Sentenza n. 227/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/10/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 567/1962
- art. 28legge 11/1971
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 7legge 567/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 8,
con riferimento all'art. 7, l. 12 giugno 1962 n. 567 e 28 l. 11
febbraio 1971 n. 11 (affitto di fondi rustici), promossi con le
seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 13 aprile 1977 dal Tribunale
di Casale Monferrato nel procedimento civile vertente tra Sanlorenzo
Pietro e De Grandi Pierino ed altra, iscritta al n. 320 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 237 dell'anno 1977; 2) ordinanza emessa il 30 marzo 1978 dal
Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Gambino
Michele ed altro e Bovo Simone, iscritta al n. 610 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 45 dell'anno 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Sanlorenzo
Pietro, affittuario di un fondo rustico, e De Grandi Pierino ed altra,
locatori, ed avente ad oggetto tra l'altro la ripetizione del canone
eccedente il massimo tabellare per le annate dal 1962-1963 al
1970-1971, il Tribunale di Casale Monferrato con ordinanza del 13
aprile 1977 (reg. ord. n. 320 del 1977) sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 l. 12 giugno 1962 n. 567, in
riferimento all'art. 3 Cost.
Il Tribunale rilevava come l'art. 7 l. cit. consentisse ad entrambe
le parti del rapporto di affitto agrario, nel caso in cui il canone
fosse stato convenuto al di fuori dei limiti tabellari, di chiederne
all'autorità giudiziaria la determinazione entro i detti limiti
"durante il biennio di applicazione delle tabelle"; per contro, il
successivo art. 8 permetteva al solo affittuario di ripetere le somme
eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto alla misura del canone
dovuto "in qualunque momento e in ogni caso non oltre un anno dalla
cessazione del contratto".
In queste norme il collegio rimettente ravvisava un ingiustificato
trattamento di maggior favore dell'affittuario e quindi una lesione del
principio di eguaglianza.
2. - In un procedimento civile vertente tra Gambino Michele,
locatore di un fondo rustico, e Bovo Simone, affittuario, nel corso del
quale quest'ultimo chiedeva in riconvenzionale il rimborso dei canoni
da lui pagati in eccedenza dall'annata 1962-1963 fino al novembre 1976,
il Tribunale di Torino con ordinanza del 30 marzo 1978 (reg. ord. n.
610 del 1978) sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28 l. 11 febbraio 1971 n. 11, in riferimento all'art. 3 Cost.
Ciò perché la norma impugnata - disponendo che al diritto
dell'affittuario coltivatore diretto di ripetere le somme pagate, a
titolo di canone, in eccedenza si applicassero i termini di
prescrizione del lavoro subordinato, con decorrenza dalla data di
cessazione del rapporto - sembrava contrastare col principio di
eguaglianza, in quanto assimilava le differenti posizioni del
lavoratore subordinato privo della garanzia di stabilità del rapporto
e dell'affittuario coltivatore diretto, che invece da quella garanzia
era assistito.
3. - Nessuna delle parti private si costituiva.
La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva, osservando
che la posizione di maggior favore riservata all'affittuario da
entrambe le disposizioni di legge denunciate era giustificata, data la
più intensa tutela riservata dalla Costituzione a coloro che sui fondi
rustici lavorano ed esercitano un'impresa. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze dei Tribunali di Casale Monferrato e di Torino
sollevano due questioni di legittimità costituzionale strettamente
connesse: pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
con unica sentenza.
2. - Il Tribunale di Casale Monferrato sospetta di illegittimità
costituzionale la disposizione dell'art. 8 l. 12 giugno 1962 n. 567,
secondo cui nei contratti agrari l'affittuario può, entro un anno
dalla cessazione del rapporto, ripetere la somma corrisposta in
eccedenza alla misura del canone dovuto. Il giudice a quo ritiene tale
norma in contrasto con l'art. 3, secondo comma, Cost. in quanto prevede
- a suo avviso irrazionalmente - un trattamento differenziato tra
affittuario e concedente, il quale ultimo si troverebbe in una
situazione deteriore perché potrebbe richiedere il maggior canone,
eventualmente a lui spettante, soltanto nel corso dell'esecuzione del
contratto.
La censura non è fondata.
Invero la disposizione impugnata, che concede un più ampio termine
all'affittuario rispetto al concedente, non può considerarsi
arbitraria e irrazionale, trovando adeguata giustificazione nel fatto
che il legislatore, come emerge anche dai lavori preparatori, ha
considerato l'affittuario, con riguardo sia al sinallagma contrattuale
sia alla realtà socio-economica, come parte più debole: la quale,
appunto perché tale, può incontrare maggiore difficoltà per
avvertire l'errore in cui è incorsa; sicché non irrazionalmente le è
stato accordato un termine più lungo (peraltro limitato ad un anno
dalla cessazione del rapporto) per ripetere quanto indebitamente
pagato, ossia quanto eccedente la misura massima dell'equo canone di
cui all'art. 1 l. cit.
3. - Del pari non può condividersi il dubbio di illegittimità
costituzionale avanzato dal Tribunale di Torino con riguardo all'art.
28 l. 11 febbraio 1971 n. 11, il quale, ribadendo il suindicato diritto
dell'affittuario-coltivatore diretto di ripetere le somme corrisposte
in eccedenza al massimo tabellare, dispone che per l'esercizio del
diritto medesimo si applicano i termini di prescrizione previsti per i
rapporti di lavoro subordinato, con decorrenza dalla data di cessazione
del rapporto. Secondo il giudice rimettente, la norma suddetta potrebbe
ledere il principio di eguaglianza perché equipara due figure
giuridiche del tutto differenti (affittuario e lavoratore subordinato)
e perché, su tale presupposto, dispone che la prescrizione inizia il
suo decorso allo spirare del termine finale del rapporto anziché,
secondo la regola generale, con il maturare del relativo diritto. Il
duplice ordine degli argomenti addotti non sembra però alla Corte
convincente.
Rispetto al primo giova ricordare come l'affittuario-coltivatore
diretto è bensì titolare, al pari di ogni imprenditore, di poteri di
organizzazione dei fattori produttivi, ma si avvicina pur sempre al
prestatore d'opera in quanto, a differenza del concedente, trae
utilità dalla personale coltivazione del fondo, provvedendo al suo
sostentamento attraverso l'esplicazione della propria energia
lavorativa. Pertanto non può ritenersi irrazionale l'assimilazione de
qua, disposta dal legislatore non già in linea generale, bensì in una
specifica e determinata ipotesi in cui, secondo una discrezionale
valutazione politico-sociale, egli ha ritenuto di attribuire
all'affittuario una tutela più efficace per ripetere la parte di
canone indebitamente corrisposta al concedente. Tutela che si completa
con la disposizione relativa alla anzidetta decorrenza della
prescrizione, la cui disciplina non può del pari ritenersi
irrazionale, in considerazione della precarietà del rapporto, soggetto
allora all'indeterminata proroga dei contratti agrari disposta
dall'art. 14 della l. 15 settembre 1964 n. 756 e suscettibile di
cessare in qualsiasi momento: invero, da questa situazione di
precarietà poteva derivare il timore dell'affittuario che l'esercizio
del diritto di ripetizione influisse sulla determinazione del
concedente di non consentire un'ulteriore volontaria prosecuzione del
rapporto. Sicché, in definitiva, la disposizione impugnata può
considerarsi sostanzialmente in linea con l'orientamento di questa
Corte rispetto alla prescrizione dei diritti del lavoratore subordinato
(cfr. sentt. nn. 63 del 1966, 143 del 1969, 174 del 1972 e numerose
altre). Né quanto ora esposto contrasta con la decisione n. 198 del
1971, trattandosi di situazioni del tutto distinte e pertanto non
comparabili tra loro: senza dire della recente e continua evoluzione
normativa nella soggetta materia - particolarmente favorevole al
coltivatore diretto e culminata nella legge 3 maggio 1982 n. 203 - che
comunque dà ragione della più effettiva tutela del diritto del
coltivatore stesso, violato dall'ingiusta pretesa, realizzata dal
concedente, di una somma maggiore di quella dovuta.
4. - In conclusione le censure dei due tribunali piemontesi non
possono condividersi.
Naturalmente essi, nella decisione delle controversie loro
sottoposte, dovranno tener conto, per le annate agrarie dal 1970-1971
in poi, della citata l. 3 maggio 1982 n. 203 (art. 15), sopravvenuta
alle ordinanze di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 l. 12 giugno 1962 n. 567, sollevata in riferimento all'art.
3 Cost. dal Tribunale di Casale Monferrato con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28 l. 11 febbraio 1971 n. 11, sollevata in riferimento
all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte