Sentenza n. 225/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 169, comma 1,
459, 460 e 461 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 1° giugno 1992 dal giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura di Massa nel procedimento penale a carico di Roka
Attila, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto Richiesto dal pubblico ministero di emettere decreto penale di
condanna nei confronti di un imputato straniero residente - in luogo
conosciuto - all'estero, il giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura circondariale di Massa ha sollevato, con ordinanza
del 1° giugno 1992, questione di legittimità costituzionale degli
articoli 169, n. 1), (recte: comma 1), 459, 460 e 461 del codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
Premesso di ritenere accoglibile la richiesta del p.m., quanto a
qualificazione del fatto e commisurazione della pena, il giudice
remittente osserva che la disposizione dell'art. 169 c.p.p., che
regola la notificazione all'imputato all'estero, appare di "incerta
interpretazione", giacché non chiarisce se il procedimento di
interpello per la dichiarazione o elezione di domicilio ivi
contemplato debba essere attivato dal p.m., prima di richiedere il
decreto penale, ovvero dal giudice richiesto di emettere il decreto
medesimo. Optato, peraltro, per la impossibilità di "rinviare gli
atti al p.m. per l'integrazione dell'attività di indagine ai fini
della notifica", il giudice a quo reputa che la disciplina del
procedimento per decreto sia lesiva del diritto inviolabile di difesa
allorché, come nella specie, concerna un imputato straniero
residente all'estero, ravvisando in detta disciplina tre profili di
illegittimità costituzionale rispetto al parametro invocato:
1) il primo profilo attiene alla ritenuta brevità del termine
di quindici giorni accordato all'imputato per prendere visione degli
atti depositati in cancelleria ed assumere quindi le proprie
determinazioni in merito alla proposizione dell'opposizione, una
volta effettuata la consegna del decreto alla persona abilitata a
riceverlo a seguito della dichiarazione o elezione di domicilio ex
art. 169 c.p.p.; di qui il sospetto di illegittimità costituzionale
dell'art. 459 c.p.p. nella parte in cui non prevede, oltre quelli
già indicati nella norma denunziata, un ulteriore e generale
requisito di ammissibilità della richiesta di decreto penale, ovvero
la residenza o il domicilio effettivi dell'imputato nel territorio
dello Stato (italiano);
2) il secondo profilo si incentra sul rilievo della mancanza,
nell'atto di interpello ex art. 169, comma 1, c.p.p., di un invito
contestuale all'imputato straniero residente o dimorante all'estero a
nominare un difensore nel territorio dello Stato italiano; da tale
rilievo discende la notazione per cui all'imputato in argomento non
sarebbe consentito l'esercizio dell'opposizione a mezzo di difensore
a ciò delegato, e, inoltre - non potendosi a tal fine coordinare
l'art. 169 con l'autonoma norma dell'art. 369 c.p.p. che prevede
l'invito alla nomina del difensore di fiducia - l'imputato potrebbe
non conoscere affatto il luogo di notifica del decreto penale
allorché non vi sia né nomina fiduciaria da parte dello stesso né
preventiva comunicazione di quale sia il difensore nominato
d'ufficio. Per tale profilo, pertanto, viene sottoposto a scrutinio
di costituzionalità il combinato disposto degli artt. 169, 459, 460
e 461 c.p.p., nella parte in cui tali norme non prevedono che, ai
fini dell'emissione del decreto, l'imputato residente o domiciliato
all'estero debba essere invitato, in sede di interpello ex art. 169
c.p.p., a nominare un difensore nel territorio dello Stato italiano
e, ove ciò non avvenga, che sia nominato un difensore d'ufficio il
cui nominativo debba essere comunicato all'imputato prima della
notifica del decreto penale di condanna;
3) il terzo profilo attiene alla pratica impossibilità, per
l'imputato in discorso, di proporre personalmente l'opposizione,
giacché, non richiamando l'art. 461 c.p.p. la disciplina delle
impugnazioni, non sarebbe consentita la proposizione dell'opposizione
nelle forme di cui all'art. 583 c.p.p., a mezzo del servizio postale.
A conclusivo sostegno delle argomentazioni sulle questioni,
proposte "in via gradata e alternativa", il giudice a quo rileva che
il procedimento monitorio non è consentito in sede civile allorché
la notificazione all'intimato debba avvenire fuori del territorio
della Repubblica (art. 633, ultimo comma, c.p.c.); il che rafforza le
perplessità formulate riguardo al procedimento per decreto penale.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza di tutte e tre le questioni sollevate, osservando:
a) in ordine al termine di quindici giorni per proporre
opposizione, che tale termine appare congruo anche se l'imputato
risiede o dimora all'estero, potendo l'opposizione essere proposta
anche dal difensore, a tal fine nominato (art. 461, comma 1, c.p.p.),
il quale potrà assicurare adeguata difesa tecnica; e che in ogni
caso all'imputato che non abbia proposto opposizione è accordato il
rimedio della restituzione in termini ex art. 462 c.p.p.;
b) in ordine alla denunciata mancanza di un preventivo
interpello ai fini della nomina di difensore di fiducia e - in
difetto - di una preventiva comunicazione del nominativo del
difensore di ufficio, che le formalità di cui il giudice a quo
richiede l'addizione nella dinamica del procedimento monitorio
snaturerebbero la speditezza del rito speciale, creando un anomalo
procedimento sui generis; in ogni caso, rileva l'Avvocatura, per tale
profilo la questione risulta simile a quella già affrontata dalla
Corte costituzionale con le sentenze nn. 344 del 1991 e 346 del 1992;
c) in ordine al modo di trasmissione dell'atto di impugnazione,
infine, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo,
l'opposizione al decreto penale rappresenta una forma di impugnazione
- sia pure con peculiarità sue proprie - cosicché non v'è ragione
di non applicare le regole generali dettate negli artt. 568 e
seguenti del c.p.p. e, tra esse, appunto la norma che prevede la
spedizione dell'atto a mezzo del servizio postale. Considerato in diritto
1. - Sono state sollevate, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale
degli articoli: a) 459 c.p.p. nella parte in cui, tenuto conto della
(ritenuta) brevità del termine di quindici giorni per apprestare da
parte dell'imputato la propria difesa, non prevede tra i requisiti di
ammissibilità dell'adozione del decreto penale di condanna quello
della residenza o del domicilio effettivi dell'imputato nel
territorio dello Stato italiano; b) 169, comma 1, 459, 460 e 461
c.p.p. (in combinato disposto), nella parte in cui tali norme non
prevedono che l'imputato residente o domiciliato all'estero - in
luogo conosciuto - debba essere invitato, contestualmente
all'interpello di cui all'art. 169, comma 1, c.p.p., a nominare un
difensore nel territorio dello Stato italiano, nonché nella parte in
cui, in mancanza di detta nomina, non prevedono la nomina di un
difensore d'ufficio il cui nominativo debba essere comunicato al
residente all'estero, prima della notifica del decreto penale di
condanna; c) 461, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non consente
all'imputato residente o domiciliato all'estero di proporre
opposizione con le forme di cui all'art. 583 dello stesso codice (a
mezzo del servizio postale).
2. - Le questioni non sono fondate.
Anche se, dal modo con cui le questioni stesse sono state
prospettate, appare evidente che lo scopo principale cui tende il
giudice rimettente - pur ponendo in discussione anche gli artt. 169,
comma 1, 460 e 461 c.p.p., in quanto ritenuti inidonei ad assicurare
la difesa dell'imputato, residente o dimorante all'estero, avverso il
decreto penale di condanna - è la dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 459 c.p.p., nella parte in cui non prevede
tra i requisiti di ammissibilità per l'adozione del decreto quello
della residenza o del domicilio effettivi dell'imputato nel
territorio dello Stato italiano, tuttavia per un'esigenza d'ordine
logico è opportuno muovere dall'esame dell'art. 169, comma 1, c.p.p.
Questo articolo, nel disciplinare le modalità per effettuare le
notificazioni all'imputato all'estero, stabilisce che, se risulta
dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora
all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, come
nel caso interessato dal giudizio a quo, "il giudice o il pubblico
ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente
l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la
data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a
dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato". Lo
stesso articolo stabilisce altresì che "se nel termine di trenta
giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la
dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è
insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite
mediante consegna al difensore".
Da quanto precede, tenuto anche conto della collocazione della
norma testé richiamata, risulta che essa disciplina in via generale
le modalità delle notificazioni all'imputato all'estero, modalità
che devono perciò applicarsi indipendentemente dall'adozione del
rito attraverso il quale si perviene alla conclusione del
procedimento.
Questo significa che le notificazioni degli atti processuali
all'imputato all'estero, qualunque sia il rito cui si riferiscano,
devono essere effettuate con l'osservanza delle modalità previste
dall'art. 169 c.p.p. È perciò con l'osservanza di dette modalità,
in mancanza di una norma che espressamente deroghi ad esse nel
procedimento per decreto, che deve effettuarsi la notifica dello
stesso decreto penale, il che implica che le formalità prescritte da
detto articolo per l'imputato all'estero, qualunque sia l'organo che
deve effettuarle, devono precedere la stessa adozione del decreto
penale di condanna - quando si intenda procedere con tale rito - onde
consentire la notificazione di esso secondo quanto previsto in via
generale.
3. - Chiariti nei sensi anzidetti il significato e la portata
dell'art. 169 c.p.p., vengono meno i dubbi di costituzionalità
espressi relativamente agli articoli dello stesso codice che
disciplinano specificamente il procedimento per decreto. Difatti, una
volta stabilito che all'adozione del decreto penale nei confronti di
un imputato residente o dimorante all'estero non possa pervenirsi se
non previo l'esperimento delle formalità indicate dall'art. 169
c.p.p., la notifica del decreto penale dovrà effettuarsi nel
domicilio eletto o dichiarato nel territorio dello Stato ovvero, in
mancanza di tale elezione o dichiarazione o di loro insufficienza o
inidoneità, mediante consegna al difensore di fiducia, se nominato
dall'imputato a seguito della raccomandata inviatagli per l'elezione
del domicilio, o, in mancanza, al difensore di ufficio. Relativamente
a quest'ultima formalità non osta la circostanza che, come anche
precisato da questa Corte (sent. n. 344 e ord. n. 346 del 1992), non
sia previsto che l'adozione del decreto penale debba essere
accompagnata dalla nomina del difensore d'ufficio, ove non risulti
già nominato quello di fiducia. Se questo vale in via generale per
la disciplina propria del procedimento per decreto, per quel che
riguarda l'ipotesi dell'imputato residente o dimorante all'estero il
problema, come valutato e risolto dalle richiamate decisioni nn. 344
e 346 del 1992, deve essere affrontato tenendosi conto della
specialità della disciplina dettata dall'art. 169 c.p.p. ai fini
delle notificazioni, indipendentemente dal rito mediante il quale si
procede.
Orbene, alla stregua dell'art. 169 cit., se, a seguito della
raccomandata speditagli alla residenza o alla dimora all'estero,
l'imputato dichiari o elegga domicilio in Italia, le notifiche degli
atti del processo debbono essergli ivi eseguite, onde il problema non
si pone in termini diversi da quello che accade per gli imputati
residenti nel territorio italiano e, quindi, perdono rilievo gli
inconvenienti addotti dal giudice rimettente. Se invece l'imputato,
in luogo della dichiarazione o elezione del domicilio nel territorio
italiano, si limita a nominare un difensore di fiducia, il decreto
penale deve essere notificato a mani di questo, ai sensi dell'ultima
parte del primo comma dell'art. 169 cit. E poiché, come si è
rilevato, le formalità prescritte da questo articolo devono essere
comunque osservate, ai fini delle notificazioni all'imputato che
risieda o dimori all'estero, allorché questi abbia lasciato senza
(idonea) risposta l'interpello formulato ai sensi di tale articolo (e
non abbia neppure nominato un difensore di fiducia), dovrà
procedersi alla nomina del difensore di ufficio cui effettuare la
notifica degli atti processuali in genere, ivi compreso il decreto
penale, perché questa formalità è richiesta, come si è detto, non
dalla disciplina del procedimento per decreto (sent. n. 344 e ord. n.
346 del 1992 cit.), bensì dalla disciplina per le notificazioni da
eseguirsi in via generale all'imputato all'estero.
La notifica nelle mani del difensore di fiducia o di ufficio,
qualora da detto imputato non sia stato dichiarato o eletto domicilio
in Italia, appare idonea ad assicurare il diritto di difesa, tenuto
conto del fatto che l'imputato ha puntuale notizia del procedimento
(attraverso l'interpello ex art. 169 c.p.p.) e che fruisce di
adeguato termine - di trenta giorni - per assumere le proprie
determinazioni in ordine all'utilità di indicare uno specifico
recapito degli atti del procedimento stesso; vengono quindi meno,
anche sotto questo profilo, i dubbi di costituzionalità prospettati.
4. - Per quel che riguarda, infine, la censura espressamente
rivolta all'art. 461, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non
consentirebbe all'imputato residente o domiciliato all'estero di
proporre opposizione al decreto penale a mezzo di servizio postale,
il problema è superato dalla giurisprudenza della Cassazione.
Questa, muovendo, in conformità di precedente giurisprudenza, dalla
assimilazione della opposizione a decreto penale ai mezzi di
impugnazione, ha ritenuto che l'art. 461, comma 1, c.p.p., secondo
cui l'opposizione al decreto penale si propone "mediante
dichiarazione ricevuta nella cancelleria", non è incompatibile con
la norma contenuta nel successivo art. 583 il quale prevede, in via
generale, che l'impugnazione può essere proposta "mediante
telegramma, ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata".
Secondo l'indicata giurisprudenza risulta perciò assicurata
all'imputato residente o dimorante all'estero, che riceva notizia del
decreto notificatogli con l'osservanza delle formalità previste
dall'art. 169, comma 1, c.p.p., la possibilità di proporre
direttamente opposizione a mezzo posta senza bisogno di dover
rientrare in Italia per recarsi personalmente presso l'ufficio
giudiziario, il che induce a disattendere anche il dubbio di
costituzionalità per ultimo preso in esame, essendo assicurato,
anche sotto questo profilo, il diritto di difesa invocato dal giudice
rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 169, comma 1, 459, 460 e 461 del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Massa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte