Sentenza n. 225/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/07/1975 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 175
del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 giugno 1973 dal pretore di Poggibonsi nel
procedimento penale a carico di Urbani Ilio, iscritta al n. 388 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973;
2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1974 dal pretore di Napoli nel
procedimento penale a carico di Perna Massimo, iscritta al n. 446 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1975 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Ilio Urbani, il
pretore di Poggibonsi, con ordinanza emessa il 25 giugno 1973, rilevato
che i precedenti penali dell'imputato avrebbero impedito la concessione
del beneficio della non menzione della condanna nei certificati da
rilasciare a privati, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 175 del codice penale e delle norme su cui la
Corte ritenga di estendere il suo giudizio, in riferimento agli art. 3
e 27, terzo comma, della Costituzione.
Secondo il giudice a quo l'iscrizione della condanna, anche dopo
l'espiazione della pena, pone il condannato in posizione deteriore
rispetto agli altri cittadini e contraddice al principio per cui con
l'espiazione devesi ritenere verificata la rieducazione del condannato,
voluta dall'art. 27 della Costituzione. Rileva inoltre che apparirebbe
in ogni caso contrario alla Costituzione l'obbligatorietà dell'effetto
penale in questione, indipendentemente dalla natura del reato commesso,
senza che il giudice possa compiere alcuna valutazione al riguardo.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto il Presidente del
Consiglio rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura, dopo aver premesso alcune considerazioni in ordine
all'ammissibilità della questione, poiché il giudice a quo ha
espressamente denunciato l'art. 175 c.p. che prevede il potere di
evitare in determinati casi l'iscrizione al casellario giudiziario e
non gli articoli 607 cpv. e 608 c.p.p. che regolano il rilascio dei
certificati ai privati, chiede che la questione venga dichiarata
infondata.
Si osserva, in relazione al principio d'eguaglianza, che la
iscrizione della condanna è regolata in modo assolutamente oggettivo
dalle norme ricordate, poiché risulta oggettivamente diversa la
posizione di coloro che abbiano subito condanne rispetto a quelli che
condanne non abbiano subito. Il problema dell'estensione del beneficio
della non menzione ad altre ipotesi non inciderebbe comunque sul
principio d'eguaglianza e non costituirebbe questione di natura
costituzionale ma riguardante solo il legislatore ordinario nella sua
ampia discrezionalità.
Per quanto attiene all'art. 27, terzo comma, esso secondo
l'Avvocatura non sarebbe invocabile, riguardando soltanto la pena e non
gli altri effetti penali della condanna. Infatti con la menzione della
condanna nel certificato rilasciato a privati il legislatore persegue
un fine di certificazione unito a quello di un'ulteriore rieducazione
del condannato, quando questi abbia riacquistato la libertà,
attraverso un istituto latamente affluitivo. L'esigenza di
reinserimento del reo nella vita civile sarebbe invece soddisfatta
dall'istituto della riabilitazione che presuppone il piano e collaudato
recupero alla vita sociale.
3. - Anche il pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 5 febbraio
1974, nel procedimento penale contro Massimo Perna, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 del codice
penale, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Rifacendosi al
precedente costituito dalla sentenza n. 73 del 1971, relativo alla
sospensione condizionale della pena, il pretore denunzia la norma
suindicata nella parte in cui esclude possa concedersi una seconda non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario
spedito a richiesta di privati, nel caso di condanna per reato
anteriormente commesso a pena che, cumulata con la prima, non superi i
limiti di applicabilità del beneficio.
4. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi
alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti
e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano questioni di
legittimità costituzionale rispetto alla medesima norma.
2. - Con la sua ordinanza il pretore di Poggibonsi denunzia
l'illegittimità della norma dell'art. 175 del codice penale e delle
altre norme "cui la Corte vorrà estendere il suo giudizio" in ordine
all'obbligatorietà, indipendentemente dalla natura del reato commesso,
dell'iscrizione della condanna anche dopo l'espiazione della pena nei
certificati del casellario giudiziale da rilasciare ai privati. Secondo
il giudice a quo tale iscrizione attribuirebbe al condannato uno status
deteriore rispetto agli altri cittadini, con violazione dell'articolo 3
della Costituzione, e contraddirebbe al principio di cui all'art. 27,
dovendosi presumere che con l'espiazione della pena si è realizzata la
rieducazione del condannato. In ogni caso, gli stessi principi
costituzionali indicati imporrebbero che al giudice fosse riservata
ampia discrezionalità nel disporre o meno l'iscrizione della condanna
nel certificato da rilasciare a privati.
3. - Benché il giudice a quo abbia formalmente omesso di indicare
gli artt. 607 e 608 del codice di procedura penale, che, insieme
all'art. 175 del codice penale, concorrono a formare il complesso
normativo denunziato, la questione proposta è ammissibile, risultando
con sufficiente chiarezza e sicura univocità l'oggetto del giudizio
sottoposto alla Corte.
La questione comunque non è fondata.
Non è infatti configurabile che la normativa denunziata confligga
con il principio di uguaglianza, essendo diversa la posizione di coloro
che abbiano subito condanne da coloro che non ne abbiano subito ed
essendo regolati in modo del tutto oggettivo dagli artt. 604, 607 e
608 del codice di procedura penale le modalità della iscrizione e le
pronunzie giudiziarie e i provvedimenti amministrativi che devono
essere iscritti nei certificati da rilasciare a privati.
Parimenti la non menzione della condanna, è sottoposta dal
medesimo art. 175 c.p. a determinate e precise condizioni oggettive ed
è applicabile soltanto ai condannati che si trovano in date
situazioni, lasciando così una rilevante discrezionalità al giudice
in ordine alla concessione del beneficio, in limiti ragionevolmente
predeterminati dal legislatore.
La natura giuridica e lo scopo che persegue l'istituzione della
iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
sono già stati oggetto di esame da parte di questa Corte, la quale
(sentenze n. 182 del 1972) ha dichiarato che esso risponde ad esigenze
di documentazione di rilevante pubblico interesse, qualificandolo "un
effetto non penale della precedente condanna".
Data la natura e la funzione dell'iscrizione, la quale del resto
certifica pronunzie e provvedimenti che sono stati oggetto di
pubblicazione e che ciascuno pertanto potrebbe accertare direttamente
per proprio conto, non può ravvisarsi alcun contrasto della normativa
denunziata con l'art. 27 della Costituzione relativo alle pene ed alla
funzione di queste. L'iscrizione infatti non aggiunge di per sé alcun
ulteriore effetto afflittivo penale alla persona del condannato, le
eventuali conseguenze di essa derivano esclusivamente dalla libera
valutazione di ciascuno in ordine alla condanna giudiziaria infitta o
al provvedimento amministrativo emanato.
Va ancora rilevato che il nostro sistema contempla l'istituto della
riabilitazione, il quale si applica a richiesta dell'interessato ed ha
a presupposto, oltre all'emenda del condannato, anche il recupero
sociale dello stesso, istituto di cui uno degli effetti rilevanti è
appunto l'obbligo di non iscrizione della condanna nei certificati
rilasciati ai privati.
4. - In riferimento all'art. 3 della Costituzione, il pretore di
Napoli denunzia il comma primo del medesimo art. 175 del codice penale
nella parte che esclude possa concedersi una seconda non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta
di privati, nel caso di condanna, per reato anteriormente commesso a
pena, che, cumulata con la prima, non superi i limiti di applicabilità
del beneficio.
Osserva il giudice a quo che la norma in esame può determinare una
disparità di trattamento per gli imputati processati per più reati,
di cui taluno anteriormente commesso, che siano condannati a pene che,
complessivamente considerate, non eccedono i limiti di applicabilità
del beneficio. Infatti, mentre gli imputati perseguiti con un unico
giudizio, possono giovarsi del beneficio per tutti i reati per i quali
siano stati condannati con un'unica sentenza, gli imputati invece
perseguiti con procedimenti distinti, e che quindi riportino distinte
condanne, possono giovarsi del beneficio solo per la prima di esse,
restandone esclusi per quei reati, anteriormente commessi, che abbiano
formato oggetto di condanne successive.
5. - La questione è fondata.
L'innegabile disparità di trattamento denunziata dalla ordinanza
in epigrafe confligge con il principio di uguaglianza dichiarato
nell'art. 3 della Costituzione e non trova alcuna giustificazione
razionale.
L'illegittimità costituzionale di norme che riguardano situazioni
analoghe è stata dichiarata da questa Corte (sent. 73 del 1971) nei
confronti degli artt. 164, quarto comma, e 168, primo comma, n. 2, del
codice penale, dai quali derivava una disparità di trattamento, in
ordine all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale
della pena, per gli imputati giudicati con un'unica sentenza e gli
imputati perseguiti con procedimenti distinti, i quali, a differenza
dei primi, non potevano beneficiare della sospensione per reato
anteriormente commesso. La Corte ha infatti osservato che per quanto
riguarda l'art. 164 "il principio di uguaglianza e la razionalità
appaiono vulnerati, poiché la pronunzia di un'unica sentenza afferente
a più reati... viene a dipendere da circostanze meramente occasionali
o da valutazioni discrezionali (insindacabili) circa lo svolgimento del
processo".
Analoghe considerazioni in base alla medesima ratio mostrano che
anche l'art. 175 del codice penale nella parte denunziata dal giudice a
quo è costituzionalmente viziato in quanto l'applicabilità del
beneficio della non iscrizione agli uni e agli altri imputati dipende
anch'essa, come nel caso del beneficio della sospensione condizionale
della pena, da circostanze non oggettive uguali per tutti, ma
occasionali o da statuizioni discrezionali circa la riunione di vari
procedimenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
1) l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 175
del codice penale nella parte che esclude possano concedersi ulteriori
non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale
spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati
anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle già irrogate,
non superino i limiti di applicabilità del beneficio;
2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 175 del codice penale, sollevate dal pretore di Poggibonsi in
riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte