Corte costituzionale

Sentenza n. 223/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/05/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo

comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), promosso con

ordinanza emessa il 15 maggio 1992 dalla Corte di cassazione -

Sezioni unite civili - sul ricorso proposto dal Comune di Guardavalle

contro Giovan Francesco Pugliese e Maria Teresa Pugliese, iscritta al

n. 769 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno

1992.

Visti l'atto di costituzione del Comune di Guardavalle nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Raffaele Mirigliani per il Comune di Guardavalle

e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudicare sul ricorso del Comune di Guardavalle contro

Giovan Francesco Pugliese e Maria Teresa Pugliese - per

l'annullamento della sentenza del Tribunale superiore delle acque

pubbliche con la quale era stato dichiarato inammissibile (perché

proposto entro l'anno dal deposito, ma oltre il termine di trenta

giorni dalla notificazione della sentenza) l'appello del Comune

avverso la sentenza resa dal Tribunale regionale delle acque

pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli - la Corte di

cassazione, con ordinanza emessa il 15 maggio 1992, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, del regio

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di

legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede

che la notificazione delle sentenze al contumace va fatta mediante

inserzione nella Gazzetta Ufficiale.

Il giudice rimettente ricorda che, secondo l'orientamento di

questa Corte, per l'efficace esercizio del diritto di difesa,

garantito dall'art. 24 della Costituzione, i soggetti ai quali è

consentita l'impugnazione di un determinato provvedimento

giurisdizionale devono essere posti in condizione di avere conoscenza

tempestiva dello stesso per potere utilizzare l'intero termine di

decadenza fissato per il gravame. La Corte di cassazione ritiene che

le modalità di notificazione della sentenza alla parte contumace,

previste per il procedimento dinanzi al Tribunale delle acque

pubbliche, non siano idonee a determinare la conoscenza reale della

pronuncia giurisdizionale. Mancherebbe ogni giustificazione per non

applicare al contumace le disposizioni ordinarie vigenti in materia

di notificazione e si configurerebbe, inoltre, un contrasto anche con

l'art. 3 della Costituzione, giacché l'identica situazione del

contumace nel procedimento speciale dinanzi al Tribunale delle acque

e nel giudizio ordinario sarebbe disciplinata, senza giustificazione,

in modo diverso.

2. - Si è costituito il Comune di Guardavalle aderendo alle

argomentazioni dell'ordinanza di rimessione. Osserva in particolare

il Comune che la notificazione della sentenza mediante inserzione

nella Gazzetta Ufficiale comprime irragionevolmente le facoltà di

difesa e determina una disparità di trattamento rispetto alle

garanzie offerte al contumace in tutti gli altri procedimenti

giurisdizionali.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura osserva che nel giudizio ordinario il cancelliere non

dà notizia del deposito della sentenza alla parte contumace, per la

quale decorre egualmente il termine per l'impugnazione, allo stesso

modo di quanto avviene per la parte costituita, cui invece viene data

comunicazione del dispositivo. Sarebbe pertanto assicurata, in

ragione dell'obbligo di dare comunicazione del dispositivo anche alla

parte contumace, una maggiore tutela di essa nel procedimento

speciale dinanzi ai Tribunali delle acque pubbliche rispetto al

giudizio disciplinato dal codice di rito.

Secondo l'Avvocatura la diversità delle situazioni in cui

rispettivamente versano la parte costituita e la parte contumace

giustifica le differenti modalità di notificazione della sentenza,

che per la prima avviene "al domicilio o residenza dichiarati o

eletti" e per la seconda mediante inserzione nella Gazzetta

Ufficiale, giacché non si può fare carico all'ufficio dell'onere

della ricerca del domicilio o della residenza attuali di chi ha

ritenuto di rimanere inerte malgrado la ritualità della chiamata in

giudizio.

Inoltre non può essere posta in dubbio, ad avviso dell'Avvocatura,

l'idoneità della Gazzetta Ufficiale a costituire mezzo legale di

conoscibilità delle comunicazioni ivi inserite, in quanto la sua

funzione istituzionale è proprio quella di assicurare la conoscenza,

nei confronti della generalità, degli atti provenienti dagli organi

dello Stato. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte concerne la

notificazione delle sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche alla

parte rimasta contumace. L'art. 183 del testo unico delle

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, prevede che il cancelliere,

dopo la registrazione della sentenza ed entro cinque giorni dalla

restituzione degli atti da parte dell'ufficio del registro, notifichi

alle parti la sentenza stessa mediante consegna di copia integrale

del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli

atti di citazione. La notificazione è fatta, per le parti

costituite, al domicilio o residenza dichiarati o eletti nel Comune

ove ha sede il Tribunale. Per la parte rimasta contumace la

notificazione "va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale"

(art. 183, ultimo comma). La Corte di cassazione, chiamata a

giudicare in ordine all'impugnazione tardiva rispetto al termine

decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta

Ufficiale, dubita che quest'ultima disposizione sia in contrasto con

gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Difatti le parti devono essere

poste in condizione di avere tempestiva conoscenza dei provvedimenti

giurisdizionali che hanno facoltà di impugnare, conoscenza

assicurata dalla notificazione nei modi ordinari, previsti dal codice

di procedura civile, che possono essere sostituiti con forme diverse

solo in presenza di particolari situazioni, se i destinatari siano

numerosi e di difficile identificazione.

Il giudice rimettente, assumendo come identica la posizione del

contumace nello speciale procedimento dinanzi ai Tribunali delle

acque pubbliche e nel giudizio ordinario, ritiene inoltre che si

sarebbe in presenza di una ingiustificata disparità nel trattamento

giuridico delle due situazioni.

2. - Il sistema di notificazione delle sentenze pronunciate dai

Tribunali delle acque pubbliche diverge, per alcuni aspetti, da

quello comune, delineato dal codice di rito per il processo civile,

ed assume caratteri di specialità analoghi a quelli previsti per la

notificazione delle decisioni di altri giudici, dinanzi ai quali si

svolge un processo connotato dall'interesse pubblico ad una decisione

e ad una sollecita formazione del giudicato.

La notificazione della sentenza, dalla quale decorrono i termini

per proporre impugnazione (trenta giorni per l'appello e la metà dei

termini previsti dal codice di rito per il ricorso per Cassazione,

rispettivamente in base agli artt. 189 e 202 del regio decreto n.

1775 del 1933), è effettuata ad iniziativa dell'ufficio, come

adempimento attribuito alla cura del cancelliere, che deve provvedere

entro un termine prefissato. Non è quindi rimessa alla valutazione

ed all'interesse della parte in giudizio, che intenda far decorrere

il termine breve per l'impugnazione, anziché il termine di un anno

dal deposito della sentenza, altrimenti necessario per il passaggio

in giudicato della stessa. La notificazione avviene, inoltre,

mediante consegna di copia integrale del solo dispositivo e non

dell'intero testo della sentenza, comprendente la motivazione.

Una disciplina analoga, egualmente caratterizzata dalla

officiosità dell'iniziativa e dalla comunicazione del solo

dispositivo, regola la notificazione delle decisioni dei Commissari

regionali per la liquidazione degli usi civici (art. 2 della legge 1°

luglio 1930, n. 1078) ed era prevista dall'art. 38 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 per la comunicazione delle decisioni delle

Commissioni tributarie. Ma nell'ambito del sottosistema, così

caratterizzato, né in questo né in altri casi la notificazione

della sentenza avviene mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale,

senza che ricorrano speciali ragioni che la giustifichino

adeguatamente.

3. - La notificazione della sentenza suscettibile di impugnazione

è preordinata alla formazione del giudicato, se non viene proposto

gravame entro il termine breve di decadenza decorrente dalla data

della notificazione stessa. Per l'esercizio del diritto di difesa assume quindi particolare rilievo l'adozione di forme di notificazione

che portino, in quanto ciò sia concretamente attuabile, l'esistenza

ed il contenuto decisorio della sentenza nell'ambito della possibile

conoscenza del convenuto rimasto legittimamente contumace.

La Corte ha costantemente affermato che il diritto di difesa in

ogni stato e grado del giudizio, garantito dall'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, può variamente atteggiarsi in funzione

delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento e

delle esigenze di giustizia, ma deve essere sempre assicurato in modo

effettivo ed adeguato alle circostanze. Si è anche costantemente

ritenuto che fa parte integrante del diritto di difesa porre i

soggetti, interessati ad impugnare determinati atti, in grado di aver

tempestiva conoscenza di tali atti, in modo da potere utilizzare

nella loro interezza i termini legali di decadenza stabiliti dalla

legge per l'esperimento del gravame (sentenze n. 303 del 1985, n. 155

del 1980 e n. 255 del 1974).

La notificazione della sentenza assolve la medesima funzione senza

che sia possibile distinguere, per questo aspetto, i casi nei quali

avviene ad iniziativa della parte interessata da quelli nei quali il

legislatore ha preferito disporre che la notificazione sia promossa

dall'ufficio.

In entrambe le ipotesi la funzione dell'istituto è la stessa:

rendere possibile la conoscenza della decisione e far decorrere in

modo certo i termini per l'eventuale gravame, consentendo quindi alla

parte che intenda esperire tale rimedio di avere effettiva

conoscibilità dell'esistenza e del contenuto decisorio della

sentenza pronunciata nei suoi confronti e di utilizzare il termine

previsto per impugnarla. Questa esigenza è assicurata dalle forme

comuni di comunicazione e notificazione, che permettono di far

pervenire l'atto da notificare direttamente all'interessato o,

comunque, nella sua sfera di possibile effettiva conoscenza, mentre

è solo eccezionale il ricorso a forme di pubblicità, quale

l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, che determinano una

presunzione di conoscenza e che possono essere attuate soltanto in

casi particolari, quando sia impossibile o sommamente difficoltoso

provvedere nelle forme ordinarie.

L'esigenza di effettiva conoscibilità dell'atto suscettibile di

gravame, coessenziale al diritto di difesa, è tenuta in conto dalla

stessa disposizione denunziata, nella parte in cui la stessa prevede

che la notificazione delle sentenze dei Tribunali delle acque

pubbliche sia fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti

dalle parti costituite.

La disciplina è diversa solo per la parte ritualmente chiamata in

giudizio e rimasta contumace, per la quale, pur senza una speciale

ragione che renda impossibile o sommamente difficoltosa la

notificazione nelle forme ordinarie del processo civile, è prevista

l'inserzione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta Ufficiale,

che fa presumere la conoscenza dell'atto, ma che si palesa non

adeguata all'effettivo esercizio del diritto di proporre impugnazione

utilizzando per intero i ristretti termini decorrenti dalla

notificazione, fissati dallo stesso regio decreto n. 1775 del 1933.

La questione sollevata dalla Corte di cassazione è dunque

fondata: l'art. 183, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre

1933, n. 1775, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo

in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui

prevede che la notificazione del dispositivo della sentenza al

contumace va fatta "mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale",

anziché secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli

atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di procedura

civile. In questo modo, venendo meno la disciplina speciale, le

disposizioni del codice di rito trovano applicazione anche in forza

del rinvio operato, in via generale, dall'art. 208 dello stesso regio

decreto n. 1775 del 1933.

Ogni altro profilo dedotto dall'ordinanza di rimessione rimane

assorbito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo

comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte

in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle sentenze al

contumace va fatta "mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale",

anziché secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli

atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di procedura

civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte