Sentenza n. 226/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/05/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 6legge 791/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia
previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio
1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1989 dal
Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra De Michele
Maria e l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Palermo, iscritta
al n. 22 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - De Michele Maria, assistente di prima presso l'Azienda
Municipalizzata Autotrasporti di Palermo, iscritta al Fondo speciale
di previdenza per gli autoferrotranvieri, gestito dall'I.N.P.S.,
collocata in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 1988, con ricorso
depositato il 16 novembre 1988, chiedeva al Pretore di Palermo che
fosse dichiarato il suo diritto ad essere mantenuta in servizio fino
al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età, al fine di
incrementare la propria anzianità contributiva in forza dell'art. 6
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia
previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio
1982, n. 54, con la condanna dell'Azienda al ripristino del rapporto
di lavoro.
Il Pretore rilevava che sul punto si era formato un indirizzo
giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 2828 del 24
marzo 1987) in senso contrario all'estensione agli autoferrotranvieri
della disposizione richiamata, in quanto trattasi di rapporto di
lavoro speciale, interamente disciplinato dal regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148, il cui art. 27, Allegato A, fissa in cinquantacinque
anni per gli addetti ai servizi attivi ed in sessanta anni per gli
addetti agli altri servizi i limiti di età ai fini dell'esonero
definitivo dal servizio degli agenti stabili.
Osservava che la detta interpretazione contrastava con le
affermazioni contenute nelle sentenze della Corte costituzionale n.
168 del 1973 e n. 203 del 1971, secondo cui sussiste disparità di
trattamento con gli altri lavoratori dipendenti non giustificata
dalla natura del rapporto e degli interessi che ne permeano la
disciplina nonché con quelle della sentenza n. 96 del 1987, emanata
in tema di licenziamento dei lavoratori del settore nautico, in cui
si è rilevato che le disuguaglianze devono essere giustificate dalla
tutela di interessi superiori e pregnanti, mentre nella specie la
diversità di trattamento è ingiustificata, specie per quanto
riguarda gli addetti ai servizi amministrativi, onde la violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
Riteneva la questione rilevante e non manifestamente infondata.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente pubblicata e comunicata.
Nel giudizio avanti alla Corte non si sono costituite parti e non
vi sono stati interventi. Considerato in diritto
1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni
in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26
febbraio 1982, n. 54, il quale prevede che i lavoratori iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti e alle gestioni sostitutive, esclusive ed
esonerative della medesima, "possono optare di continuare a prestare
la loro opera fino al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di
età", nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di
Cassazione, non è applicabile agli autoferrotranvieri.
Secondo il giudice remittente sarebbe violato l'art. 3 della
Costituzione per la disparità di trattamento che ingiustificatamente
si verifica tra la detta categoria di lavoratori e le altre alle
quali la disposizione censurata si applica.
2. - La questione è fondata.
Sono state più volte affermate (sentenze n. 300 del 1985; n. 257
del 1984; n. 168 del 1973 e numerose altre) la specialità del
rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e la sua particolare e
compiuta disciplina attuata con il regio decreto n. 148 del 1931. In
particolare, si è ritenuta la legittimità costituzionale dell'art.
27, lett. a), Allegato A, al detto regio decreto, il quale prevede
come limiti di durata del rapporto di lavoro, proprio per la sua
speciale natura, cinquantacinque anni di età per gli addetti ai
servizi attivi e sessanta anni di età per gli addetti agli altri
servizi. Principi condivisi sia dai giudici di merito che dalla Corte
di cassazione.
Ma tutte le predette affermazioni e considerazioni, se valgono
certamente sul piano della disciplina sostanziale del rapporto, non
possono trovare applicazione per quella assicurativa e previdenziale
con la quale si tutelano altri e diversi interessi.
3. - Vero è che anche quest'ultima è speciale e particolare per
gli autoferrotranvieri, che hanno avuto fin da tempi remoti
trattamenti diversi da quelli degli altri lavoratori per la
gravosità del lavoro da essi svolto (leggi n. 272 del 1906; n. 835
del 1912; decreto-legge luogotenenziale n. 467 del 1919, convertito
in legge n. 473 del 1925, ed altre). In tempi più recenti, l'art. 2
della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza
per gli addetti ai servizi pubblici di trasporto), ha statuito che il
trattamento di previdenza per gli addetti ai servizi pubblici di
trasporto è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto
n. 1827 del 1935 e successive modificazioni ed integrazioni. E si è
previsto un fondo di integrazione al quale è obbligatoriamente
iscritto il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta
stabile, dipendente da aziende private esercenti in concessione
ferrovie, tranvie, autolinee, funivie, reti di navigazione interne,
ecc., nonché da comuni, province, regioni e loro consorzi, in
economia o mediante aziende speciali.
3.1 - Da ultimo, in materia previdenziale sono state emanate, con
il decreto-legge n. 791 del 1981 in esame, nuove disposizioni,
ritenute urgenti in attesa della riforma del sistema pensionistico.
Tale disciplina è stata introdotta al fine di porre rimedio al
deficit dell'I.N.P.S. e delle gestioni speciali sostitutive,
esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Da un verso si
incrementano le entrate e dall'altro si riducono le passività. In
funzione di tale finalità, si prolunga l'età lavorativa con
conseguente aumento della durata della contribuzione obbligatoria e
diminuzione della erogazione della pensione ordinaria. Il
prolungamento dell'età lavorativa è solo un mezzo della manovra
finanziaria e previdenziale.
È indubbio che i lavoratori ne traggono benefici. Essi
percepiscono il salario per un maggior periodo di tempo e alla
cessazione dell'attività lavorativa percepiscono una pensione di
importo più elevato che soddisfa maggiormente le loro esigenze di
vita.
Si è del resto specificamente rilevato (sentenza n. 156 del 1988)
che il legislatore, introducendo con l'art. 6 del detto decreto-legge
l'istituto del pensionamento posticipato, ha mirato da un lato a
garantire una pensione di importo più adeguato alle esigenze di vita
dei lavoratori in possesso di una anzianità ridotta, e dall'altro ad
evitare alle casse degli enti previdenziali l'aggravio conseguente
all'onere della integrazione al minimo delle pensioni di minore
importo.
3.2 - Poiché la nuova disciplina legislativa ha una portata
amplissima (essa riguarda tutti i lavoratori assicurati sia presso
l'I.N.P.S. che presso le gestioni speciali e sia quelli con rapporto
di lavoro ordinario e generale sia quelli con rapporto di lavoro
particolare e speciale per i quali vigono le suddette gestioni
speciali), non si giustifica che essa non trovi applicazione anche
per gli autoferrotranvieri.
Poiché le norme di cui trattasi incidono in via principale sul
rapporto assicurativo previdenziale, non hanno rilievo i riflessi sul
rapporto sostanziale in quanto meramente sussidiari e mezzi necessari
e indispensabili della voluta manovra finanziaria.
Né si può certamente dubitare che all'epoca del decreto-legge
anche il fondo integrativo dei ferrotranvieri, che costituisce una
gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria,
versasse in disastrose condizioni finanziarie proprio per il deficit
delle aziende pubbliche di trasporto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia
previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non prevede la sua
applicazione agli autoferrotranvieri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte