Sentenza n. 224/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1984 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (t.u. delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con
ordinanza emessa il 22 settembre 1980 dalla Corte dei conti sul ricorso
proposto da Capponi Attilio, iscritta al n. 348 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276
dell'anno 1981.
Visti gli atti di costituzione di Capponi Attilio;
udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
udito l'avv. Luigi Speranza per Capponi Attilio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In un giudizio promosso da Attilio Capponi, carabiniere posto in
congedo il 24 ottobre 1949, per far valere, contro il diniego opposto
dal Ministero della Difesa, il diritto al conseguimento della pensione
normale sulla base di una durata del servizio complessivo abbreviata -
diritto riconosciuto ai militari cessati "dal servizio permanente o
continuativo per invalidità contratta a causa di guerra o per avere
conseguito trattamento pensionistico di guerra" dall'art. 63 del Testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (disposizione retroattiva a
termini dell'art. 257 dello stesso decreto) - la Corte dei conti, con
ordinanza del 22 settembre 1980, ha sollevato, su iniziative
dell'istante e del Procuratore generale presso la Corte medesima,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
Cost., del detto art. 63.
La Corte dei conti, premesso:
che al Capponi, pur cessato dal servizio con l'attribuzione del
trattamento pensionistico di guerra, non spettava il reclamato
beneficio, perché, al momento della cessazione, egli rivestiva lo
status di militare "trattenuto" e non già, come previsto
dall'impugnato art. 63, lo status di militare in posizione di "servizio
continuativo": posizione di stabilità quest'ultima - istituita dalla
legge 18 ottobre 1961, n. 1168 per il militare di truppa e per il
vicebrigadiere dell'Arma dei carabinieri - in relazione alla quale egli
non aveva comunque maturato il requisito prescritto per il militare di
truppa (ammissione alla terza rafferma dopo il compimento di altre
due);
che il Capponi aveva eccepito l'illegittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 Cost., del suddetto art. 63 del decreto n. 1092
del 1973 nella parte in cui non equipara, ai fini ora indicati, la
posizione di "trattenuto alle armi" a quella di "servizio permanente o
continuativo";
che il Procuratore generale presso essa Corte dei conti aveva a sua
volta eccepito l'illegittimità costituzionale, in riferimento allo
stesso parametro, dell'art. 14, legge n. 1168 del 1961 e dell'art. 63
Testo unico del 1973 suindicato nella parte in cui escludono dal
beneficio in argomento il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri
cessato dal servizio (per invalidità contratta a causa di guerra o per
aver conseguito il trattamento pensionistico di guerra) prima
dell'ammissione alla terza rafferma, e ciò sulla considerazione che
l'art. 44 della legge n. 1168 del 1961 richiede per il vicebrigadiere,
ai fini del conseguimento della posizione di servizio continuativo, il
compimento di una sola rafferma;
che la questione era sollevata, condividendosi la prospettazione
del Procuratore generale anziché quella del ricorrente, in quanto non
si scorgeva "razionale giustificazione nell'adozione da parte del
legislatore del diverso trattamento normativo sul minimo di servizio
per il passaggio in carriera continuativa, in caso di militari cessati
dal servizio per invalidità contratta a causa di guerra, a seconda che
trattasi di militare ovvero di vicebrigadiere";
ha formulato conclusivamente il sospetto che il detto art. 63 del
Testo unico del 1973 sia in contrasto con l'art. 3 Cost. "per la parte
escludente dal diritto alla pensione normale i militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri cessati dal servizio per invalidità
contratta a causa di guerra o per avere conseguito trattamento
pensionistico dopo ultimata la prima rafferma, per l'ingiustificata
disparità di trattamento rispetto ai vicebrigadicri della stessa Arma,
cui compete il diritto alla pensione anzidetta nella sopra accennata
situazione".
Si è costituito davanti a questa Corte il Capponi, il quale ha
anche presentato memoria. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rimessione si mette in dubbio la
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., della
disposizione - art. 63 del Testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - attributiva, ai militari cessati dal
servizio permanente o continuativo (per invalidità contratta per causa
di guerra o) per avere conseguito il trattamento pensionistico di
guerra, del beneficio della maturazione del diritto alla pensione
normale col compimento di una durata del servizio complessivo
abbreviata rispetto a quella richiesta per gli altri militari cessati
dal servizio permanente o continuativo dall'art. 52, comma primo,
durata quest'ultima a sua volta minore di quella richiesta dall'art.
52, comma quarto del detto Testo unico per i militari cessati dal
servizio non permanente né continuativo.
Sul presupposto:
che il beneficio non spettava all'istante, perché questi,
carabiniere già in rafferma, pur essendo cessato dal servizio perché
pensionato di guerra, non versava, al momento della cessazione, nella
posizione di servizio continuativo - la sola posizione di stabilità
accessibile ai militari di truppa e al vicebrigadiere dell'Arma dei
carabinieri in rafferma secondo la normativa sul relativo stato
giuridico 18 ottobre 1961, n. 1168 - né versava nelle condizioni
richieste dalla detta normativa per conseguirla, ma versava nella
posizione di "trattenuto";
che, in particolare, mancava all'istante, al momento suindicato, il
requisito inerente al servizio in rafferma (compimento di almeno due
rafferme con ammissione alla terza) prescritto dalla detta normativa
(art. 24 e, in sede di prima applicazione, art. 49) per il militare di
truppa, requisito più rigoroso di quello (compimento di almeno una
rafferma con ammissione alla seconda) prescritto dalla normativa stessa
(art. 44 e, in sede di prima applicazione, art. 49) per il
vicebrigadiere, che l'istante, invece, possedeva;
il giudice a quo ha ipotizzato il denunziato vizio di
illegittimità della disposizione impugnata (art. 63 del decreto n.
1092 del 1973), per la parte in cui questa non prevede il beneficio in
argomento, per il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri
pensionato di guerra, alle più favorevoli (anzi meno limitative)
condizioni richieste - ai fini del conseguimento della posizione di
servizio continuativo, e, di riflesso, ai fini dell'attribuzione del
beneficio - al vicebrigadiere, così realizzando un'ingiustificata
disparità di trattamento della prima rispetto alla seconda categoria
di militari.
2. - La disposizone impugnata è sospettata di illegittimità non
perché attribuisce il beneficio soltanto ai pensionati di guerra che
al momento della cessazione dal servizio fossero in posizione di
servizio (permanente o) continuativo ponendosi come eccezione rispetto
all'art. 52, comma primo, anziché rispetto all'art. 52, comma quarto,
della legge. Non è contestata, cioè, perché recepisce e rende
rilevante ai fini della pensione il contenuto della normativa sullo
stato del militare di truppa e del vicebrigadiere recata dalla legge n.
1168 del 1961, e particolarmente la posizione di servizio continuativo
- o i requisiti per conseguirla - secondo la previsione della detta
normativa.
È contestata, invece, perché recepisce e rende rilevante ai fini
della pensione il contenuto della detta normativa anche nel punto in
cui questa prescrive, per il conseguimento di tale posizione, requisiti
diversi (relativamente alla durata del servizio in rafferma) per le
categorie considerate. Posto che la sperequazione è denunciata non
come regola sullo status e sulla cariera, ma perché divenuta,
attraverso il recepimento da parte della disposizione impugnata, regola
sulla pensione, è solo il risultato sperequativo sul terreno della
pensione del recepimento come sopra operato, che si vuole eliminare.
E tuttavia lo si vuole eliminare non già sopprimendo il
recepimento, bensì limitandone la portata, sempre ai fini della
pensione, alla parte riguardante il trattamento riservato al
vicebrigadicre ed estendendo tale trattamento più favorevole (anzi
meno limitativo) al militare di truppa. Il che val quanto dire che si
propone a questa Corte una sentenza additiva.
3. - Ma la Corte non ritiene che la postulata tecnica additiva sia
sperimentabile nel caso concreto. E ciò perché essa, qualunque sia
l'aspetto sotto il quale la sua incidenza sulla situazione normativa
preesistente può essere riguardata, si discosta sensibilmente dal
modello di "soluzione obbligata", al quale ogni intervento perequativo
del genere ad opera della Corte stessa deve adeguarsi per non invadere
né comprimere la discrezionalità legislativa.
Anzitutto la detta tecnica dovrebbe operare sul tronco di una
disposizione a carattere speciale, attributiva di un beneficio
pensionistico alla categoria dei militari cessati dal servizio perché
invalidi di guerra o perché pensionati di guerra, e, nell'ambito di
questa, a una certa sottocategoria (pensionati di guerra che fossero in
posizione di servizio continuativo, o nelle condizioni richieste per
conseguirla, al momento della cessazione dal servizio), sottocategoria
delimitata attraverso un criterio di individuazione mutuato dalla
disciplina sullo status, nell'ambito della quale esso costituisce
congegno anche selettivo di progressione in carriera. E ciò allo
scopo di rettificare una conseguenza dell'adozione del cennato criterio
di individuazione - la mancata attribuzione del beneficio al militare
di truppa che pur presenti il più favorevole (anzi il meno limitativo)
requisito prescritto, ai fini del conseguimento della posizione di
servizio continuativo e, di riflesso, ai fini dell'attribuzione del
beneficio, per il vicebrigadiere - ma senza elidere il criterio di
individuazione.
La contraddittorietà insita in un intervento diretto a modificare
l'esito di un procedimento qualificativo pur conservando il
procedimento stesso è sintomo dell'alto tasso manipolativo del modus
operandi proposto. Questo, da un lato, è teso a raggiungere un certo
risultato prescindendo dalla effettiva considerazione della logica
secondo la quale il legislatore si muove - effettiva considerazione che
invece deve guidare ogni intervento perequativo - dall'altro, e
correlativamente, finisce per precludere la scelta da parte del
legislatore di altri mezzi egualmente idonei ad eliminare la
disparità: quale, ad esempio, la sostituzione dell'adottato criterio
di ulteriore individuazione dei beneficiari fra i pensionati di guerra,
o addirittura l'esclusione di ogni criterio di ulteriore individuazione
fra i detti pensionati, con raccordo diretto in entrambe le ipotesi (o
almeno nella seconda) della disposizione attributiva all'art. 52, n. 4,
piuttosto che all'art. 52, n. 1 del decreto in argomento.
Sotto altro aspetto, non può sfuggire che il risultato avuto di
mira lascerebbe sopravvivere la denunciata disparità di trattamento
fra le due categorie di militari nell'ambito e agli effetti dell'art.
52, comma primo del decreto n. 1092 del 1973, vale a dire della
disciplina concernente il conseguimento della pensione normale da parte
dei militari (non pensionati di guerra) che al momento della cessazione
dal servizio versavano nella posizione di servizio (permanente o)
continuativo ovvero nelle condizioni per conseguirla. Ed anzi darebbe
luogo a una ulteriore differenziazione di trattamento, per essere la
disparità eliminata rispetto a una delle due disposizioni e non anche
rispetto all'altra.
Orbene non è proponibile in questa sede un intervento perequativo,
che, nell'elidere una disarmonia dal sistema normativo cui si
riferisce, ne lasci indenni altre analoghe e in tal modo anzi ne
determini di nuove, ancor più gravi se la disposizione viziata è,
come nella nostra ipotesi, di portata più generale di quella sanata.
Anche sotto tale aspetto, e specialmente in riferimento all'ultima
ipotesi, ne rimarrebbe comunque preclusa l'adozione da parte del
legislatore - previo più esteso intervento ablativo di questa Corte -
di un riassetto dell'intero sistema risultante dall'art. 52, comma
primo, dall'art. 52, comma quarto e dal detto art. 63, che fosse immune
dai vizi ora indicati.
Le esposte considerazioni importano l'inammissibilità della
questione, inammissibilità che non può essere superata adducendo
quali precedenti, come fa la difesa di parte privata, le sentenze di
questa Corte n. 255 del 1982, n. 40 del 1973, n. 144 del 1971, relative
ad ipotesi nelle quali l'additiva, estendendo una regola a una
fattispecie ingiustificatamente sottratta alla sua disciplina,
chiudeva, secondo la logica del sistema, e senza conseguenze negative,
il cerchio che l'ingiustificata deviazione aveva aperto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 63 del Testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092 - "per la parte escludente dal diritto alla
pensione normale i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri cessati
dal servizio per invalidità contratta a causa di guerra o per avere
conseguito trattamento pensionistico dopo ultimata la prima rafferma,
per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai
vicebrigadieri della stessa Arma, cui compete il diritto alla pensione
anzidetta nella sopra accennata situazione" - sollevata dalla Corte dei
conti con l'ordinanza del 22 settembre 1980, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI
- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte