Corte costituzionale

Ordinanza n. 226/1982

Altra decisione · depositata il 16/12/1982 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 636, comma

terzo, 2 parte, cod. pen. (Introduzione o abbandono di animali nel

fondo altrui e pascolo abusivo) promosso con ordinanza emessa il 9

febbraio 1978 dal Pretore di Anagni, nel procedimento penale a carico

di Cristoferi Lino, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 6

settembre 1978.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ord. 9 febbraio 1978, il Pretore di Anagni, nel

procedimento penale a carico di Cristoferi Lino, imputato del reato di

cui all'art. 636 cod. pen. (introduzione o abbandono di animali nel

fondo altrui e pascolo abusivo), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 636, terzo comma, seconda parte, cod. pen. in

rapporto all'art. 3 Cost.;

che, ad avviso del Pretore, l'esame comparativo della norma

impugnata con quella di cui all'art. 635 cod. pen. metterebbe in luce

una disparità di trattamento, peggiorativa nei confronti di chi

introduce gli animali nel fondo altrui a fine di pascolo, quando il

fondo resti danneggiato contro ogni previsione e volontà dell'agente,

rispetto a chi l'introduca al deliberato fine di danneggiare, e perciò

rispondendo soltanto - secondo il primo giudice - dell'ipotesi di cui

all'art. 635 cod. pen.: che comporta pena più mite e procedibilità a

querela anziché d'ufficio;

che, però, è frattanto sopravvenuta la L.24 novembre 1981, n. 689

recante modifiche al sistema penale, che all'art. 96 ha appunto sancito

la perseguibilità a querela della persona offesa anche per il delitto

di cui all'art. 636 cod. pen.;

che conseguentemente il giudice a quo dovrà procedere a nuovo

esame della rilevanza della proposta questione alla luce della nuova

normativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Anagni.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte