Sentenza n. 224/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/05/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 406/1985
usata come parametro
- art. 25legge 1578/1933
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina
del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione
di procuratore legale), in relazione all'art. 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di
avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, con la legge
22 gennaio 1934, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo
1992 dalla Corte di cassazione - Sezioni unite civili, sul ricorso
proposto da Valentino de Castello contro il Consiglio dell'Ordine
degli avvocati e procuratori legali di Belluno ed altri, iscritta al
n. 770 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso dal dott. Valentino de
Castello per l'annullamento della decisione del Consiglio nazionale
forense con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso la
reiezione della domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori
tenuto dal Consiglio dell'ordine di Belluno, la Corte di cassazione,
con ordinanza del 20 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 4 e 16, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge
24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio
davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore
legale), in relazione all'art. 25 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore), convertito, con modificazioni, con la legge 22 gennaio
1934, n. 36. Queste disposizioni prevedono l'iscrizione
esclusivamente in un albo compreso nel distretto della Corte di
appello presso cui è stato sostenuto l'esame di procuratore legale e
il divieto di trasferimento ad altra sede se non siano decorsi almeno
due anni dall'iscrizione stessa.
La Corte di cassazione - rilevato che la iscrizione del dott. de
Castello nell'albo dei procuratori di Belluno, circoscrizione di
residenza, era stata rifiutata in quanto l'interessato aveva
sostenuto gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello
di Firenze e non era stato iscritto per almeno due anni in un albo
circondariale nell'ambito di questo distretto - ricorda che, a
seguito delle modifiche all'ordinamento forense introdotte dalla
legge 4 marzo 1991, n. 67, il superamento degli esami di procuratore
legale consente l'iscrizione nel relativo albo nell'ambito del
Tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se in
un distretto di Corte d'appello diverso da quello nel quale è stato
sostenuto l'esame. La nuova disciplina, tuttavia, è ritenuta non
applicabile al caso in esame, in quanto l'iscrizione è regolata
dalla legge del tempo in cui la relativa domanda è stata presentata.
Ad avviso del giudice rimettente il combinato disposto degli artt.
25 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 e 3, secondo comma, della
legge n. 406 del 1985 contrasterebbe con gli artt. 3, 4 e 16, primo
comma, della Costituzione, perché realizza una violazione del
principio di parità di trattamento e di ragionevolezza della legge,
una lesione del principio di facilitazione delle condizioni di
accesso al lavoro e del suo svolgimento ed una ingiustificata
limitazione alla libertà di residenza. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla
Corte di cassazione riguarda il vincolo, per coloro che hanno
superato gli esami di procuratore legale, di iscriversi
esclusivamente in un albo circondariale nell'ambito del distretto
della Corte d'appello presso la quale è stato sostenuto l'esame.
Questa limitazione - introdotta dall'art. 3, secondo comma, della
legge 24 luglio 1985, n. 406 - si è combinata e cumulata con il
preesistente obbligo di permanenza minima della iscrizione in un
albo, per almeno un biennio, perché possa essere chiesto il
trasferimento ad altra sede nella quale l'interessato intende fissare
la propria residenza (art. 25 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578).
Il limite di legittimazione al trasferimento era stato disposto
nel contesto di un ordinamento della professione forense che
prevedeva, per la iscrizione nell'albo dei procuratori, un numero di
posti limitato, la cui consistenza e disponibilità (per
l'assegnazione mediante concorso per esami o per trasferimento)
dovevano essere annualmente determinate anche in ragione del numero
degli affari giudiziari.
Si era dunque in presenza di un sistema unitario (con la
possibilità che unica fosse la sede di esami, presso il Ministero di
grazia e giustizia), connotato da interessi di carattere pubblico,
inerenti al servizio giudiziario, che si affermavano anche nella fase
della distribuzione sul territorio di quanti esercitavano la
professione di procuratore. Questo sistema è stato "temporaneamente
sospeso" dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n.
215, ma sostanzialmente abbondato per il consolidarsi della sua
mancata applicazione.
Le limitazioni alla mobilità dei procuratori legali
successivamente introdotte non riguardano la quantificazione e la
distribuzione dei posti, ma tendono a determinare la Corte d'appello
presso la quale gli esami possono essere sostenuti e collegano a tale
luogo la possibilità di iscrizione all'albo. Così è per l'obbligo
di sostenere gli esami nel distretto nel quale si è svolta la
pratica professionale; così è, anche, per la possibilità di
iscrizione esclusivamente in un albo nell'ambito del distretto di
Corte di appello presso la quale l'esame è stato sostenuto (art. 3,
rispettivamente primo e secondo comma, della legge n. 406 del 1985).
2. - La Corte di cassazione ritiene che la disciplina sopra
descritta possa essere in contrasto con gli artt. 3, 4 e 16, primo
comma, della Costituzione.
In particolare, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, il
giudice rimettente deduce l'irragionevolezza di una disciplina che
pone coloro che hanno superato l'esame e hanno mutato successivamente
la propria residenza nell'impossibilità di iscriversi nell'albo del
luogo di nuova residenza, rimanendo di conseguenza esclusi
dall'esercizio della professione.
L'ordinanza di rimessione sottolinea che la legge 406 del 1985 ha
inteso "arginare il fenomeno delle migrazioni dei praticanti
procuratori verso sedi di esame ritenute più vantaggiose". Ma a tale
scopo - osserva la Corte di cassazione - sarebbe sufficiente
l'obbligo di sostenere l'esame presso la Corte d'appello nel cui
distretto si è svolta la pratica professionale, essendo del tutto
improbabile che al fine di scegliere una sede di esame il praticante
procuratore trasferisca altrove la propria residenza per i due anni
della durata minima della pratica professionale.
3. - Il limite posto dall'art. 3, secondo comma, della legge n.
406 del 1985 per la prima iscrizione in un albo dei procuratori,
unito all'obbligo (che deriva dall'art. 25 del regio decreto-legge n.
1578 del 1933) di non chiedere il trasferimento per almeno due anni,
è così assoluto da non ammettere, nell'interpretazione che è stata
data alle disposizioni stesse, alcuna possibilità di deroga, neppure
quando il mutamento di residenza non sia affatto elusivo delle
finalità della legge ma sia invece dovuto a necessità effettive e
sopravvenute, o anche necessario per evitare incompatibilità che
l'esercizio della professione nel distretto nel quale si è tenuti ad
iscriversi e rimanere iscritti per almeno due anni potrebbe
determinare. Il vincolo che così si cumula, in un sistema altrimenti
ispirato alla libera scelta della circoscrizione nella quale
l'interessato può iscriversi per esercitare la professione, eccede,
nel suo modo di essere, le finalità perseguite con l'imposizione del
vincolo stesso. Difatti nell'attuale ordinamento forense non
sussistono gli originari limiti nel numero e nella distribuzione
degli iscritti agli albi delle diverse circoscrizioni, che davano
ragione della rigorosa regolamentazione, anche in funzione delle
esigenze del servizio giudiziario, della mobilità dei
professionisti.
Inoltre l'obbligo di prima iscrizione nell'ambito del distretto
nel quale sono stati sostenuti gli esami, previsto come assoluto ed
inderogabile, non si giustifica adeguamente né in rapporto al
momento genetico (del collegamento con la sede di esami per
l'abilitazione all'esercizio della professione) né in relazione
all'aspetto funzionale (dell'esercizio della professione stessa).
Sotto il primo profilo la iscrizione all'albo potrebbe avvenire anche
a notevole distanza di tempo dal superamento degli esami senza che,
secondo il tenore letterale dell'art. 3 della legge n. 406 del 1985,
cessi l'obbligo di prima iscrizione nell'ambito del distretto. Sotto
il secondo profilo l'esigenza, anche prospettata, di assicurare
almeno per un arco di tempo adeguato e prefissato la rappresentanza
di chi affida il mandato al procuratore, non sussiste certamente per
la prima iscrizione, che costituisce essa stessa il presupposto per
il verificarsi della situazione che si ritiene poi di dover
proteggere.
La questione di legittimità costituzionale è pertanto fondata e
va dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni
denunziate per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Gli altri profili dedotti dall'ordinanza di rimessione sono
assorbiti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina
del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione
di procuratore legale) in relazione all'art. 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di
avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, con la legge
22 gennaio 1934, n. 36.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte