Sentenza n. 224/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 154, primo
comma, numero 1), del codice penale militare di pace, in relazione
agli artt. 148 e 151 dello stesso codice, promossi con ordinanze
emesse il 21 luglio 1999 (n. 4 ordinanze) dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di Torino, rispettivamente
iscritte ai nn. 540, 541, 545 e 594 del registro ordinanze 1999 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 43,
prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse il 21
luglio 1999 nell'ambito di distinti procedimenti penali per i reati
militari di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace;
r.o. 540/1999) e di diserzione (art. 148 cod. pen. mil. pace; r.o.
541, 545 e 594/1999), il giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale militare di Torino ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 154, primo comma, numero 1),
cod. pen. mil. pace (in relazione all'art. 151 o all'art. 148 dello
stesso codice, secondo i casi di specie), in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
La norma impugnata prevede, per i reati militari di mancanza alla
chiamata e di diserzione in ordine ai quali si procede nei processi
principali, una circostanza aggravante ad effetto speciale,
consistente nella durata dell'assenza dal servizio superiore a sei
mesi, stabilendo che in tale caso la pena per i predetti reati è
aumentata da un terzo alla metà.
Secondo il giudice rimettente, di questa previsione è fondato
proporre il dubbio di costituzionalità nel raffronto con la
disciplina dell'obiezione di coscienza al servizio militare, che non
prevede attualmente (come non prevedeva in precedenza, vigente la
legge 15 dicembre 1972, n. 772) alcuna circostanza connessa alla
durata dell'"assenza" dal servizio, in relazione al reato di rifiuto
totale del servizio militare originato, appunto, da obiezione di
coscienza (art. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230).
Ma - prosegue il rimettente - tra il reato di rifiuto cosiddetto
totale del servizio militare per obiezione di coscienza e i reati di
mancanza alla chiamata o di diserzione sussisterebbe una "perfetta
analogia", alla luce anche delle sentenze della Corte costituzionale
nn. 409 del 1989, 343 e 422 del 1993: l'interesse leso è il
medesimo, e consiste nell'interesse alla regolare incorporazione
degli obbligati alla leva; le modalità oggettive dei fatti sono
analoghe, trattandosi di fattispecie di reati "a forma libera" che
possono realizzarsi con comportamenti commissivi od omissivi; uguale,
infine, la misura della pena prevista in tutti i casi (reclusione,
comune o militare, da sei mesi a due anni).
Unico elemento di distinzione, pertanto, è l'adduzione o meno
dei motivi del rifiuto e la riconducibilità degli stessi a uno dei
motivi previsti dalla legge come meritevoli di tutela, integrandosi
in concreto l'uno o l'altro reato soltanto in dipendenza di tale
manifestazione delle ragioni interiori dell'inosservanza
dell'obbligo.
Questa disciplina appare irragionevole al rimettente, che ritiene
priva di giustificazione la diversità con la quale, sia pure
soltanto per un elemento circostanziale del reato, i due casi sono
trattati: diversità che si traduce nella possibilità di applicare
nei confronti del mancante alla chiamata che si assenti per poco più
di sei mesi la pena più grave, mentre chi rifiuti il servizio
adducendo i motivi di cui all'art. 1 della legge n. 230 del 1998
(motivi oltretutto non verificabili nella loro serietà e
consistenza) risponderà penalmente secondo quanto previsto
dall'art. 14 di tale legge, senza alcun aggravamento. Con ciò
risultando favorito - conclude il giudice rimettente - colui che,
magari solo perché "più informato e smaliziato", opti per la forma
più "vantaggiosa" di rifiuto del servizio militare.
La questione, osserva altresì il giudice del merito, è
rilevante perché se accolta determinerebbe l'emissione del decreto
di rinvio a giudizio, richiesto dal pubblico ministero in relazione
al titolo aggravato del reato, solo nella forma semplice dello
stesso.
2. - È intervenuto nei giudizi così promossi il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato.
Nel giudizio di cui al r.o. 540/1999, l'interveniente ha chiesto
una pronuncia di infondatezza della questione, facendo richiamo per
relationem a un altro atto di intervento, depositato in altro e
diverso giudizio (r.o. 539/1999), concernente la mancata attribuzione
al giudice ordinario anche della cognizione del reato di mancanza
alla chiamata, una volta che è stata affidata allo stesso giudice la
cognizione del reato di rifiuto del servizio per motivi di coscienza.
Nei tre restanti giudizi (r.o. 541, 545 e 594/1999), l'Avvocatura
ha concluso per l'infondatezza sulla base del rilievo della
consolidata affermazione, da parte della Corte costituzionale, della
legittimità, alla stregua del principio di uguaglianza, di
differenziazioni che, senza essere irragionevolmente discriminatorie,
esprimano ambiti di discrezionalità legislativa in rapporto a casi
differenti tra loro.
Nella specie, l'analogia tra i due ambiti, prospettata dal
rimettente, potrebbe dirsi esistente solo per l'aspetto pratico, del
non presentarsi all'adempimento del prescritto obbligo di leva; ma,
per il resto, la posizione dell'obiettore di coscienza è sempre
stata, anche nella precedente disciplina contenuta nella legge n. 772
del 1972, differenziata, giacché la diversità delle situazioni
giustifica la diversità della loro regolamentazione legislativa. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Torino, con quattro ordinanze di identico contenuto,
pronunciate in altrettanti procedimenti penali per i reati di
"mancanza alla chiamata" (art. 151 cod. pen. mil. pace) e di
"diserzione" (art. 148 cod. pen. mil. pace), con l'aggravante della
durata ultrasemestrale dell'assenza, prevista dall'art. 154, primo
comma, numero 1), cod. pen. mil. pace, solleva questione incidentale
di legittimità costituzionale sull'articolo da ultimo menzionato,
ritenendo che la previsione di tale circostanza aggravante violi
l'art. 3 della Costituzione.
Analoga circostanza non è prevista per il reato di rifiuto
totale del servizio militare di cui all'art. 14, comma 2, della legge
8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza), il reato cioè di colui il quale, non avendo chiesto o
non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di
prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo
motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio
militare. Data questa diversità di disciplina, il giudice rimettente
ritiene violato il principio costituzionale di uguaglianza, sotto il
profilo dell'irrazionalità della disparità di trattamento:
assumendo che tra le ipotesi delittuose anzidette sussista "perfetta
analogia" quanto a interesse tutelato e modalità oggettive dei
comportamenti rilevanti, analogia che troverebbe la sua sanzione
nell'uguale entità della pena prevista, sarebbe in contrasto col
principio di uguaglianza la previsione della circostanza aggravante
in questione in tali casi (mancanza alla chiamata e diserzione)
quando manca in un altro (rifiuto totale del servizio militare). Da
qui, la presente questione di costituzionalità, che il giudice
rimettente solleva per ristabilire la parità di trattamento che
assume essere violata.
2. - Stante l'identità delle questioni proposte con le quattro
ordinanze di rinvio, i relativi giudizi possono riunirsi per essere
decisi con un'unica sentenza.
3. - La questione non è fondata.
Il problema di costituzionalità da risolvere è prospettato dal
giudice rimettente in riferimento esclusivo all'art. 3 della
Costituzione sotto il profilo del divieto di scelte legislative
irrazionalmente differenziate rispetto a situazioni analoghe. La sua
soluzione sta quindi nello stabilire se le fattispecie di reato messe
a confronto presentino aspetti differenziali, alla stregua dei quali
la diversa rilevanza attribuita dal legislatore alla permanenza nel
tempo del mancato adempimento degli obblighi militari sia da
considerare palesemente arbitraria.
Il giudice rimettente, ricordando affermazioni di questa Corte
contenute nelle sentenze nn. 409 del 1989, 343 e 422 del 1993,
insiste sull'identità di tutte le fattispecie in questione rispetto
all'interesse tutelato - la regolare "incorporazione" dei soggetti
obbligati al servizio di leva - e mette in luce anche la possibile
coincidenza dei comportamenti oggettivi, non descritti dalla legge,
che possono dar luogo alla violazione dell'obbligo di
"incorporazione" medesimo. Trascura però l'elemento, ai fini della
presente questione decisivo, dal quale le diverse fattispecie sono
distinte: il fattore della coscienza quale ragione determinante la
violazione degli obblighi di legge. La presenza o l'assenza di tale
fattore rendono tutt'altro che manifestamente arbitraria la
determinazione del legislatore, nel primo caso, di escludere e, nel
secondo, di riconoscere rilievo al tempo nel quale perdura la mancata
"incorporazione". Ove sia in gioco l'obiezione di coscienza al
servizio militare - si deve aggiungere: al servizio militare come
tale - si comprende perché il legislatore abbia strutturato
l'illecito senza dare rilievo al protrarsi nel tempo delle sue
conseguenze, prendendo in considerazione per l'appunto - secondo la
stessa lettera dell'art. 14, comma 2, della legge n. 230 del 1998 -
il fatto istantaneo del "rifiuto di prestare il servizio militare",
coerentemente del resto con il significato della disposizione del
comma 4 che, facendo conseguire alla sentenza di condanna l'esonero
dagli obblighi di leva, esclude la possibilità di violazioni plurime
della disposizione del comma 2. Diversa è la sottrazione a
determinati doveri conseguenti all'obbligo di prestazione del
servizio militare, come nei casi di "mancanza alla chiamata"
(art. 151 cod. pen. mil. pace) e di "diserzione" (art. 148 cod.
pen. mil. pace). Qui si tratta di un obbligo permanente da cui
derivano singoli doveri la cui violazione può dare luogo a plurime
sentenze di condanna, l'esonero conseguendo solo all'espiazione della
pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore
alla durata del servizio di leva (art. 14, comma 5, della legge
n. 230 e, in precedenza, sentenze nn. 422 e 343 del 1993 citate).
Se ne ricava allora che il legislatore, non certo incoerentemente
rispetto ai caratteri delle fattispecie in esame, ha valutato come
elemento aggravante il perdurare nel tempo della violazione della
legge e tale valutazione ha tradotto nella censurata disposizione
dell'art. 154, primo comma, numero 1), cod. pen. mil. pace solo nei
casi di violazione di singoli doveri derivanti dall'obbligo di
prestazione del servizio militare, e che tale valutazione non
contraddice quella opposta operata in riferimento al rifiuto per
ragioni di coscienza del servizio militare come tale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 154, primo comma, numero 1), del codice penale militare di
pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di
Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte