Sentenza n. 228/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/11/1986 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 370/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, del decreto legge 19 giugno 1970, n. 370 convertito nella legge
26 luglio 1970, n. 576 (riconoscimento del servizio prestato prima
della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle
scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica) promosso con
ordinanza emessa l'11 luglio 1983 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso
proposto da Lai Maria Teresa c/ Ministero della Pubblica Istruzione ed
altro, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984;
visto l'atto di costituzione di Lai Maria Teresa;
udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa in data 11 luglio 1983 il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, su eccezione di parte, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 116 Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma,
d.1. 19 luglio 1970, n. 370, convertito in legge dalla 1. 26 luglio
1970, n. 576, nella parte in cui non consente che alle insegnanti di
ruolo delle scuole materne statali siano riconosciuti, ai fini
giuridici ed economici, i servizi preruolo espletati in scuole materne
gestite dall'Ente per le scuole materne della Sardegna (E.s.ma.S.).
Premesso che la ricorrente Maria Teresa Lai, insegnante di scuola
materna statale, era insorta avverso il provvedimento col quale non le
era stato riconosciuto il servizio prestato - dal 1968/1969 ai primi
giorni dell'anno scolastico 1973/ 1974 - in posizione di incaricata
presso scuole materne gestite dall'Ente per le scuole materne della
Sardegna, il giudice a quo osserva che all'accoglimento del ricorso
osta il disposto della norma denunciata, la quale prevede il
riconoscimento in favore del personale insegnante di scuola materna
statale dei soli servizi pre - ruolo prestati presso scuole materne
"statali o comunali", senza altra aggiunta.
Escluso che la norma sia suscettibile di applicazione analogica o
di interpretazione estensiva, il T.A.R. del Lazio opina che l'omessa
previsione dei servizi svolti per l'E.s.ma.S. a null'altro possa
ascriversi se non ad una vera e propria "dimenticanza" del legislatore.
L'attività espletata presenta, invero, caratteristiche in tutto simili
a quella dei servizi di insegnamento resi in scuole materne statali e
comunali, con orari e programmi identici; e fu nella specie prestata
previo incarico assegnato dall'Ente sulla base di graduatorie compilate
in conformità di criteri di valutazione analoghi a quelli adottati dal
Ministero della pubblica istruzione per la formazione delle graduatorie
del personale docente delle scuole materne statali.
L'Ente per la scuola materna della Sardegna - rileva il giudice a
quo - fu creato, prima della costituzione dell'ente Regione, con 1. 1
giugno 1942, n. 901, come ente di diritto pubblico, sottoposto alla
vigilanza del Ministero allora denominato "dell'educazione nazionale",
con la finalità di "secondare l'attuazione della Carta della scuola,
per quanto riguarda la scuola materna" nella regione sarda e con i
compiti, tra l'altro, di provvedere a trasformare in scuole materne gli
asili esistenti, ad istituire nuove scuole, a coordinare le iniziative
prescolastiche private, a creare e promuovere una edilizia scolastica
igienica e razionale. Esso, inoltre, era (ed è anche attualmente)
abilitato ad organizzare corsi per la preparazione delle insegnanti di
scuola materna e ad assegnare il personale insegnante alle scuole
materne sarde.
L'Ente - si afferma ancora in ordinanza - ha insomma anticipato
nell'isola gli obiettivi e gli strumenti della riforma della scuola
materna poi adottata con l. 18 marzo 1968, n. 444, per l'intero
territorio nazionale. E la sua permanente utilità è stata ribadita
dal d.P.R. 16 giugno 1977, n. 668 che, ai sensi dell'art. 3, 1. 20
marzo 1975, n. 70, ne ha confermato l'esistenza.
2. - Si è costituita in giudizio la ricorrente Maria Teresa Lai
riassumendo quanto già sostenuto nel giudizio a quo circa le
caratteristiche dell'E.s.ma.S. e ponendo in luce l'evidente
sperequazione cui dà luogo la norma denunciata in considerazione del
riconoscimento, invece operato dalla stessa legge, dei servizi resi in
scuole parificate, popolari, sussidiate e comunali; le quali - come si
osserva nella memoria difensiva depositata in limine iudicii - non
furono istituite dallo Stato né possono, sotto alcun profilo,
considerarsi istituzioni statali. D'altronde - afferma ancora la
ricorrente - l'attività espletata dall'E.s.ma.S. rivela uno stretto
rapporto di strumentalità e di accessorietà con l'ente Regione (dopo
che ad esso fu attribuita competenza legislativa in materia con l.
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e addirittura appare
qualificabile come attività dello Stato, sia pure delegata, per il
periodo antecedente.
Si rammenta, infine, che il Consiglio di Stato, con i pareri n.
1628/76 e n. 2997/76, ha consentito il riconoscimento del servizio reso
in scuole materne regionali, che pure non è espressamente contemplato
tra quelli menzionati dalla disposizione denunciata; e che la stessa
Amministrazione, nella seconda delle due relazioni trasmesse al giudice
a quo che ne aveva fatto richiesta, ha ammesso che i servizi in
questione "se non espressamente previsti dalla normativa, sono però
sostanzialmente identici, per la natura dell'attività svolta e per i
soggetti fra cui si è svolta la prestazione, a quelli prestati nelle
scuole materne comunali e regionali".
3. - Non è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto :
1. - A sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto legge 19
giugno 1970, n. 370 (riconoscimento del servizio prestato prima della
nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole
di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito nella
legge 26 luglio 1970, n. 576, "sono riconosciuti", "come servizio di
ruolo", "i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole
materne statali o comunali". Rilevando che la riportata disposizione
contempla, accanto alle scuole statali, esclusivamente quelle
"comunali", e deducendone che, quindi, sono escluse le scuole di altri
enti territoriali, il Provveditore agli studi di Oristano negava
all'insegnante Lai Maria Teresa il riconoscimento, come servizio
preruolo, di quello prestato negli anni scolastici dal 1968 69 fino al
1973 - 74, quale incaricata, presso le scuole materne gestite dall'Ente
per le scuole materne della Sardegna (E.s.ma.S.). L'interessata
impugnava il provvedimento, proponendo ricorso con atto che notificava,
non solo al Provveditore agli studi di Oristano, ma anche al Ministero
della pubblica istruzione, e che depositava presso il T.A.R. del Lazio,
dinanzi al quale denunciava l'illegittimità costituzionale dell'art.
2, secondo comma, della legge (di conversione) n. 576 del 1970 per
contrasto con gli artt. 3, 33, 97 e 116 ss. Cost.
2. - Il T.A.R. del Lazio, premesso che "il ricorso non appare
accoglibile in via immediata", in quanto la disposizione impugnata
sarebbe insuscettibile, sia di interpretazione analogica, sia di quella
estensiva, e che pertanto la rigorosa applicazione fattane dal
Provveditore agli studi di Oristano sarebbe ineccepibile, rileva
peraltro che i servizi svolti per l'E.s.ma.S. presentano
"caratteristiche di estrema vicinanza a quelle dei servizi di
insegnamento in scuole materne statali e comunali". E dopo avere
sottolineato, percorrendo la normazione succedutasi dal 1942, anno in
cui l'Ente venne creato: che questo "ha finito per funzionare da ente
strumentale di gestione "codipendente" dallo Stato e dalla Regione";
che gli incarichi vengono conferiti sulla base di graduatorie compilate
"in conformità di criteri di valutazione analoghi a quelli adottati
dal Ministero"; che titolo di studio, durata di anni scolastici, orari
e programmi sono "identici a quelli delle scuole statali", dichiara di
ravvisare "sospetti notevoli di contrasto con gli artt. 3 e 97 alla
luce anche dell'art. 116 Cost., di quella che appare una "dimenticanza"
del legislatore, laddove, al secondo comma dell'art. 2 del decreto
legge n. 370 del 1970, non ha consentito il riconoscimento dei servizi
prestati presso le scuole gestite dall'Ente scuole materne della
Sardegna".
3. - Nel presente giudizio non è intervenuta l'Avvocatura dello
Stato, mentre si è costituita la parte privata, la quale, in aggiunta
all'atto di costituzione ha depositato, nell'imminenza dell'udienza di
discussione, una memoria particolarmente elaborata, in cui la questione
viene esaminata in tutti i suoi aspetti: in particolare, dopo avere
imputato alla pubblica amministrazione "una illegittima interpretazione
restrittiva", riporta gli atti parlamentari per dimostrare quale sia la
ratio ispiratrice della legge.
4. - Con nota dell'ottobre 1981, e perciò circa due anni prima
dell'emissione dell'ordinanza de qua, il Ministero della pubblica
istruzione, dopo avere prospettato gli argomenti poi fatti propri dal
giudice amministrativo, e più sopra riassunti, comunicava
all'Avvocatura dello Stato di ritenere non più sostenibile, "anche ai
fini di giustizia sostanziale", "l'interpretazione restrittiva del
decreto legge n. 370 del 1970", giacché le considerazioni esposte
nella nota legittimavano "una interpretazione più ampia rispetto
all'angustia interpretativa precedente", e perciò il riconoscimento di
servizi "sostanzialmente identici", anche se "non espressamente
previsti dalla normativa".
Poiché è avviso di questa Corte che la ratio legis porta a
condividere gli argomenti e le conclusioni cui è pervenuta
l'amministrazione, ne consegue che l'impugnata disposizione,
interpretata nel senso di cui alla predetta nota - nel senso, cioè,
che vanno riconosciuti come servizi preruolo anche quelli prestati
presso l'E.s.ma.S. - risulta conforme a Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, d.1. 19
giugno 1970, n. 370, convertito in legge dalla 1. 26 luglio 1970, n.
576, in riferimento agli artt. 3, 97 e 116 Cost., sollevata dal T.A.R.
del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte