Sentenza n. 223/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 226-quaterd.P.R. 447/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 226-quater,
settimo e ottavo comma, del codice di procedura penale promosso con
l'ordinanza emessa il 13 marzo 1983 dal Tribunale di Ferrara nel
procedimento penale a carico di Barattini Giuliano ed altri iscritta
al n. 173 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 149- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore
Renato Dell'Andro.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Ferrara, con ordinanza emessa il 10 marzo
1983 nel procedimento penale a carico di Barattini Giuliano ed altri,
imputati di diversi reati di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685,
recante norme sulla disciplina degli stupefacenti, solleva due
distinte questioni di costituzionalità: la prima, in riferimento
agli artt. 3, 15 e 24 Cost., investe l'art. 226-quater, settimo
comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto che
autorizza le intercettazioni sia depositato anche nel processo, non
connesso, nel quale le intercettazioni stesse vengono utilizzate; la
seconda, sollevata in riferimento al solo art. 24 Cost., riguarda
l'ottavo comma dell'art. 226-quater c.p.p., nella parte in cui non
prevede la partecipazione della difesa alle operazioni previste nel
comma medesimo.
Secondo la predetta ordinanza, la prova dei fatti addebitati agli
imputati trova fondamento, tra l'altro, nel contenuto di
intercettazioni telefoniche effettuate in "altro" procedimento penale
ed utilizzate nel giudizio a quo, ai sensi dell'art. 226-quater,
sesto comma, c.p.p.
Osserva il giudice remittente che, a norma dell'art. 226-quinquies
c.p.p., "a pena di nullità insanabile e da rilevare d'ufficio in
ogni stato e grado del procedimento non si deve tener conto delle
intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od
eseguite in difformità delle prescrizioni in essa stabilite, nonché
delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'art. 615- bis
del codice penale".
Il decreto d'autorizzazione non andrebbe depositato negli atti del
processo diverso da quello nel quale è stato emesso, ostandovi il
settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p., che prevede soltanto il
deposito dei verbali dell'attività di cui ai commi precedenti dello
stesso articolo e delle registrazioni. Nella specie poi il giudice
del "secondo" processo, non può acquisire il decreto di
autorizzazione ai sensi dell'art. 144- bis c.p.p. in quanto non
procede nei confronti di imputati degli stessi reati di cui al
"primo" giudizio o di reati connessi né il decreto autorizzativo
potrebbe essere acquisito ai sensi dell'art. 165- bis c.p.p., il
quale opera soltanto nella fase istruttoria. Un'autonoma richiesta di
acquisizione del decreto nella fase dibattimentale comporterebbe la
violazione dell'art. 307 c.p.p. relativo all'obbligo del segreto.
Orbene, una tale situazione processuale, ad avviso del giudice a
quo, determinerebbe un trattamento differenziato dello stesso bene
garantito dall'art. 15 Cost. fra imputati del processo nel quale è
stato emesso il decreto relativo alle intercettazioni e quelli del
processo nel quale viene utilizzato il risultato delle medesime. Il
Tribunale di Ferrara ritiene, infine, che contrasta con all'art. 24
Cost., anche l'ottavo comma del citato art. 226-quater c.p.p., in
quanto consente al magistrato inquirente di procedere allo stralcio
delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o
immagini nonché dei verbali o di parte degli stessi, viziati di
nullità o irrilevanti a fini probatori, senza la partecipazione
della difesa; e ciò sia in riferimento al processo nel quale gli
adempimenti sono stati disposti sia in riferimento al processo nel
quale vengono utilizzati i risultati degli adempimenti stessi.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per
l'infondatezza, delle questioni sollevate dal Tribunale di Ferrara.
Secondo l'Avvocatura l'impugnato settimo comma dell'art.
226-quater c.p.p. non regolerebbe la situazione considerata dal
giudice a quo ed in particolare la possibilità di acquisire copie
dell'autorizzazione all'intercettazione. Tale disposizione,
concernente il deposito degli atti relativi all'intercettazione nella
fase istruttoria, riguarderebbe, invero, allo stesso modo il processo
nel cui ambito l'intercettazione è stata effettuata e quello diverso
nel quale, eventualmente, la prova dovrebbe essere utilizzata sicché
non potrebbe essere addotta disposizione impugnata a fondamento delle
disparità di trattamento fra i due processi. Si tratterebbe, invece,
di una disposizione applicabile solo in fase istruttoria e pertanto
insuscettibile di applicazione nel processo a quo, ormai in fase di
giudizio. La questione sarebbe, pertanto, inammissibile.
In ogni caso la stessa questione sarebbe infondata nel merito:
infatti, né il settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p. né altre
disposizioni consentono di concludere che al giudice del diverso
processo, nel quale l'intercettazione deve essere utilizzata come
prova, sia preclusa la possibilità di avere copia del decreto
autorizzativo. Invero, la trasmissione degli atti dell'autorità che
ha eseguito l'intercettazione a quella che la deve utilizzare non è
specificamente disciplinata. Tuttavia, dall'art. 226-quater c.p.p.,
che prevede la possibilità d'utilizzare come prova l'intercettazione
anche al di fuori del processo nel quale è raccolta, si desumerebbe
che in tale processo dovrebbero essere acquisite le prove e le
relative fonti.
L'Avvocatura dello Stato eccepisce, inoltre, l'inammissibilità
della seconda questione per assoluta carenza di motivazione sulla
rilevanza. La questione sarebbe, comunque, infondata nel merito,
poiché lo stralcio degli atti viziati da nullità o irrilevanti deve
avvenire successivamente al deposito di cui al settimo comma
dell'art. 226-quater e "scaduto il termine previsto dal quarto comma
dell'art. 304-quater", ossia soltanto dopo che la difesa ha avuto
cognizione delle intercettazioni effettuate. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso
l'Avvocatura Generale dello Stato, solleva eccezione
d'inammissibilità della richiesta dichiarazione d'illegittimità
costituzionale del settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p.
L'Avvocatura Generale assume, tenuto conto dell'attinenza della norma
che si trae dal precitato settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p.,
alla sola fase istruttoria, l'inapplicabilità della stessa norma al
processo a quo, che si trova in fase dibattimentale.
La sollevata eccezione d'inammissibilità non può essere accolta.
Va osservato che, potendosi, ai sensi dell'art. 226-quinquies
c.p.p., rilevare in ogni stato e grado del procedimento nullità
attinenti alla mancata od erronea applicazione della norma in esame,
è consentito discutere, anche in dibattimento, dell'applicazione e,
pertanto, della legittimità costituzionale del settimo comma
dell'art. 226-quater c.p.p.: per conseguenza, è consentito, anche
nella fase nella quale si trova il procedimento a quo, sollevare
questioni di costituzionalità relative al precitato comma.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva eccezione
d'inammissibilità anche in relazione alla richiesta dichiarazione
d'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art.
226-quater c.p.p., assumendo l'assoluta mancanza di motivazione in
ordine alla rilevanza della questione nel procedimento a quo.
Quest'ultima eccezione va accolta.
Nell'ordinanza del 10 marzo 1983 del Tribunale di Ferrara non si
assume che, nel procedimento a quo, sia stato realmente effettuato o,
comunque, sia da effettuarsi - uno stralcio: infatti, nella citata
ordinanza, non si dedica neppure un cenno sulla rilevanza, nella
specie, della proposta questione di legittimità costituzionale
dell'ottavo comma dell'art. 226-quater c.p.p.
2. - Non resta, in conseguenza, che occuparsi soltanto del merito
della prima questione di costituzionalità sollevata dalla precitata
ordinanza.
Come già ricordato in narrativa, il Tribunale di Ferrara solleva
eccezione d'incostituzionalità della norma di cui all'art.
226-quater, comma settimo, c.p.p. in quanto non prevede il deposito
del decreto che autorizza le intercettazioni anche nel processo, non
connesso, nel quale vengono utilizzate: e ciò in riferimento agli
artt. 3, 15, 24 della Costituzione.
Il giudice a quo solleva una questione relativa all'acquisizione,
nel procedimento nel quale vengono utilizzate intercettazioni
telefoniche eseguite in un "diverso" processo, del decreto
autorizzativo emesso in quest'ultimo. Così posta, la questione ha
ragion d'essere nel tentativo di almeno attenuare le lacune
legislative attinenti, in generale, alla materia del trasferimento di
notizie da uno ad altro procedimento: tale trasferimento, costituendo
un istituto giuridico, meriterebbe una precisa e completa disciplina
legislativa, soprattutto in sede di intercettazioni telefoniche
acquisite in procedimenti diversi da quello nel quale vengono
utilizzate (c.d. intercettazioni "occasionali").
Senonché, non può esser dichiarata la parziale
incostituzionalità del settimo comma dell'art. 226-quater, c.p.p. Ed
il giudice a quo, per vero, già offre un'interpretazione dello
stesso comma pienamente conforme alla Costituzione.
Come esattamente si rileva da autorevole dottrina, ove ci si fermi
alla lettera del comma in discussione, il decreto autorizzativo delle
intercettazioni telefoniche non dovrebbe esser depositato neppure nel
procedimento nel quale le intercettazioni stesse vengono eseguite: il
predetto comma, infatti, fa espressa menzione soltanto del deposito
dei "processi verbali" e delle "registrazioni" delle intercettazioni.
Il giudice a quo, tuttavia, interpretando il comma settimo dell'art.
226-quater c.p.p. precipuamente in funzione della ratio, derivante
dall'intero sistema, ritiene obbligatorio il deposito, nel
procedimento nel quale le intercettazioni telefoniche vengono
eseguite, del citato decreto autorizzativo. E, per questa Corte,
uguale conclusione interpretativa va assunta anche in ordine al
"diverso" procedimento nel quale le predette intercettazioni vengono
utilizzate per fini diversi da quelli per i quali furono consentite.
Si badi: si tratta d'una stessa disposizione di legge; e non è
consentito offrire della medesima due diverse interpretazioni a
seconda che sia applicata nel procedimento nel quale le
intercettazioni telefoniche sono eseguite od in quello nel quale le
stesse intercettazioni vengono utilizzate. Il giudice a quo accoglie
la tesi, già prospettata in dottrina, secondo la quale, ove il
decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche non sia
depositato nel procedimento in riferimento al quale il decreto stesso
è emesso e le intercettazioni sono eseguite, verrebbe frustrata la
funzione principale dell'atto "motivato" e del deposito anticipato ex
art. 304-quater c.p.p.: se, pertanto, lo stesso giudice ritiene
necessario il deposito, nel primo procedimento, insieme ai processi
verbali ed alle registrazioni, del precitato decreto autorizzativo,
uguale conclusione va tratta per quanto attiene al procedimento nel
quale le intercettazioni "occasionali" vengono utilizzate e nel quale
vanno ugualmente rispettate le garanzie di cui al settimo comma
dell'art. 226-quater.
Se, pertanto, si ritiene applicabile, anche al procedimento nel
quale si utilizzano intercettazioni telefoniche acquisite in altro
processo, il settimo (l'ottavo ed il nono) comma dell'art. 226-quater
c.p.p., va anche depositato, insieme ai processi verbali ed alle
registrazioni delle intercettazioni telefoniche "altrove" eseguite,
il decreto autorizzativo delle intercettazioni stesse. Il predetto
decreto va, dunque, trasmesso all'autorità competente per il
"secondo" procedimento, insieme ai processi verbali con allegate
registrazioni delle intercettazioni.
D'altra parte, se neppure nel procedimento nel quale il decreto
autorizzativo delle intercettazioni telefoniche è emesso le notizie
assunte fuori dai limiti stabiliti dal decreto stesso possono esser
utilizzate come "prove", allo stesso modo non possono esser ritenute
"prove", nel "diverso" procedimento nel quale le predette
intercettazioni vengono utilizzate, le notizie raccolte a seguito di
intercettazioni "occasionali" eseguite fuori dai limiti imposti dal
predetto decreto. Quest'ultimo va, dunque, depositato nel "secondo"
procedimento almeno per consentire che anche lo stesso decreto serva
per escludere che nel "secondo" procedimento vengano utilizzate
intercettazioni illecite od illegittimamente assunte; oltre che per
il controllo della legittimità dello stesso decreto.
Nell'ordinanza in discussione si sostiene che il giudice del
procedimento "diverso" da quello nel quale il decreto autorizzativo
delle intercettazioni telefoniche è emesso non potrebbe acquisire il
predetto decreto, ostandovi, nella specie, i divieti di cui agli
artt. 144-bis, 165- bis e 307 c.p.p. Come è già stato esattamente
osservato, ai sensi degli ora citati articoli, fuori dalle ipotesi
ivi contemplate, neppure i processi verbali delle intercettazioni
eseguite nel "primo" procedimento potrebbero esser acquisiti nel
"secondo", almeno fino alla sentenza irrevocabile di cui all'art.
466, secondo comma, c.p.p. Vero è, invece, che gli artt. 144-bis,
165- bis e 307 c.p.p. costituiscono norme "generali" la cui
applicabilità alla materia delle intercettazioni telefoniche è
esclusa dall'esistenza della norma "speciale" di cui all'art.
226-quater, sesto comma, c.p.p. Se, dunque, si ritiene che, ai sensi
degli artt. 226-quater, sesto e settimo comma, c.p.p., debbano esser
acquisiti, nel procedimento nel quale le intercettazioni (eseguite in
"altro" processo) vengono utilizzate, i processi verbali e le
registrazioni delle intercettazioni (effettuate nell'"altro"
processo) anche il decreto autorizzativo delle precitate
intercettazioni deve esser "acquisito" nel "secondo" procedimento.
La richiesta di dichiarazione d'incostituzionalità del settimo
comma dell'art. 226-quater c.p.p., proposta dall'ordinanza del
Tribunale di Ferrara del 10 marzo 1983, va, pertanto, dichiarata non
fondata per le ragioni di cui alla precedente motivazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale del settimo comma dell'art.
226-quater c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 15 e 24
Cost., dal Tribunale di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 226-quater c.p.p.,
sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., con la precitata
ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte