Sentenza n. 227/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8,
della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il
24 dicembre 1998 dal pretore di Padova sul ricorso proposto da Tania
Catarama contro il Prefetto di Padova, iscritta al n. 121 del
registro ordinanze 1999, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Padova ha sollevato, con ordinanza del 24
dicembre 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
disposizione ora contenuta nell'art. 13, comma 8, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
2. - Il pretore è chiamato a definire il ricorso di una
cittadina extracomunitaria avverso il decreto di espulsione
amministrativa del Prefetto, ricorso che è stato proposto oltre un
mese dopo la comunicazione del decreto, mentre l'art. 13, comma 8,
del citato decreto legislativo stabilisce a tal fine il termine di
cinque giorni; a spiegazione del ritardo, riferisce l'ordinanza di
rimessione, la ricorrente, cittadina rumena, ha allegato la
difficoltà di comprensione del contenuto dell'atto, redatto in
lingua italiana e tradotto in inglese.
Osserva il pretore che l'art. 11 della legge n. 40 del 1998 (ora
art. 13 del testo unico) stabilisce, al comma 7, che "il decreto di
espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 12 [ora
art. 14 del t.u.], nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente
all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione
in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in
lingua francese, inglese o spagnola".
La traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato, cioè
secondo il rimettente "nella lingua del suo paese natale",
costituirebbe dunque un presupposto di forma necessario e non
sostituibile perché il provvedimento di espulsione possa produrre
effetti nei confronti del destinatario. Ciò equivale, prosegue il
Pretore, a escludere la possibilità, per l'amministrazione, di un
accertamento in concreto della conoscenza o comunque del grado di
conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino
extracomunitario; sarebbe del resto una probatio diabolica la
dimostrazione, da parte dell'interessato, di una conoscenza piena e
approfondita della lingua italiana o di un'altra lingua (diversa
dalla madrelingua) e comunque un'indagine del genere potrebbe
comportare fraintendimenti e incertezze, assegnando uno spazio
eccessivo di discrezionalità all'autorità di polizia.
Dunque, osserva il Pretore, l'ipotesi di traduzione dell'atto in
una delle lingue principali e più diffuse inglese, francese o
spagnolo si configurerebbe come strettamente residuale, quando cioè
risulti oggettivamente impossibile effettuare la traduzione nella
lingua originaria dello straniero, ad esempio per la estrema rarità
di detta lingua o del dialetto parlato dal cittadino
extracomunitario; solo così si giustificherebbe la presunzione
normativa di conoscenza di una di dette lingue internazionalmente
più utilizzate, e l'esclusione di un accertamento in concreto, caso
per caso, dell'effettiva conoscenza linguistica. Ma di regola,
"quando ciò sia possibile", come nel caso di specie, è necessario
che il decreto di espulsione venga consegnato all'interessato
"unitamente a una traduzione del provvedimento medesimo" nella lingua
del destinatario.
Questo requisito di forma del resto si collega direttamente al
rimedio giurisdizionale esperibile contro il decreto di espulsione,
quale delineato sul piano procedimentale dai successivi commi 9, 10 e
11 dell'impugnato art. 11 della legge n. 40 del 1998. Ora, rileva il
giudice rimettente, il comma 8 di questo stesso articolo, nel fissare
il termine - perentorio - di cinque giorni per la proposizione del
ricorso, "non prevede alcun meccanismo di rimessione in termini o di
proroga del termine nel caso in cui il provvedimento sia stato
notificato allo straniero in una lingua da lui non conosciuta".
Ed è appunto in ciò che il rimettente ravvisa la violazione del
diritto di azione e difesa in giudizio tutelato dall'art. 24 della
Costituzione: nella perdita del potere di ricorrere contro il decreto
di espulsione, per l'intempestività del rimedio, nonostante che per
l'omessa traduzione dell'atto nella lingua madre dell'interessato
questi non sia stato messo in grado di comprenderne adeguatamente il
contenuto.
La questione sollevata, conclude il Pretore, è rilevante,
perché investe l'ammissibilità dell'opposizione al decreto e con
essa la validità del provvedimento amministrativo sottoposto a
verifica giudiziale. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Padova dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40
(Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), disposizione ora contenuta nell'art. 13, comma 8, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), il quale stabilisce che "avverso
il decreto di espulsione [dello straniero dal territorio dello Stato,
nei casi previsti dai commi precedenti del medesimo articolo] può
essere presentato [...] ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla
comunicazione del decreto [...]". Il giudice rimettente ritiene che
tale disposizione violi il diritto di azione in giudizio garantito
dall'art. 24 della Costituzione in quanto non prevede, per il caso in
cui il decreto stesso, non essendo stato tradotto nella lingua madre
dell'interessato, non sia stato da questi adeguatamente compreso, la
rimessione in termine dell'interessato o la proroga del termine
stesso.
2. - La questione non è fondata.
Il diritto di azione in giudizio contro atti della pubblica
amministrazione presuppone ovviamente la conoscibilità del loro
contenuto e, di tale conoscibilità, l'uso di una lingua
comprensibile all'interessato è evidentemente condizione necessaria.
È per questa ragione che l'art. 11, comma 7, della legge n. 40 del
1998 (ora art. 13, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998)
stabilisce che il decreto di espulsione è comunicato all'interessato
unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una
traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia
possibile, in lingua francese, inglese o spagnola; l'art. 3 del
d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286), al comma 3 stabilisce che, se lo straniero non
comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere
accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante
appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui
comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue
inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. Tale disciplina corrisponde largamente,
nell'inevitabile limite del possibile, all'esigenza di porre
l'interessato nella condizione di conoscere il contenuto del
provvedimento che lo riguarda, affinché egli possa eventualmente
mettere in atto gli strumenti che l'ordinamento prevede per la difesa
dei suoi diritti (commi 9, 10 e 11 dell'art. 11 in questione).
Il sistema legislativo è così costruito sulla garanzia della
piena conoscibilità del contenuto del provvedimento, garanzia
necessaria all'effettività del diritto di difesa in giudizio,
secondo l'art. 24 della Costituzione, nonché secondo varie
disposizioni di accordi internazionali in materia ai quali l'Italia
ha aderito (v. art. 1 del protocollo n. 7 alla convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
protocollo adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e
reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98; art. 13 del patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, fatto a New
York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25
ottobre 1977, n. 881). Sulla premessa di tale conoscibilità, vale il
termine perentorio di cinque giorni per la proposizione del ricorso,
previsto dalla disposizione impugnata. Il caso eccezionale in cui la
premessa non si realizza, non essendo stata compresa la lingua
impiegata, sta fuori della portata della disposizione impugnata. La
mancata previsione di rimedi per ovviare a tale situazione non
significa affatto come invece presuppone il giudice rimettente nel
proporre la questione di costituzionalità che essa debba ricadere
nella disciplina del termine previsto a pena di decadenza. Se si
tiene ferma l'esigenza che il contenuto del provvedimento sia
conoscibile, affinché possano operare le ulteriori scansioni del
procedimento previsto dalla legge, ove tale conoscibilità non vi sia
occorrerà che il giudice, facendo uso dei suoi poteri interpretativi
dei principi dell'ordinamento, ne tragga una regola congruente con
l'esigenza di non vanificare il diritto di azione in giudizio, come
del resto risulta dalla giurisprudenza dei giudici di merito i quali
- per l'ipotesi in esame e sempre che la comunicazione dell'atto non
abbia comunque raggiunto lo scopo - hanno ritenuto l'inefficacia del
provvedimento non tradotto in lingua comprensibile e la sua
inidoneità a far decorrere il termine per il ricorso. Possibilità
interpretative di questo genere non sono affatto escluse dalla
disposizione sottoposta a controllo, la quale risulta pertanto esente
dal vizio di costituzionalità che le viene imputato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
disposizione ora contenuta nell'art. 13, comma 8, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dal pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte