Corte costituzionale

Ordinanza n. 224/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 212, primo

comma del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 1 luglio

1997 dal magistrato di sorveglianza di Sassari nel procedimento

penale a carico di M. G., iscritta al n. 673 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Sassari, nell'ambito

di un procedimento instaurato, ex art. 212, primo comma, del codice

penale, per la sospensione della misura di sicurezza della libertà

vigilata, cui era sottoposto un soggetto che, in pendenza della

misura, era stato tratto in arresto per detenzione di sostanze

stupefacenti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

di tale norma, nella parte in cui non prevede la sospensione della

misura di sicurezza - nella specie, la libertà vigilata - nei

confronti della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere;

Che, ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata

contrasterebbe:

con l'art. 3 (indicato solo in motivazione come secondo comma)

della Costituzione, a causa della disparità di trattamento tra il

detenuto in espiazione di pena, nei cui confronti la misura di

sicurezza rimane sospesa durante l'esecuzione della pena stessa, e il

soggetto sottoposto alla custodia cautelare in carcere, nei cui

confronti non è disposta analoga sospensione della misura di

sicurezza: tale soggetto, privato della libertà senza essere però

ammesso ai trattamenti rieducativi penitenziari, risulterebbe infatti

irragionevolmente destinatario di un regime di sfavore, essendo in

concreto privato della possibilità di dimostrare, mediante il

reinserimento nella società libera, il venir meno della

pericolosità sociale, con l'abnorme conseguenza della "automatica

sottoposizione ad un ulteriore periodo di misura di sicurezza",

ovvero di una declaratoria non motivata di cessazione della

pericolosità;

con l'art. 27 della Costituzione (indicato solo in motivazione

come terzo comma), in forza del quale il sistema dell'esecuzione

penale, ivi compreso il regime delle misure di sicurezza, essendo

orientato alla rieducazione del condannato, deve consentirgli la

possibilità di dimostrare in concreto il suo reinserimento sociale;

possibilità che è invece preclusa se la persona sottoposta a misura

di sicurezza trascorre parte del periodo di esecuzione della misura

in stato di custodia cautelare;

con gli artt. 25 e 101 della Costituzione (indicati solo in

motivazione, rispettivamente, come terzo e secondo comma), in quanto

la sottoposizione ad un ulteriore periodo di libertà vigilata, che

verrebbe verosimilmente disposta nei confronti di chi ha trascorso in

stato di custodia cautelare gran parte del periodo che avrebbe dovuto

trascorrere in libertà vigilata, "interverrebbe solo mediatamente in

forza di legge", ma sarebbe in effetti determinata dal fatto di un

terzo, cioè dell'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di

custodia cautelare;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

Considerato che il rimettente, muovendo dal presupposto

interpretativo che l'art. 212, primo comma, cod. pen. dispone la

sospensione di qualsiasi misura di sicurezza, detentiva e non

detentiva, quando nel corso dell'esecuzione della misura stessa debba

essere scontata una pena detentiva, ritiene che la norma censurata

non consenta di disporre la sospensione della misura di sicurezza -

nella specie, la libertà vigilata - nei confronti di chi è

sottoposto a custodia cautelare;

che questa Corte è pertanto chiamata a prendere esclusivamente

in esame la situazione di chi, nel corso dell'esecuzione della misura

di sicurezza non detentiva della libertà vigilata, venga sottoposto

a custodia cautelare in carcere;

che il presupposto interpretativo su cui si basa il rimettente è

palesemente erroneo, in quanto tra la misura di sicurezza della

libertà vigilata e la privazione della libertà - sia essa derivante

dall'esecuzione di pena detentiva o dall'applicazione della custodia

cautelare in carcere - sussiste una incompatibilità assoluta, che

rende impossibile, naturalisticamente ancora prima che

giuridicamente, applicare tale misura (e le altre misure di sicurezza

personali non detentive, quali il divieto di soggiorno in uno o più

comuni o in una o più provincie o il divieto di frequentare osterie

o spacci di bevande alcoliche) a chi si trova ristretto in uno

stabilimento penitenziario;

che, in particolare, non potrebbero trovare attuazione i

contenuti tipici della libertà vigilata descritti dall'art. 228 cod.

pen., tra i quali la sorveglianza dell'Autorità di pubblica

sicurezza, da esercitarsi in modo da favorire, mediante il lavoro, il

riadattamento alla vita sociale, nonché l'imposizione di

prescrizioni idonee ad evitare la commissione di nuovi reati;

che l'impossibilità di dare esecuzione alle misure di sicurezza

personali non detentive quando sopravviene un titolo - definitivo o

provvisorio - di privazione della libertà spiega perché il

legislatore abbia ritenuto superfluo prevedere espressamente la

sospensione dell'esecuzione di tali misure qualora sopravvenga lo

stato di custodia cautelare in carcere;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 212, primo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 101, della

Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Sassari, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte