Sentenza n. 227/1983
Altra decisione · depositata il 21/07/1983 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 16 aprile
1976, n. 126 (Disciplina degli scarichi nelle acque marittime) promosso
con ricorso della Regione Sardegna, notificato il 21 maggio 1976,
depositato in cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 19 del
registro ricorsi 1976 e del quale è stata data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 164 del 1976.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1983 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi l'avvocato Giuseppe Guarino per la Regione Sardegna e
l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Regione Sardegna ricorre contro lo Stato, impugnando avanti
la Corte la legge 16 aprile 1976, n. 126, che disciplina gli scarichi
nelle acque marittime. La ricorrente deduce la violazione degli artt.
3, lett. i, 4, lett. i, e 6 del proprio Statuto speciale di autonomia,
che ad essa Regione attribuirebbero competenza sia legislativa
primaria, sia amministrativa, nelle materie investite dalle leggi
impugnate. La Regione assume, poi, di essere, in base alle norme di
attuazione dello Statuto, investita di varie altre attribuzioni, che
afferiscono alla sorveglianza e ai permessi per il versamento nelle
acque dei rifiuti industriali, relativamente al demanio marittimo e al
mare territoriale; la stessa normativa di attuazione, pur avendo fatta
salva la competenza statale quanto all'igiene del suolo e
dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico e delle acque e agli
aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri, avrebbe delegato
alla Regione l'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative.
La legge impugnata, peraltro, secondo l'espresso dettato del suo
art. 1, regola la materia, solo in via provvisoria, sino
all'approvazione di una legge organica sulla tutela delle acque
dall'inquinamento. La ricorrente chiede alla Corte in via principale di
dichiarare che la legge impugnata non si applichi nel territorio della
Regione sarda (ostando a tale risultato le asserite competenze della
Regione), e in via subordinata di pronunciarne l'illegittimità
costituzionale, per violazione delle sopraindicate previsioni
statutarie.
2. - Il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio per sentir
dichiarare l'infondatezza della questione. L'Avvocatura deduce che la
disciplina delle immissioni dei rifiuti nelle acque del mare tocca la
materia dell'industria più che quella della pesca, ed esorbita, in
conseguenza, dalla sfera di attribuzioni fatte valere in giudizio dalla
Regione. La pretesa della ricorrente andrebbe disattesa anche per quel
che concerne lo specifico settore dei rifiuti, in quanto trarrebbe
fondamento non da disposizioni statutarie, o comunque di rango
costituzionale, ma da una legge ordinaria, anteriore a quella
impugnata: la quale ultima, si asserisce, ha dunque legittimamente
rimosso la previgente disciplina, con la conseguenza di riattribuire
allo Stato le competenze prima demandate alla Regione.
La difesa dello Stato rileva inoltre il carattere temporaneo della
normativa dedotta in controversia. Infatti, essa soggiunge, la nuova e
compiuta disciplina della materia è dettata dalla legge 10 maggio
1976, n. 319: per modo che con l'entrata in vigore di questo più
recente ed organico corpo normativo sarebbe venuto meno l'interesse
della Regione alla proposta impugnazione.
3. - Nell'udienza pubblica del 10 maggio 1983 la difesa della
Regione ha chiesto alla Corte di pronunziare la cessazione della
materia del contendere, essendo, a poca distanza dall'entrata in vigore
della legge impugnata, intervenuto un nuovo ed organico assetto della
materia in questione. L'Avvocatura dello Stato ha dal canto suo aderito
a tale richiesta. Considerato in diritto :
Com'è spiegato in narrativa, la difesa della Regione sarda ha
chiesto alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere, in
considerazione del nuovo ed organico assetto che la tutela delle acque
dall'inquinamento ha ricevuto con l'approvazione e l'entrata in vigore
della legge 10 maggio 1976, n. 319, sopravvenuta, poco tempo dopo, alla
normativa statale oggetto della presente impugnativa. L'Avvocatura
dello Stato si è associata all'istanza. Ricorrendo gli estremi sopra
descritti, la Corte ritiene di dover adottare la soluzione
concordemente prospettata dalla Regione e dallo Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte