Ordinanza n. 225/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/02/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, sesto
comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme
sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 16
aprile 1985 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 623 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 16 aprile
1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 87, sesto comma, del d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, perché "sanziona con la medesima pena sia la
violazione meramente formale della indicazione del veicolo - munito
dei necessari adattamenti in relazione alla menomazione - sulla
patente di guida, sia la violazione dell'obbligo sostanziale, ben
più rilevante, della guida di veicolo privo dei particolari
adattamenti";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione, essendo priva di ogni
motivazione sulla rilevanza della proposta questione e di ogni
riferimento al caso di specie, non si adegua al precetto dell'art.
23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa
obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione
termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 359
del 1987, 404 del 1987, 410 del 1987, 414 del 1987, 459 del 1987, 514
del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 87, sesto comma, del d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione
stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte