Sentenza n. 224/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 384 del codice
di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1995
dal tribunale di Bologna sul ricorso proposto da B.N.L. S.p.a. contro
fallimento Giuseppe Minganti & C. S.p.a. iscritta al n. 16 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visti gli atti di costituzione della B.N.L. S.p.a. e del fallimento
Giuseppe Minganti & C. S.p.a., nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 maggio 1996 il giudice relatore
Renato Granata;
Uditi gli avvocati Lucio De Angelis per la B.N.L. S.p.a., Giancarlo
Berti per il Fallimento Giuseppe Minganti & C. S.p.a. e l'avvocato
dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 3 ottobre 1995 il Tribunale di Bologna - in
sede di giudizio di rinvio dopo la cassazione del decreto del
medesimo Tribunale di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di
esecutività, resa dal giudice delegato al fallimento della società
Giuseppe Minganti & C. S.p.a., del piano di riparto dell'attivo - ha
sollevato questione incidentale di costituzionalità dell'art. 384
del codice di procedura civile - in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione - nella parte in cui prevede che il principio di
diritto dettato dalla Corte di cassazione in sede di cassazione con
rinvio sia vincolante per il giudice del rinvio anche nel caso in cui
una parte non abbia potuto, senza sua colpa e contro la sua volontà,
esercitare effettivamente in alcun modo il proprio diritto di difesa
nella fase di legittimità. Contestualmente la questione di
costituzionalità della medesima disposizione è stata anche
prospettata - in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della
Costituzione - nella parte in cui impedisce al giudice di rinvio di
pronunciare sentenza di improcedibilità o inammissibilità della
decisione nel merito nell'ipotesi in cui una delle parti non abbia
potuto, senza sua colpa e contro la sua volontà, esercitare
effettivamente in alcun modo il proprio diritto di difesa nella fase
di legittimità.
1.1. - In particolare nella specie la sentenza di cassazione era
stata resa - secondo la difesa del fallimento - in palese violazione
del contraddittorio perché, pur avendo il fallimento stesso
tempestivamente notificato (e successivamente depositato) il
controricorso, non aveva ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza
e quindi non aveva potuto partecipare alla discussione.
In questa situazione - argomenta il Tribunale rimettente - il
fallimento non potrebbe in realtà utilizzare il rimedio della
revocazione (ex art. 391-bis del codice di procedura civile) perché
non vi è stato alcun errore di percezione del giudice di
legittimità rispetto agli atti che sono stati sottoposti al suo
esame, ma semplicemente un errore della cancelleria che non ha
trasmesso il controricorso sicché dagli atti non risultava la
costituzione del fallimento.
Non di meno - prosegue il Tribunale rimettente - c'è che
l'effettività del contraddittorio costituisce un limite al potere
decisorio dell'autorità giurisdizionale. La stessa Corte
costituzionale ha sottolineato più volte l'essenzialità del
principio del contraddittorio. Invece nel caso di specie si è di
fronte a una lesione diretta e assoluta che investe non solo il
giudizio di cassazione, ma anche la successiva fase di rinvio in
ragione dell'assoluta "ablazione della precedente fase di
legittimità. La gravità di tale lesione del contraddittorio
comporta - secondo il Tribunale rimettente - la violazione del
diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) e del principio di
eguaglianza formale e sostanziale per la situazione di evidente
disparità che si è così venuta a creare tra la parte che ha potuto
difendersi nel giudizio di legittimità e quella che ciò non ha
potuto fare. Inoltre è violato anche il principio di
ragionevolezza, non apparendo razionale che il vincolo scaturito dal
processo di legittimità prescinda in modo assoluto da vizi anche
gravissimi, che tale processo abbiano inficiato, quale - come nella
specie - l'erronea "estromissione" di una parte dal contraddittorio.
1.2. - Vi è poi - secondo il giudice a quo - un ulteriore profilo
di illegittimità costituzionale dell'art. 384 del codice di
procedura civile. Deve infatti considerarsi - argomenta il Tribunale
rimettente - che, per come è strutturato il giudizio di rinvio, il
vincolo del principio di diritto può venir meno solo in alcuni
particolari casi (ius superveniens - anche sotto forma di mera legge
d'interpretazione autentica - o dichiarazione di illegittimità
costituzionale) riespandendosi allora la potestà di cognizione del
giudice di rinvio alle dimensioni "ordinarie". Invece non rilevano
gli eventuali vizi processuali verificatisi nel giudizio di
cassazione. Ciò però è giustificato per gli ordinari errores in
procedendo che, pur comprimendo in certa misura le "ordinarie"
garanzie processuali, non ne intaccano il minimum essenziale della
tutela giurisdizionale. Invece questa preclusione non è giustificata
(sotto il profilo costituzionale) ove sia radicalmente venuto meno il
rispetto del principio del contraddittorio. Sicché la stessa
funzione (e natura) giurisdizionale del giudice di rinvio
risulterebbe alterata perché il vincolo del principio di diritto
scaturirebbe da una precedente fase processuale viziata a tal punto
da non essere riconoscibile come tale.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Osserva l'avvocatura che il giudizio di cassazione non può essere
equiparato ai normali giudizi di merito atteso che il procedimento è
dominato dall'impulso d'ufficio e non da quello di parte e che il
controricorso puro e semplice ha carattere difensivo potendosi
eccepire eventuali motivi di inammissibilità e di improcedibilità
del ricorso e dimostrare l'infondatezza delle censure proposte dal
ricorrente, ma non proporne altre che mirino ad attaccare la sentenza
su altri punti non denunciati nel ricorso; sicché la posizione del
controricorrente, il quale, per un disguido della cancelleria, non
abbia potuto partecipare, senza sua colpa, al giudizio per
cassazione, non subisce danni irreversibili al diritto di difendersi
nel corso del successivo procedimento di rinvio.
Comunque la questione di costituzionalità non è nemmeno
configurabile perché la presunta anomalia non risiede nella norma
censurata, ma costituisce l'effetto di un mero errore della
cancelleria, che ha omesso di dare avviso della udienza al
controricorrente, che quindi è risultato non costituito nel giudizio
di cassazione.
3. - Si è costituita la Banca Nazionale del Lavoro (creditrice
insinuata nel fallimento e ricorrente nel giudizio di cassazione)
chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
infondate.
4. - Si è costituito il fallimento della società Miganti aderendo
alle prospettazioni del Tribunale rimettente, le cui argomentazioni
ha ripercorso per dichiarare la propria adesione, e quindi ha
concluso per l'incostituzionalità della disposizione denunciata. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 384 del codice di procedura civile sotto un
duplice profilo.
Per un verso si censura tale disposizione - in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui prevede che il
principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in sede di
cassazione con rinvio sia vincolante per il giudice del rinvio anche
nel caso in cui una parte non abbia potuto, senza sua colpa e contro
la sua volontà, esercitare in alcun modo il proprio diritto di
difesa nella fase di legittimità per: a) lesione del diritto di
difesa, non avendo potuto la parte, costituita nel giudizio di
legittimità, far valere le sue ragioni in tale giudizio; b)
ingiustificata disparità di trattamento tra la parte che partecipò
alla fase di legittimità e quella che non poté senza sua colpa
partecipare; c) violazione del principio di ragionevolezza non
apparendo conforme ad esso che il principio di diritto dettato dalla
Corte di cassazione al giudice di rinvio spieghi in ogni caso
identica efficacia vincolante a prescindere da qualunque tipo di
lesione delle garanzie processuali della parte che sia intervenuta
nella fase di legittimità.
Per altro verso il medesimo art. 384 del codice di procedura civile
è censurato - in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma,
della Costituzione - nella parte in cui impedisce al giudice di
rinvio di pronunciare sentenza di improcedibilità o inammissibilità
nell'ipotesi in cui una delle parti non abbia potuto, senza sua colpa
e contro la sua volontà, esercitare in alcun modo il proprio diritto
di difesa nella fase di legittimità sotto il duplice profilo: a) che
non risponde al canone di ragionevolezza l'assoluta predominanza del
principio di intangibilità delle sentenze della Corte di cassazione
su ogni altro principio ed ogni altra regola processuale; b) che
l'assoluto e rigido vincolo del principio di diritto confligge con la
natura, propria del giudice di rinvio, di organo giurisdizionale
soggetto al sistema normativo nella sua interezza.
2. - Ancorché la prospettazione della questione sia orientata,
secondo l'impostazione del giudice rimettente, verso un sbocco
duplice (ed apparentemente alternativo) è però nella specie
possibile identificare un nucleo essenziale comune nel senso che
nell'una e nell'altra formulazione della questione risulta in effetti
censurata la soggezione del giudice di rinvio a decidere il merito
della causa secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di
cassazione anche nell'ipotesi in cui una delle parti non abbia
potuto, senza sua colpa e contro la sua volontà, esercitare in alcun
modo il proprio diritto di difesa nella fase di legittimità. Sicché
le due ulteriori specificazioni - concernenti alternativamente la
possibilità per il giudice di rinvio di adottare un'interpretazione
della norma da applicare in termini difformi da quelli indicati dalla
Corte di cassazione ovvero quella di rendere una pronuncia in rito di
inammissibilità o improcedibilità della decisione di merito - si
collocano invece fuori dalla questione come appena identificata e
riguardano semmai una successiva opzione che sarebbe demandata allo
stesso giudice di rinvio una volta che, in ipotesi di accoglimento
della censura, egli fosse affrancato dal vincolo del rispetto del
principio di diritto enunciato ex art. 384 del codice di procedura
civile.
3. - Passando all'esame del merito - e muovendo pur sempre dalla
premessa del giudice rimettente, secondo cui la allegata e denunciata
violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di
cassazione, precedente la fase di rinvio, non sia riconducibile ad un
vizio revocatorio ex art. 391-bis del codice di procedura civile (né
quindi con tale mezzo emendabile), premessa che, essendo non
implausibilmente motivata, la Corte non ha ragione di disattendere -
la questione non è fondata.
3.1. - Nella giurisprudenza di questa Corte (seppur con
enunciazioni riguardanti essenzialmente il processo penale, ma
logicamente riferibili anche al processo civile) è stato più volte
affermato il principio della definitività delle sentenze della Corte
di cassazione, principio che preclude - salvo i rimedi straordinari -
l'ulteriore riesame di ogni questione di merito o di rito. È infatti
connaturale al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una
pronuncia terminale - identificabile positivamente in quella della
Corte di cassazione "per il ruolo di supremo giudice di legittimità
ad essa affidato dalla stessa Costituzione (art. 111, secondo comma)"
(sentenza n. 21 del 1982) - che definisca, nei limiti del giudicato,
ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza ai
rapporti giuridici controversi e che quindi non sia suscettibile di
ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso (sentenza n. 21
del 1982 citata); certezza questa che costituisce un valore
costituzionalmente protetto in quanto direttamente ricollegabile al
diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione), la
cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre
(ed indefinitamente) possibile controvertere della legittimità delle
pronunce di cassazione. Ed infatti questa Corte ha in passato posto
in evidenza "la irrevocabilità e la incensurabilità da parte di
ogni altro giudice delle decisioni della Corte di cassazione"
(sentenza n. 51 del 1970); ciò perché "esigenze di certezza delle
situazioni giuridiche" richiedono che ad un certo momento il processo
si concluda irretrattabilmente, restando assorbiti nella
definitività delle decisioni eventuali vizi in procedendo o in
judicando (sentenza n. 136 del 1972). Anche più recentemente la
Corte ha ribadito la regola della inoppugnabilità delle sentenze
della Corte di cassazione (sentenza n. 247 del 1995) che comporta la
sanatoria di tutte le nullità pregresse, anche assolute; ciò "al
fine di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire un
accertamento definitivo" (sentenza n. 294 del 1995).
Né la costante univocità di questa linea giurisprudenziale può
dirsi intaccata dalla estensione del rimedio della revocazione alle
sentenze della Corte di cassazione, prima conseguente a pronunce di
questa Corte (sentenze nn. 17 del 1986 e 36 del 1991) e poi
introdotta dal legislatore (art. 391-bis del codice di procedura
civile), come è confermato dalla circostanza che il principio della
irrevocabilità ed incensurabilità delle sentenze della Corte di
cassazione è stato affermato anche successivamente da questa stessa
Corte (sentenze nn. 247 e 294 del 1995, citate). D'altra parte la
revocazione rappresenta un rimedio straordinario di impugnazione,
pienamente compatibile con tale principio, che riguarda invece il
sistema dei rimedi ordinari di impugnazione, senza che rilevi il
fatto che ancor oggi la revocabilità delle sentenze di cassazione
sia limitata alla sola ipotesi dell'errore di fatto ex art. 395,
numero 4 del codice di procedura civile.
3.2. - Dalla ribadita inoppugnabilità delle sentenze della Corte
di cassazione consegue poi anche che il vincolo derivante al giudice
di rinvio dall'affermazione del principio di diritto contenuto nella
sentenza di cassazione non può essere rimosso a seguito di un
inammissibile controllo da parte dello stesso giudice di rinvio in
ordine alla sussistenza, o meno, di vizi in procedendo nella fase del
giudizio di legittimità. Oltre tutto nella specie il giudice a quo
chiede in sostanza di essere affrancato dall'osservanza del principio
di diritto attraverso una vera e propria disapplicazione della
sentenza di cassazione a prescindere da una sua formale rimozione,
cadendo così nella contraddizione di ritenere possibili la
persistenza in vita della sentenza e la sua non vincolatività.
D'altra parte l'intrinseca contraddittorietà della prospettazione
è resa evidente anche dal fatto che è possibile ipotizzare
un'assoluta violazione del principio del contraddittorio, quale
quella denunciata dal giudice rimettente, anche nel caso in cui il
giudizio di cassazione si concluda senza rinvio. Sicché deve
prendersi atto che lo strumento adeguato per porre rimedio al vizio
denunziato - ove non causato da un errore revocatorio (così come
nella specie ritiene il giudice rimettente) che già attualmente dà
ingresso al rimedio della revocazione ex art. 391-bis del codice di
procedura civile - potrebbe essere costituito soltanto dalla
previsione di un mezzo straordinario di impugnazione e non già dalla
introduzione - con effetto parziale e sbilanciato - di un'eccezionale
ipotesi di esonero del giudice di rinvio dall'osservanza del
principio di diritto affermato ai sensi dell'art. 384 del codice di
procedura civile, che incoerentemente lascerebbe senza rimedio la
sentenza di cassazione senza rinvio, in ipotesi parimenti viziata. Ma
l'introduzione di un tale rimedio straordinario e la sua disciplina,
quanto ai presupposti e alle modalità di esperimento dello stesso,
non possono che rientrare nella discrezionalità del legislatore. In
tal senso si è già espressa questa Corte, da ultimo nella citata
sentenza n. 294 del 1995, in cui, con riferimento ad eventuali errori
contenuti nelle pronunce della Corte di cassazione, ha affermato che
l'introduzione nel sistema processuale di un mezzo straordinario di
impugnazione per ovviare a tali errori comporta innovazioni che, per
la loro ampiezza e per la pluralità di soluzioni e modalità
attuative, non possono che discendere da scelte riservate al
legislatore nell'esercizio della sua sfera di discrezionalità.
Analogamente questa Corte (sentenza n. 21 del 1982, citata) - con
riferimento proprio alla dedotta violazione del principio del
contraddittorio - ha ritenuto che, pur trattandosi di una situazione
"di indubbia gravità", solo il legislatore potrebbe porvi rimedio
introducendo un mezzo straordinario di impugnazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 384 del codice di procedura civile, sollevata, con
riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1996:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte