Sentenza n. 227/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 413/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
della regione Puglia 31 dicembre 1991, n. 16 (Adeguamento alle
disposizioni di cui al d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in
legge 28 febbraio 1990, n. 37. Elevazione limiti di età per il
collocamento a riposo dei dirigenti della regione Puglia), promosso
con ordinanzaemessa il 12 dicembre 1995-7 febbraio 1996 dal tribunale
amministrativo regionale della Puglia sui ricorsi riuniti proposti da
Guido Licio contro la regione Puglia, iscritta al n. 464 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In data 6 marzo 1995, Licio Guido, dirigente in servizio
presso la regione Puglia con qualifica di coordinatore dell'Ufficio
del Genio civile di Bari, presentava istanza di trattenimento in
servizio fino al 70 anno di età, assumendo di aver maturato, a
quella data, un'anzianità di servizio utile a pensione di anni 42,
comprensivi, però, di cinque anni corrispondenti al corso legale
della laurea in Ingegneria, già ammessi a riscatto con decreto del
Ministero dei lavori pubblici, dai cui ruoli egli proveniva essendo
successivamente transitato in quelli della Regione. Pertanto,
l'interessato revocava la propria istanza relativa all'ammissibilità
a riscatto del detto periodo di studi, sicché, non raggiungendo con
il solo servizio effettivo il tetto massimo di anni 40, riteneva di
aver diritto a permanere in servizio fino al raggiungimento di tale
tetto e, comunque, fino a 70 anni.
Contro il provvedimento del responsabile del settore personale
della regione che rigettava tale domanda, disponendo il collocamento
a riposo dell'ing. Guido alla data del 31 agosto 1995, lo stesso
presentava ricorso al Tribunale amministrativo regionale della
Puglia, che accoglieva la richiesta di sospensiva proposta in via
incidentale dal Guido.
Con successivo ricorso, veniva impugnata la delibera con la quale
la Giunta regionale, prendendo a sua volta in esame, dopo
l'intervento dell'ordinanza suddetta, la domanda del Guido, la aveva
rigettata.
Il tribunale amministrativo regionale della Puglia sospendeva
l'efficacia anche del nuovo provvedimento.
Nel corso dell'udienza di merito, l'adito tribunale amministrativo
regionale, con ordinanza del 12 dicembre 1995 (r.o. n. 464 del 1996),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge della regione Puglia 31 dicembre 1991, n. 16 (Adeguamento
alle disposizioni di cui al d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413,
convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37. Elevazione limiti di
età per collocamento a riposo dei dirigenti della regione Puglia),
nella parte in cui essa prevede che il servizio utile per il
conseguimento del massimo della pensione debba ricomprendere i
"servizi riscattabili e ricongiungibili" e non già quelli riscattati
e ricongiunti con atto formale.
Tale disciplina, ad avviso del giudice a quo, precludendo la
facoltà di revoca della istanza di riscatto dei servizi, si porrebbe
in contrasto con la normativa statale di cui al d.-l. 27 dicembre
1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1990, n. 37, secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte dei
conti, che ha ritenuto che la circostanza che il dipendente si sia
avvalso del beneficio del riscatto non esclude che egli possa in
seguito rinunciarvi, fino al momento in cui il riscatto non si sia
attualizzato nel provvedimento di liquidazione della pensione.
Sarebbe, in tal modo, violato l'art. 117 della Costituzione.
Inoltre, si determinerebbe una ingiustificata disparità di
trattamento tra i dipendenti statali e quelli della regione Puglia,
cui non è consentito di rinunciare alla domanda di riscatto già
presentata al fine di avvalersi del beneficio del trattenimento in
servizio.
Tale disparità sarebbe, tra l'altro, operata in un momento in cui,
per l'allungamento della vita media dei pensionati e per l'esigenza
di arginare la rilevantissima spesa pubblica in materia
previdenziale, comunque a carico dello Stato, si tende a scoraggiare
il pensionamento anticipato e a favorire, invece, il mantenimento in
servizio dei dipendenti pubblici.
2. - Nel giudizio non ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta
all'esame della Corte riguarda l'art. 1 della legge della regione
Puglia 31 dicembre 1991, n. 16 (Adeguamento alle disposizioni di cui
al d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio
1990, n. 37. Elevazione limiti di età per collocamento a riposo dei
dirigenti della regione Puglia), nella parte in cui, nel consentire
al personale dirigenziale che debba essere collocato a riposo per
raggiunti limiti di età e che non abbia maturato gli anni di
servizio attualmente richiesti per il massimo della pensione, di
essere trattenuto in servizio fino al 70 anno di età, prevede che il
servizio utile per il conseguimento del massimo della pensione debba
ricomprendere i servizi "riscattabili e ricongiungibili", anziché
riscattati e ricongiunti con atto formale secondo la disciplina della
normativa statale di cui al d.l. n. 413 del 1989, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 37 del 1990. Sarebbero violati l'art.
117 della Costituzione per il contrasto con i principi fondamentali
della normativa statale in materia, e l'art. 3 della Costituzione per
la ingiustificata disparità di trattamento che si determinerebbe tra
i dirigenti statali e quelli regionali.
La differente formulazione della norma impugnata rispetto alla
legge statale escluderebbe, infatti, ad avviso del tribunale
amministrativo regionale della Puglia, la facoltà di revocare
l'istanza, eventualmente già presentata, di riscatto dei servizi
utili a fini pensionistici, a differenza di quanto accadrebbe per i
dirigenti statali, che potrebbero invece rinunciarvi fino al momento
in cui il riscatto non si sia attualizzato nel provvedimento di
liquidazione della pensione.
2. - La portata della norma censurata e l'esame della relativa
questione sotto i profili denunciati non comportano in questa sede la
soluzione del problema interpretativo relativo alla possibilità
della revoca della domanda di riscatto dei periodi utili e
computabili ai fini del trattamento pensionistico, possibilità sulla
quale vi è un indirizzo interpretativo del giudice amministrativo e
pensionistico tutt'altro che univoco. Infatti, la stessa norma
denunciata affronta il problema del trattenimento in servizio a
domanda, oltre i limiti di età fino al raggiungimento del limite
massimo di anni per il calcolo della pensione, e comunque non oltre
il 70 anno di età, ponendo come presupposto soggettivo che il
dipendente con qualifica dirigenziale non abbia maturato gli anni di
servizio richiesti per il massimo della pensione, ivi compresi i
servizi riscattabili e ricongiungibili.
Tale disposizione testuale, accompagnata, sia pure in modo anomalo,
da una osservazione in calce alla legge pubblicata quale che ne possa
essere la rilevanza ha la evidente finalità di una migliore e
precisa determinazione dei presupposti del beneficio con minore
rischio di contenzioso (e perciò stesso non irrazionale né
contraria al buon andamento dell'amministrazione).
La norma, prendendo in considerazione i servizi suscettibili di
riscatto o di ricongiunzione, tende a rendere irrilevante ogni
problema della attualità del riscatto di periodi e della relativa
mutazione a seguito di revoca da parte dell'interessato: la legge
regionale ha mantenuto la ratio comune alle varie norme statali in
materia - caratterizzate sempre da interventi episodici e settoriali
-, di dare la possibilità di raggiungere il tetto massimo di anni 40
valutabili (v. ordinanza n. 209 del 1991), ma ha limitato il
beneficio a coloro che non avevano la possibilità di raggiungere
tale limite massimo, lasciando fuori coloro che tale possibilità
avevano già acquisito o erano nelle condizioni di acquisire in base
alla preesistente legislazione in materia di periodi riscattabili o
ricongiungibili.
3. - I principi, desumibili dalla legislazione statale in materia e
chiariti da questa Corte, sono che il trattenimento in servizio,
oltre i limiti di età stabiliti in via generale per determinati
settori o per particolari categorie di dipendenti, può avvenire solo
su domanda dell'interessato, e non d'ufficio da parte
dell'amministrazione (sentenza n. 162 del 1997 e nei soli casi e per
i periodi previsti dal legislatore, che non è tenuto ad una
estensione generalizzata; inoltre, che il bene costituzionalmente
protetto è rappresentato dal conseguimento della pensione al
"minimo", mentre non gode di eguale protezione il raggiungimento del
trattamento pensionistico massimo; che in particolare la disciplina
legislativa sul trattenimento in servizio, al di là del limite di
età fissato per il collocamento a riposo, rientra nella sfera
discrezionale del legislatore statale o regionale, sempre che non sia
violato il canone di ragionevolezza (sentenze n. 422 del 1994; n. 475
del 1993; nn. 374 e 90 del 1992; nn. 491, 490 e 440 del 1991;
ordinanza n. 380 del 1994);
Come sottolineato nella citata sentenza n. 162 del 1997, in materia
di limiti di età e di trattenimento in servizio di dipendenti
regionali, il legislatore regionale non è tenuto a conformarsi
pedissequamente alle singole disposizioni statali relative al
pubblico impiego, ma è vincolato dai principi fondamentali della
legislazione statale, che "possono consistere in un complesso
articolato di criteri direttivi risultanti dalla regola generale
vigente nel settore ed integrata dalle possibili deroghe stabilite
dalla medesima legislazione. Pertanto lo stesso legislatore dovrà
attenersi alla regola generale e potrà distaccarsene soltanto con la
previsione di discipline derogatorie identiche a quelle dettate dalle
leggi dello Stato, ovvero riconducibili alla medesima ratio (...). La
regola consiste nel divieto per il legislatore regionale di stabilire
in via generale una disciplina che preveda per il personale della
Regione un'età massima per il collocamento a riposo superiore a
quella fissata dalle leggi statali per la corrispondente categoria
dei dipendenti" (sentenze n. 162 del 1997; n. 186 del 1990 e n. 238
del 1988).
Infine, il limite massimo dell'età lavorativa, legislativamente
fissato a seconda delle categorie, può essere, dallo stesso
legislatore, anche da quello regionale, derogato a fini assicurativi
e previdenziali (sentenza n. 238 del 1988): il legislatore regionale,
come è libero, in una scelta non irragionevole, di accordare in via
generale o per determinate categorie il trattenimento in servizio
tenuto conto della situazione del personale del settore, così ha la
facoltà di circoscrivere la possibilità di usufruire della deroga
soltanto al periodo strettamente necessario per raggiungere tale
scopo (sentenza n. 238 del 1988).
Le scelte del legislatore regionale della Puglia sono state
tutt'altro che manifestamente arbitrarie o irragionevoli o
discriminatorie, come sopra rilevato, essendo stati fissati limiti
precisi e esattamente corrispondenti alla ratio, di pregio
costituzionale, di consentire il raggiungimento del limite massimo di
periodi valutabili per la pensione solo a chi non ha altra
possibilità di raggiungere tale limite.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge della regione Puglia 31 dicembre 1991, n.
16 (Adeguamento alle disposizioni di cui al d.-l. 27 dicembre 1989,
n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37. Elevazione
limiti di età per collocamento a riposo dei dirigenti della Regione
Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 3 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1997:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte