Corte costituzionale

Ordinanza n. 224/1991

Altra decisione · depositata il 24/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 454, secondo

comma (recte: art. 554, secondo comma), del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1990 dal Giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura di S. Angelo dei

Lombardi, nel procedimento penale a carico di Sessa Michele, iscritta

al n. 483 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, a conclusione delle indagini nei confronti di Sessa

Michele, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura

circondariale di S. Angelo dei Lombardi chiedeva al locale Giudice

per le indagini preliminari che venisse pronunciata l'archiviazione

per infondatezza della notifica di reato;

e che all'emissione di un simile provvedimento si opponeva la

persona offesa dal reato depositando nella cancelleria una memoria

con l'indicazione degli elementi di prova a carico del Sessa;

che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di S. Angelo dei Lombardi, premesso che la "vicenda

appare senz'altro meritevole di ulteriori indagini, al fine di

accertare la veridicità delle affermazioni rese dal denunciante

mentre, allo stato degli atti, ai sensi del combinato disposto degli

artt. 554 c.p.p. e 156 e 157 disp. att. c.p.p. non può che disporsi

l'archiviazione della notizia di reato e la trasmissione di una

informativa alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte

d'appello perché provveda, se del caso, alla riapertura delle

indagini", ha, con ordinanza del 3 maggio 1990, sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 454, secondo comma (recte: art. 554, secondo

comma), del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede che possa essere fissata l'udienza di cui all'art. 409" dello

stesso codice;

considerato che con sentenza n. 445 del 1990 questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e l'illegittimità

costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una

richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia

del reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura

circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi

con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine

indispensabile per il compimento di esse;

che, quindi, è necessario che il giudice a quo riesamini, alla

stregua del nuovo quadro normativo risultante dalla indicata

decisione della Corte, la concreta rilevanza della proposta questione

(v. ordinanze nn. 222, 463 e 502 del 1990).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di S. Angelo dei

Lombardi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte