Corte costituzionale

Sentenza n. 225/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 169, comma 1,

459, 460 e 461 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 1° giugno 1992 dal giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura di Massa nel procedimento penale a carico di Roka

Attila, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto Richiesto dal pubblico ministero di emettere decreto penale di

condanna nei confronti di un imputato straniero residente - in luogo

conosciuto - all'estero, il giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura circondariale di Massa ha sollevato, con ordinanza

del 1° giugno 1992, questione di legittimità costituzionale degli

articoli 169, n. 1), (recte: comma 1), 459, 460 e 461 del codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

Premesso di ritenere accoglibile la richiesta del p.m., quanto a

qualificazione del fatto e commisurazione della pena, il giudice

remittente osserva che la disposizione dell'art. 169 c.p.p., che

regola la notificazione all'imputato all'estero, appare di "incerta

interpretazione", giacché non chiarisce se il procedimento di

interpello per la dichiarazione o elezione di domicilio ivi

contemplato debba essere attivato dal p.m., prima di richiedere il

decreto penale, ovvero dal giudice richiesto di emettere il decreto

medesimo. Optato, peraltro, per la impossibilità di "rinviare gli

atti al p.m. per l'integrazione dell'attività di indagine ai fini

della notifica", il giudice a quo reputa che la disciplina del

procedimento per decreto sia lesiva del diritto inviolabile di difesa

allorché, come nella specie, concerna un imputato straniero

residente all'estero, ravvisando in detta disciplina tre profili di

illegittimità costituzionale rispetto al parametro invocato:

1) il primo profilo attiene alla ritenuta brevità del termine

di quindici giorni accordato all'imputato per prendere visione degli

atti depositati in cancelleria ed assumere quindi le proprie

determinazioni in merito alla proposizione dell'opposizione, una

volta effettuata la consegna del decreto alla persona abilitata a

riceverlo a seguito della dichiarazione o elezione di domicilio ex

art. 169 c.p.p.; di qui il sospetto di illegittimità costituzionale

dell'art. 459 c.p.p. nella parte in cui non prevede, oltre quelli

già indicati nella norma denunziata, un ulteriore e generale

requisito di ammissibilità della richiesta di decreto penale, ovvero

la residenza o il domicilio effettivi dell'imputato nel territorio

dello Stato (italiano);

2) il secondo profilo si incentra sul rilievo della mancanza,

nell'atto di interpello ex art. 169, comma 1, c.p.p., di un invito

contestuale all'imputato straniero residente o dimorante all'estero a

nominare un difensore nel territorio dello Stato italiano; da tale

rilievo discende la notazione per cui all'imputato in argomento non

sarebbe consentito l'esercizio dell'opposizione a mezzo di difensore

a ciò delegato, e, inoltre - non potendosi a tal fine coordinare

l'art. 169 con l'autonoma norma dell'art. 369 c.p.p. che prevede

l'invito alla nomina del difensore di fiducia - l'imputato potrebbe

non conoscere affatto il luogo di notifica del decreto penale

allorché non vi sia né nomina fiduciaria da parte dello stesso né

preventiva comunicazione di quale sia il difensore nominato

d'ufficio. Per tale profilo, pertanto, viene sottoposto a scrutinio

di costituzionalità il combinato disposto degli artt. 169, 459, 460

e 461 c.p.p., nella parte in cui tali norme non prevedono che, ai

fini dell'emissione del decreto, l'imputato residente o domiciliato

all'estero debba essere invitato, in sede di interpello ex art. 169

c.p.p., a nominare un difensore nel territorio dello Stato italiano

e, ove ciò non avvenga, che sia nominato un difensore d'ufficio il

cui nominativo debba essere comunicato all'imputato prima della

notifica del decreto penale di condanna;

3) il terzo profilo attiene alla pratica impossibilità, per

l'imputato in discorso, di proporre personalmente l'opposizione,

giacché, non richiamando l'art. 461 c.p.p. la disciplina delle

impugnazioni, non sarebbe consentita la proposizione dell'opposizione

nelle forme di cui all'art. 583 c.p.p., a mezzo del servizio postale.

A conclusivo sostegno delle argomentazioni sulle questioni,

proposte "in via gradata e alternativa", il giudice a quo rileva che

il procedimento monitorio non è consentito in sede civile allorché

la notificazione all'intimato debba avvenire fuori del territorio

della Repubblica (art. 633, ultimo comma, c.p.c.); il che rafforza le

perplessità formulate riguardo al procedimento per decreto penale.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza di tutte e tre le questioni sollevate, osservando:

a) in ordine al termine di quindici giorni per proporre

opposizione, che tale termine appare congruo anche se l'imputato

risiede o dimora all'estero, potendo l'opposizione essere proposta

anche dal difensore, a tal fine nominato (art. 461, comma 1, c.p.p.),

il quale potrà assicurare adeguata difesa tecnica; e che in ogni

caso all'imputato che non abbia proposto opposizione è accordato il

rimedio della restituzione in termini ex art. 462 c.p.p.;

b) in ordine alla denunciata mancanza di un preventivo

interpello ai fini della nomina di difensore di fiducia e - in

difetto - di una preventiva comunicazione del nominativo del

difensore di ufficio, che le formalità di cui il giudice a quo

richiede l'addizione nella dinamica del procedimento monitorio

snaturerebbero la speditezza del rito speciale, creando un anomalo

procedimento sui generis; in ogni caso, rileva l'Avvocatura, per tale

profilo la questione risulta simile a quella già affrontata dalla

Corte costituzionale con le sentenze nn. 344 del 1991 e 346 del 1992;

c) in ordine al modo di trasmissione dell'atto di impugnazione,

infine, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo,

l'opposizione al decreto penale rappresenta una forma di impugnazione

- sia pure con peculiarità sue proprie - cosicché non v'è ragione

di non applicare le regole generali dettate negli artt. 568 e

seguenti del c.p.p. e, tra esse, appunto la norma che prevede la

spedizione dell'atto a mezzo del servizio postale. Considerato in diritto

1. - Sono state sollevate, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale

degli articoli: a) 459 c.p.p. nella parte in cui, tenuto conto della

(ritenuta) brevità del termine di quindici giorni per apprestare da

parte dell'imputato la propria difesa, non prevede tra i requisiti di

ammissibilità dell'adozione del decreto penale di condanna quello

della residenza o del domicilio effettivi dell'imputato nel

territorio dello Stato italiano; b) 169, comma 1, 459, 460 e 461

c.p.p. (in combinato disposto), nella parte in cui tali norme non

prevedono che l'imputato residente o domiciliato all'estero - in

luogo conosciuto - debba essere invitato, contestualmente

all'interpello di cui all'art. 169, comma 1, c.p.p., a nominare un

difensore nel territorio dello Stato italiano, nonché nella parte in

cui, in mancanza di detta nomina, non prevedono la nomina di un

difensore d'ufficio il cui nominativo debba essere comunicato al

residente all'estero, prima della notifica del decreto penale di

condanna; c) 461, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non consente

all'imputato residente o domiciliato all'estero di proporre

opposizione con le forme di cui all'art. 583 dello stesso codice (a

mezzo del servizio postale).

2. - Le questioni non sono fondate.

Anche se, dal modo con cui le questioni stesse sono state

prospettate, appare evidente che lo scopo principale cui tende il

giudice rimettente - pur ponendo in discussione anche gli artt. 169,

comma 1, 460 e 461 c.p.p., in quanto ritenuti inidonei ad assicurare

la difesa dell'imputato, residente o dimorante all'estero, avverso il

decreto penale di condanna - è la dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 459 c.p.p., nella parte in cui non prevede

tra i requisiti di ammissibilità per l'adozione del decreto quello

della residenza o del domicilio effettivi dell'imputato nel

territorio dello Stato italiano, tuttavia per un'esigenza d'ordine

logico è opportuno muovere dall'esame dell'art. 169, comma 1, c.p.p.

Questo articolo, nel disciplinare le modalità per effettuare le

notificazioni all'imputato all'estero, stabilisce che, se risulta

dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora

all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, come

nel caso interessato dal giudizio a quo, "il giudice o il pubblico

ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente

l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la

data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a

dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato". Lo

stesso articolo stabilisce altresì che "se nel termine di trenta

giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la

dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è

insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite

mediante consegna al difensore".

Da quanto precede, tenuto anche conto della collocazione della

norma testé richiamata, risulta che essa disciplina in via generale

le modalità delle notificazioni all'imputato all'estero, modalità

che devono perciò applicarsi indipendentemente dall'adozione del

rito attraverso il quale si perviene alla conclusione del

procedimento.

Questo significa che le notificazioni degli atti processuali

all'imputato all'estero, qualunque sia il rito cui si riferiscano,

devono essere effettuate con l'osservanza delle modalità previste

dall'art. 169 c.p.p. È perciò con l'osservanza di dette modalità,

in mancanza di una norma che espressamente deroghi ad esse nel

procedimento per decreto, che deve effettuarsi la notifica dello

stesso decreto penale, il che implica che le formalità prescritte da

detto articolo per l'imputato all'estero, qualunque sia l'organo che

deve effettuarle, devono precedere la stessa adozione del decreto

penale di condanna - quando si intenda procedere con tale rito - onde

consentire la notificazione di esso secondo quanto previsto in via

generale.

3. - Chiariti nei sensi anzidetti il significato e la portata

dell'art. 169 c.p.p., vengono meno i dubbi di costituzionalità

espressi relativamente agli articoli dello stesso codice che

disciplinano specificamente il procedimento per decreto. Difatti, una

volta stabilito che all'adozione del decreto penale nei confronti di

un imputato residente o dimorante all'estero non possa pervenirsi se

non previo l'esperimento delle formalità indicate dall'art. 169

c.p.p., la notifica del decreto penale dovrà effettuarsi nel

domicilio eletto o dichiarato nel territorio dello Stato ovvero, in

mancanza di tale elezione o dichiarazione o di loro insufficienza o

inidoneità, mediante consegna al difensore di fiducia, se nominato

dall'imputato a seguito della raccomandata inviatagli per l'elezione

del domicilio, o, in mancanza, al difensore di ufficio. Relativamente

a quest'ultima formalità non osta la circostanza che, come anche

precisato da questa Corte (sent. n. 344 e ord. n. 346 del 1992), non

sia previsto che l'adozione del decreto penale debba essere

accompagnata dalla nomina del difensore d'ufficio, ove non risulti

già nominato quello di fiducia. Se questo vale in via generale per

la disciplina propria del procedimento per decreto, per quel che

riguarda l'ipotesi dell'imputato residente o dimorante all'estero il

problema, come valutato e risolto dalle richiamate decisioni nn. 344

e 346 del 1992, deve essere affrontato tenendosi conto della

specialità della disciplina dettata dall'art. 169 c.p.p. ai fini

delle notificazioni, indipendentemente dal rito mediante il quale si

procede.

Orbene, alla stregua dell'art. 169 cit., se, a seguito della

raccomandata speditagli alla residenza o alla dimora all'estero,

l'imputato dichiari o elegga domicilio in Italia, le notifiche degli

atti del processo debbono essergli ivi eseguite, onde il problema non

si pone in termini diversi da quello che accade per gli imputati

residenti nel territorio italiano e, quindi, perdono rilievo gli

inconvenienti addotti dal giudice rimettente. Se invece l'imputato,

in luogo della dichiarazione o elezione del domicilio nel territorio

italiano, si limita a nominare un difensore di fiducia, il decreto

penale deve essere notificato a mani di questo, ai sensi dell'ultima

parte del primo comma dell'art. 169 cit. E poiché, come si è

rilevato, le formalità prescritte da questo articolo devono essere

comunque osservate, ai fini delle notificazioni all'imputato che

risieda o dimori all'estero, allorché questi abbia lasciato senza

(idonea) risposta l'interpello formulato ai sensi di tale articolo (e

non abbia neppure nominato un difensore di fiducia), dovrà

procedersi alla nomina del difensore di ufficio cui effettuare la

notifica degli atti processuali in genere, ivi compreso il decreto

penale, perché questa formalità è richiesta, come si è detto, non

dalla disciplina del procedimento per decreto (sent. n. 344 e ord. n.

346 del 1992 cit.), bensì dalla disciplina per le notificazioni da

eseguirsi in via generale all'imputato all'estero.

La notifica nelle mani del difensore di fiducia o di ufficio,

qualora da detto imputato non sia stato dichiarato o eletto domicilio

in Italia, appare idonea ad assicurare il diritto di difesa, tenuto

conto del fatto che l'imputato ha puntuale notizia del procedimento

(attraverso l'interpello ex art. 169 c.p.p.) e che fruisce di

adeguato termine - di trenta giorni - per assumere le proprie

determinazioni in ordine all'utilità di indicare uno specifico

recapito degli atti del procedimento stesso; vengono quindi meno,

anche sotto questo profilo, i dubbi di costituzionalità prospettati.

4. - Per quel che riguarda, infine, la censura espressamente

rivolta all'art. 461, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non

consentirebbe all'imputato residente o domiciliato all'estero di

proporre opposizione al decreto penale a mezzo di servizio postale,

il problema è superato dalla giurisprudenza della Cassazione.

Questa, muovendo, in conformità di precedente giurisprudenza, dalla

assimilazione della opposizione a decreto penale ai mezzi di

impugnazione, ha ritenuto che l'art. 461, comma 1, c.p.p., secondo

cui l'opposizione al decreto penale si propone "mediante

dichiarazione ricevuta nella cancelleria", non è incompatibile con

la norma contenuta nel successivo art. 583 il quale prevede, in via

generale, che l'impugnazione può essere proposta "mediante

telegramma, ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata".

Secondo l'indicata giurisprudenza risulta perciò assicurata

all'imputato residente o dimorante all'estero, che riceva notizia del

decreto notificatogli con l'osservanza delle formalità previste

dall'art. 169, comma 1, c.p.p., la possibilità di proporre

direttamente opposizione a mezzo posta senza bisogno di dover

rientrare in Italia per recarsi personalmente presso l'ufficio

giudiziario, il che induce a disattendere anche il dubbio di

costituzionalità per ultimo preso in esame, essendo assicurato,

anche sotto questo profilo, il diritto di difesa invocato dal giudice

rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 169, comma 1, 459, 460 e 461 del codice di procedura

penale, sollevate, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Massa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte