Sentenza n. 227/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/07/1974 · relatore Giuseppe Verzì
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7, 19, 21 e
22 della Convenzione per la concessione da parte dello Stato alla RAI
del servizio di radioaudizione e televisione circolare e del servizio
di telediffusione su filo (approvata con d.P.R. 26 gennaio 1952, n.
180), e correlative norme del codice postale (r.d. 27 febbraio 1936, n.
645), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1972 dal pretore di
Trasacco nel procedimento civile vertente tra le società SEDI e SAIE
contro le società RAI-TV e SIPRA, iscritta al n. 106 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 133 del 23 maggio 1973.
Visti gli atti di costituzione delle società SEDI, SAIE, RAITV e
SIPRA;
udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore
Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Dario Di Gravio, per le società SEDI e SAIE, e l'avv.
Antonio Sorrentino, per le società RAI-TV e SIPRA.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto depositato il 7 dicembre 1972 le società SEDI (società
editrice distributrice internazionale) e SAIE chiedevano al pretore di
Trasacco, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile di
ordinare alle società RAI Radiotelevisione Italiana p.a. e SIPRA p.a.,
in via principale, di astenersi dal trattare o concludere accordi per
la pubblicità sulla stampa; in subordine, di sospendere le trattative
tra loro in corso in tale materia e di depositare gli incartamenti
relativi al volume della pubblicità sulla stampa. Eccepivano altresì
la illegittimità costituzionale del monopolio radiotelevisivo della
pubblicità commerciale.
Con ordinanza 9 dicembre 1972 il suddetto pretore, accogliendo
l'eccezione delle società istanti, ha sollevato, in riferimento
all'art.,43 Cost., la questione di legittimità costituzionale del
d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180 (e correlative norme del codice postale)
"nella parte in cui approva e rende esecutivi gli artt. 4, 7, 19, 21 e
22 della concessione fra lo Stato e la società per a. RAI
Radiotelevisione Italiana", in quanto tali articoli considerano la
pubblicità radiotelevisiva "servizio pubblico essenziale", "fonte di
energia" o "situazione di monopolio" con "carattere di preminente
interesse generale".
Nel giudizio conseguito presso questa Corte si sono costituite le
cennate società nonché la RAI Radiotelevisione Italiana.
È soprattutto dall'atto di costituzione delle società che possono
desumersi i termini della questione prospettata dall'ordinanza di
rimessione; la quale, del resto, si richiama espressamente ai motivi
indicati dalla SEDI e dalla SAIE nel ricorso.
Secondo queste ultime, pur non essendo il decreto del Presidente
della Repubblica n. 180 del 1952 né una legge in senso formale né un
atto avente forza di legge, ma un regolamento esterno o giuridico,
cioè una legge in senso materiale, è tuttavia come tale
assoggettabile al giudizio di costituzionalità. Ne sarebbero conferma
sia il contenuto, che consiste in una materia di interesse generale che
riguarda rapporti giuridici esterni della pubblica Amministrazione, sia
la procedura di emanazione, rispondente in pieno alle disposizioni di
legge. Fra di esse, in particolare, la previa deliberazione del
Consiglio dei ministri.
Nel merito si rileva, in via generale, che non possono condividersi
le argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale nelle sentenze n.
59 del 1960, n. 81 del 1973 e n. 58 del 1965, a giustificazione del
monopolio statuale dei servizi di radiodiffusione circolari e della
concessione di tali servizi ad un ente privato quale la RAI. E al
riguardo si ripetono le critiche mosse in dottrina a dette sentenze.
Più analiticamente, si fa presente che l'art. 4 della Convenzione
Stato-RAI del 1952, prevede che la gestione della pubblicità
radiotelevisiva possa essere affidata ad una società separata,
fissando, altresì, alcune norme in ordine alla ripartizione del
capitale azionario, ma nulla disponendo quanto al campo di attività
della società medesima. E la RAI, profittando della carenza normativa,
ne ha affidato la gestione alla SIPRA, onde assicurarsi una maggiore
libertà di azione che le sarebbe mancata ove avesse gestito in proprio
il settore pubblicitario.
Ma vi è da dubitare - si osserva - della legittimità
costituzionale del monopolio della impresa pubblicitaria televisiva in
rapporto all'art. 43 della Costituzione.
I presupposti di fatto cui detto articolo condiziona la facoltà
dello Stato di servirsi di un determinato settore non ricorrono per
l'impresa di pubblicità televisiva: non si tratta di fonte di energia,
né di servizio pubblico, né di impresa monopolistica.
La illegittimità deriverebbe altresì dal contrasto con l'art. 41
della Costituzione, in quanto non si verifica per la ripetuta impresa
nessuna delle ragioni che, a norma di tale articolo, possono
determinare una limitazione della libertà di iniziativa privata.
L'art. 4 della Convenzione prevede - si chiarisce - la facoltà per
la RAI di gestire la pubblicità radiotelevisiva a mezzo di separata
società; il precedente art. 1 conclude affermando che l'esercizio dei
servizi elencativi (radio, telediffusione, etc.) e di quanto altro
serve esclusivamente al loro sviluppo e potenziamento, deve costituire
lo scopo sociale esclusivo della RAI.
Da un punto di vista interpretativo, poiché l'art. 1 nella
disposizione ad hoc, definisce il campo esclusivo di azione della RAI,
il successivo art. 4 disponendo su di un diverso argomento, non può
tacitamente derogare alla esplicita disposizione dell'art. 1.
Ciò implica che anche la società SIPRA è tenuta al rispetto di
quella norma, ossia a svolgere esclusivamente le attività di gestione
della pubblicità televisiva, con esclusione della trattazione di
affari pubblicitari in altri settori. Al contrario, la SIPRA tratta
affari pubblicitari nel campo della editoria, violando così, nel
contempo, i doveri di monopolista ex lege e quelli di imprenditore
privato nei confronti degli operatori economici concorrenti.
Secondo la difesa della RAI, nell'ordinanza di rimessione manca
ogni motivazione sulla rilevanza della risoluzione della questione di
legittimità costituzionale per la definizione del giudizio principale
e, per giunta, l'omissione dell'esame di detta rilevanza riguarda
proprio "le correlative norme del codice postale" alle quali il vice
pretore ha esteso di ufficio il dubbio di costituzionalità. E,
peraltro, tali norme non è dato individuare. Ma, soprattutto, il
d.P.R. n. 180 del 1952 non è né legge, né legge delegata, ma un
comune atto amministrativo; e come tale, sfugge al sindacato di
legittimità della Corte.
Nel merito, la RAI osserva che se la censura del pretore si rivolge
al fatto che la pubblicità radiotelevisiva sia stata attribuita in
esclusiva alla RAI, si trascura un dato essenziale; e cioè che la
pubblicità viene fatta con i mezzi che fanno parte del legittimo
monopolio dello Stato per il servizio pubblico delle trasmissioni e che
non si potrebbe pretendere che la pubblicità in casa dell'esercente
tale servizio sia fatta da chicchessia. Se, poi, si vuole censurare che
la RAI-TV abbia dato in esclusiva il servizio alla SIPRA, è evidente
che ciò - illegittimo o legittimo che sia - non va apprezzato dal
giudice di costituzionalità delle leggi. Considerato in diritto :
L'ordinanza del pretore di Trasacco solleva la questione di
legittimità costituzionale del d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180, nella
parte in cui approva e rende esecutivi gli artt. 4, 7, 19' 21 e 22
della Convenzione per la concessione da parte dello Stato alla RAI dei
servizi di radio audizione e telediffusioni circolari, assumendo che
tali norme sono in contrasto con l'art. 43 della Costituzione perché:
1) la pubblicità televisiva è stata riservata in monopolio pur
mancando il fine di utilità generale, e la qualificazione di pubblico
servizio essenziale o di fonti di energia; 2) le stesse disposizioni
consentono che il servizio venga gestito in monopolio, in concreto, da
soggeti diversi dallo Stato, enti pubblici, comunità di lavoratori od
utenti.
La questione è inammissibile.
Il d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180, che è stato impugnato, non è
né legge né atto avente forza di legge, per i quali la Corte può
giudicare della costituzionalità a sensi dell'art. 134 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180 (Approvazione ed esecutorietà della
Convenzione per la concessione alla Radio Audizione Italia società per
azioni del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del
servizio di telediffusione su filo), sollevata con ordinanza del
pretore di Trasacco del 9 dicembre 1972.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte