Ordinanza n. 224/1991
Altra decisione · depositata il 24/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 454, secondo
comma (recte: art. 554, secondo comma), del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1990 dal Giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura di S. Angelo dei
Lombardi, nel procedimento penale a carico di Sessa Michele, iscritta
al n. 483 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, a conclusione delle indagini nei confronti di Sessa
Michele, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura
circondariale di S. Angelo dei Lombardi chiedeva al locale Giudice
per le indagini preliminari che venisse pronunciata l'archiviazione
per infondatezza della notifica di reato;
e che all'emissione di un simile provvedimento si opponeva la
persona offesa dal reato depositando nella cancelleria una memoria
con l'indicazione degli elementi di prova a carico del Sessa;
che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di S. Angelo dei Lombardi, premesso che la "vicenda
appare senz'altro meritevole di ulteriori indagini, al fine di
accertare la veridicità delle affermazioni rese dal denunciante
mentre, allo stato degli atti, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 554 c.p.p. e 156 e 157 disp. att. c.p.p. non può che disporsi
l'archiviazione della notizia di reato e la trasmissione di una
informativa alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d'appello perché provveda, se del caso, alla riapertura delle
indagini", ha, con ordinanza del 3 maggio 1990, sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 454, secondo comma (recte: art. 554, secondo
comma), del codice di procedura penale, "nella parte in cui non
prevede che possa essere fissata l'udienza di cui all'art. 409" dello
stesso codice;
considerato che con sentenza n. 445 del 1990 questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e l'illegittimità
costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una
richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia
del reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura
circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi
con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine
indispensabile per il compimento di esse;
che, quindi, è necessario che il giudice a quo riesamini, alla
stregua del nuovo quadro normativo risultante dalla indicata
decisione della Corte, la concreta rilevanza della proposta questione
(v. ordinanze nn. 222, 463 e 502 del 1990).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di S. Angelo dei
Lombardi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte