale di far conoscere le proprie osservazioni in merito;
che, con deliberazione del 22 settembre 1972, il Consiglio, lamentando,
fra l'altro, che lo schema di decreto non facesse cenno alcuno alle
riserve naturali e alle stazioni forestali, aveva espresso parere
contrario in quanto, senza alcuna motivazione, si intendeva trasferire
al patrimonio regionale solo parte del patrimonio forestale della
Regione: aveva perciò richiesto il trasferimento delle aree di
spettanza della ricorrente non comprese in tale schema di decreto; che,
con nota del 13 novembre 1973, il Ministero per l'agricoltura e le
foreste aveva giustificato le limitazioni proposte con
l'intrasferibilità alla Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge n.
281 del 1970, di quei beni che non avessero caratteristiche colturali e
produttive forestali, quali, fra gli altri, i terreni - boscati o non -
classificati in riserve naturali: e ciò non soltanto perché si
tratterebbe di "beni strumentali connessi all'attuazione di compiti
statali" ma anche perché le riserve naturali - al pari dei parchi
nazionali - "vengono sottratte per i loro valori estetici, scientifici
ed ecologici di raro pregio alla utilizzazione produttiva propria dei
beni forestali".
Secondo la ricorrente, quindi, lo Stato, pur non avendo provveduto
ad emanare i decreti di individuazione dei beni forestali trasferiti,
aveva costituito le predette riserve su beni forestali da trasferire
adottando decreti ministeriali "evidentemente preordinati"
all'esclusione dal trasferimento dei beni forestali costituiti in
riserva naturale: tutto ciò sarebbe avvenuto in base ad un'errata
interpretazione della legge 16 maggio 1970, n. 281, e del d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11, con conseguente invasione della sfera di
competenza attribuita alla Regione Veneto "a norma dell'art. 117 in
relazione all'art. 119 della Costituzione medesima, dell'art. 11 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e degli artt. 1, 4 e 21 del d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11".
Tutti i beni oggetto dei decreti impugnati dovrebbero essere
qualificati come foreste ai sensi delle norme vigenti in materia e
conseguentemente trasferiti alle regioni "perché le norme sul
trasferimento non contengono, al riguardo, alcuna distinzione": nessun
rilievo rivestirebbe il fatto che tali beni siano preordinati a fini di
pubblica utilità di portata nazionale, dato che questi fini non
sarebbero in contrasto con quelle utilità che i beni procurano alla
collettività in quanto foreste appartenenti alle regioni. D'altro
canto, la Corte costituzionale avrebbe escluso, con le sentenze n. 79
del 1972 e n. 219 del 1972, che la istituzione di riserve naturali su
beni forestali da parte dello Stato sia compatibile con il disposto del
quinto comma dell'art. 11 della legge n. 281 del 1970.
Rileva, infine, la Regione che il d.P.R. n. 11 del 1972 sul
trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di agricoltura e foreste stabilisce
che il decreto stesso ha effetti, per quanto riguarda il trasferimento
delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto legge 28
dicembre 1971, n. 1121, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 15,
e cioè dal 1 aprile 1972: i decreti ministeriali che hanno costituito
le riserve naturali oggetto dei sette ricorsi sono stati invece emanati
dopo la scadenza di detto termine " invadendo la sfera di competenza
della Regione".
In tutti i sette giudizi si è ritualmente costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato.
Deduce preliminarmente l'Avvocatura che nulla dispongono i decreti
impugnati in ordine alla proprietà dei terreni inclusi nelle riserve
naturali (l'art. 3 di ognuno di tali provvedimenti si limiterebbe ad
accennare solo alla loro " tutela " e " gestione " che vengono
attribuite all'Azienda di Stato per le foreste demaniali in relazione
ai prevalenti interessi nazionali coinvolti); pertanto, ogni questione
relativa al trasferimento delle foreste al patrimonio regionale (quali
che possano essere gli intendimenti manifestati dal Ministero per la
agricoltura e le foreste con la nota 13 novembre 1973, che non è
l'atto impugnato) non può essere sollevata in questa sede (cioè in
sede di impugnazione dei provvedimenti aventi per oggetto la
costituzione di riserve naturali) ma dovrà essere affrontata soltanto
in sede di eventuale ricorso avverso il decreto di trasferimento delle
foreste in relazione ad eventuali esclusioni.
Il vero dispositivo dei decreti impugnati sarebbe contenuto
nell'art. 2 di ciascuno di essi, che permette l'accesso nei terreni
costituiti in riserve solo per studio, fini educativi, escursioni
naturalistiche, compiti amministrativi e di vigilanza, ricostruzione di
equilibri naturali. Un tale potere del Ministero non verrebbe
contestato né rivendicato dalla Regione la cui impugnativa si
limiterebbe ad affermare il diritto al proprio patrimonio delle foreste
incluse nelle riserve.
Inoltre, l'appartenenza allo Stato del potere in effetti esercitato
con i decreti impugnati sarebbe stata riconosciuta dalla Corte con la
sentenza n. 142 del 1972, la quale, respingendo le censure mosse
all'art. 4, lettere s e h, del d.P.R. n. 11 del 1972, ritenne essere
legittimamente conservata allo Stato la competenza in materia di
interventi in difesa dell'ambiente a prevenzione di ogni specie di
danni provenienti da eventi naturali o da opera dell'uomo.
Comunque, ove fosse possibile controllare l'esattezza di quanto
osservato nella nota del 13 aprile 1973 circa la non trasferibilità
alle regioni di terreni compresi in riserve naturali, il controllo
darebbe esito positivo.
Se gli interventi per la protezione della natura, ai quali è
diretto l'istituto della riserva naturale, rientrano nella competenza
statale e non in quella regionale, dovrebbe escludersi il trasferimento
alle regioni dei terreni relativi. Il trasferimento delle foreste
previsto dall'art. 11 della legge n. 281 del 1970, comportandone
l'appartenenza al patrimonio indisponibile, dimostra che il
trasferimento si spiega in quanto si tratta di beni strumentali ai fini
dello svolgimento delle funzioni proprie delle regioni. Ma quando una
foresta sia legittimamente sottratta alla utilizzazione produttiva
propria dei beni forestali, della quale è titolare la regione a norma
dell'art. 118 Cost., e destinata invece al conseguimento di fini che
rientrano nelle funzioni proprie dello Stato, ciò sarebbe sufficiente
ad escludere la sua appartenenza al patrimonio indisponibile regionale.
La Regione Veneto ha successivamente depositato nella cancelleria
di questa Corte una memoria con la quale ha preliminarmente contestato
i dubbi, avanzati dall'Avvocatura Generale dello Stato, circa
l'ammissibilità dei ricorsi, deducendo che con tali ricorsi non è
stata prospettata una vindicatio rerumma, esplicitamente, una invasione
della sfera di competenza regionale.
Quanto al merito, ha ribadito le considerazioni svolte nel ricorso
introduttivo rilevando che, secondo la giurisprudenza della Corte
(sentenze n. 79 del 1972 e n. 219 del 1972), la legittimazione a
provvedere all'imposizione di vincoli forestali di destinazione
permaneva nello Stato solo fino all'effettivo trasferimento alle
regioni delle funzioni amministrative.
Se - conclude la ricorrente - "risulta pacifico che non esistono
eccezioni al trasferimento delle foreste, comprese quelle sulle quali
lo Stato ha esercitato, prima del trasferimento delle funzioni
amministrative, la facoltà di imposizione di tutela di riserva
naturale (art. 1, lett. n, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11)" e se "il
trasferimento delle funzioni amministrative nella materia di cui alla
lettera n dell'art. 1 è avvenuto, in forza di quanto dispone l'art. 21
del citato d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, dalla data fissata nel
decreto legge 28 dicembre 1971 n. 1121 (e cioè dal 1 aprile 1972)", è
certo che i decreti impugnati, essendo stati emanati dopo la scadenza
del detto termine, hanno invaso la competenza della Regione Veneto.
2. - Con due ricorsi, notificati il 16 e il 17 ottobre 1980, la
Regione Toscana ha sollevato conflitto nei confronti dello Stato in
relazione ai due decreti emanati dal Ministro per la agricoltura e le
foreste l'8 agosto 1980 e il 13 agosto 1980 (pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 20 agosto 1980), aventi ad oggetto, il primo
l'"Istituzione della riserva naturale dell'Oasi della Laguna di
Orbetello di Ponente" ed il secondo l'"Istituzione della riserva
naturale Lago di Burano", provvedimenti entrambi motivati con
riferimento al d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 (concernente l'esecuzione
della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale,
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2
febbraio 1971), ai decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste
in data 9 maggio 1977 (che hanno dichiarato tali aree zone umide di
valore internazionale) e all'importanza naturalistica del biotopo. La
Regione deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Cost. e
degli artt. 66, primo comma, e 83, primo comma, d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616", e, "in ipotesi... dell'art. 3, primo comma, legge 22 luglio
1975, n. 382, e dell'art. 4, primo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616".
Con la censura prospettata in via principale la ricorrente rileva
che l'art. 117 Cost. e il d.P.R. n. 616 del. 1977 hanno riservato alle
regioni (art. 66, primo comma), nell'ambito della materia "agricoltura
e foreste", le competenze amministrative concernenti "gli interventi
di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve
naturali e la tutela delle zone umide" e che tali attribuzioni
risulterebbero confermate anche con riferimento alla materia
"urbanistica", in relazione alla quale lo stesso d.P.R. n. 616 del
1977 ha stabilito il trasferimento alle regioni ordinarie delle
funzioni amministrative concernenti " gli interventi per la protezione
della natura, le riserve ed i parchi naturali". In forza di tali
previsioni, la disciplina fissata in precedenza dall'art. 4, lettera h,
del d.P.R. n. 11 del 1972, che riservava allo Stato " gli interventi
per la protezione della natura, salvi gli interventi regionali non
contrastanti con quelli dello Stato", risulterebbe ormai superata,
spettando esclusivamente alle regioni ordinarie, secondo la
legislazione ora vigente, l'"istituzione" di riserve naturali.
Né avrebbe alcun rilievo il fatto che l'istituzione delle riserve
di cui ai ricorsi sarebbe venuta ad involgere l'esercizio di una
competenza suscettibile d'impegnare internazionalmente lo Stato. Anche
al fine di evidenziare la differenza sostanziale del caso in esame
rispetto alla fattispecie oggetto della sentenza n. 123 del 1980 di
questa Corte, la ricorrente sottolinea, anzi tutto, che entra in gioco
la competenza di una regione a statuto ordinario (non a statuto
speciale, come nel caso deciso dalla ora indicata decisione),
competenza specificamente prevista e disciplinata dal d.P.R. n. 616 del
1977; in secondo luogo, l'attività riconosciuta dalla Corte come
internazionalmente rilevante ai fini dell'esecuzione della Convenzione
di Ramsar risulterebbe essersi esaurita e completata attraverso le
precedenti dichiarazioni del valore internazionale delle zone umide
della Laguna di Orbetello e del Lago di Burano operata con i decreti
ministeriali del 6 agosto 1977; infine, la istituzione di una riserva
naturale nell'ambito della zona umida già "designata" dallo Stato in
attuazione dell'art. 2 della Convenzione non rappresenterebbe
l'esecuzione diretta di un obbligo internazionale, ma solo un elemento
aggiuntivo di " tutela " della zona umida, rispetto a cui permarrebbe
la distribuzione interna delle competenze fissata dall'art. 66 del
d.P.R. n. 616 del 1977.
Nessun rilievo potrebbe essere assegnato, prosegue la ricorrente,
al richiamo al quarto comma dell'art. 83 dello stesso d.P.R. n. 616 del
1977, che conferma la potestà del Governo, nell'ambito della funzione
di indirizzo e coordinamento, "di individuare nuovi territori nei quali
istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale",
giacché tale potestà non potrebbe concernere parchi o riserve "nuove
di livello infraregionale", riguardando soltanto i parchi e le riserve
che possono assumere una dimensione sovraregionale. L'interpretazione
che volesse distinguere nell'art. 83 le "riserve naturali" dai "parchi"
al fine di riferire soltanto a questi ultimi il requisito
dell'"interregionalità", condurrebbe, infatti, secondo la Regione, a
determinare un'insanabile antinomia con l'art. 66, primo comma, dello
stesso d.P.R. n. 616 del 1977, dal momento che l'"istituzione" delle
riserve naturali infraregionali verrebbe, in questo caso,
contestualmente a spettare sia alle regioni sia al Governo centrale.
Con riguardo alle violazioni prospettate in via subordinata, la
Regione osserva che, ove la Corte ritenesse di affermare che i decreti
ministeriali istitutivi delle indicate riserve naturali siano stati
adottati nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento
spettanti al Governo come esercizio della competenza prevista dall'art.
83, quarto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, ai fini della
individuazione dei "nuovi territori nei quali istituire riserve
naturali", ne discenderebbe comunque la violazione dell'art. 3 della
legge n. 382 del 1975, essendo stato emesso, nella specie, l'atto di
indirizzo e di coordinamento non con le forme prescritte da tale
disposizione (e cioè, nei casi in cui non si intenda provvedere con
legge od atto equivalente, mediante una delibera del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il
ministro o i ministri competenti) ma avvalendosi di un semplice decreto
ministeriale.
Si è ritualmente costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo la reiezione dei ricorsi.
Deduce l'Avvocatura che l'art. 4, lettera h, del d.P.R. n. 11 del
1972, il quale riservava allo Stato la competenza in materia di
interventi per la protezione della natura (salvi gli interventi
regionali non contrastanti con quelli dello Stato), non sarebbe stato
sul punto sostanzialmente modificato dal d.P.R. n. 616 del 1977, che ha
incluso tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni in
materia di agricoltura e foreste anche gli interventi di protezione
della natura, compresa l'istituzione di parchi e riserve naturali; la
Corte costituzionale, con la sentenza n. 123 del 1980, avrebbe
confermato tale interpretazione, stabilendo che l'art. 83 del d.P.R. n.
616 del 1977 rimette la disciplina delle riserve naturali dello Stato
già esistenti ad una legge statale e fa altresì salva, al terzo
comma, la potestà per il Governo, "nell'ambito delle funzioni di
indirizzo e di coordinamento, di individuare i nuovi territori nei
quali istituire riserve naturali": il legislatore avrebbe voluto,
cioè, secondo la Corte, lasciar ferma la competenza dello Stato,
delimitando correlativamente le funzioni trasferite alle regioni in
ordine a quella prima e delicata fase dell'intervento degli organi
pubblici per la protezione della natura che consiste nell'individuare
le aree da proteggere, tenendo conto degli interessi e delle esigenze
ecologiche da tutelare. Quando, poi, il provvedimento sia posto in
funzione di un vincolo internazionale, la competenza statale sarebbe,
comunque, piena ed esclusiva. Ed un tale tipo di competenza sarebbe
stata esercitata dallo Stato con i due provvedimenti impugnati giacché
i terreni da essi individuati erano già stati dichiarati di valore
internazionale, ai sensi della Convenzione di Ramsar, con i precedenti
decreti ministeriali del 9 maggio 1977, venendo così (sin d'allora)
esclusa ogni competenza regionale nella disciplina del vincolo imposto
in esecuzione di una convenzione internazionale: i due decreti
costituirebbero niente altro che prosecuzione e specificazione del
vincolo imposto nel 1977 e tenderebbero a rendere omogenea la
disciplina delle zone umide vincolate in esecuzione della Convenzione
di Ramsar con quella delle altre riserve naturali dello Stato ed a
permettere gli interventi, anche finanziari, previsti dalle leggi
interne.
Il vincolo imposto con tali ultimi decreti sarebbe, del resto,
secondo l'Avvocatura, "conforme alla destinazione già precedentemente
impressa alle medesime zone dai rispettivi proprietari"; entrambe le
riserve erano, infatti, gestite dal World Wildlife Fund: di qui
un'ulteriore ragione per riconoscere, ai sensi del secondo comma
dell'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, la competenza statale
contestata dalla Regione Toscana, trattandosi "di riserve già
esistenti, di fatto, oltre che in forza dei provvedimenti
amministrativi del 1977, alla data di entrata in vigore del d.P.R.
suddetto".
Tutti gli elementi via via indicati porterebbero a collocare le due
riserve tra quelle di carattere interregionale, riserve per le quali la
competenza statale risulterebbe conservata dal quarto comma dell'art.
83.
Quanto al vizio formale denunciato dalla ricorrente, l'Avvocatura
deduce che esso non potrebbe tradursi in una lesione della sfera di
competenza regionale; tale vizio, comunque, non sarebbe sussistente.
Se è vero infatti che la competenza relativa all'individuazione dei
nuovi territori nei quali istituire riserve naturali resterebbe
attribuita alla esclusiva competenza dello Stato "nell'ambito delle
funzioni di indirizzo e di coordinamento", vero è altresì che l'art.
83 del d.P.R. n. 616 del 1977 non dispone che la competenza in parola
deve essere esercitata nelle forme previste dall'art. 3 della legge n.
382 del 1975.
In ogni caso, il rinvio a tale art. 3 resterebbe superato dalla
legge 27 dicembre 1977, n. 984, che avrebbe disciplinato autonomamente
modi e forme per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento degli interventi pubblici nei settori dell'agricoltura e,
in particolare, in quello della tutela dell'ambiente. La disciplina
così posta, osservata nella specie, costituirebbe comunque la deroga -
espressamente prevista dallo stesso art. 3 della legge n. 382 del 1975
- alle disposizioni procedimentali contenute in questa disposizione.
3. - Con ricorso notificato il 6 e il 7 luglio 1981, la Regione
Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione avverso il decreto
emanato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il
Ministro della marina mercantile il 15 aprile 1981, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'11 aprile 1981, istitutivo della riserva
naturale di popolamento animale "Laguna di Ponente di Orbetello
(parte)", provvedimento ritenuto anch'esso invasivo della sfera di
attribuzioni della Regione.
Alle censure prospettate nei ricorsi sub 2 si aggiungono le dedotte
violazioni:
a) dell'art. 118 Cost.: secondo la ricorrente, avendo l'art. 78,
lettera a, del d.P.R. n. 616 del 1977 attribuito ai comuni, in
collaborazione con le regioni, le funzioni amministrative in materia di
interventi per la protezione della natura, non vi sarebbero dubbi che
tali funzioni siano da considerare, ai sensi della indicata norma
costituzionale, di interesse locale;
b) degli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 66 e 83 del
d.P.R. n. 616 del 1977, anche in riferimento all'esecuzione della
Convenzione di Ramsar, giacché il richiamo del decreto impugnato agli
artt. 1 e 4 di tale convenzione determinerebbe un collegamento fra
l'istituzione della riserva naturale e la dichiarazione di zona umida
di importanza internazionale per la Laguna di Ponente di Orbetello. Ma
la parte della Laguna di Ponente di Orbetello nella quale è stata
istituita la riserva naturale in questione (ha. 950) non coincide con
quella parte della medesima Laguna di Orbetello (parte nord, ha. 887
circa, oggetto di una delle due precedenti impugnative) dichiarata zona
umida di valore internazionale con il decreto ministeriale 9 maggio
1977. La Convenzione di Ramsar prevede, sì, la costituzione di
riserve naturali anche nelle zone umide non incluse nell'elenco da essa
stessa istituito, ma presuppone che tali zone abbiano le
caratteristiche per essere incluse nell'elenco: l'assenza di tale
presupposto e di una formale dichiarazione della importanza
internazionale della zona umida - anche nello stesso provvedimento
impugnato - escluderebbe che lo Stato abbia esercitato la sua
competenza nell'ambito della Convenzione di Ramsar.
D'altro canto, pur ammettendo che il decreto ministeriale 15 aprile
1981 fosse ritenuto atto di esercizio di una tale competenza,
l'istituzione delle riserve naturali rimarrebbe di spettanza delle
regioni di diritto comune anche quando si riferisca a zone umide: e
ciò ai sensi dell'art. 66, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977;
c) degli artt. 117 e 118 Cost. e degli artt. 6, 66 e 83 del d.P.R.
n. 616 del 1977 anche in relazione alla direttiva comunitaria del 2
aprile 1979.
Nell'ipotesi che lo Stato avesse esercitato una sua competenza in
relazione agli obblighi internazionali e agli obblighi comunitari
richiamati nelle premesse del decreto impugnato, si dovrebbe ritenere
ugualmente lesa la competenza regionale, perché, mentre, da un lato,
l'art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito alle
regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei
regolamenti e delle direttive comunitarie, dall'altro, non risulta che
lo Stato abbia in alcun modo sollecitato la Regione Toscana a prendere
iniziative in ordine alla tutela della Laguna di Ponente di Orbetello
ai fini di cui al terzo comma dell'art. 6 del medesimo d.P.R.. Lo
Stato, anzi, non avrebbe in alcun modo consultato la Regione Toscana
(ed una consultazione sarebbe stata necessaria - per la ricorrente -
anche nel caso in cui lo Stato avesse ritenuto di esercitare la sua
competenza in tema di esecuzione di obblighi internazionali) in ordine
all'opportunità di tutelare la Laguna mediante l'istituzione di una
riserva naturale.
Si è ritualmente costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Ribadito il contenuto dei precedenti atti difensivi, l'Avvocatura ha
eccepito, con riferimento alle ulteriori censure, che l'art. 4 della
Convenzione di Ramsar, espressamente richiamato nelle premesse del
decreto impugnato, "impegna le parti contraenti a creare riserve
naturali per favorire la conservazione delle zone umide e della
selvaggina, anche se si tratti di zone non inserite nella lista in
esecuzione di una convenzione internazionale".
La Regione ricorrente ha depositato brevi note con le quali, dopo
aver ribadito che vizi formali e procedimentali possono essere dedotti
in sede di conflitto di attribuzione quando le norme violate siano
poste - come nella specie, ove il potere è stato esercitato mediante
atti di indirizzo e coordinamento - a tutela delle posizioni di
autonoma costituzionalmente garantite, ha contestato che il World
Wildlife Fund avesse già ottenuto in concessione, fin dal 1973, la
riserva naturale della Laguna di Orbetello: in tale epoca erano stati
concessi, infatti, solo alcuni immobili situati nella Laguna, al fine
di installarvi un "Centro studi e ricerche per la conservazione della
natura".
4. - Con ricorso notificato il 16 ottobre 1980 la Regione Lombardia
ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto del
Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 13 agosto 1980,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 20 agosto 1980,
istitutivo della riserva naturale "Bosco WWF di Vanzago".
La Regione denuncia "violazione degli artt. 118 e 117 della
Costituzione, anche in relazione all'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, e dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382".
Deduce la ricorrente che l'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, che
ha disposto il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative
concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve e
i parchi naturali, pone a tale regola due sole eccezioni riguardanti,
da un lato, i parchi e le riserve dello Stato già esistenti alla data
di entrata in vigore del d.P.R. n. 616 del 1977 e, dall'altro,
l'istituzione di nuove riserve naturali e parchi di carattere
interregionale: nessuna delle due eccezioni ricorrerebbe nella specie,
trattandosi di una "nuova" riserva naturale situata in un territorio
"interamente" compreso nella Regione Lombardia (anzi, nella sola
provincia di Milano).
Né basterebbe a giustificare l'atto governativo il fatto che nel
medesimo territorio fosse già stata istituita circa un anno prima, con
delibera del Consiglio regionale, una riserva naturale locale ai sensi
dell'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 1978, n. 58. In
realtà, per la ricorrente, il decreto ministeriale impugnato
tenderebbe pur sempre a sovrapporre ad una disciplina derivante da un
provvedimento della Regione una disciplina diversa (di fonte statale):
essa sembra, altresì, voler assegnare alla riserva una finalità
particolare ("di popolamento animale") non prevista dal provvedimento
regionale ed, infine, regolare in modo autonomo l'accesso alla riserva,
senza tener conto delle diverse norme vincolistiche già operanti nel
territorio per effetto della classificazione disposta dalla Regione.
Risulterebbero evidenti i risultati che il provvedimento
ministeriale vuole ottenere: "introdurre sul territorio in questione
vincoli ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli posti dalla Regione";
e ciò in contrasto con l'avvenuto trasferimento alle regioni di ogni
competenza sugli interventi per la protezione della natura, le riserve
e i parchi.
Non varrebbe replicare, prosegue la ricorrente, che il decreto fa
salve (art. 3) le "competenze regionali": non solo perché tale
salvezza è prevista soltanto" nell'ambito del rispetto della riserva
naturale e delle finalità da essa perseguite secondo il decreto
ministeriale", ma anche perché l'evento immediatamente lesivo della
competenza regionale sarebbe questo stesso decreto, "ossia gli effetti
che esso produce come tale".
Né il decreto ministeriale impugnato potrebbe trovare
giustificazione "sotto il profilo dell'indirizzo e coordinamento": e
ciò sia perché l'esercizio di tale funzione sarebbe riservato
dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 ai soli parchi o riserve di
carattere interregionale, sia perché la funzione di indirizzo e
coordinamento esigerebbe per il suo svolgimento forme tipiche come
quelle previste dall'art. 3 della legge n. 382 del 1975, che nella
specie non sarebbero state osservate.
Si è ritualmente costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Deduce l'Avvocatura che, come questa Corte ha ripetutamente
statuito (da ultimo con la sentenza n. 123 del 1980), l'art. 4, lettera
h, del d.P.R. n. 11 del 1972, che riservava allo Stato le competenze in
materia di interventi per la protezione della natura, salvi gli
interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato, risulta
puntualmente conforme all'art. 117 Cost.. La competenza statale nella
materia non sarebbe stata esclusa con il d.P.R. n. 616 del 1977, pur
avendo quest'ultimo inserito tra le funzioni amministrative trasferite
alle regioni in materia di agricoltura e foreste anche gli interventi
di protezione della natura, compresa l'istituzione di parchi e riserve
naturali: secondo la citata sentenza della Corte n. 123 del 1980,
infatti, l'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 rimette la disciplina
delle riserve naturali dello Stato già esistenti ad una legge statale
e fa altresì salva, al terzo comma, la potestà per il Governo,
"nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, di
individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali". In
tal modo, il legislatore avrebbe voluto lasciar ferma la competenza
dello Stato in ordine a quella prima e delicata fase dell'intervento
degli organi pubblici per la protezione della natura, che consiste
nell'individuare le aree da tutelare, tenendo conto degli interessi e
delle esigenze ecologiche nazionali.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato, quindi, adottato
nell'esercizio di una competenza non trasferita alle regioni dagli
artt. 117 e 118 Cost. e, comunque, di una attribuzione espressamente
riservata agli organi centrali dall'art. 83, quarto comma, del d.P.R.
n. 616 del 1977, trattandosi, nella specie, della istituzione di una
nuova riserva in territori individuati nel provvedimento, anche se, in
concreto, la destinazione dei terreni medesimi, ai fini della
protezione della natura, era già stata disposta con il testamento
olografo pubblicato il 28 marzo 1977 (quindi, prima della emanazione
del d.P.R. n. 616 del 1977), con il quale il sig. Ulisse Cantoni
Vanzago aveva lasciato a titolo di legato al World Wildlife Fund tutta
la sua proprietà, "per gli scopi di istruzione, studio e ricerca che
l'ente persegue": proprio questo ente, una associazione nazionale
associata al Fondo mondiale della natura, il cui statuto è stato
approvato con il d.P.R. 4 aprile 1974, n. 493, che ne ha riconosciuto
la personalità giuridica, con nota del 25 luglio 1980 aveva chiesto al
Ministro per la agricoltura e le foreste l'istituzione di una riserva
naturale di popolamento animale di interesse nazionale in Vanzago.
L'impugnato decreto ministeriale darebbe rilievo pubblico ed
amministrativo alla destinazione a riserva naturale già disposta dal
testatore, consentendo la disciplina dei rapporti tra lo Stato e le
associazioni nazionali e internazionali, e l'erogazione, per la
gestione della riserva, dei fondi previsti dalla legge 27 dicembre
1977, n. 984.
Ricorda a tale ultimo riguardo l'Avvocatura che la delibera del
Comitato interministeriale per la politica economica ed alimentare,
adottata in data 13 dicembre 1979 ai sensi e per gli effetti dell'art.
1 della legge n. 984 del 1977, ha espressamente previsto tra i compiti
dello Stato il sostegno delle iniziative delle associazioni nazionali e
internazionali, al fine di consentire la gestione delle aree protette
esistenti. A tale scopo nel bilancio dello Stato è stata riservata la
somma di lire 1.485 milioni nel novennio, per la gestione delle riserve
naturali di associazioni a carattere nazionale e internazionale:
appunto in relazione a tale stanziamento il World Wildlife Fund-Italia
aveva richiesto, con nota 3 giugno 1980, l'assegnazione di un
contributo - poi concesso con decreto ministeriale 4 novembre 1980 -
per la gestione della riserva naturale di Vanzago.
Quanto alla tipologia del potere esercitato dallo Stato,
ricorrerebbero, secondo l'Avvocatura, le condizioni per l'esercizio
della competenza prevista dall'art. 83, quarto comma, del d.P.R. n. 616
del 1977.
Non avrebbe, in primo luogo, rilievo che la riserva di Vanzago sia
situata in un territorio interamente compreso in Lombardia; anche
ammesso che il "carattere interregionale debba riferirsi non solo ai
parchi ma anche alle riserve nazionali", sarebbe indubbio che quel
carattere vada individuato non tanto in relazione a fattori
territoriali o geografici, quanto piuttosto in relazione alla natura -
regionale o sovraregionale - degli interessi naturalistici che si
intendono salvaguardare: come ha statuito la Corte costituzionale con
la sentenza n. 123 del 1980 è interregionale la riserva che viene
istituita "tenendo conto degli interessi e delle esigenze ecologiche
nazionali".
In sostanza, sempre secondo l'Avvocatura, per il d.P.R. n. 616 del
1977 il dato meramente territoriale non costituirebbe il limite tra
l'interesse (e, quindi, la competenza) regionale e l'interesse (e,
quindi, la competenza) statale, giacché numerose disposizioni
affermerebbero la competenza regionale per provvedimenti che attengono
al territorio di più regioni, mentre la competenza statale sarebbe
affermata in relazione a provvedimenti che, rispondendo ad interessi
nazionali, avranno esecuzione nel territorio di una sola regione. Nel
caso in esame, l'interesse ecologico nazionale sarebbe stato
espressamente ritenuto nelle premesse del decreto ministeriale
impugnato e risulterebbe confermato dal fatto che la gestione della
riserva spetta al World Wildlife Fund, che è un ente a carattere
nazionale e internazionale, al quale la legge n. 984 del 1977 e la
delibera del Comitato interministeriale per la politica agricola ed
alimentare prima menzionata riconoscono competenza in materia di tutela
della natura.
In relazione, infine, al vizio formale denunciato dalla ricorrente,
l'Avvocatura ha sostanzialmente riprodotto le difese esposte nel
contestare la fondatezza dei ricorsi sub 2 e 3.
La Regione Lombardia ha depositato una memoria difensiva, con la
quale, ribadite le deduzioni esposte nel ricorso, rileva ulteriormente
che: la decisione n. 123 del 1980 della Corte costituzionale non
sarebbe invocabile nella specie, in quanto, mentre, da un lato, in tale
decisione l'attribuzione allo Stato del potere di vincolare determinate
aree per la tutela del patrimonio faunistico ed ambientale è stata
giudicata legittima in base alla considerazione che il provvedimento
impugnato era stato posto in funzione di un vincolo internazionale (la
Convenzione di Ramsar), dall'altro, la pronuncia della Corte investiva
un provvedimento emanato nel 1975, ben prima, quindi, che intervenisse
il d.P.R. n. 616 del 1977 (tanto è vero che la decisione in parola fa
un esplicito richiamo "alla legislazione in vigore quando l'atto
censurato nel ricorso è stato emesso"); l'art. 83, quarto comma, del
d.P.R. n. 616 del 1977, invocato dall'Avvocatura a favore di una
pretesa riserva allo Stato, presuppone inequivocabilmente che la
competenza in materia spetti alla regione, stante che la funzione di
indirizzo e coordinamento attiene specificamente a materie di
competenza regionale: se così non fosse, la delibera del Consiglio
regionale della Lombardia, istitutiva della riserva di Vanzago, avrebbe
dovuto essere ritenuta illegittima perché adottata da autorità
incompetente: essa, invece, non solo è stata vistata senza rilievi
dalla Commissione di controllo, ma è stata posta espressamente alla
base del decreto ministeriale impugnato che pretende di sovrapporsi
all'esercizio della competenza regionale, come se il rapporto in
materia fra Stato e Regione fosse ancora quello di concorrenza
specifica previsto dal d.P.R. n. 11 del 1972; il d.P.R. n. 616 del 1977
non permette sovrapposizioni o duplicazioni di interventi fra Stato e
regioni: del resto, l'art. 4 di tale d.P.R. espressamente dispone che
nelle materie definite dallo stesso decreto lo Stato esercita
"soltanto" le funzioni indicate negli articoli seguenti (a parte quelle
di indirizzo e coordinamento, quelle attinenti ai rapporti
internazionali); la tesi dell'Avvocatura, secondo cui il carattere
"interregionale" delle riserve andrebbe individuato "non tanto in
relazione a fattori territoriali o geografici, quanto piuttosto in
relazione alla natura - regionale o sovraregionale - degli interessi
naturalistici che si vogliono tutelare", sarebbe del tutto
inaccettabile, perché l'interregionalità, così intesa, lascerebbe
assolutamente indeterminato il confine fra competenze statali e
competenze regionali, contrastando in tal modo l'esigenza
irrinunciabile di un riparto di funzioni tra Stato e regioni che dia
certezza alle rispettive sfere di competenza (non con riguardo agli
interessi il d.P.R. n. 616 del 1977 avrebbe adottato il concetto di
interregionalità, che sarebbe, invece, riferito, esclusivamente, a
quegli interventi che toccano il territorio di più regioni: artt. 89,
85, 69, secondo comma, 73, 102 n. 4); infine, per quel che concerne i
parchi e le riserve, il lessico legislativo troverebbe conferma negli
artt. 18 e 28 del disegno di legge-quadro predisposto dalla IX
Commissione permanente del Senato, che prevedono l'intervento dello
Stato solo per i parchi dichiarati "nazionali" nonché per quelle
riserve la cui area presenti "caratteri ambientali, naturalistici,
scientifici, culturali d'importanza nazionale o internazionale", mentre
per i parchi o le riserve diversi si rinvia ai princi'pi di cui
all'ultimo comma dell'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, ossia alle
intese tra le regioni interessate; anche ammessa, poi, per assurdo,
l'interpretazione sostenuta dall'Avvocatura, il provvedimento impugnato
sarebbe comunque illegittimo, giacché esso non si limita - come
previsto dall'art. 83, quarto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 - ad
individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali ma
provvede ad istituire una di queste riserve; il decreto impugnato non
troverebbe fondamento nell'art. 83, quarto comma, del d.P.R. n. 616 del
1977, non essendo stato emesso - considerata la tipologia del
provvedimento adottato - nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di
coordinamento ("vizio", quest'ultimo, comportante, contrariamente a
quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, la lesione di una sfera
di competenza regionale costituzionalmente garantita, secondo quanto
affermato dalla Corte con la sentenza n. 191 del 1976); l'obiezione
secondo cui il rinvio alle forme previste dall'art. 3 dovrebbe
ritenersi comunque superato dalla legge n. 984 del 1977 non avrebbe
alcun rilievo: e perché, in realtà, non sarebbero stati osservati,
nella specie, neppure i modi e le forme previste da tale ultimo testo
normativo, e perché non vi sarebbe nulla nel provvedimento impugnato
che consenta di ritenerlo emanato nell'ambito degli interventi previsti
dalla legge (in ogni caso, stante il particolarissimo rilievo delle
norme contenute nel d.P.R. n. 616 del 1977 - norme ritenute, anche
dalla Corte, interpretative dell'art. 117 Cost. - ogni loro deroga o
modifica dovrebbe risultare espressamente); ben difficilmente il
provvedimento impugnato, che concerne esclusivamente l'istituzione in
provincia di Milano di un'unica riserva naturale di modesta estensione,
potrebbe essere ritenuto, anche sostanzialmente, atto di indirizzo e
coordinamento; infine, il decreto ministeriale impugnato sarebbe stato
emanato nell'esercizio di un potere non previsto da alcuna disposizione
di legge: anche a voler ammettere che possa venir considerato atto di
indirizzo e coordinamento, esso sarebbe comunque invalido
costituzionalmente, perché emanato senza trovare un legittimo ed
apposito supporto nella legislazione statale, in violazione, dunque,
del principio di legalità (la Regione richiama, al riguardo, la
sentenza n. 150 del 1982 della Corte).
5. - Con ricorso notificato il 18 dicembre 1980 la Regione
Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari
non spettante allo Stato ma alla Regione il potere di costituire la
"Foresta di Tarvisio" in riserva naturale di popolamento animale,
annullando conseguentemente il decreto emesso il 30 luglio 1980 dal
Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro
dell'interno (decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24
ottobre 1980), con il quale - richiamandosi, tra l'altro, gli artt. 68
e 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e la legge 27 dicembre 1977, n.
984 - la predetta foresta, di proprietà della Azienda patrimoni
riuniti ex economali, veniva, appunto, costituita in riserva naturale
di popolamento animale, affidandosene la gestione al Ministro per
l'agricoltura e le foreste che "fino alla emanazione della legge-quadro
in materia di parchi e riserve naturali, provvede tramite il
funzionario delegato alla gestione ex ASFD".
Deduce anzitutto la Regione che, essendo nell'impugnato decreto
promiscuamente richiamate la materia della caccia e la materia
dell'urbanistica (sotto il particolare aspetto della protezione della
natura, evidenziato nell'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977), non
sarebbe agevole individuare la materia in cui esso intende operare. In
entrambi i casi, tuttavia, vi sarebbe invasione della sfera di
competenza regionale.
Ove, infatti, il provvedimento venisse inquadrato nella materia
della caccia (ipotesi resa attendibile dal fatto che l'art. 1 del
decreto annuncia la costituzione di una "riserva naturale di
popolamento animale", cioè di una zona di "ripopolamento"), le
relative funzioni amministrative sarebbero sicuramente "passate" alla
Regione Friuli-Venezia Giulia, in forza dell'art. 4 n. 3 dello Statuto
speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) e dei decreti di
attuazione statutaria (d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, art. 1; d.P.R.
25 novembre 1975, n. 902), non figurando in tali decreti alcuna
eccezione al passaggio delle attribuzioni amministrative in materia di
caccia. Poiché, peraltro, le funzioni in parola risultano
espressamente trasferite alle regioni ordinarie (artt. 1, secondo
comma, lettera o del d.P.R. n. 11 del 1972; 6, primo comma, lettera b
della legge n. 968 del 1977; 99 del d.P.R. n. 616 del 1977), sarebbe
impensabile che esse non siano "passate" alla Regione Friuli-Venezia
Giulia, la quale ha nella materia competenza primaria.
Le conseguenze non sarebbero, comunque, diverse nel caso in cui il
decreto in esame fosse da ricomprendere nell'ambito urbanistico. E
ciò in quanto dalle attribuzioni amministrative trasferite alla
Regione Friuli-Venezia Giulia in questa materia (sulla base dell'art. 4
n. 12 dello Statuto speciale ed in forza degli artt. 22 del d.P.R. n.
1116 del 1965, 21 e 26 del d.P.R. n. 902 del 1975) non sarebbero state
per nulla escluse le funzioni attinenti alle riserve ed ai parchi
naturali, le quali, essendo state trasferite alle regioni a statuto
ordinario, dovrebbero, comunque, ritenersi "passate" alla Regione
Friuli-Venezia Giulia, avente - come già detto - nella materia
competenza primaria.
Nessun contrario rilievo avrebbero, nella specie, il secondo e
terzo comma dell'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977. Nel secondo comma
verrebbero, infatti, considerati "soltanto" i parchi e le riserve
naturali "esistenti", con il preannuncio di una futura "ripartizione di
compiti fra Stato, regioni e comunità montane e con l'introduzione di
una integrazione provvisoria degli organi di amministrazione"; nel
terzo comma verrebbe fatta salva al Governo la " sola potestà" di
"individuare" i nuovi territori da costituire in riserve naturali e
parchi di carattere "interregionale", non, quindi, quella di "istituire
e gestire direttamente le riserve ed i parchi e, tanto meno, di
istituirli e di gestirli, quando siano compresi nel territorio di una
sola regione"; peraltro, la potestà di individuare i nuovi territori
da costituire in riserve di carattere interregionale sarebbe da
esercitare nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento e
"quindi nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3
della legge 22 luglio 1975, n. 382".
Nel giudizio si è ritualmente costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato.
Premette l'Avvocatura che la "Foresta di Tarvisio", già acquistata
nel 1866 dal Governo austriaco, e passata allo Stato con il trattato di
pace di S. Germano del 10 settembre 1919, venne attribuita ai Patrimoni
riuniti degli economati generali dei benefici vacanti e dei fondi di
religione, istituiti a norma dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929,
n. 848, emanata in applicazione dei patti lateranensi. In vista di
tale condizione giuridica, i relativi rapporti sarebbero stati esclusi
dal trasferimento delle foreste alla Regione Friuli-Venezia Giulia
disposto con l'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 giugno 1965, n.
958. La "Foresta di Tarvisio" resterebbe, perciò, amministrata dal
Fondo per il Culto del Ministero dell'interno ed affidata in gestione
al Ministero per l'agricoltura e le foreste con convenzione n. 645 del
repertorio in data 19 dicembre 1979, sulla quale la prima sezione del
Consiglio di Stato aveva espresso il parere favorevole n. 900 del 23
novembre 1979.
Pertanto, il decreto impugnato, emanato dal Ministro per
l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro dell'interno,
responsabile della proprietà, non lederebbe le "attribuzioni
regionali né nella materia della caccia, né in quella
dell'urbanistica, del resto fatte espressamente salve dall'art. 4 del
decreto". Esso, infatti, dovrebbe essere qualificato come
manifestazione del potere di individuare nuovi territori da costituire
in riserve naturali di interesse nazionale, riservato allo Stato
dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977. Tale potere non sarebbe
trasferibile alla Regione Friuli-Venezia Giulia alla stregua delle
norme statutarie e di attuazione invocate, "dato che la materia delle
riserve naturali è stata disciplinata posteriormente a quelle norme,
posto che per essa lo stesso art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 prevede
una futura normativa di ripartizione di compiti fra Stato, Regioni e
Comunità montane", confermando in tal modo che la materia non può
ritenersi compresa né in quella "urbanistica", né in quella della
"caccia", attribuite alle regioni direttamente dall'art. 117 Cost. e
dai corrispondenti articoli degli statuti speciali di autonomia.
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria con la
quale ha contestato le argomentazioni addotte dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri nell'atto di costituzione in giudizio.
Deduce in primo luogo la ricorrente che l'essere la "Foresta di
Tarvisio" non ancora di proprietà della Regione è, al pari della
destinazione dei proventi della sua gestione a scopo di culto,
circostanza che non assume alcun rilievo, dato che la disciplina della
caccia, la disciplina urbanistica, la disciplina della forestazione e
la protezione della natura, in genere, prescindono dall'appartenenza
dei beni compresi nelle zone dove la disciplina o la protezione deve
essere applicata.
Quanto, poi, ai richiami normativi contenuti nell'impugnato
decreto, si osserva che: il richiamo alla legge 27 dicembre 1977, n.
968, trascura che l'art. 6 di tale legge demanda espressamente alle
regioni la costituzione di "oasi di protezione" e delle "zone di
ripopolamento" della fauna selvatica, prevedendo addirittura che "lo
Stato e gli Enti pubblici territoriali, proprietari o gestori di
terreni, possono concederne l'uso alle regioni" per la costituzione di
dette zone; altrettanto non conferente è il richiamo all'art. 68 del
d.P.R. n. 616 del 1977, il cui secondo comma, nel prevedere la
destinazione delle aree boschive a "scopi scientifici, sperimentali e
didattici di interesse nazionale", stabilisce che la relativa facoltà
poteva essere esercitata solo sull'uno per cento della superficie
complessiva delle aree costituenti il patrimonio dell'Azienda di Stato
per le foreste demaniali, previa identificazione dei terreni, da
effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro il 31
dicembre 1978 e mai, comunque, su aree come quella della "Foresta di
Tarvisio" (facenti parte dei " Patrimoni riuniti ex economali"), non
comprese in tale patrimonio; non puntuale sarebbe anche il richiamo
all'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, richiamo che trascura il fatto
che una tale disposizione lascia allo Stato solo la potestà di
"individuare", nell'esercizio della funzione di indirizzo e
coordinamento, "i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali
e parchi di carattere interregionale"; il decreto censurato richiama la
legge n. 984 del 1977, che, "per la parte in cui la disciplina in essa
prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia", è stata
dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte con sentenza n.
340 del 1983; l'enunciazione del decreto interministeriale 2 dicembre
1975, con il quale furono istituite due riserve naturali integrali
nella stessa foresta, non avrebbe alcun senso, trattandosi di
iniziativa parimenti illegittima, mentre il preminente interesse
nazionale, l'importanza internazionale, i pregi ambientali ed il venir
meno della protezione precedentemente accordata dall'art. 50 del r.d.l.
5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche, non potrebbero
comportare alcuna espropriazione di competenze regionali; nessuna
copertura costituzionale renderebbe legittima la denunciata sottrazione
di competenze: in particolare, non quella dell'art. 83 del d.P.R. n.
616 del 1977, posto che la " individuazione della riserva non sarebbe
stata fatta dal Governo nell'ambito "delle funzioni di indirizzo e
coordinamento; non vi sarebbe alcuna autorizzazione legislativa alla
costituzione della riserva; sarebbero attribuite al funzionario
delegato della gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali
poteri e funzioni spettanti alla Regione. "Il vago riferimento
all'interesse nazionale è pure esso inidoneo a giustificare" -
conclude la ricorrente - "la lamentata intromissione nelle competenze
della Regione" (si citano, al riguardo, le sentenze n. 150 del 1982 e
n. 340 del 1983 di questa Corte). Considerato in diritto :
1. - Pur nella varietà delle fattispecie concrete da cui i dodici
ricorsi prendono le mosse, con inevitabili riverberi sui parametri
normativi di volta in volta evocati, i relativi giudizi implicano la
soluzione di questioni più o meno strettamente collegate, così da
poter essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - Il collegamento nasce dal fatto che ciascuno dei ricorsi in
esame demanda a questa Corte di risolvere un conflitto di attribuzione
sorto a seguito di un decreto ministeriale, ogni volta ben specificato,
avente ad oggetto l'istituzione di una riserva naturale nel territorio
di una singola Regione: e tale coincidenza di contenuti trova riscontro
nel richiamo che, esplicitamente o implicitamente, le Regioni
ricorrenti fanno in primo luogo agli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione.
Non mancano, peraltro, gli elementi di differenziazione: vi hanno
parte sia la circostanza che non tutti i ricorsi provengono da regioni
a statuto ordinario (un ricorso, infatti, è della Regione
Friuli-Venezia Giulia), sia le spesso non coincidenti premesse in fatto
e in diritto poste alla base dei vari decreti, sia - ed è questo
l'aspetto giuridicamente di incidenza più immediata - la diversità di
datazione, che colloca i decreti impugnati dalla Regione Veneto
anteriormente al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e tutti gli altri
successivamente ad esso.
Di conseguenza, la trattazione, dovendo tenere nel debito conto le
tante particolarità appena accennate, non può, pur sullo sfondo di un
quadro dall'ispirazione unitaria, non venir condotta partitamente, a
cominciare, appunto, dai ricorsi concernenti i decreti di epoca più
lontana.
3. - I sette decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste
impugnati dalla Regione Veneto si collocano tutti tra il 20 ed il 29
dicembre 1975: identiche le loro premesse e identico il loro
articolato, incentrato precipuamente sull'asserito "preminente
interesse nazionale delle riserve naturali". Identiche, d'altro canto,
sono pure la struttura, la motivazione e le conclusioni dei relativi
ricorsi, imperniati, a loro volta, sul rilievo che l'aver costituito
una riserva naturale su beni forestali "dopo la scadenza del termine
del 1 aprile 1972", fissato dall'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre
1971, n. 1121, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 15, per il
trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni a
statuto ordinario, "invade la sfera di competenza attribuita alla
Regione Veneto a norma dell'art. 117 in relazione all'art. 119 della
Costituzione medesima, dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
e degli artt. 1, 4 e 21 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11".
4. - Per l'Avvocatura dello Stato i ricorsi della Regione Veneto,
prima ancora che infondati nel merito, sarebbero inammissibili. Come
risulterebbe dall'invocata relazione dell'art. 117 della Costituzione
con l'art. 119 della stessa, là dove questo (terzo comma) tratta di
"un demanio e patrimonio" "proprio" della Regione, e dal dedotto
contrasto con l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in forza
del quale (comma quinto, primo periodo) "sono trasferite alle Regioni e
fanno parte del patrimonio indisponibile regionale le foreste, che a
norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato", la Regione Veneto
mirerebbe a contestare non tanto la istituzione di riserve naturali,
quanto la sottrazione dei corrispondenti territori al patrimonio
regionale: peraltro - sostiene l'Avvocatura - "ogni questione relativa
al trasferimento delle foreste al patrimonio regionale non può essere
sollevata in questa sede di impugnazione dei decreti aventi ad oggetto
la costituzione di riserve naturali, ma, come la Corte ha precisato con
la sentenza n. 219 del 1972, dovrà essere affrontata in sede di
eventuale ricorso avverso il decreto di trasferimento delle foreste".
Nessun dubbio che l'imposizione di vincoli forestali da parte dello
Stato (attività preordinata alla tutela e gestione del territorio, a
prescindere da ogni problema di appartenenza) non vale ad esprimere la
determinazione dello Stato stesso di escludere dal trasferimento alla
regione i territori sui quali quei vincoli vengono a ricadere (scelta
implicante una presa di posizione sull'appartenenza del bene, a
prescindere dalla sua tutela e gestione): questa Corte l'ha ben
chiarito nella sentenza sopra menzionata e, prima ancora, nella
sentenza n. 79 del 1972. Donde la conseguenza che eventuali doglianze
nell'uno e nell'altro senso dovranno essere fatte valere autonomamente,
senza equivoche sovrapposizioni o confusioni. Tanto più che, come
questa Corte ha ulteriormente ancor meglio precisato (sentenza n. 111
del 1976), le iniziative dirette a chiedere "l'accertamento
dell'appartenenza di determinati beni forestali, che le Regioni
assumono trasferiti al loro patrimonio indisponibile, e indebitamente
trattenuti dallo Stato", per il fatto di avere ad oggetto "una
effettiva e diretta vindicatio rerum", "non prospettano una invasione
della loro sfera di competenza, né chiedono una dichiarazione o
delimitazione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite",
in tal modo esorbitando dallo schema dei conflitti di attribuzione, per
trovare, invece, spazio nell'ambito degli ordinari rimedi
giurisdizionali consentiti dall'ordinamento.
Tutto ciò - se davvero i ricorsi in questione risultassero
preordinati soltanto a rivendicare il diritto della Regione Veneto "
al proprio patrimonio delle foreste incluse nelle riserve", come
afferma l'Avvocatura dello Stato - comporterebbe una loro
inammissibilità a doppio titolo: da un lato, perché si tratta di
ricorsi oggettivamente diretti contro decreti aventi un ben diverso
contenuto; dall'altro, perché, anche a ritenere possibile una
conversione di tale contenuto, i ricorsi per vindicatio rerum esulano
dalla competenza di questa Corte (v., per un puntuale precedente, la
già ricordata sentenza n. 111 del 1976).
Pur non potendosi negare che i ricorsi della Regione Veneto sono
pressoché totalmente dedicati alla confutazione della nota
ministeriale 13 novembre 1973, con la quale era stato manifestato
l'intento di non trasferire, almeno per quel momento, i terreni
forestali classificati in riserve naturali, si deve comunque
riconoscere che i ricorsi stessi concludono chiedendo che venga
dichiarata "di esclusiva competenza della Regione Veneto l'attribuzione
costituzionale di costituire riserve naturali nelle foreste ecc.". Nel
che traspare evidente il raccordo con la dedotta violazione - già lo
si è ricordato - non solo e non tanto dell'art. 119 della
Costituzione, quanto, soprattutto, dell'art. 117 della Costituzione, e
non solo dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, bensì anche
degli artt. 1, 4 e 21 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.
5. - I ricorsi della Regione Veneto non sono fondati. E non lo
sono, né se presi alla lettera nella loro richiesta conclusiva di
veder dichiarata, in ordine all'istituzione di riserve naturali entro
le zone ricomprese nel patrimonio forestale ricadente nell'ambito
territoriale della Regione Veneto, l'"esclusiva" competenza della
Regione stessa e, quindi, negata ogni competenza dello Stato in
materia; né se intesi in senso meno drastico, nel senso, cioè, di
negare legittimità ai provvedimenti emessi nelle singole fattispecie
considerate perché comunque invasivi della sfera di competenza
attribuita alla Regione.
A smentire la tesi della esclusiva competenza regionale è più che
sufficiente rimarcare il tipo di risposta ricavabile, con riguardo alle
riserve naturali, dal d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, per tutto quanto
attiene all'"esigenza del rispetto dell'interesse nazionale, quale
prevista dall'art. 117 della Costituzione" (v. la sentenza n. 142 del
1972). Tale d.P.R. si caratterizza, per quel che qui più direttamente
interessa, in un duplice modo: dando ampio spazio, in via generale
(art. 8), all'esercizio da parte dello Stato della "funzione di
indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni
a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario" e
mantenendo ferma, in via particolare (art. 4, lettera h), la competenza
degli organi statali in ordine" agli interventi per la protezione della
natura", sia pur fatti "salvi gli interventi regionali non contrastanti
con quelli dello Stato". Il tutto in conformità alla delega conferita
dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, il cui art. 17, al fine di
garantire che "lo svolgimento concreto delle funzioni regionali abbia
ad essere armonicamente conforme agli interessi unitari della
collettività statale" (sentenza n. 39 del 1971), aveva disposto che
le funzioni trasferite alle regioni in ordine alle materie elencate
nell'art. 117 della Costituzione dovessero essere "contenute nel limite
degli interessi connessi alle esigenze delle singole Regioni senza
travalicare in quelli propri dello Stato e di altre Regioni" (sentenza
n. 142 del 1972).
Ma neanche la tesi meno drastica - carenza di legittimazione
statale alla base dei decreti impugnati - regge a fronte della
disposizione in ultimo ricordata. È, infatti, indubitabile che
l'istituzione di riserve naturali rappresenta una tipica forma di
intervento preordinato alla protezione della natura e, più
precisamente, alla conservazione del bene naturale, giacché "essa
comporta l'esclusione di ogni attività che possa comprometterne lo
stato attuale" (sentenza n. 79 del 1972), giustificando con il
preminente interesse nazionale l'inserimento del relativo territorio
tra i beni meritevoli di conservazione e di protezione. Il
riconosciuto persistere in allora della competenza statale quanto agli
interventi per la protezione della natura - art. 4, lettera h, del
d.P.R. n. 11 del 1972 - porta a ritenere che lo Stato, ai tempi di
detto d.P.R, aveva sicuramente conservato "la pienezza dei suoi poteri
in ordine all'imposizione di vincoli di tutela e di destinazione" sui
beni forestali: donde la conseguenza che, anche con riferimento ai
sette decreti impugnati dalla Regione Veneto, ben può asserirsi che
"la legittimità dei provvedimenti adottati nell'esercizio dei suddetti
poteri trova fondamento nell'ordinamento vigente all'epoca della loro
emanazione" (v. sentenza n. 219 del 1972).
È bensì vero che, nelle due occasioni di intervento sfociate
nelle sentenze n. 79 e n. 219 del 1972, questa Corte aveva dichiarato
che spettava allo Stato di imporre, anche in ambito regionale, vincoli
di riserva sui beni forestali, prescindendo totalmente dal d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11, e, quindi, facendo leva soltanto sulla legge 16
maggio 1970, n. 281. Ma ciò trova agevole spiegazione nel fatto che
in entrambi i casi si trattava di decreti ministeriali emanati
successivamente all'entrata in vigore di detta legge ed anteriormente
all'emanazione del d.P.R. n. 11 del 1972, giustamente ritenuto, per
tale ragione, privo di ogni incidenza rispetto a quei casi. Soltanto
apparentemente, la sentenza n. 219 del 1972, con il suo limitarsi a
considerare la situazione determinatasi "dopo la entrata in vigore
della legge n. 281 del 1970 e prima dell'effettivo trasferimento delle
funzioni amministrative" alle regioni, indicherebbe, come termine
ultimo per la "conservazione" allo Stato dei poteri in questione una
volta entrata in vigore la legge 16 maggio 1970, n. 281, l'"effettivo
trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni", quale
avvenuto alla data del 1 aprile 1972, inizialmente fissata dal
decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, convertito nella legge 25
febbraio 1972, n. 15, e poi ribadita dall'art. 21 del d.P.R. 15 gennaio
1972, n. 11. In realtà, il trasferimento a partire da tale data,
aprioristicamente suscettibile di indeterminate applicazioni, non può
che riguardare, in concreto, le funzioni specificamente trasferite
nella circostanza (v., soprattutto, art. 1 del d.P.R. n. 11 del 1972),
ed esse sole. Non, dunque, le funzioni elencate nell'art. 4 dello
stesso d.P.R, mantenute ferme agli organi statali, tra le quali quelle
riconducibili alla lettera h (v. anche la sentenza n. 145 del 1975).
Salvi, sempre e comunque, secondo quanto esplicitamente sottolineato
dalla stessa lettera h, gli interventi regionali non contrastanti con
quelli dello Stato: interventi regionali che, trattandosi - come in
tutte le presenti fattispecie - di riserve naturali su beni forestali,
si ricollegano strettamente all'avvenuto trasferimento alle regioni
delle funzioni amministrative concernenti "i boschi e le foreste" (art.
1, lettera n, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11).
Il fatto che la legittimità dei singoli provvedimenti trovi
riscontro nell'ordinamento vigente all'epoca della loro emanazione
rende, ovviamente, irrilevante ai fini della soluzione del conflitto di
attribuzione il successivo evolversi della normativa sul riparto delle
competenze tra Stato e regioni; ma ciò, altrettanto ovviamente, non
esclude che le innovazioni legislative possano riflettersi sulla
dinamica dei rapporti instaurati in precedenza. Così si dica proprio
per quel che attiene al contemperamento tra interventi statali ed
interventi regionali in materia di protezione della natura: l'art. 83,
secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nell'occuparsi
espressamente dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato
"esistenti" al momento della sua entrata in vigore, demanda la
definizione della relativa disciplina e la ripartizione dei compiti tra
Stato e regioni (nonché comunità montane) ad un'apposita legge, che
mantenga ferma "la unitarietà dei parchi e riserve".
Ancor più determinante si appalesa, per quanto riguarda il
trasferimento dei beni forestali alle regioni, l'art. 68 del d.P.R. n.
616 del 1977, che regola nei dettagli le sorti dei beni dell'Azienda
di Stato per le foreste demaniali, soppressa dalla prima parte dello
stesso articolo: per i beni da trasferire e che non fossero stati
ancora trasferiti lo Stato non potrebbe esimersi dal provvedere, alla
stregua di ciò che dispongono le altre parti dell'art. 68.
6. - I tre decreti impugnati dalla Regione Toscana, rispettivamente
datati 8 agosto 1980, 13 agosto 1980 e 15 aprile 1981, hanno premesse
ed articolato soltanto parzialmente coincidenti: ma, mentre le
differenze riscontrabili fra i primi due decreti appaiono marginali e,
comunque, ininfluenti ai fini del decidere, le differenze fra essi ed
il terzo decreto sono per più versi tali da comportarne una
trattazione disgiunta, come, del resto, richiede la stessa diversa
struttura che il ricorso proposto contro l'ultimo provvedimento
presenta nel raffronto con gli altri due ricorsi.
Per le ragioni preliminarmente esposte nei riguardi dei ricorsi
della Regione Veneto, a rilevare non sono le particolarità che
chiamano in causa i rapporti fra appartenenza e gestione delle aree
interessate, anche se il terzo decreto risulta emanato, anziché dal
solo Ministro per l'agricoltura e le foreste, dal Ministro per
l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro della marina
mercantile, dato l'esplicito riferimento al demanio marittimo. A
rilevare è essenzialmente il fatto che, pur avendo i tre provvedimenti
quale comune premessa di esordio il richiamo al d.P.R. 13 marzo 1976,
n. 448, recante "piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa
alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat
degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971",
solamente i primi due (adottati entrambi su "richiesta di istituzione
di una riserva naturale di popolamento animale... avanzata
dall'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale
per la natura, con nota in data 25 luglio 1980") danno, altresì, conto
della già avvenuta emanazione, sin dal 9 maggio 1977, del decreto
ministeriale contenente la dichiarazione del valore internazionale
della zona umida rispettivamente interessata.
7. - I primi due ricorsi della Regione Toscana lamentano, in via
principale, la "violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Cost. e
degli artt. 66, primo comma, e 83, primo comma, del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616", norme che, considerate nel loro insieme, attribuirebbero
alle regioni ogni competenza in ordine alle nuove riserve naturali
aventi dimensione infraregionale, quali sono quelle in questione,
sottraendo allo Stato qualsiasi iniziativa, diretta o indiretta, nella
materia. E lamentano, in via subordinata, la "violazione dell'art. 3,
primo comma, legge 22 luglio 1975, n. 382, e dell'art. 4, primo comma,
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616", nel senso che, se in parziale
difformità da tale drastica interpretazione si intendesse riconoscere
allo Stato la possibilità di assumere iniziative in ordine a nuove
riserve naturali anche di dimensione infraregionale, e ciò nell'ambito
delle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle quali si occupa
l'art. 83, quarto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, i decreti in
esame non avrebbero comunque rispettato l'adozione delle complesse
forme a detto fine tassativamente richieste.
8. - I due ricorsi dianzi riassunti non sono fondati.
Come questa Corte ha sottolineato in una precedente occasione
(sentenza n. 123 del 1980), risolvendo un conflitto dalla fisionomia
parzialmente similare, la Convenzione di Ramsar, nel cui ambito
attuativo i decreti impugnati sicuramente rientrano, è congegnata in
termini tali da comportare una serie di adempimenti e di valutazioni
affidabili esclusivamente allo Stato: infatti, solo i suoi organi sono
in grado di "apprezzare le esigenze e gli interessi ecologici, non di
singole regioni, ma dell'intera collettività nazionale".
Una convenzione che è tutta imperniata, sin dal suo titolo,
"sull'importanza internazionale delle zone umide", che fa espresso
richiamo nelle premesse ad "una politica nazionale lungimirante", che
subordina all'esistenza di "interessi nazionali urgenti" la
cancellazione o restrizione delle zone già individuate (artt. 2 n. 5 e
4 n. 2), che invita a tener conto delle "responsabilità sul piano
internazionale" (art. 2 n. 6), che contempla la possibilità di zone
umide estese sul territorio di più Stati (art. 5), non può non
demandare agli organi dello Stato l'adozione di provvedimenti quali
quelli impugnati, "posti in funzione di un vincolo internazionale che
spettava allo Stato instaurare" (sentenza n. 123 del 1980). Il che,
visto nel suo complesso, appare ben rispondente alla previsione
contenuta in quella parte dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, che comprende tra le competenze dello Stato "le
funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate alle regioni,
attinenti ai rapporti internazionali".
La Regione ricorrente non disconosce i contenuti della sentenza n.
123 del 1980, ma ne contesta l'applicabilità ai due casi in esame.
Anzitutto, perché qui "entra in gioco una competenza di una regione a
statuto ordinario specificamente prevista e disciplinata dal d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616" (art. 66, primo comma, e 83, primo comma), mentre
nell'occasione precedente era in discussione la competenza della
Regione Sardegna; in secondo luogo, perché l'attività internazionale
rilevante ai fini dell'esecuzione della Convenzione di Ramsar "risulta
essersi già esaurita e completata attraverso la precedente
dichiarazione del valore internazionale della zona umida operata con
d.m. 9 maggio 1977", di modo che "l'istituzione di una riserva
naturale nell'ambito di una zona umida già designata dallo Stato non
rappresenta l'esecuzione diretta di un obbligo internazionale, ma solo
un elemento aggiuntivo di tutela della zona umida, rispetto a cui
permane la distribuzione interna delle competenze fissata nell'art. 66"
del d.P.R. n. 616 del 1977.
Alla prima obiezione è agevole replicare che - a parte il più
generale problema dei rapporti tra le competenze delle regioni a
statuto ordinario e le competenze delle regioni a statuto speciale, non
certo risolubile nel senso che a queste ultime possano essere
riconosciute competenze più ridotte proprio lo Statuto sardo è quello
che contiene, all'art. 52, primo comma, la disposizione più avanzata
in tema di partecipazione regionale alla gestione del potere estero.
A superare la seconda obiezione, che mette in risalto la innegabile
diversità intercorrente tra l'oggetto degli attuali ricorsi (il
decreto istitutivo della riserva naturale) e l'oggetto del ricorso
deciso con la sentenza n. 123 del 1980 (la determinazione o
designazione della zona da inserire nell'elenco delle zone umide di
importanza internazionale, atto addirittura anteriore al decreto
dichiarativo del valore internazionale della zona umida designata, cui
fa a sua volta seguito il decreto istitutivo della riserva), vale
l'osservazione che l'obbligo di creare riserve naturali è elemento
fondamentale, e non solo aggiuntivo, del sistema cui dà vita la
Convenzione di Ramsar. Esplicitamente previsto dall'art. 4 n. 2 per il
caso di cancellazione o restrizione di una zona già inclusa
nell'apposito elenco ai fini di creare "nuove" riserve, tale obbligo è
da intendersi, a maggior ragione, operante nell'ipotesi dell'art. 4 n.
1 (creazione di riserve naturali in via primaria). Ed invero - a parte
la considerazione che, secondo la più volte citata sentenza n. 123 del
1980, poiché "il provvedimento impugnato è stato posto in funzione di
un vincolo internazionale sulle zone umide da esso individuate", la
competenza dello Stato " si atteggia come piena ed esclusiva" - appare
decisivoil rilievo che l'istituzione di una o più riserve naturali
trasforma il vincolo previsto in sede internazionale, che del regime
della Convenzione rappresenta il cardine, da virtuale (quale lo aveva
reso la designazione della zona destinata ad essere inserita
nell'elenco) in attuale, secondo gli strumenti di adattamento
apprestati dal diritto interno.
Così riconosciuta per i due decreti dell'8 e del 13 agosto 1980 la
competenza dello Stato sulla base di quella parte dell'art. 4, primo
comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che si richiama ai rapporti
internazionali intesi come si è detto, indipendentemente, quindi, da
ogni collegamento con l'esercizio della funzione di indirizzo e
coordinamento, resta privo di rilievo il motivo di ricorso formulato in
via subordinata.
9. - Il terzo ricorso della Regione Toscana - proposto nei
confronti di un provvedimento che, pur richiamandosi anch'esso alla
Convenzione di Ramsar, oltreché ad una più recente direttiva del
Consiglio delle Comunità europee, è venuto a costituire in riserva
naturale un biotopo rispetto al quale non risulta esservi stata né la
determinazione ministeriale di destinarlo all'inserimento nell'elenco
delle zone umide di importanza internazionale, né la dichiarazione del
valore internazionale della relativa zona umida - deduce quattro ordini
di motivi. In via principale la "violazione e falsa applicazione degli
artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 66, primo comma, e 83,
primo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché all'art. 78,
lettera a, del medesimo d.P.R.", che, nel loro complesso,
demanderebbero l'istituzione di riserve naturali esclusivamente alle
regioni a statuto ordinario. E, in via progressivamente subordinata:
la "violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 118 Cost., in
relazione agli artt. 66 e 83 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, anche con
riferimento all'esecuzione della convenzione relativa alle zone umide
d'importanza internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971", e
ciò non solo perché l'istituzione di riserve naturali
rappresenterebbe un momento estraneo all'esecuzione degli obblighi
posti dalla convenzione, ma anche perché, comunque, nel caso di specie
sarebbe mancata la dichiarazione di zona umida avente valore
internazionale; la "violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e degli
artt. 6, 66 e 83 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, anche in relazione
alla direttiva comunitaria del 2 aprile 1979", perché, sotto il
profilo degli obblighi comunitari, opererebbe il principio di cui al
detto art. 6, che ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative
attinenti all'applicazione dei regolamenti e delle direttiva
comunitarie; e, infine, la "violazione dell'art. 83, quarto comma,
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616", con, "in ipotesi, violazione dell'art.
3, primo comma, legge 22 luglio 1975, n. 382, e dell'art. 4, primo
comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616", mancando il principale
presupposto per l'applicazione del quarto comma di detto art. 83
(riserve naturali di carattere interregionale) e, comunque, in
concreto, il rispetto delle forme previste per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo e di coordinamento.
Poiché tanto il primo motivo quanto una parte del secondo
risultano contraddetti dalle considerazioni già svolte (punto 8) a
proposito degli altri due ricorsi della Regione Toscana, l'analisi del
ricorso ora in esame potrà e dovrà concentrarsi sui profili
particolari che residuano.
10. - Sotto tali profili il terzo ricorso della Regione Toscana è
fondato.
Sono, infatti, da condividere le argomentazioni svolte dalla
ricorrente in ordine sia alla portata rivestita dalla dichiarazione del
valore internazionale della zona umida nell'ambito esecutivo della
Convenzione di Ramsar, sia all'esercizio delle funzioni relative
all'attuazione delle direttiva della Comunità economica europea, sia
al significato da attribuire alla espressione "di carattere
interregionale" nell'art. 83, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616. Il che toglie, ovviamente, anche questa volta, sia pur per
opposte ragioni, ogni rilievo alle considerazioni sulla forma assunta
nella specie dal provvedimento impugnato, venendo a risultare
inesistente la legittimazione stessa dello Stato ad emanare il decreto
istitutivo della riserva naturale in oggetto.
Nessuno dei titoli giustificativi adombrati nel contesto del
provvedimento trova il necessario riscontro nelle circostanze di fatto
e nelle norme. Non trova rispondenza nelle prime il richiamo agli
artt. 1 e 4 della Convenzione di Ramsar, essendo possibile far leva
sui vincoli nascenti da un trattato internazionale per risalire (v.
antea, punto 8) alla fonte delle competenze dello Stato di cui all'art.
4, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, solo in quanto uno
almeno degli adempimenti previsti dal trattato (in particolare, la
Convenzione di Ramsar contempla la dichiarazione del valore
internazionale della zona umida e la designazione della stessa ai fini
dell'inclusione nell'elenco delle zone umide conservato dall'Ufficio
internazionale per la tutela della natura e delle risorse naturali)
risulti realizzato: in caso contrario, mancando ogni collegamento con
il trattato, qualsiasi atto che vi si richiami resta automaticamente al
di fuori dell'esecuzione di esso. Non trova appoggio nelle norme la
pretesa di agganciare la competenza dello Stato alla necessità di far
fronte ad una direttiva del Consiglio delle Comunità europee: il primo
comma dell'art. 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è esplicito nel
trasferire alle regioni le funzioni preordinate all'attuazione delle
direttiva comunitarie fatte proprie dallo Stato, con l'unico limite del
particolare, complesso, meccanismo configurato nel terzo comma del
medesimo articolo. Non trova, infine, il conforto delle norme e delle
circostanze di fatto il generico riferimento agli artt. 68 e 83 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e relativi adempimenti, meglio precisato
nelle difese dell'Avvocatura dello Stato con il suo attestarsi sul
quarto comma dell'art. 83, inteso nel senso che la ivi considerata
"potestà del Governo di individuare, nell'ambito delle funzioni di
indirizzo e di coordinamento, i nuovi territori nei quali istituire
riserve naturali e parchi di carattere interregionale", postulerebbe
un'interregionalità non di ordine territoriale o geografico, ma insita
nella portata sovraregionale, e quindi nazionale, degli interessi
tutelati: dal confronto con le altre non poche disposizioni del d.P.R.
n. 616 del 1977 che fanno uso dell'aggettivo "interregionali" (art. 69,
secondo comma, rispetto alle "aziende"; artt. 89, secondo comma, e 91
rispetto ai "bacini idrografici"; artt. 113, primo comma, e 122, primo
comma, rispetto agli "enti", ecc.) o della stessa nozione di "carattere
interregionale" (art. 85, secondo comma, rispetto alle "linee di gran
turismo"), emerge in maniera sufficientemente chiara la connotazione
geografica o territoriale di tali espressioni, da rapportare, cioè, a
situazioni che territorialmente interessino più regioni, come non è
certo il caso della zona umida oggetto del decreto in discussione.
Sempre a proposito dell'art. 83, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, non va, oltretutto, dimenticato che l'esercizio delle
funzioni di indirizzo e di coordinamento, nucleo centrale di tale
disposto, reca in sé l'idea di un coinvolgimento di più regioni.
D'altro canto, perché l'interesse nazionale possa assurgere a criterio
ispiratore degli organi statali (come l'Avvocatura dello Stato vorrebbe
ai fini dell'individuazione di nuovi territori nei quali istituire
riserve naturali), sembra indispensabile che esso non rimanga
indeterminato e, quindi, apoditticamente rimesso alla valutazione, di
volta in volta, di un ministro, ma riceva adeguata qualificazione
attraverso un ragionevole fondamento normativo, demandato, pertanto,
all'individuazione del legislatore: il che, fino ad oggi, non si è
verificato, non essendo stata emanata la legge-quadro per i parchi e le
riserve naturali, alla quale lo stesso d.P.R. n. 616 del 1977 demanda,
sia pure per i soli aspetti considerati dal secondo comma dell'art. 83,
la definitiva soluzione dei problemi in esame.
Si aggiunga che il decreto impugnato, a differenza dei due di poco
precedenti, non si preoccupa nemmeno di "far salve" le competenze
regionali, mal adeguandosi, anche sotto questo profilo, all'ottica
adottata dalla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382, e dal conseguente d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ottica tutta tesa
a valorizzare materie esplicitamente non enunciate nell'art. 117 della
Costituzione, attraverso un largo uso delle interconnessioni tra
materie (qui rilevano, soprattutto, l'"urbanistica" e l'"agricoltura e
foreste") e tra le relative competenze.
Il caso delle riserve naturali è uno dei più emblematici in
proposito. Non fatte oggetto, diversamente di quanto accaduto per i
parchi nazionali (art. 4, lettera s), di una espressa previsione da
parte del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, che - come si è visto nel
punto 5 - si limitava a parlare genericamente di "interventi per la
protezione della natura" senza ulteriori specificazioni, le riserve
naturali hanno trovato larga considerazione nel d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, che se ne occupa direttamente sia nel capo dedicato
all'agricoltura e foreste (art. 66, primo comma, che affianca
all'istituzione di parchi e riserve naturali "la tutela delle zone
umide"), sia nel capo dedicato all'urbanistica: qui è l'art. 83, primo
comma, a ribadire la regola del trasferimento delle funzioni
amministrative concernenti le riserve ed i parchi nazionali alle
regioni, salvi - in favore dello Stato - i soli limiti risultanti
dall'art. 83, secondo comma, per i parchi nazionali e le riserve
naturali "dello Stato esistenti" al momento della sua entrata in vigore
e dall'art. 83, quarto comma, per le riserve naturali ed i parchi di
carattere interregionale, oltre, beninteso, al già esaminato limite di
ordine generale posto dall'art. 4 in attinenza ai rapporti
internazionali.
Il provvedimento de quo, in quanto adottato da organi dello Stato
al di fuori di ogni eccezione consentita, lede la sfera della Regione
ricorrente e va di conseguenza annullato.
Il. - Il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste
impugnato dalla Regione Lombardia reca la stessa data (13 agosto 1980)
di uno dei decreti impugnati dalla Regione Toscana (per la precisione,
il secondo), ma, mentre l'articolato è virtualmente il medesimo,
compreso il disposto che fa "salve le competenze regionali", le
premesse coincidono soltanto nella parte in cui si dà atto della
"richiesta di istituzione di una riserva naturale di popolamento
animale nell'area anzidetta, avanzata dall'Associazione italiana per il
World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, con nota in data 25
luglio 1980". Per il resto, non vi è qui alcun cenno alla Convenzione
di Ramsar, né all'esistenza di una "zona umida di valore
internazionale", pur non mancandosi di qualificare il biotopo come
"zona di sosta e di nidificazione di numerosi uccelli acquatici".
D'altro canto, viene fatto richiamo ad una delibera del consiglio
regionale della Lombardia del 15 febbraio 1979, "relativa alla
costituzione di una riserva naturale locale" nella stessa area.
A sua volta, il ricorso della Regione deduce, con un unico ma
composito motivo, la "violazione degli artt. 118 e 117 della
Costituzione, anche in relazione all'art. 83 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, e all'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382",
insistendo particolarmente, quanto all'art. 83, sull'inosservanza del
primo comma e, comunque, sull'inapplicabilità del quarto comma, sia
per il carattere "non interregionale" della riserva de qua, sia, in
subordine, per la carenza delle forme indispensabili agli effetti ivi
previsti, come anche richiesto dall'art. 3 della legge n. 382 del 1975.
12. - Il ricorso della Regione Lombardia è fondato.
Esclusa in partenza qualsiasi possibilità per gli organi dello
Stato di avvalersi dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 (è lo stesso decreto ministeriale a mostrarsene ben
consapevole, tanto da non contenere alcun cenno, né in fatto né in
diritto, a vincoli e rapporti di ordine internazionale), le doglianze
della Regione ricorrente meritano pieno accoglimento, e ciò alla
stregua di quanto si è avuto modo di puntualizzare con riguardo alle
varie parti dell'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, in sede di esame
del terzo ricorso della Regione Toscana (v. antea, punto 10).
Non potendo, infatti, trovare applicazione né il secondo comma di
detto art. 83 (la riserva è di istituzione successiva all'entrata in
vigore del d.P.R. n. 616 del 1977), né il quarto comma dello stesso
(la riserva non è di carattere territorialmente interregionale, con
conseguente assorbimento degli altri problemi di forma posti da tale
comma), nella fattispecie concreta in questione è da ritenersi
competente la Regione Lombardia: una competenza, del resto, già
esercitata, ai sensi degli artt. 66, primo comma, e 83, primo comma,
del d.P.R. n. 616 del 1977 e in conformità agli artt. 117 e 118 della
Costituzione, con la delibera costitutiva della riserva locale (15
febbraio 1979), la cui legittimità è, comunque, qui fuori
discussione, non solo perché non disconosciuta nemmeno dal decreto
ministeriale, ma anche perché l'illegittimità di quest'ultimo rende
ultroneo affrontare il tema dei rapporti tra una riserva locale già
istituita e l'istituzione nella stessa zona di una riserva naturale di
popolamento animale da parte dello Stato con un atto che fosse di per
sé legittimo, ma che si venisse a sovrapporre alla delibera regionale
in quanto emanato successivamente.
Il presente provvedimento, di per sé viziato perché invasivo
delle attribuzioni della Regione, va, pertanto, annullato.
13. - Il decreto impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che
reca la data del 30 luglio 1980, risulta emanato dal Ministro per
l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro dell'interno,
essendo la "Foresta di Tarvisio", suo punto di riferimento
territoriale, di proprietà dell'Azienda patrimoni riuniti
ex-economali, così da rientrare fra i beni forestali espressamente
esclusi dal trasferimento al patrimonio indisponibile della Regione
Friuli-Venezia Giulia (art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 giugno
1965, n. 958). L'articolato del decreto ministeriale, che "per i
problemi di gestione che possono interferire con gli interessi
regionali" prescrive di sentire la Regione, costituisce in riserva
naturale di popolamento animale le molte zone della "Foresta di
Tarvisio" diverse da quelle già dichiarate riserva naturale integrale
con un precedente decreto ministeriale (2 dicembre 1975), citato nelle
premesse del provvedimento in esame, unitamente a varie fonti
normative, quali gli artt. 68 e 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e
le due leggi 27 dicembre 1977, n. 968 e n. 984, non senza diversi
accenni, sia pur generici, ad organizzazioni ed enti internazionali e
"all'importanza internazionale dell'area da proteggere".
Con il relativo ricorso, la Regione, dopo aver osservato che nel
decreto vengono "promiscuamente richiamate la materia della caccia e la
materia dell'urbanistica", muove ad esso l'addebito di essere lesivo,
sotto il primo profilo, della sfera di competenza "costituzionalmente
assegnata alla Regione Friuli- Venezia Giulia dall'art. 4 n. 3 dello
Statuto speciale e dall'art. 1 del d.P.R. n. 1116 del 1965" e, sotto
il secondo profilo, della sfera di competenza alla stessa Regione
"attribuita con l'art. 4 n. 12 dello Statuto speciale e con gli artt.
22 del d.P.R. n. 1116 del 1965 e 21 e 26 del d.P.R. n. 902 del 25
novembre 1975".
14. - Il ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia è fondato.
Non si può, invero, disconoscere che, nel dare attuazione all'art.
4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il d.P.R. 26 agosto
1965, n. 1116, abbia, con gli artt. 1 e 22 (quest'ultimo tanto nel suo
testo originario quanto nel testo sostituito dall'art. 21 del d.P.R. 25
novembre 1975, n. 902), trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia
le attribuzioni degli organi dello Stato sia in materia di caccia sia
in materia di urbanistica con una portata non suscettibile di trovare
limitazioni in nessuna delle indicazioni contenute nelle premesse del
decreto impugnato e sviluppate all'udienza dall'Avvocatura dello Stato.
Per quanto riguarda le considerazioni basate sull'esclusione dal
trasferimento alla Regione Friuli- Venezia Giulia dei rapporti relativi
ai beni forestali appartenenti, come la "Foresta di Tarvisio",
all'Azienda patrimoni riuniti ex-economali, va detto subito che esse -
allo stesso modo del similare art. 68, secondo comma, del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 - non rilevano ai presenti fini, i quali
coinvolgono non questioni di ordine patrimoniale (oltretutto, estranee
alla competenza di questa Corte), ma questioni di gestione funzionale
(v., in generale, antea, punto 4).
Né, tanto meno, valgono i richiami all'art. 83 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, nelle parti in cui vi sarebbe prevista "una futura
normativa di ripartizione di compiti fra Stato, Regioni e Comunità
montane", lasciando allo Stato" il potere di individuare nuovi
territori da costituire in riserve naturali di interesse nazionale": il
secondo comma di detto articolo prevede sì "una futura normativa di
ripartizione di compiti", ma con esclusivo riferimento alle riserve
naturali dello Stato già esistenti, mentre il quarto comma parla non
di riserve naturali di interesse nazionale, ma di riserve naturali a
carattere interregionale, secondo una nozione che, per le ragioni
ampiamente svolte in precedenza (punti 10 e 12), ha un significato ben
diverso da quello che si pretenderebbe dall'Avvocatura dello Stato.
Non vi è dubbio, ed in questo gli argomenti svolti dalla stessa
Avvocatura sono pienamente da condividere, che l'art. 83, pur
rientrando in un d.P.R, come il n. 616 del 1977, dettato in attuazione
di una delega concernente le regioni a statuto ordinario (v. art. 1,
parte prima, della legge 22 luglio 1975, n. 382), trovi applicazione
anche per le regioni a statuto speciale, non essendo accettabile che
in una materia quale quella delle riserve naturali, per la prima volta
specificata appunto dal d.P.R. n. 616 del 1977 - le regioni a statuto
speciale, nell'assenza di una espressa disposizione in contrario,
restino prive delle attribuzioni conferite alle regioni a statuto
ordinario. Orbene, la portata principale dell'art. 83 sta, appunto,
nell'aver trasferito "alle regioni le funzioni amministrative
concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve
ed i parchi naturali" (primo comma), con i soli limiti, qui non
riscontrabili, posti in favore dello Stato dal secondo e dal quarto
comma.
Altrettanto controproducente si rivela il richiamo che la prima
premessa del provvedimento fa alla legge 27 dicembre 1977, n. 968. Nel
dettare "principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela
della fauna e la disciplina della caccia", tale legge, all'art. 6,
primo comma, impegna, per gli interventi nel settore della caccia, le
regioni a predisporre piani annuali o pluriennali, qualificati di
conseguenza piani regionali, con la previsione, tra l'altro, di "oasi
di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta
della fauna selvatica" (lettera a) e di "zone di ripopolamento e
cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo
irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per
il ripopolamento" (lettera b). La prescrizione dell'art. 4 n. 3 dello
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia non potrebbe
trovare rispondenza più puntuale di questa.
Ultroneo è, poi, il richiamo alla legge 27 dicembre 1977, n. 984,
sul quale ha pur insistito la difesa orale dell'Avvocatura dello Stato:
emanata pochi mesi dopo il d.P.R. n. 616 del 1977, tale legge,
essenzialmente mossa dall'intento di assicurare adeguati finanziamenti
a tipi svariatissimi di intervento pubblico, non poteva pretendere -
né ha preteso - di modificare l'appena tracciato riparto delle
competenze tra lo Stato e le regioni. Troppo generica risulta, infine,
l'utilizzazione della dimensione internazionale, qui insufficiente in
modo palese: il limite degli obblighi internazionali opera a favore
dello Stato soltanto in presenza di adempimenti precisi, necessari per
dare puntuale esecuzione ad un vincolo formalmente assunto (v. antea,
punti 8 e 10).
L'illegittimità del decreto impugnato, invasivo della sfera di
competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia, ne comporta
l'annullamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara che spettava allo Stato la potestà di istituire le
riserve naturali "Valle Imperina" in comune di Rivamonte, "Monti del
Sole" nei comuni di Sedico e Sospirolo, "Monte Pavione" in comune di
Sovramonte, "Schiara occidentale" in comune di Sedico, "Valle Scura" in
comune di S. Giustina Bellunese, "Piani Eterni-Errera-Val Falcina" nei
comuni di Cesiomaggiore, S. Giustina, Gosaldo e Sospirolo, "Vette
Feltrine" nei comuni di Sovramonte, Cesiomaggiore, Feltre e Pedavena,
di cui ai sette decreti del Ministro per la agricoltura e le foreste
oggetto, rispettivamente, dei ricorsi per conflitto di attribuzione nn.
16, 17, 18, 19, 20, 24 e 25 del 1976 proposti dalla Regione Veneto;
b) dichiara che spetta allo Stato la potestà di istituire la
riserva naturale dell'"Oasi della Laguna di Orbetello di Ponente" e la
riserva naturale "Lago di Burano", di cui ai due decreti del Ministro
per l'agricoltura e le foreste oggetto, rispettivamente, dei ricorsi
per conflitto di attribuzione nn. 29 e 30 del 1980 proposti dalla
Regione Toscana;
c) dichiara che non spetta allo Stato la potestà di istituire la
riserva naturale di popolamento animale "Laguna di Ponente di Orbetello
(parte)", di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste, di concerto con il Ministro della marina mercantile, oggetto
del ricorso per conflitto di attribuzione n. 29 del 1981 proposto dalla
Regione Toscana, e annulla, di conseguenza, tale decreto;
d) dichiara che non spetta allo Stato la potestà di istituire la
riserva naturale "Bosco WWF di Vanzago", di cui al decreto del Ministro
per l'agricoltura e le foreste oggetto del ricorso per conflitto di
attribuzione n. 28 del 1980 proposto dalla Regione Lombardia, e
annulla, di conseguenza, tale decreto;
e) dichiara che non spetta allo Stato la potestà di istituire la
riserva naturale di popolamento animale della "Foresta di Tarvisio", di
cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto
con il Ministro dell'interno, oggetto del ricorso per conflitto di
attribuzione n. 35 del 1980 proposto dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia, e annulla, di conseguenza, tale decreto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte