Corte costituzionale

Ordinanza n. 226/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 3 dicembre 1990 dal Tribunale di Asti nel processo penale a carico

di Lauricella Giovanni, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1991

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Asti, prima che venisse aperto un

dibattimento con rito direttissimo, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 102 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

452, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in

cui non prevede per il Giudice la possibilità di sindacare il

mancato consenso del P.M. alla richiesta di giudizio abbreviato,

formulata dall'imputato al fine di applicare la riduzione della pena

prevista dall'art. 442" dello stesso codice;

considerato che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452,

secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in

cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla

richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio

abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte

in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo

concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,

possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata

dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

e che, quindi, la questione ora proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice

di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non

prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla

richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio

abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte

in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo

concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,

possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata

dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte