Sentenza n. 223/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/05/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo
comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), promosso con
ordinanza emessa il 15 maggio 1992 dalla Corte di cassazione -
Sezioni unite civili - sul ricorso proposto dal Comune di Guardavalle
contro Giovan Francesco Pugliese e Maria Teresa Pugliese, iscritta al
n. 769 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno
1992.
Visti l'atto di costituzione del Comune di Guardavalle nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Uditi l'avvocato Raffaele Mirigliani per il Comune di Guardavalle
e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudicare sul ricorso del Comune di Guardavalle contro
Giovan Francesco Pugliese e Maria Teresa Pugliese - per
l'annullamento della sentenza del Tribunale superiore delle acque
pubbliche con la quale era stato dichiarato inammissibile (perché
proposto entro l'anno dal deposito, ma oltre il termine di trenta
giorni dalla notificazione della sentenza) l'appello del Comune
avverso la sentenza resa dal Tribunale regionale delle acque
pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli - la Corte di
cassazione, con ordinanza emessa il 15 maggio 1992, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede
che la notificazione delle sentenze al contumace va fatta mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale.
Il giudice rimettente ricorda che, secondo l'orientamento di
questa Corte, per l'efficace esercizio del diritto di difesa,
garantito dall'art. 24 della Costituzione, i soggetti ai quali è
consentita l'impugnazione di un determinato provvedimento
giurisdizionale devono essere posti in condizione di avere conoscenza
tempestiva dello stesso per potere utilizzare l'intero termine di
decadenza fissato per il gravame. La Corte di cassazione ritiene che
le modalità di notificazione della sentenza alla parte contumace,
previste per il procedimento dinanzi al Tribunale delle acque
pubbliche, non siano idonee a determinare la conoscenza reale della
pronuncia giurisdizionale. Mancherebbe ogni giustificazione per non
applicare al contumace le disposizioni ordinarie vigenti in materia
di notificazione e si configurerebbe, inoltre, un contrasto anche con
l'art. 3 della Costituzione, giacché l'identica situazione del
contumace nel procedimento speciale dinanzi al Tribunale delle acque
e nel giudizio ordinario sarebbe disciplinata, senza giustificazione,
in modo diverso.
2. - Si è costituito il Comune di Guardavalle aderendo alle
argomentazioni dell'ordinanza di rimessione. Osserva in particolare
il Comune che la notificazione della sentenza mediante inserzione
nella Gazzetta Ufficiale comprime irragionevolmente le facoltà di
difesa e determina una disparità di trattamento rispetto alle
garanzie offerte al contumace in tutti gli altri procedimenti
giurisdizionali.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza della questione.
L'Avvocatura osserva che nel giudizio ordinario il cancelliere non
dà notizia del deposito della sentenza alla parte contumace, per la
quale decorre egualmente il termine per l'impugnazione, allo stesso
modo di quanto avviene per la parte costituita, cui invece viene data
comunicazione del dispositivo. Sarebbe pertanto assicurata, in
ragione dell'obbligo di dare comunicazione del dispositivo anche alla
parte contumace, una maggiore tutela di essa nel procedimento
speciale dinanzi ai Tribunali delle acque pubbliche rispetto al
giudizio disciplinato dal codice di rito.
Secondo l'Avvocatura la diversità delle situazioni in cui
rispettivamente versano la parte costituita e la parte contumace
giustifica le differenti modalità di notificazione della sentenza,
che per la prima avviene "al domicilio o residenza dichiarati o
eletti" e per la seconda mediante inserzione nella Gazzetta
Ufficiale, giacché non si può fare carico all'ufficio dell'onere
della ricerca del domicilio o della residenza attuali di chi ha
ritenuto di rimanere inerte malgrado la ritualità della chiamata in
giudizio.
Inoltre non può essere posta in dubbio, ad avviso dell'Avvocatura,
l'idoneità della Gazzetta Ufficiale a costituire mezzo legale di
conoscibilità delle comunicazioni ivi inserite, in quanto la sua
funzione istituzionale è proprio quella di assicurare la conoscenza,
nei confronti della generalità, degli atti provenienti dagli organi
dello Stato. Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte concerne la
notificazione delle sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche alla
parte rimasta contumace. L'art. 183 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, prevede che il cancelliere,
dopo la registrazione della sentenza ed entro cinque giorni dalla
restituzione degli atti da parte dell'ufficio del registro, notifichi
alle parti la sentenza stessa mediante consegna di copia integrale
del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli
atti di citazione. La notificazione è fatta, per le parti
costituite, al domicilio o residenza dichiarati o eletti nel Comune
ove ha sede il Tribunale. Per la parte rimasta contumace la
notificazione "va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale"
(art. 183, ultimo comma). La Corte di cassazione, chiamata a
giudicare in ordine all'impugnazione tardiva rispetto al termine
decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta
Ufficiale, dubita che quest'ultima disposizione sia in contrasto con
gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Difatti le parti devono essere
poste in condizione di avere tempestiva conoscenza dei provvedimenti
giurisdizionali che hanno facoltà di impugnare, conoscenza
assicurata dalla notificazione nei modi ordinari, previsti dal codice
di procedura civile, che possono essere sostituiti con forme diverse
solo in presenza di particolari situazioni, se i destinatari siano
numerosi e di difficile identificazione.
Il giudice rimettente, assumendo come identica la posizione del
contumace nello speciale procedimento dinanzi ai Tribunali delle
acque pubbliche e nel giudizio ordinario, ritiene inoltre che si
sarebbe in presenza di una ingiustificata disparità nel trattamento
giuridico delle due situazioni.
2. - Il sistema di notificazione delle sentenze pronunciate dai
Tribunali delle acque pubbliche diverge, per alcuni aspetti, da
quello comune, delineato dal codice di rito per il processo civile,
ed assume caratteri di specialità analoghi a quelli previsti per la
notificazione delle decisioni di altri giudici, dinanzi ai quali si
svolge un processo connotato dall'interesse pubblico ad una decisione
e ad una sollecita formazione del giudicato.
La notificazione della sentenza, dalla quale decorrono i termini
per proporre impugnazione (trenta giorni per l'appello e la metà dei
termini previsti dal codice di rito per il ricorso per Cassazione,
rispettivamente in base agli artt. 189 e 202 del regio decreto n.
1775 del 1933), è effettuata ad iniziativa dell'ufficio, come
adempimento attribuito alla cura del cancelliere, che deve provvedere
entro un termine prefissato. Non è quindi rimessa alla valutazione
ed all'interesse della parte in giudizio, che intenda far decorrere
il termine breve per l'impugnazione, anziché il termine di un anno
dal deposito della sentenza, altrimenti necessario per il passaggio
in giudicato della stessa. La notificazione avviene, inoltre,
mediante consegna di copia integrale del solo dispositivo e non
dell'intero testo della sentenza, comprendente la motivazione.
Una disciplina analoga, egualmente caratterizzata dalla
officiosità dell'iniziativa e dalla comunicazione del solo
dispositivo, regola la notificazione delle decisioni dei Commissari
regionali per la liquidazione degli usi civici (art. 2 della legge 1°
luglio 1930, n. 1078) ed era prevista dall'art. 38 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 per la comunicazione delle decisioni delle
Commissioni tributarie. Ma nell'ambito del sottosistema, così
caratterizzato, né in questo né in altri casi la notificazione
della sentenza avviene mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale,
senza che ricorrano speciali ragioni che la giustifichino
adeguatamente.
3. - La notificazione della sentenza suscettibile di impugnazione
è preordinata alla formazione del giudicato, se non viene proposto
gravame entro il termine breve di decadenza decorrente dalla data
della notificazione stessa. Per l'esercizio del diritto di difesa assume quindi particolare rilievo l'adozione di forme di notificazione
che portino, in quanto ciò sia concretamente attuabile, l'esistenza
ed il contenuto decisorio della sentenza nell'ambito della possibile
conoscenza del convenuto rimasto legittimamente contumace.
La Corte ha costantemente affermato che il diritto di difesa in
ogni stato e grado del giudizio, garantito dall'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, può variamente atteggiarsi in funzione
delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento e
delle esigenze di giustizia, ma deve essere sempre assicurato in modo
effettivo ed adeguato alle circostanze. Si è anche costantemente
ritenuto che fa parte integrante del diritto di difesa porre i
soggetti, interessati ad impugnare determinati atti, in grado di aver
tempestiva conoscenza di tali atti, in modo da potere utilizzare
nella loro interezza i termini legali di decadenza stabiliti dalla
legge per l'esperimento del gravame (sentenze n. 303 del 1985, n. 155
del 1980 e n. 255 del 1974).
La notificazione della sentenza assolve la medesima funzione senza
che sia possibile distinguere, per questo aspetto, i casi nei quali
avviene ad iniziativa della parte interessata da quelli nei quali il
legislatore ha preferito disporre che la notificazione sia promossa
dall'ufficio.
In entrambe le ipotesi la funzione dell'istituto è la stessa:
rendere possibile la conoscenza della decisione e far decorrere in
modo certo i termini per l'eventuale gravame, consentendo quindi alla
parte che intenda esperire tale rimedio di avere effettiva
conoscibilità dell'esistenza e del contenuto decisorio della
sentenza pronunciata nei suoi confronti e di utilizzare il termine
previsto per impugnarla. Questa esigenza è assicurata dalle forme
comuni di comunicazione e notificazione, che permettono di far
pervenire l'atto da notificare direttamente all'interessato o,
comunque, nella sua sfera di possibile effettiva conoscenza, mentre
è solo eccezionale il ricorso a forme di pubblicità, quale
l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, che determinano una
presunzione di conoscenza e che possono essere attuate soltanto in
casi particolari, quando sia impossibile o sommamente difficoltoso
provvedere nelle forme ordinarie.
L'esigenza di effettiva conoscibilità dell'atto suscettibile di
gravame, coessenziale al diritto di difesa, è tenuta in conto dalla
stessa disposizione denunziata, nella parte in cui la stessa prevede
che la notificazione delle sentenze dei Tribunali delle acque
pubbliche sia fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti
dalle parti costituite.
La disciplina è diversa solo per la parte ritualmente chiamata in
giudizio e rimasta contumace, per la quale, pur senza una speciale
ragione che renda impossibile o sommamente difficoltosa la
notificazione nelle forme ordinarie del processo civile, è prevista
l'inserzione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta Ufficiale,
che fa presumere la conoscenza dell'atto, ma che si palesa non
adeguata all'effettivo esercizio del diritto di proporre impugnazione
utilizzando per intero i ristretti termini decorrenti dalla
notificazione, fissati dallo stesso regio decreto n. 1775 del 1933.
La questione sollevata dalla Corte di cassazione è dunque
fondata: l'art. 183, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui
prevede che la notificazione del dispositivo della sentenza al
contumace va fatta "mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale",
anziché secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli
atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di procedura
civile. In questo modo, venendo meno la disciplina speciale, le
disposizioni del codice di rito trovano applicazione anche in forza
del rinvio operato, in via generale, dall'art. 208 dello stesso regio
decreto n. 1775 del 1933.
Ogni altro profilo dedotto dall'ordinanza di rimessione rimane
assorbito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo
comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte
in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle sentenze al
contumace va fatta "mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale",
anziché secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli
atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di procedura
civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte