Corte costituzionale

Ordinanza n. 227/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/1994 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo e

secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi),

promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1992 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Roma sul ricorso proposto da Pellicani

Emilio contro l'Ufficio Imposte Dirette di Roma iscritta al n. 738

del registro ordinanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 13 novembre 1992 la Commissione

tributaria di secondo grado di Roma - in riferimento agli artt. 3, 24

e 53 della Costituzione - ha sollevato questione di costituzionalità

dell'art. 43, commi 1 e 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi) - nella parte in cui non equipara in ogni caso, al fine

della durata del termine di decadenza per la notifica dell'avviso di

accertamento, la presentazione del certificato di cui all'art. 1,

comma 4, lett. d), d.P.R. n. 600/73 cit. (c.d. modello 101), alla

presentazione della dichiarazione dei redditi per sospetta

violazione, in particolare, del principio di eguaglianza atteso che -

con riferimento a due situazioni sostanzialmente omogenee (quella del

contribuente che si limita a presentare il modello 101, pur avendo

redditi ulteriori e diversi rispetto a quelli da lavoro dipendente, e

quella del contribuente che presenti l'ordinaria dichiarazione dei

redditi con modello 740 omettendo anch'egli di indicare i redditi

diversi da quelli da lavoro dipendente) - sono previsti dalla norma

censurata due diversi termini di decadenza rispettivamente fino al 31

dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione

avrebbe dovuto essere presentata (art. 41, comma 2) ovvero fino al 31

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata

presentata la dichiarazione dei redditi (art. 42, comma 1);

che nella specie la Commissione tributaria di primo grado di

Roma - adita a seguito di ricorso di Pellicani Emilio, che deduceva

in via preliminare la intervenuta decadenza del potere di rettifica

della dichiarazione dei redditi - aveva annullato l'accertamento per

essere spirato il termine di decadenza (di cinque anni) previsto

dall'art. 43 d.P.R. n. 600/73 cit., termine questo ritenuto

applicabile pur avendo il Pellicani presentato, al fine della

dichiarazione dei redditi per l'anno 1982, il solo certificato (mod.

101), rilasciato dal proprio datore di lavoro, senza che ricorressero

le condizioni previste dal quarto comma, lett. d), dell'art. 1 d.P.R.

29 settembre 1973 n. 600, per essere egli percettore di altri redditi

oltre quello da lavoro dipendente;

che l'Ufficio appellante sosteneva invece la tempestività

dell'atto di accertamento impugnato in quanto la presentazione del

modello 101 fuori dalle ipotesi previste dalla legge costituisce

omessa presentazione della dichiarazione dei redditi sicché il

termine di decadenza ( ex art. 43 cit.) è, non già di cinque anni,

come ritenuto dalla Commissione tributaria di primo grado, bensì di

sei anni;

che il contribuente appellato insisteva nel sostenere invece la

equiparabilità in ogni caso della presentazione del modello 101 alla

presentazione della dichiarazione dei redditi;

che la Commissione rimettente, nel prospettare l'alternativa

esegetica in ordine alla portata della norma censurata secondo le

contrapposte tesi delle parti in giudizio, ritiene che, "ove si

accedesse alla tesi prospettata dall'ufficio", la norma esonerativa

dalla presentazione della dichiarazione per i lavoratori dipendenti

porrebbe gli stessi nella disuguale condizione, rispetto ad altri

soggetti non esonerati e tenuti alla presentazione della

dichiarazione dei redditi, di dover sottostare ad un termine più

lungo (sei anni) concesso all'ufficio dal secondo comma dell'art. 43

per effettuare l'accertamento dei redditi, nonostante l'avvenuta

presentazione del mod. 101, attestante i redditi da lavoro percepiti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile sotto il

triplice profilo che l'ordinanza di rimessione è priva di

motivazione sia in generale sulla rilevanza, sia anche nel merito

limitatamente alle censure riferite alla prospettata violazione degli

artt. 24 e 53 della Costituzione; che la Commissione tributaria

rimettente ha invertito l'ordine logico delle questioni da esaminare;

che viene chiesta una pronuncia additiva a contenuto non obbligato;

che comunque - secondo l'Avvocatura dello Stato - la questione

è manifestamente infondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta una questione

di costituzionalità fondata su un'alternativa interpretativa in

ordine alla quale il giudice a quo non prende posizione sicché la

questione stessa risulta sollevata in forma eventuale per l'ipotesi

in cui non si ritenga che la presentazione del modello 101 sia

equiparabile in ogni caso alla presentazione della dichiarazione dei

redditi;

che è costante giurisprudenza di questa Corte che è "compito

del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della

questione, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il

quesito di costituzionalità in modo non alternativo" (ord. n. 207

del 1993, ord. n. 285 del 1992, sent. n. 473 del 1989, sent. n. 472

del 1989);

che non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente

ipotetica, qual è quella sollevata da giudice rimettente (ord. n. 45

del 1994, sent. n. 166 del 1992, sent. n. 242 del 1990);

che pertanto la questione di costituzionalità è inammissibile

(risultanto così assorbito l'esame delle eccezioni di

inammissibilità della stessa per le ulteriori ragioni indicate

dall'Avvocatura di Stato);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, d.P.R. 29

settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento

delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte