Sentenza n. 228/1983
Altra decisione · depositata il 21/07/1983 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 10 maggio
1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
promosso con ricorso della Regione Sardegna, notificato il 25 giugno
1976, depositato in cancelleria il 5 luglio successivo ed iscritto al
n. 24 del registro ricorsi 1976 e del quale è stata data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 1976.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1983 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi l'avvocato Giuseppe Guarino, per la Regione Sardegna, e
l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 25 giugno 1976, la Regione Autonoma
della Sardegna ha impugnato la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante
norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, chiedendone
declaratoria, in via principale, di inapplicabilità nel territorio di
essa Regione e, in via subordinata, di illegittimità costituzionale
per violazione degli artt. 3, lett. i, 4, lett. i, e 6 dello Statuto di
autonomia.
L'inquinamento delle acque, disciplinato dalla legge statale
impugnata, rientra infatti, secondo la ricorrente, nella competenza
legislativa ed amministrativa ad essa attribuita nelle materie "pesca"
ed "igiene e sanità".
Nel quadro di tali attribuzioni, la Regione avrebbe ereditato dallo
Stato le funzioni amministrative concernenti "la sorveglianza ed i
permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali" (ex
art. 1 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627). E, per di più, avrebbe
con legge regionale 1 agosto 1973, n. 16, già posto a protezione
delle acque pubbliche dall'inquinamento, una propria ed organica
disciplina legislativa.
Tale ultima normativa - dettata appunto in attuazione di specifiche
prerogative statutarie - dovrebbe, sempre ad avviso della ricorrente,
ritenersi sottratta all'abrogazione disposta dal primo comma dell'art.
26 legge n. 319 del 1976 e quindi tuttora operante nel territorio
sardo.
Qualora, però, il Parlamento avesse inteso assoggettare anche la
Regione Sardegna alla normativa introdotta dalla legge impugnata,
questa ultima sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione
degli artt. 3 (lett. i), 4 (lett. i) e 6 già indicati, concretando
un'arbitraria invasione della sfera di competenza legislativa ed
amministrativa della Regione.
Tale assunto troverebbe puntuale conferma in una recente pronunzia
della Corte: sentenza 4 luglio 1974 n. 204 (rectius 203), la quale -
nello stabilire che spetta allo Stato il potere di autorizzare
l'immissione nelle acque marine (al di là del mare territoriale) di
rifiuti di lavorazione industriale - avrebbe d'altra parte riconosciuto
che l'esercizio di tale potere rientra - fin dove investe la disciplina
della salubrità delle acque territoriali - nella sfera di competenza
della Regione.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, per sostenere l'infondatezza del
ricorso.
La difesa dello Stato richiama all'uopo le precedenti pronunzie di
questa Corte nn. 203/1974 e 23/1957, dalle quali discenderebbe che la
disciplina delle immissioni nelle acque del mare di rifiuti
industriali, siano essi inquinanti o no, soddisfa un interesse che,
indirettamente connesso con quelli caratterizzanti la pesca, è da essi
pur sempre diverso; trattandosi in effetti - se si guarda alla materia
in questione - di industria, piuttosto che di pesca.
Aggiunge l'Avvocatura che - se è pur vero che con dd.PP.RR. 1965
n. 1627, 1975 n. 480 (art. 20) e 1972 n. 4 (art. 13) - sono state
trasferite alla Regione Sardegna le funzioni amministrative concernenti
i permessi per il versamento nelle acque (territoriali) dei rifiuti
industriali - ciò è avvenuto (come viene precisato nelle sentenze
citate) non in attuazione di una competenza statutaria, sibbene
attraverso un ampliamento della stessa. Ciò posto, si deduce che un
eventuale contrasto tra la legge n. 319 del 1976 ora impugnata ed i
precedenti dd.PP.RR. n. 480 del 1975, n. 4 del 1972 e n. 1627 del 1965
non potrebbe in alcun caso giustificare l'avvenuta proposizione, da
parte della Regione Sardegna, della questione di legittimità
costituzionale a norma dell'art. 32 della legge n. 87 del 1953: la
sfera di competenza che la Regione assume invasa risulterebbe, quindi,
"assegnata alla Regione stessa non dalla Costituzione e da leggi
costituzionali", bensì da leggi ordinarie.
Lo stesso contrasto, se esistente, dovrebbe invece "essere risolto
- dal giudice competente e da chiunque sarà chiamato a dare attuazione
alla legge - applicando i principi generali in materia di successione
delle leggi nel tempo".
3. - All'udienza pubblica del 10 maggio 1983 la difesa della
Regione ha chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia
del contendere, tenuto conto della sistemazione della materia, quale
risulta dalla normativa di attuazione dello Statuto sardo, sopravvenuta
alla legge statale dedotta in controversia. L'Avvocatura dello Stato
si è associata alla richiesta. Considerato in diritto :
Il patrocinio della Regione e l'Avvocatura dello Stato hanno, come
si precisa in narrativa, chiesto alla Corte di pronunziare la
cessazione della materia del contendere. L'istanza va accolta. Alla
normativa censurata è infatti seguito il d.P.R. 19 giugno 1979, n.
348, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". Gli artt. 22
e ss. di tale decreto stabiliscono - direttamente o mediante il
richiamo di altra normativa, e sempre con riguardo ai vari possibili
aspetti del fenomeno dell'inquinamento - quali funzioni amministrative
residuano allo Stato e quali altre, invece, sono rimesse alle Regioni,
o agli enti territoriali minori. Queste disposizioni, prodotte in
attuazione dello speciale Statuto di autonomia attribuito alla
ricorrente, definiscono quindi l'assetto delle competenze, con
specifico ed espresso riguardo alla materia, della quale si occupava la
legge impugnata. Ciò basta per concludere che la materia del
contendere è venuta meno.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte