Sentenza n. 226/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 55d.P.R. 634/1972
- art. 93r.d. 3269/1923
- art. 20legge 408/1949
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 93, n.
1, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Approvazione del testo di legge del
registro) e dell'art. 55, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
634 (Disciplina dell'imposta di registro), art. 20 legge 2 luglio 1949,
n. 408 (Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Siracusa sul ricorso di Rizza Giuseppina ed altri,
iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 22 maggio 1978 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Napoli sul ricorso di Romano Gennaro, iscritta al
n. 429 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel giudizio relativo al ricorso proposto da Rizza Giuseppina,
Genovese Giuseppe e Genovese Maurizio contro una ingiunzione
dell'Ufficio del registro per il pagamento dell'imposta nella misura
normale solidalmente dovuta dal loro dante causa Genovese Alfonso,
quale venditore, con atto registrato il 25 settembre 1962, di una casa
in costruzione, a seguito della decadenza dal beneficio dell'imposta a
misura fissa previsto dalla legislazione regionale, (legge reg. sic.
28 aprile 1954, n. 11: Sgravi fiscali per le nuove costruzioni
edilizie), a suo tempo ottenuto dall'acquirente, la Commissione
Tributaria di primo grado di Siracusa, con ordinanza 18 maggio 1977
(R.O. n. 373 del 1977) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 93 n. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
(Testo di legge del registro) nonché dell'art. 55 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 634, terzo comma, ("Disciplina dell'imposta di
registro"), in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione.
Premesso che le disposizioni impugnate prevedono l'obbligo solidale
a carico di tutte (indiscriminatamente) le parti contraenti (e quindi
anche del venditore) del pagamento dell'imposta di registro, osserva il
giudice a quo che nell'ipotesi di decadenza dal beneficio dell'imposta
a misura fissa (concesso a richiesta del solo compratore), decadenza la
quale è sempre addebitabile al compratore (che solo può influire col
proprio comportamento sull'evento cui è connessa la decadenza stessa),
la produzione a carico del venditore, voluta dalle dette disposizioni,
delle conseguenze sfavorevoli (pagamento dell'imposta in misura normale
e degli interessi moratori) di un comportamento del compratore, appare
in contrasto con i precetti costituzionali invocati e precisamente:
a) con l'art. 3 Cost., in quanto, i due soggetti contraenti non si
trovano in posizione eguale dinanzi alla legge;
b) con l'art. 24 Cost., in quanto al venditore non è data alcuna
azione per impedire al compratore il comportamento che dà luogo alla
decadenza;
c) con l'art. 53 Cost., in quanto si pretende da un soggetto il
pagamento di una imposta senza il presupposto essenziale della
sussistenza specifica della sua capacità contributiva.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'interventore ha pregiudizialmente eccepito la parziale
inammissibilità della questione in relazione alla applicabilità alla
fattispecie del solo art. 93 n. 1 dell'abrogata legge di registro r.d.
n. 3269 del 1923 - e non anche dell'art. 55 d.P.R. n. 634 del 1972 -
essendo sia la registrazione del contratto di compravendita (in data 25
settembre 1962) sia la decadenza dal beneficio fiscale anteriori
all'entrata in vigore del citato decreto n. 634 del 1972.
Nel merito ha osservato:
1) relativamente alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost., che
il principio della solidarietà passiva a vantaggio del creditore non
presuppone affatto, nemmeno nel diritto civile, una identica situazione
di tutti i debitori, essendo anzi la sua ragion d'essere proprio quella
di far considerare irrilevante per il creditore le diversità di
comportamento dei più debitori;
2) relativamente alla denunciata violazione dell'art. 53 Cost.,
che in materia di imposte indirette la capacità contributiva va
valutata con minor rigore e con stretto riferimento al presupposto di
imposta; che l'individuazione operata dal legislatore dei criteri di
collegamento fra il presupposto e dati soggetti, con conseguente
imposizione solidale a loro carico, non può essere sindacata che sotto
il profilo dell'assoluta arbitrarietà o irrazionalità; che il
beneficio fiscale di cui si tratta è posto nell'interesse sia del
compratore che del venditore, il quale può realizzare prezzi più
elevati nelle condizioni del mercato incentivato, sicché è
ragionevole che egli sia assoggettato all'obbligazione tributaria
(anche) nel caso che vengano a mancare le ragioni dell'agevolazione;
3) relativamente, infine, alla denunciata violazione dell'art. 24
Cost., che la riferibilità all'uno o all'altro soggetto del
comportamento che ha dato luogo alla decadenza dalle agevolazioni
fiscali non rileva per la obbligazione tributaria, attenendo essa
esclusivamente ai rapporti interni tra condebitori, disciplinati dalla
comune azione di regresso ovvero da eventuali garanzie che l'alienante
può stipulare all'atto della conclusione del contratto.
Nel giudizio relativo al ricorso proposto da Romano Gennaro contro
una ingiunzione per il pagamento dell'intera imposta di registro da lui
solidalmente dovuta quale venditore, con atto registrato l'11 febbraio
1965, di un suolo, a seguito della decadenza dal beneficio dell'imposta
a misura fissa previsto dall'art. 20 legge 2 luglio 1949, n. 408
(Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie), cui
l'acquirente era stato ammesso all'atto della registrazione, la
Commissione tributaria di secondo grado di Napoli ha sollevato, su
iniziativa di parte, con ordinanza 22 maggio 1978 (R.O. n. 429 del
1979) questione di legittimità costituzionale, sempre in riferimento
agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dello stesso art. 93, n. 1 del r.d. 30
dicembre 1923, n. 3269 e inoltre dell'art. 20 legge 2 luglio 1949 n.
408, dianzi citato.
Nel giudizio relativo a tale seconda ordinanza, argomentata in modo
sostanzialmente identico a quella della Comissione tributaria di primo
grado di Siracusa, non vi è stata costituzione di parte, né vi è
stato intervento del Presidente del Consiglio. Considerato in diritto :
1. - I giudizi relativi alle due ordinanze in epigrafe vengono
riuniti e decisi con unica sentenza, perché le questioni di
legittimità costituzionale, che ne sono oggetto, sono in parte
identiche e in parte connesse.
Entrambe le ordinanze mettono in dubbio, infatti, la legittimità
in riferimento agli stessi parametri - artt. 3, 24, 53 Cost. -
dell'art. 93, n. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e cioè della
normativa che assoggetta al pagamento dell'imposta di registro il
venditore in solido col compratore. E ciò anche se il dubbio è
formulato in relazione alla particolare ipotesi - regolata secondo
l'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Siracusa,
nella fattispecie da questa considerata, dal detto art. 93 e dall'art.
55, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e secondo
l'ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Napoli,
nella fattispecie da questa considerata, dal combinato disposto del
detto art. 93 e dell'art. 20 legge 2 luglio 1949, n. 408 - di
assoggettamento solidale del venditore all'imposta nella misura normale
in relazione alla decadenza, dovuta a fatto del compratore, dal
beneficio dell'imposizione a misura fissa previsto in materia edilizia.
2. - Nel quadro delle questioni così impostate, quelle sollevate
dalla Commissione tributaria di Siracusa, in accoglimento
dell'eccezione dell'intervenuta Presidenza del Consiglio e sulla scorta
del criterio enunciato nella precedente sentenza di questa Corte n. 126
del 1979, vanno dichiarate inammissibili, per irrilevanza, nella parte
in cui investono l'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. E ciò
in quanto, a norma dell'art. 77 dello stesso decreto n. 634 del 1972,
questo si applica soltanto agli atti formati dopo la sua entrata in
vigore e nella specie si desume dall'ordinanza di rimessione che l'atto
era stato registrato il 25 settembre 1962 e quindi anteriormente
(l'intervenuta Presidenza del Consiglio ha anzi rilevato che la stessa
decadenza dal beneficio è anteriore all'entrata in vigore del decreto
in argomento).
3. - La parziale dichiarazione di inammissibilità non toglie
rilevanza e ammissibilità alle questioni sollevate dalla Commissione
tributaria di Siracusa, per quanto concerne l'art. 93 del r.d. 30
dicembre 1923, n. 3269, né le rende sostanzialmente diverse da
quelle sollevate dalla Commissione tributaria di Napoli,
ammissibilmente formulate anche nei confronti dell'art. 20 della legge
2 luglio 1949, n. 408, (disposizione regolatrice della decadenza dal
beneficio) applicabile alla fattispecie. Infatti per giurisprudenza
costante della Corte di Cassazione (sentenze n. 4730 del 1981, n. 3369
del 1977) e cioè per diritto vivente, la normativa in base alla quale
le parti del contratto, e quindi anche il venditore, sono tenute in
solido al pagamento dell'imposta di registro nella misura normale in
caso di decadenza dal beneficio, si concentra nell'art. 93, n. 1, del
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, essendo la vicenda ricostruita con
riguardo al mancato avveramento di una condizione sospensiva apposta
all'obbligazione tributaria quale originariamente prevista dalla detta
disposizione e alla conseguente operatività ex tunc dell'obbligazione
medesima.
4. - Così individuato il meccanismo normativo oggetto delle
censure, può passarsi all'esame di queste, che in entrambe le
ordinanze di rimessione, dal contenuto argomentativo sostanzialmente
identico, prospettano:
a) il contrasto del detto meccanismo con l'art. 3 Cost., in quanto
esso, ponendo a carico anche del venditore, sotto il profilo della
solidarietà, gli effetti negativi (pagamento dell'imposta nella
misura normale e degli interessi) del mancato avveramento della
condizione sospensiva cui è subordinata la obbligazione tributaria
dell'imposta nella misura normale - sebbene tale mancato avveramento
sia imputabile al solo compratore - determinerebbe ingiustificato
disparità di trattamento fra le parti del contratto;
b) il contrasto del detto meccanismo con l'art. 24 Cost., in quanto
esso non consentirebbe al venditore di agire contro il compratore per
costringerlo ad adoperarsi per l'avveramento della condizione;
c) il contrasto del detto meccanismo con l'art. 53 Cost., in quanto
l'imposizione tributaria a carico del venditore, in solido col
compratore, prescinderebbe dalla sussistenza specifica della capacità
contributiva del primo.
5. - Per il modo stesso in cui opera il meccanismo normativo
denunciato, la questione introdotta con la censura sub c) assume sotto
un primo profilo carattere pregiudiziale, in quanto finisce per toccare
la imposizione del debito d'imposta di registro a carico del venditore,
in solido con l'altro contraente, anche indipendentemente dal
condizionamento connesso al beneficio fiscale. Il venditore, infatti,
è già in origine tenuto, in solido col compratore, al pagamento
dell'imposta nella misura normale ed è tale originaria obbligazione
solidale (che il condizionamento sospende sostituendola con
l'obbligazione - peraltro parimenti a suo carico in via solidale - del
pagamento dell'imposta a misura fissa) a riprendere vigore ex tunc,
come se mai fosse stata condizionata, in caso di mancato avveramento
della condizione.
Per ritenere non fondata la questione stessa sotto tale profilo è
sufficiente rifarsi agli orientamenti emersi nella giurisprudenza di
questa Corte in tema di capacità contributiva con specifico
riferimento alle dimensioni soggettive dell'obbligazione tributaria
nell'imposta di registro.
Punto fermissimo della detta giurisprudenza è anzitutto che per
capacità contributiva deve intendersi la idoneità soggettiva
all'obbligazione tributaria desumibile dal presupposto d'imposta, e che
il collegamento come istituito dal legislatore fra il presupposto e i
soggetti dell'obbligazione non è sindacabile, in riferimento al
parametro ora invocato, se non sotto il profilo dell'arbitrarietà e
irrazionalità (sentenze nn. 120 e 144 del 1972).
Ciò posto, questa Corte ha ammesso che il collegamento stabilito,
secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla normativa in
argomento con soggetti non direttamente partecipi dell'atto soggetto a
registrazione, e la conseguente imposizione solidale a loro carico del
debito d'imposta, non sono irrazionali né arbitrari quante volte
intercorrano rapporti economico-giuridici fra i detti soggetti e quelli
direttamente partecipi dell'atto (sent. n. 120 del 1972). E sulla base
di tale criterio ha escluso l'irrazionalità dell'imposizione solidale
a carico del procuratore ad negotia di una delle parti contraenti
(sent. n. 178 del 1982).
In tal modo questa Corte ha implicitamente ritenuto che non sono
irrazionali il collegamento con l'atto, come istituito dalla legge,
delle stesse parti contraenti, senza distinzione fra compratore e
venditore, e la imposizione tributaria solidale a carico di entrambi.
D'altra parte anche a muovere dalle sole premesse ed affermazioni
esplicite di questa Corte sull'argomento, non si vede come potrebbe
ritenersi irrazionale o arbitrario il collegamento col presupposto,
che sia costituito da un contratto di vendita, delle stesse parti
contraenti e quindi del venditore. Senza dire che, se si accedesse a
una nozione della capacità contributiva quale capacità economica
rivelata dal presupposto, neanche in tal caso potrebbe apparire
irrazionale avere ravvisato la capacità contributiva, in relazione
alla portata economica dell'affare, nel venditore, che dispone del
bene, che ne è oggetto, e ne riscuote il prezzo.
Sotto l'aspetto, pur enucleabile dalla censura sub c), del dubbio
circa la razionalità dell'attribuzione di una nuova e diversa
capacità contributiva al venditore quale base del ripristinamento
dell'imposizione a suo carico solidale in conseguenza di un fatto
addebitabile al solo compratore, la questione per un verso deve
ritenersi senz'altro non fondata, perché, come è stato chiarito, non
si tratta di una capacità contributiva nuova e diversa, ma
dell'originario collegamento istituito con l'atto di vendita, sulla
base del quale collegamento soltanto è ripristinata, in virtù del
congegno condizionale, a carico del contraente venditore,
l'obbligazione solidale per l'imposta nella misura normale (in luogo
dell'obbligazione per l'imposta nella misura fissa, pur essa - a suo
carico - solidale). Per altro verso deve ritenersi strettamente
connessa, anzi sostanzialmente identica alla questione sollevata con la
censura sub a) e pertanto esposta a seguirne le sorti.
6. - La questione proposta con la censura sub a) concerne la
legittimità ex art. 3, comma primo Cost. del meccanismo risultante
dall'inserimento del congegno condizionale nello schema
dell'obbligazione (solidale) tributaria dell'imposta di registro in
relazione al noto beneficio, e particolarmente il modo di operare del
meccanismo nel senso che il ripristinamento ex tunc dell'obbligazione
solidale per l'imposta nella misura normale a carico di tutti i
contraenti - rectius, di tutti gli originari debitori solidali
(giacché qui il contratto viene in considerazione solo come
presupposto di imposta e la qualità di contraente viene in
considerazione solo in quanto criterio di individuazione dei debitori
d'imposta) - anche quando il mancato avveramento è imputabile a uno
solo di essi (qui il compratore), determinerebbe un ingiustificato
sfavore a danno degli altri (qui il venditore).
Ma un tale meccanismo e il suo modo obbiettivo - che è il modo suo
proprio - di funzionamento ricorrono, al di là della ipotesi di
obbligazione solidale tributaria in argomento, in ogni caso di
obbligazione solidale condizionata, giacché trovano la loro causa per
un verso nella struttura del fenomeno condizionale e per altro verso in
quella dell'obbligazione solidale. È da osservare infatti:
a) che il parziale accostamento compiuto dall'art. 1359 c.c. fra
mancato avveramento della condizione e inadempimento (imputabile)
dell'obbligazione - che sono fenomeni diversi, perché l'avveramento
della condizione non è in obligatione - col riferire la cosiddetta
"finzione di avveramento" della condizione all'imputabilità del
mancato avveramento al debitore che vi è interessato, opera nei soli
rapporti fra ereditore e debitore al fine di garantire il primo nei
confronti del secondo, non anche nei rapporti fra debitori solidali al
fine di discriminare fra questi rispetto al creditore rendendo esenti
dagli effetti del mancato avveramento i debitori incolpevoli;
b) che, anzi, nelle obbligazioni solidali, in relazione al fenomeno
dell'inadempimento imputabile dell'obbligazione (cioè
dell'inadempimento vero e proprio), vige il principio dell'irrilevanza
dell'imputabilità del detto inadempimento a uno solo dei debitori
solidali al fine di liberare gli altri (art. 1307 c.c.).
E il discorso vale ugualmente per la decorrenza degli interessi,
dipendente anche essa dal funzionamento obbiettivo del meccanismo
(oltre che dalla operatività dell'art. 1282, comma primo c.c.).
Poiché, peraltro, non già la legittimità costituzionale del
detto meccanismo in sé è qui messa in dubbio, ma quella della sua
adozione nell'obbligazione tributaria in argomento - senza che sia
neppure precisato se il dubbio nasca in relazione alla natura di
obbligazione ex lege, anziché ex contractu (nella quale ipotesi esso
investirebbe ogni obbligazione tributaria, anzi ogni obbligazione ex
lege) ovvero in relazione a particolari caratteri dell'imposta di
registro - è sufficiente rispondere che la contestata adozione è
frutto di scelta legislativa per nulla irrazionale o arbitraria, e che
d'altra parte essa non introduce ingiustificata disparità di
trattamento né fra le parti contraenti - come impropriamente si
osserva nella ordinanza di rimessione (è stato chiarito che qui
venditore e compratore vengono in considerazione come coobbligati e non
come contraenti) - né fra coobbligati solidali.
Infatti da un lato la misura normativa risponde adeguatamente
all'interesse del fisco, ritenuto prevalente dal legislatore, a che
l'obbligazione tributaria nella interezza del suo contenuto (ammontare
nella misura normale), nonché dei suoi termini soggettivi e della sua
potenzialità di realizzazione (pluralità di obbligati con vincolo
solidale), sia ripristinata quando comunque sono rimasti frustrati gli
scopi per i quali soltanto l'obbligazione medesima era stata sospesa
col beneficio fiscale.
Dall'altro essa controbilancia adeguatamente i vantaggi che dalla
sospensione e dal beneficio fiscale ritraggono tutti i coobbligati
solidali: nella specie anche il venditore il quale, come è stato
opportunamente sottolineato (vedi le argomentazioni dell'Avvocatura
dello Stato), beneficia, oltre che della sospensione, delle occasioni
più numerose e più favorevoli che l'agevolazione fiscale, come ogni
altra forma di incentivazione, induce nel mercato edilizio.
Anche la questione sollevata con la censura sub a) è dunque non
fondata.
7. - La questione proposta con la censura sub b) è del pari non
fondata.
L'inesperibilità, anche essa risalente alla natura e al
funzionamento del meccanismo sopra descritto, di mezzi di tutela
preventiva di tipo inibitorio o anticipatorio da parte del condebitore
solidale, nel caso di obbligazione sospensivamente condizionata, nei
confronti di ogni altro condebitore solidale, che sia in grado di
influire col proprio comportamento sul mancato avveramento della
condizione sospensiva, non importa per se stessa violazione dell'art.
24 Cost..
A parte la limitatezza della tutela preventiva che in tema di
condizione pendente è data allo stesso creditore (art. 1356 c.c.), la
giurisprudenza di questa Corte è infatti nel senso che la denunciata
violazione non ricorre per la sola mancanza di mezzi di tutela di un
dato tipo, quando ne soccorrono altri (cfr. da ultimo sentenza n. 63
del 1982); e nella specie a favore del detto condebitore soccorrono
mezzi di tutela successiva, quanto meno di tipo reintegrativo
(regresso). Né si tratta qui di diritti in relazione alla cui natura
sia ipotizzabile, sostenendosene la significanza, l'essenzialità della
tutela preventiva del tipo sopra indicato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi relativi alle due ordinanze in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 55, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria
di primo grado di Siracusa con la ordinanza 18 maggio 1977 in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 93, n. 1, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria
di primo grado di Siracusa con la stessa ordinanza 18 maggio 1977 in
epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 93. n. 1, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e 20, legge 2
luglio 1949, n. 408 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53
Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli con
l'ordinanza 22 maggio 1978 in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte