Sentenza n. 226/1986
Altra decisione · depositata il 05/11/1986 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi delle Regioni Veneto,
Liguria, Lombardia, Emilia - Romagna e Toscana, notificati fra il 28
aprile e il 2 maggio 1984, depositati in Cancelleria il 4, 9 e 11
maggio 1984 e il 6 luglio 1984 ed iscritti rispettivamente ai nn. 9,
10, 12, 13, 14 e 23 del registro conflitti 1984, per conflitti di
attribuzione sorti a seguito: a) del decreto del Ministro
dell'Industria, Commercio e Artigianato del 24 febbraio 1984,
concernente "Iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale
del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina
del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217"; b) del
decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato del 10
aprile 1984, recante "Integrazione del decreto ministeriale 24 febbraio
1984 concernente l'iscrizione delle imprese turistiche nella sezione
speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla
disciplina del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n.
217".
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza del 24 giugno 1986 il giudice relatore Antonio
La Pergola;
uditi gli avvocati Guido Viola per la Regione Veneto, Enrico
Romanelli per la Regione Liguria, Valerio Onida per le Regioni
Lombardia, Emilia - Romagna e Toscana e l'Avvocato dello Stato Stefano
Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorsi notificati fra il 28 aprile e il 2 maggio 1984 le
Regioni Veneto, Liguria, Lombardia, Emilia - Romagna e Toscana hanno
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine
al decreto del Ministro dell'Industria e Commercio del 24 febbraio
1984, concernente "Iscrizione delle imprese turistiche nella sezione
speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla
disciplina del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n.
217".
La ricorrente Regione Veneto premette che l'art. 5 della legge n.
217 del 1983, in quanto contenuto in una legge quadro, va integrato da
norme legislative regionali.
Per contro, lo Stato ha dato "una sua illegittima ed erronea
lettura dell'art. 5, interpretandolo come se le sue disposizioni
dessero adito all'insorgenza di una specifica competenza del Ministro
dell'Industria e come se lo stesso articolo 5 fosse il vettore che
trasporta la materia del turismo nell'area della disciplina del
commercio".
Ciò premesso, la ricorrente deduce che l'intero decreto
ministeriale impugnato (di cui pertanto chiede l'annullamento, previa
sospensione), viola gli artt. 117, 118, 81 e 97 Cost., nonché gli
artt. 1 - 9 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6; 56, 57,58 e 64 del d.P.R.
n. 616 del 1977; 1 - 12 della legge n. 217/83; 9 della legge 10
febbraio 1953, n. 62; 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281; 3 della
legge 22 luglio 1975, n. 382; in relazione alla legge 21 dicembre 1978,
n. 845 (in tema di formazione professionale), nonché alla legge 11
giugno 1971, n. 426 e al relativo regolamento, approvato con D.M. 14
gennaio 1972, modificato con D.M. 28 aprile 1976.
Ritiene la ricorrente che il decreto impugnato altera l'ordine dei
rapporti fra Stato e Regioni, sostituendo una competenza amministrativa
ministeriale sia alla legislazione sui principi, sia alla potestà di
indirizzo e coordinamento; con l'ulteriore risultato di ledere il
principio di legalità, le regole in ordine alle competenze dei
Ministeri e quelle relative alla competenza all'emanazione di norme
regolamentari.
Già nelle premesse dell'atto, là dove si afferma che l'art. 5
della legge n. 217 del 1983 "integra la legge 11 giugno 1971, n. 426",
il Ministro del Commercio trasporta la disciplina di principio
dell'attività turistica dentro la disciplina del commercio,
manomettendo la disposizione legislativa, distruggendo il senso
dichiarato dell'intervento legislativo dello Stato e appropriandosi in
realtà della disposizione legislativa prima che della competenza
regionale. Se la Camera di commercio viene investita di una competenza
specifica in una materia di competenza regionale, è la funzione della
Camera che si rende dipendente da questa competenza regionale, e non
certo quest'ultima a vanificarsi solo perché un certo adempimento
viene fatto ricadere sulla Camera di commercio; altrimenti non si
capirebbe il significato dell'art. 64 del d.P.R. 616/77. Il legislatore
ha previsto che il registro degli operatori turistici costituisca
sezione speciale del registro degli operatori commerciali solo per
accomunare i due registri in uno stesso tipo di efficacia nei confronti
di terzi, non certo per fare un'operazione di trasferimento di
competenza.
La ricorrente deduce, poi, la illegittimità dei singoli articoli
del decreto.
Rileva, ancora, la ricorrente che il Ministro dell'Interno, con
circolare n. 3 in data 20 febbraio 1984 ha inteso disciplinare il
rilascio delle licenze per alberghi ed altre strutture ricettive, di
cui all'art. 19 del d.P.R. n. 616/77, proprio sul presupposto dell'art.
5 della legge n. 217/83 e dell'incompletezza della normativa in merito
alle connessioni tra iscrizione alla sezione speciale e autorizzazione
all'esercizio alberghiero: le disposizioni del Ministro sono
transitorie e muovono dall'assunto della competenza regionale a emanare
la normativa specifica della materia. Il Ministro dell'Industria,
quindi, ha agito di proprio arbitrio e in pieno contrasto con il ben
più corretto avviso del Ministro dell'Interno.
2. - La Regione Liguria deduce la violazione degli artt. 117 e 118
Cost., in relazione agli artt. 56 e 58 del d.P.R. 616/77 e agli artt.
1 e 5 della legge n. 217/83, e la falsa applicazione dell'art. 41 della
legge n. 426/71. Poiché la potestà normativa e amministrativa in
materia di turismo e industria alberghiera, in conformità ai principi
fondamentali contenuti nella legge - quadro, spetta alle Regioni,
rientrerebbe nelle attribuzioni della ricorrente l'emanazione delle
norme regolanti l'iscrizione allo speciale registro istituito dall'art.
5 della legge n. 217 e in particolare lo svolgimento degli esami di
idoneità. Del tutto correttamente, invero, l'art. 5 citato non
individua gli organi competenti all'emanazione della disciplina
integrativa e delle funzioni amministrative correlative, trattandosi di
sfera incontestabilmente riservata alle Regioni: tale avviso è stato
altresì recepito dalla circolare del Ministro dell'Interno 20 febbraio
1984, n. 3.
In via subordinata, la ricorrente chiede che la Corte, qualora
dovesse ritenere esatta l'interpretazione dell'art. 5 della legge n.
217/83 fatta propria dal Ministro dell'Industria, sollevi innanzi a se
stessa questione di legittimità costituzionale di detta norma, in
riferimento agli artt. 1 17 e 1 18 Cost.. La norma, infatti, da un
lato, anziché dettare principi fondamentali (cfr. sentenza n. 70/81)
introduce una normativa di dettaglio, togliendo spazio all'esercizio
della competenza concorrente della Regione; dall'altro, riattribuisce
ad organi statali funzioni amministrative in materia di turismo al di
fuori delle specifiche attribuzioni riservate allo Stato dall'art. 58
del d.P.R. n. 616/77.
3. - Anche la Regione Lombardia deduce la violazione delle
competenze legislative ed amministrative regionali, in particolare in
materia di turismo e industria alberghiera, di polizia locale urbana e
rurale e di istruzione artigiana e professionale.
Il riferimento al registro istituito per gli esercenti attività
commerciali non basta, infatti, ad eliminare la netta distinzione
esistente fra le imprese svolgenti appunto attività di commercio,
all'ingrosso o al minuto, o di somministrazione al pubblico di alimenti
o bevande - caratterizzate da acquisto e rivendita di merci o
somministrazione e distribuzione di alimenti o bevande al pubblico - e
le imprese turistiche, svolgenti attività di gestione di strutture
ricettive ed annessi servizi turistici e caratterizzate dalla fornitura
al pubblico di un peculiare servizio (il servizio ricettivo).
Regolare l'iscrizione obbligatoria delle imprese turistiche in un
registro pubblico rientra evidentemente, prosegue la ricorrente,
nell'àmbito della disciplina di "tutti i servizi, le strutture e le
attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo
sviluppo del turismo regionale... e dell'industria alberghiera" che
l'art. 56, primo comma, del d.P.R. n. 616 demanda alla competenza
regionale. Lo stesso deve ritenersi per quanto riguarda la disciplina
degli esami d'idoneità all'esercizio di imprese turistiche: tali esami
sono intesi ad assicurare la cura di interessi turistici
infraregionali, sui quali lo Stato non può avanzare rivendicazioni, al
pari degli accertamenti di idoneità tecnica delle guide, interpreti e
corrieri, che la Corte per questa ragione ha riconosciuto di piena
spettanza regionale (sentenza n. 9/79).
Inoltre, anche la materia della formazione professionale degli
imprenditori turistici (al pari di quella dei commercianti: cfr.
sentenza n. 89/77) rientra nell'àmbito della funzione di istruzione
professionale, che l'art. 35 del d.P.R. n. 616/77 demanda alla
competenza regionale.
Sotto altro profilo, il decreto impugnato è illegittimo, sostiene
la ricorrente, in quanto emanato dal Ministro dell'Industria al di
fuori di qualsiasi fondamento legislativo, che non si rinviene
nell'art. 5 della legge. Né il Governo ha in generale il potere di
dettare disposizioni in materia di competenza regionale, se non
attraverso l'esercizio della potestà di indirizzo e coordinamento, che
deve però esplicarsi nei modi e nelle forme di cui all'art. 3 della
legge n. 382 del 1975, con legge e sulla base di apposito fondamento
legislativo. Concludendo, la Regione chiede l'annullamento del decreto,
previa sospensione dello stesso, e, ove occorra, dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 217/83, da
promuovere in via incidentale dalla Corte stessa.
4. - Il ricorso dell'Emilia - Romagna contiene argomentazioni del
tutto identiche a quelle svolte nel ricorso della Regione Lombardia. Vi
è solo da aggiungere che la regione Emilia - Romagna deduce che essa
si accingeva ad emanare una propria normativa in materia con il
progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale (pubblicato nel
supplemento speciale n. 319 del 13 febbraio 1984 del Bollettino
Ufficiale), inteso a dettare la "disciplina dell'esame di idoneità
all'esercizio dell'attività di impresa turistica, ai fini
dell'iscrizione nell'apposito registro presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura".
5. - Infine la ricorrente Regione Toscana, svolgendo argomentazioni
già contenute nei ricorsi delle altre Regioni, deduce la violazione
delle proprie competenze legislative ed amministrative in materia di
turismo e industria alberghiera, nonché di istruzione artigiana e
professionale. Chiede anch'essa che la Corte sollevi innanzi a se
stessa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della
legge n. 217/83, nell'ipotesi che tale norma dovesse interpretarsi
effettivamente nel senso di aver integrato la disciplina di cui alla
legge n. 426/ 1971.
6. - Con ricorso notificato il 29 giugno 1984, la Regione Liguria
ha proposto regolamento di competenza nei confronti dello Stato in
ordine al decreto del Ministro dell'Industria e Commercio del 10 aprile
1984, recante "Integrazione del D. M. 24 febbraio 1984, concernente
l'iscrizione delle imprese turistiche nella Sezione speciale del
registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, istituita dalla
legge 17 maggio 1983, n. 217", chiedendone l'annullamento, previa
sospensione.
La ricorrente, premesso che con il decreto impugnato il Ministro
dell'Industria, in considerazione dell'urgenza dettata dall'imminenza
della stagione turistica, ha dettato una normativa transitoria e
integrativa dell'art. 3 del D.M. 24 febbraio 1984, in forza della
quale si prevede che la Commissione d'esame di cui all'art. 3 citato
possa validamente funzionare a prescindere dalla presenza dell'esperto
di strutture ricettive nominato dalle Regioni, deduce che il nuovo
provvedimento è ancor più gravemente invasivo e lesivo del precedente
della sfera di attribuzioni spettante alla Regione: prevedendo,
infatti, che la Commissione d'esame possa funzionare senza la
partecipazione del membro designato dalle Regioni, espunge di fatto e
nella sostanza anche la residua e limitata presenza regionale
all'interno di un organo la cui composizione e costituzione dovevano e
devono rientrare invece nella sfera di attribuzione delle Regioni
stesse.
Le considerazioni poste a base dell'impugnativa sono
sostanzialmente identiche a quelle svolte dalla Regione stessa nel
ricorso relativo al D.M. 24 febbraio 1984.
7. - Si è costituito in tutti i presenti giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, per tramite dell'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che i ricorsi siano rigettati.
L'Avvocatura deduce, in particolare, che la legge n. 426/ 71 ha
istituito il registro degli esercenti il commercio, prevedendo che tale
registro abbia sezioni speciali. L'art. 41 della legge stessa ha
demandato al Ministro dell'Industria e Commercio il compito di emanare
il relativo regolamento di esecuzione, con potere di comminare sanzioni
amministrative. A sua volta l'art. 5 della legge n. 217/83 ha istituito
un'altra sezione speciale del registro predetto, alla quale sono tenuti
ad iscriversi i titolari o gestori di imprese turistiche, che a tal
fine debbono possedere determinati requisiti e superare un esame di
idoneità. Appare evidente, pertanto, sostiene l'Avvocatura, che se il
Ministro competente ha il diritto - dovere di emanare il regolamento di
esecuzione chiamato a disciplinare la tenuta del registro degli
esercenti il commercio, non può non avere - in forza della medesima
investitura legale di cui all'art. 41 citato - il diritto - dovere di
emanare il regolamento di esecuzione per la disciplina di una delle
sezioni speciali di quel registro, cioè della sezione speciale
destinata a raccogliere i titolari o gestori delle imprese turistiche.
La censura di incompetenza o di difetto di legittimazione del Ministro
appare, quindi, conclude sul punto l'Avvocatura, chiaramente infondata.
Per quanto concerne, poi, la questione di fondo, rileva la
resistente che la regolamentazione dei requisiti di iscrizione in
parola non tanto sembra riguardare la materia turistica, cioè la
competenza della Regione di organizzare in modo autonomo l'offerta
turistica, quanto l'esigenza - di eminente interesse nazionale - di
tutelare la salute e l'incolumità della massa sempre crescente di
persone che trova ostello nelle strutture turistiche di ogni Regione.
Costituisce prova di ciò il fatto che le materie d'esame indicate
nell'art. 4 del decreto hanno pressoché totalmente ad oggetto nozioni
igienico - sanitarie. Se quindi il bisogno del controllo amministrativo
si radica in un interesse - la salute degli individui - che sovrasta il
puro e semplice aspetto turistico e che la stessa Costituzione tutela
come diritto primario (art. 32), la competenza dello Stato diventa
assorbente. La stessa giurisprudenza della Corte, conclude
l'Avvocatura, è nel senso di riservare allo Stato la verifica della
capacità professionale di coloro che, pur operando in settori di
competenza regionale, svolgono un'attività che può mettere in
pericolo la salute e l'incolumità delle persone.
8. - Le ricorrenti Regioni Veneto, Lombardia, Emilia - Romagna e
Toscana hanno depositato memorie aggiuntive nelle quali ribadiscono
nella sostanza le tesi sostenute nei rispettivi ricorsi. Considerato in diritto :
1. - Com'è spiegato in narrativa, le Regioni Veneto, Liguria,
Lombardia, Emilia - Romagna e Toscana, hanno sollevato conflitti di
attribuzione, impugnando il decreto emesso dal Ministro dell'Industria
e Commercio il 24 febbraio 1984 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 3 marzo 1984), che concerne l'iscrizione delle imprese
turistiche nell'apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi
della legge 17 maggio 1983, n. 217.
La Regione Liguria impugna, altresì, il decreto del Ministro
dell'Industria emesso il 10 aprile 1984, il quale reca integrazioni
dell'altro decreto ministeriale dedotto in giudizio. Le Regioni Emilia
- Romagna, Lombardia e Veneto hanno avanzato istanza di sospensiva nei
confronti del decreto del 24 febbraio 1984. Analoga richiesta è
formulata dalla Regione Liguria in relazione al decreto del 10 aprile
1984. I giudizi così instaurati prospettano questioni identiche o
connesse, e vengono quindi riuniti e congiuntamente decisi. L'esame
delle anzidette istanze di sospensiva resta assorbito da quello dei
ricorsi prodotti per esperire il regolamento di competenza.
2. - Giova all'indagine della specie richiamare le previsioni dei
provvedimenti impugnati. Il decreto del 24 febbraio 1984 è stato
emanato sulla base della legge 17 maggio 1983, n. 217. Tale legge, che
è una legge "quadro" sul turismo, integra, all'art. 5, le disposizioni
della legge 11 giugno 1971, n. 426, con l'istituire una sezione
speciale del registro delle imprese, alla quale devono iscriversi
titolari e gestori delle imprese turistiche. La legge n. 426 contiene,
dal canto suo, all'art. 41, una specifica previsione, che abilita il
Ministro dell'Industria ad emanare le norme occorrenti all'attuazione
delle procedure e degli istituti in essa previsti. Il decreto del 24
febbraio 1984 disciplina la materia con sei articoli, dedicati alla
definizione di alcuni dei termini in esso adoperati, e alla disciplina
della sezione speciale del registro, quanto alle modalità della
relativa iscrizione e alle attività che gli iscritti sono autorizzati
ad esercitare, nonché degli esami prescritti per quanti richiedano
l'iscrizione, anche in ordine alla composizione della commissione
giudicatrice e alle nozioni da accertare. Sono altresì dettate norme
transitorie in tema d'iscrizione (art. 5), e previste sanzioni (art.
6) nei confronti di chi eserciti l'attività ricettiva senza essere
iscritto nell'apposita sezione del registro. Il decreto 10 aprile 1984,
coinvolto nell'impugnativa della Regione Liguria, consta, per parte
sua, di un articolo unico. Per quel che qui interessa, esso si limita a
prevedere la fase di prima applicazione dell'art. 5 della legge 17
maggio 1983, n. 217. È infatti disposto che, fino a quando non sarà
nominato l'esperto di gestione di strutture ricettive nominato dalla
Regione - chiamato, a norma dell'art. 5, terzo comma, del D.M. del 24
febbraio 1984, ad integrare la commissione composta da vari altri
insegnanti o esperti (di merceologia, di tecniche turistiche ed
alberghiere), o da rappresentanti delle unità sanitarie,
dell'intendenza di finanza, e dell'unità sanitaria, nella cui
circoscrizione si trova la Camera di commercio - detta commissione
possa funzionare con la presenza degli altri membri sopra indicati.
L'uno e l'altro decreto sono impugnati come lesivi della sfera
delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione in materia
di turismo ed industria alberghiera. Ciò per un duplice ordine di
considerazioni: 1) la norma di legge dalla quale trae fondamento il
provvedimento emesso nei due casi in considerazione dal Ministro
dell'Industria, sarebbe, essa medesima, incostituzionale, se intesa nel
senso che il legislatore abbia non soltanto ivi posto la norma di
principio, in base alla quale i titolari di imprese turistiche sono
tenuti all'iscrizione nel registro, ma abbia altresì implicitamente
attratto nella sfera dello Stato la materia poi disciplinata dal
controverso decreto ministeriale; 2) la disciplina contenuta in tale
decreto sarebbe comunque affetta dal vizio censurato con il conflitto
di attribuzione, in quanto essa inciderebbe su un settore che il d.P.R.
n. 616/77 ha demandato alla Regione.
Asseriscono, precisamente, le ricorrenti che, in conformità ed
attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., la gestione delle strutture
ricettive ed i relativi servizi devono essere tenuti distinti
dall'esercizio delle attività commerciali, riguardo al quale, esse
convengono, resta ferma la competenza degli organi centrali. Il
presupposto da cui muovono le Regioni promotrici dell'attuale
controversia sta, dunque, in ciò: che lo Stato può intervenire nel
regolamento della specie solo nell'àmbito della normazione di
principio, al quale dovrebbero conseguentemente ritenersi circoscritte
le previsioni dell'art. 5 della legge quadro sul turismo. Detto questo,
va subito precisato che la Corte si è, in altra pronuncia (sent. n.
195/86), occupata della disposizione da ultimo richiamata. Risulta da
tale decisione che l'art. 5 è, appunto, collocato sul piano dei
principi; esso non contiene norme che precludano alla legge regionale
di dare attuazione al criterio della legge "quadro" sul turismo,
secondo cui i titolari o gestori delle imprese turistiche sono iscritti
nel registro delle imprese. Di qui discendono talune conseguenze, che
la sentenza n. 195/86 ha così testualmente precisato: "La competenza
dello Stato a regolare gli esami di idoneità potrà essere esplicata
in quanto, e fino a quando, non sia intervenuta al riguardo la
disciplina prodotta dalla Regione nell'esercizio della sua autonomia
legislativa". "Analoga conclusione" - ha soggiunto la Corte - "vale in
ordine alla tenuta del registro da parte delle Camere di commercio, per
quanto concerne l'iscrizione dei titolari o gestori delle imprese qui
considerate. La competenza della Regione a quest'ultimo proposito
discende, peraltro, dal disposto del terzo comma dell'art. 64 del
d.P.R. n. 616/77".
La pronuncia citata soccorre nel valutare le disposizioni statali
oggetto di impugnazione in questa sede. La competenza del Ministro
dell'Industria ad emanare l'uno e l'altro decreto in questione
scaturisce, in ultima analisi, dalla norma abilitante dell'art. 41
della legge n. 426/71. Dove, però, come qui accade, viene in rilievo
l'iscrizione nella sezione speciale del registro dei titolari o gestori
di imprese turistiche, tale competenza del Ministro può essere
esercitata solo nei limiti consentiti dalla legge n. 217/83, che
governa specificamente la materia. Il titolo in forza del quale lo
Stato era abilitato ad intervenire resta, così, quello che la Corte ha
già acclarato: il Ministro dell'Industria poteva regolare l'iscrizione
nel registro, ed il connesso esercizio dell'attività turistica, con
disposizioni valide solo in assenza, ed in attesa, della disciplina
dettata dal legislatore regionale.
3. - Il conflitto, come qui esso si configura, va allora risolto in
questi termini: il potere esercitato nella specie dal Ministro
dell'Industria, che si concreta nella produzione delle norme attuative
della legge sul registro delle imprese, spetta allo Stato. Esso,
tuttavia, opera validamente solo fin dove non confligge con l'esigenza
- fatta salva dallo stesso legislatore, quando è stata istituita la
speciale sezione del registro qui considerata - di tenere fermo
l'assetto delle competenze stabilito nel d.P.R. n. 616/77. Ora, alla
stregua di tale decreto, e delle fonti che in via generale presiedono
alla distribuzione delle competenze fra Stato e Regione, il settore del
turismo è stato trasferito a quest'ultima. Lo Stato può, benitenso,
anche nel caso in esame, vincolare e dirigere l'esercizio dei poteri di
autonomia, mediante il corretto ricorso alla normazione di principio e
alla funzione di indirizzo e coordinamento: e di tale strumento il
legislatore si è in effetti giovato, nel configurare l'art. 5 della
legge n. 217 del 1983. Ma la disposizione ivi contenuta lascia integra
la facoltà delle Regioni di modificare o sostituire la disciplina
introdotta nel decreto ministeriale, in vista ed applicazione della
legge sul registro delle imprese. Nulla toglie, del resto, che lo Stato
produca ulteriori criteri di indirizzo e coordinamento in relazione al
principio posto nell'art. 5 della legge n. 217, sempre che di ciò
ricorrano gli estremi, quali sono definiti nella giurisprudenza della
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato emanare le disposizioni contenute
nei decreti del Ministro dell'Industria e Commercio del 24 febbraio
1984 e 10 aprile 1984, concernenti rispettivamente la "Iscrizione delle
imprese turistiche nella sezione speciale del registro di cui alla
legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, istituita
dalla legge 17 maggio 1983, n. 217", e le successive integrazioni, in
quanto, e sino a quando, la materia non sia regolata dalla legge
regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte