Sentenza n. 227/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 30-terOrdinamento penitenziario
- art. 9legge 663/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quarto
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986,
n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1994 dal Magistrato
militare di sorveglianza di Roma sull'istanza proposta da Tonello
Giampaolo, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Tonello Giampaolo, ristretto nel carcere militare di
Peschiera del Garda, in espiazione della pena di anni tre e mesi otto
di reclusione sostituita, ai sensi dell'art. 63 del codice penale
militare di pace, con la reclusione militare di pari durata, chiedeva
al Magistrato militare di sorveglianza di Roma di poter usufruire di
un permesso premio.
Il Magistrato militare di sorveglianza, premesso che la costante
giurisprudenza è attestata nella linea interpretativa in base alla
quale al condannato militare può essere concesso solo il c.d.
permesso di necessità e non anche il permesso premio, di cui possono
usufruire esclusivamente i condannati "alle pene (comuni) della
reclusione e dell'arresto", ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, "nella
parte in cui non prevede requisiti di ammissione al permesso premio
rispetto alla reclusione militare equivalenti a quelli previsti per
la pena della reclusione".
Il giudice a quo, dopo aver denunciato che, a causa dell'indicato
"forse inconsapevole accidente verbale", il condannato militare non
può utilizzare uno degli istituti più significativi del trattamento
penitenziario, deduce come una simile disciplina non possa, certo,
giustificarsi in funzione delle finalità proprie della reclusione
militare perché essa si traduce nella pratica cancellazione del
principio della "progressività trattamentale", potendo il condannato
militare disporre - a tali fini - soltanto dell'affidamento in prova
al servizio sociale, ai sensi della legge 29 aprile 1983, n. 167.
D'altro canto, l'istituto del permesso premio risulterebbe
perfettamente compatibile con lo specifico contenuto rieducativo
della reclusione militare, consentendo, anzi, "di giungere
meditatamente alla eventuale concessione dell'affidamento in prova
solo dopo un periodo trattamentale individuato dal giudice" e senza
che un regime informato ad un temporaneo distacco dalla struttura
carceraria risulti incompatibile con il principio in base al quale
"nella permanenza in carcere i militari debbono essere impegnati in
istruzioni civili e militari" (art. 12 del regio decreto 10 febbraio
1943, n. 306). Senza contare che ai militari non detenuti competono
periodi di licenza per coltivare gli stessi interessi affettivi
culturali e di lavoro e ritenuti non incompatibili con la prestazione
militare.
Donde la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per
l'irrazionalità di una regolamentazione restrittiva della reclusione
militare rispetto alla reclusione comune e dell'art. 27, terzo comma,
della Costituzione stessa, per essere impedita la realizzazione della
finalità rieducativa della pena.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la
parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri. Considerato in diritto
1. - Il Magistrato militare di sorveglianza dubita, in riferimento
agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, della
legittimità dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), introdotto
dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, "nella parte in cui
non prevede requisiti di ammissione al permesso premio rispetto alla
reclusione militare equivalenti a quelli previsti per la pena della
reclusione".
Più in particolare, di fronte all'istanza di permesso premio da
parte di un detenuto in espiazione della pena di tre anni e otto mesi
di reclusione, sostituita con la reclusione militare per eguale
durata ai sensi dell'art. 63 del codice penale militare di pace, il
giudice a quo si duole di un assetto normativo che - secondo la linea
interpretativa pressoché costantemente seguita dalla giurisprudenza
- mentre consente al condannato militare di fruire del c.d. "permesso
di necessità" di cui all'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, lo
sottrae, invece, alla possibilità di usufruire del permesso premio.
Così da vulnerare non soltanto il principio di eguaglianza, per
l'ingiustificata disparità di trattamento tra condannati "comuni" e
condannati "militari", ma anche il principio della funzione
rieducativa della pena, precludendosi al condannato militare di
utilizzare un istituto tipico del regime della "progressività
trattamentale", per di più in un sistema che, pur consentendo al
condannato militare di essere affidato in prova, in forza della legge
29 aprile 1983, n. 167, lo priva però di uno degli strumenti a
disposizione del giudice di sorveglianza allo scopo di verificare il
"percorso trattamentale" finalizzato anche allo scopo di pervenire
all'applicazione della detta misura alternativa alla detenzione.
2. - Alcuni magistrati militari di sorveglianza hanno affermato la
compatibilità dello status di condannato militare con l'accesso al
beneficio di cui all'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario,
tuttavia la premessa da cui muove il giudice a quo, affermando che
l'assetto normativo vigente non consente ai condannati militari di
essere ammessi al beneficio del permesso premio è da ritenere
corretta, in mancanza di una esplicita norma che estenda a tali
soggetti il detto beneficio. E ciò, oltre tutto, in un regime
nell'ambito del quale la giurisprudenza di legittimità non è in
grado di arrecare alcun contributo interpretativo, attestata, come
essa risulta, al principio secondo cui i provvedimenti adottati in
materia di permessi premio, rientrando tra quelli diretti a regolare
la vita di relazione all'interno degli stabilimenti carcerari, si
differenziano da quelli destinati ad incidere sugli effetti e sulla
durata del rapporto instauratosi con l'inizio dell'esecuzione della
pena: con la conseguenza che i primi, per la loro asserita natura
amministrativa, anche se pronunciati dal giudice di sorveglianza o in
sede di reclamo, si vedono precluso l'accesso al ricorso per
cassazione e non sono impugnabili neppure ai sensi dell'art. 111
della Costituzione (v. art. 568, secondo comma, del codice di
procedura penale), non avendo una diretta incidenza sullo status
libertatis.
3. - Anche se il giudice a quo ha del tutto trascurato la
problematica riguardante la natura giuridica del procedimento
relativo alla concessione o al diniego dei permessi premio ed i
conseguenti riverberi che la detta problematica proietta in punto di
legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale,
la Corte non può esimersi dal pronunciarsi preliminarmente circa la
sottoponibilità al giudizio di legittimità dell'art. 30-ter della
legge n. 354 del 1975, condizionato, come esso appare, alla verifica
della tipologia del provvedimento positivo o negativo in materia.
Tanto più che tutte le volte in cui questa Corte ha avuto occasione
di statuire specificamente in ordine alla legittimità costituzionale
della disciplina dei permessi premio, ha, in ciò concordando con la
ora ricordata giurisprudenza della Corte di cassazione, dichiarato
inammissibili le relative denunce contestando al tribunale di
sorveglianza il potere di sollevare, in materia, questioni di
legittimità, proprio con il richiamo alla "'struttura
amministrativa' della procedura", puntualizzando come "il
provvedimento pronunciato dal tribunale di sorveglianza in sede di
reclamo avverso il diniego di un permesso premio da parte del
magistrato di sorveglianza, non è ricorribile per cassazione, in
quanto 'rientra fra quelli rivolti a regolare la vita di relazione
all'interno degli stabilimenti carcerari e si differenzia da quelli
destinati ad incidere in modo sostanziale sugli effetti e sulla
durata del rapporto instauratosi con l'inizio di esecuzione della
pena', di modo che il relativo procedimento si configura 'come un
procedimento de plano con caratteristiche ben diverse da quelle delle
procedure giurisdizionalizzate'" (v. ordinanze n. 436 del 1989 e n.
1163 del 1988).
4. - La linea seguita sul punto ha subito, però, una decisiva
revisione in tempi recenti. Anche se le relative statuizioni non
hanno coinvolto direttamente l'art. 30-ter della legge n. 354 del
1975, gli effetti dalle stesse scaturenti appaiono determinanti
quanto al riconoscimento di una diversa natura giuridica al
procedimento di concessione o diniego del permesso premio oltre che
al giudizio demandato al tribunale di sorveglianza.
Con sentenza n. 349 del 1993, nel dichiarare non fondata, "nei
sensi di cui in motivazione", la questione di legittimità dell'art.
41-bis, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, questa Corte ha,
infatti, precisato come "sia da escludere che misure di natura
sostanziale e che incidono sulla qualità e quantità della pena,
quali quelle che comportano un sia pur temporaneo distacco, totale o
parziale, dal carcere (c.d. misure extramurali) e che perciò stesso
modificano il grado di privazione della libertà personale imposto al
detenuto, possano essere adottate al di fuori dei principi della
riserva di legge e della riserva giurisdizionale specificamente
indicati dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione". E, nel
tracciare il discrimine fra le "modalità di trattamento del detenuto
all'interno dell'istituto penitenziario - la cui applicazione è
demandata di regola all'Amministrazione, anche se sotto la vigilanza
del magistrato di sorveglianza (v. art. 69 dell'Ordinamento
Penitenziario) o con possibilità di reclamo al Tribunale di
sorveglianza (v. art. 14-ter Ordinamento Penitenziario) - e misure
che ammettono a forme di espiazione della pena fuori del carcere",
come l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione
domiciliare, la semilibertà, le licenze, e, appunto, i permessi
premio, ha affermato che tali misure "sono sempre di competenza
dell'Autorità giudiziaria (v. artt. 21, 30, 30-ter, 69 e 70
dell'Ordinamento Penitenziario) proprio perché incidono
sostanzialmente sull'esecuzione della pena e, quindi, sul grado di
libertà personale del detenuto". Ne deriva, dunque - secondo la
linea da ultimo tracciata dalla Corte - la natura non amministrativa
ma giurisdizionale dei procedimenti di concessione o diniego dei
permessi premio e della procedura del reclamo davanti al tribunale di
sorveglianza. Donde la legittimazione del giudice a quo, ex art. 23,
primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a sollevare questione
di legittimità costituzionale della norma ora denunciata.
5. - Ciò premesso, la questione è da ritenere fondata.
Come altra volta questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare
(v. sentenza n. 188 del 1990), il permesso premio di cui all'art. 30-ter della legge penitenziaria, "espressione di una nuova concezione
della pena, del carcere e della funzione rieducativa-promozionaledi
alcune misure premiali", consente "al detenuto, a fini rieducativi, i
primi spazi di libertà", delineando così un assetto alla cui base
è "una visione della rieducazione entro e fuori delle mura
carcerarie comune anche alle misure alternative", pure se non da
confondere con la funzione propria di esse.
Il permesso premio costituisce, infatti, "incentivo alla
collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in
funzione del premio previsto, in assenza di particolare pericolosità
sociale, quale conseguenza di regolare condotta", ed al contempo
"strumento di rieducazione, in quanto consente un iniziale
reinserimento del condannato in società". Esso è, dunque, "parte
integrante del trattamento rieducativo" divenendo, altresì -
attraverso l'osservazione da parte degli operatori penitenziari degli
effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà - strumento
diretto ad agevolarne la progressione rieducativa. Il rappresentare i
permessi premio come parte integrante del trattamento rieducativo
consente, poi, di trarre utili elementi per l'eventuale concessione
delle misure alternative alla detenzione e, comunque, per l'ulteriore
prosecuzione della pena detentiva.
6. - Proprio sulla base di tali premesse il sottrarre al
condannato militare uno strumento cruciale ai fini del trattamento
come il permesso premio risulta in contrasto, oltre che con la
funzione rieducativa della pena, anche con il principio di
eguaglianza.
Sotto il primo profilo va considerato come l'istituto previsto
dall'art. 30-ter della legge n. 354 del 1975 possa rivelarsi
funzionale - in applicazione del principio di progressività -
all'affidamento in prova cui il condannato militare è abilitato ad
accedere ai sensi della legge 29 aprile 1983, n. 167.
Un istituto che, peraltro, pur con gli adattamenti richiesti
"dalle particolarità dell'organizzazione materiale militare", questa
Corte ha ritenuto di equiparare per certi fondamentali aspetti
all'affidamento in prova del condannato comune, tanto da dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge
29 aprile 1983, n. 167, come sostituito dall'art. 1, numero 1, della
legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede
l'adozione del provvedimento dell'affidamento in prova
indipendentemente dall'osservazione della personalità del condannato
condotta per almeno un mese nello stabilimento militare (sentenza n.
119 del 1992).
Sotto il secondo profilo, la previsione del permesso premio al
condannato militare non si rivela affatto incompatibile con il
particolare status del condannato.
Vero è che questa Corte ha avuto occasione di rimarcare che "i
fini della rieducazione per il condannato militare e per quello
comune si rivelano .. divergenti"; una divergenza che si sostanzia
nel "prevalente recupero al servizio militare per il primo" e nel
"reinserimento sociale per il secondo" (sentenza n. 414 del 1991). Ma
una tale divergenza non pare assumere rilievo nella materia dei
permessi premio, non ravvisandosi la benché minima antinomia con le
finalità proprie della rieducazione militare dall'applicazione di un
istituto che, presupponendo la regolare condotta del condannato e
l'assenza di ogni sua pericolosità sociale, vale a costituire pure
per il condannato militare un incentivo alla collaborazione con
l'istituzione carceraria, in funzione del premio previsto: potendosi
anche qui affermare che il permesso premio è strumento esso stesso
di rieducazione, in quanto consente un iniziale inserimento del
condannato nel contesto sociale, in un quadro certo non incompatibile
con le esigenze proprie del consorzio militare.
7. - L'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n.
354, deve, dunque, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo
nella parte in cui non prevede la concessione del permesso premio ai
condannati alla reclusione militare.
Ciò, ovviamente, sia nel caso in cui venga espiata una pena
originariamente militare sia nel caso in cui la pena della reclusione
militare venga espiata in sostituzione della reclusione comune.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quarto
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986,
n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella
parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei
condannati alla reclusione militare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte