Sentenza n. 226/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/10/1985 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 865/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica
utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150;
18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di
spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata) promosso con la ordinanza
emessa il 19 aprile 1977 dalla Corte d'Appello di Catanzaro nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra la Coop. Edilizia "Parco
degli Aranci" s.r.l. ed altri ed il Comune di Crotone, iscritta al n.
279 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 198 dell'anno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 19 aprile 1977 (n. 279 del reg. ord. 1977)
la Corte di Appello di Catanzaro sollevava questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Nel corso di un procedimento di opposizione alla stima effettuata
dall'U.T.E. in una procedura espropriativa di immobili, il collegio
rileva che l'opposizione stessa era stata proposta al di là del
termine di giorni 30, previsto dal surricordato art. 19, decorrente
dalla prescritta pubblicazione nel Foglio Annunzi Legali della
Provincia. Premesso che il termine previsto in detta norma è
perentorio, si evidenzia che la decorrenza del termine stesso
dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione dell'U.T.E.
nel F.A.L. menomerebbe "in grado elevato" il diritto di difesa, atteso
che mentre porrebbe la pubblica amministrazione in una posizione "di
supremazia o almeno di privilegio" per il fatto che essa ha diretta ed
immediata conoscenza degli atti, obbligherebbe il cittadino ad una
diligenza che supera quella normale, atteso che questi non potrebbe
"prevedere" il momento in cui avverrà l'inserzione di cui al citato
art. 19.
Si rileva altresì che appare "strano" che la stessa legge (art.
10) prescriva la notifica agli espropriandi dell'avvenuto deposito
degli atti previsto nello stesso articolo e non preveda lo stesso
sistema per la decorrenza del termine di opposizione. Si propone
pertanto questione di costituzionalità relativamente all'art. 19 della
legge n. 865 del 1971 nella parte in cui non prevede che dell'avvenuto
deposito della relazione di stima da parte dell'U.T.E. venga data
notifica o comunicazione ai proprietari ed agli altri interessati al
pagamento ai fini della decorrenza del termine per la proposizione
dell'opposizione alla stima.
In punto di rilevanza l'ordinanza è adeguatamente motivata.
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per
il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato ed ha chiesto che la
proposta questione sia dichiarata infondata.
Rileva all'uopo l'Avvocatura che la censura relativa alla lamentata
disparità di trattamento sarebbe del tutto "fuori questione" in quanto
il sistema predisposto dal legislatore svuoterebbe di ogni consistenza
la doglianza.
A norma degli artt. 10, 11, 12 e 15 della stessa legge infatti si
hanno ben tre notificazioni nelle forme degli atti processuali civili
agli espropriandi, relativamente all'ammontare della indennità
provvisoria e, eventualmente, a quella definitiva determinata
dall'U.T.E.. Da ciò conseguirebbe che gli interessati sarebbero a
perfetta conoscenza del procedimento di espropriazione, e sia
dell'indennità provvisoria che di quella definitiva, la cui
notificazione precede la imminente inserzione nel F.A.L.; non sarebbe
quindi necessaria una particolare vigilanza da parte degli espropriandi
che sarebbero adeguatamente tutelati.
Non vi sarebbe perciò violazione degli artt. 24 e 113 della
Costituzione. Considerato in diritto :
1. - La Corte d'Appello di Catanzaro con l'ordinanza di cui in
epigrafe chiama la Corte a decidere se non sia costituzionalmente
illegittimo l'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 "nella parte
in cui non prevede che dell'avvenuto deposito della relazione di stima
da parte dell'U.T.E. venga data notifica o comunicazione ai proprietari
ed agli altri interessati al pagamento ai fini della decorrenza del
termine per la proposizione dell'opposizione alla stima".
La norma violerebbe l'art. 3 della Costituzione nonché il diritto
di difesa (e quello alla tutela giurisdizionale contro gli atti della
pubblica amministrazione) perché porrebbe l'Amministrazione "in una
situazione di supremazia o almeno di privilegio", conoscendo essa,
senza bisogno della "particolare vigilanza" necessaria al cittadino per
conoscerla, la pubblicazione dell'avviso di deposito della relazione di
stima; e perché non prescrive anche per questo atto del procedimento
di stima la notificazione prevista per altri atti che la precedono, con
conseguente violazione anche del principio di eguaglianza.
2. - La questione non è fondata.
Come osserva l'Avvocatura dello Stato, non si può isolare la
disposizione dell'art. 19 della legge n. 865, ma, per valutarne la
congruità, ai fini della possibilità di difesa dell'espropriando,
bisogna considerare l'intero corso del procedimento, quale è
determinato dagli artt. 10, 11 e 15 della legge.
Ora la procedura regolata dalle citate disposizioni prevede: a) la
notifica agli espropriandi, oltre che l'affissione nell'albo del comune
e la pubblicazione nel F.A.L. della Provincia, dell'avvenuto deposito
presso il comune di una "relazione esplicativa dell'opera o
dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali nelle
quali siano individuate le aree da espropriare, dell'elenco dei
proprietari iscritti negli atti catastali nonché della planimetria dei
piani urbanistici vigenti"; b) decorso il termine assegnato agli
interessati per la presentazione di deduzioni, la notifica (ove
l'esproprio sia disposto) dell'ammontare dell'indennità provvisoria
determinata nel decreto del Presidente della Giunta regionale che
dichiara, ove occorra, la pubblica utilità nonché l'indifferibilità
e l'urgenza dell'opera; c) se l'indennità non è accettata, e non è
stata convenuta cessione volontaria degli immobili, la richiesta alla
Commissione competente di determinare l'indennità e successivamente -
come prevede l'art. 15 della legge n. 865 del 1971 - "l'espropriante
comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime
si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti
processuali civili; deposita la relazione della Commissione nella
segreteria del Comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito"
mediante affissione nell'albo del Comune e inserzione nel F.A.L. della
Provincia.
Pertanto, anche a voler considerare l'ipotesi (esclusa
dall'Avvocatura dello Stato e che sembrerebbe non consentita dal testo
della legge) che la notifica dell'indennità venga eseguita in tempo
posteriore alla pubblicazione della relazione, appare decisiva la
considerazione che, se e quando i proprietari espropriati intendono
proporre opposizione alla stima davanti alla Corte d'Appello, essi sono
stati partecipi di un procedimento del quale hanno potuto seguire tutte
le fasi.
Se poi l'interessato all'opposizione non la propone entro trenta
giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito della relazione, come
l'impugnato art. 19 della legge n. 865 dispone, egli deve attribuirne
la responsabilità alla sua propria negligenza. Pretendere che tutti e
ciascuno gli atti di una procedura della quale si è partecipi siano
personalmente notificati significherebbe andare oltre i limiti di una
ragionevole tutela del diritto di difesa, non richiedere, come si
afferma nell'ordinanza di rimessione, "una particolare (perché al di
fuori del normale) vigilanza".
La Corte in altre occasioni (mancata notifica alla parte contumace
dell'avvenuto cambiamento di rito a seguito della riforma del processo
del lavoro con la conseguente necessità di integrazione - sentenza n.
14 del 1977; mancata previsione dell'obbligo di ordinare la
comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio prima della sua
dichiarazione di fallimento - sentenza n. 141 del 1970, o prima di
pronunziarsi sulla domanda di ammissione del debitore alla procedura di
concordato preventivo - sentenza n. 110 del 1972; decorrenza del
termine per l'opposizione da parte del debitore alla sentenza
dichiarativa di fallimento - sentenza n. 151 del 1980) è stata
sensibile nel colpire previsioni legislative che finivano col rendere
estremamente difficile, o addirittura impossibile, l'esercizio
tempestivo del diritto di difesa; ma non ha vanificato il richiamo al
principio vigilantibus iura succurrunt fino al punto da accordare
tutela al dormiens, come certamente, nella specie ora in esame,
dovrebbe essere considerata la parte di un procedimento di
espropriazione che, conosciuti per notifica tutti gli atti essenziali
del procedimento, omette di proporre opposizione davanti alla Corte
d'Appello entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto
deposito della relazione che motiva la determinazione dell'indennità.
Le suesposte considerazioni valgono ad escludere la fondatezza
della questione sollevata non solo con riferimento all'art. 24, ma
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulle
espropriazioni per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle
leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre
1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari
nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata),
"nella parte in cui non prevede che dell'avvenuto deposito della
relazione di stima da parte dell'Ufficio tecnico erariale venga data
notifica o comunicazione ai proprietari ed agli altri interessati al
pagamento, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione
dell'opposizione alla stima", questione sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di
Catanzaro con l'ordinanza (n. 279 del reg. ord. 1977) di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.
F.to: ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
FRANCESCO GRECO GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte