Sentenza n. 228/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, in
relazione all'art. 42, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1994 dal
Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la curatela
del Fallimento della "3E s.p.a." e la Banca Agricola milanese s.p.a.
iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visti l'atto di costituzione della Banca Agricola milanese s.p.a
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore
Renato Granata;
Uditi l'avv. Massimo Luciani per la Banca Agricola Milanese s.p.a.
e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto In un giudizio civile tra la curatela del Fallimento della "3E
s.p.a." e la Banca Agricola Milanese s.p.a. - nel quale si
controverteva sull'efficacia di pagamenti effettuati dalla convenuta
per conto della "3E", sua correntista, dopo la sentenza dichiarativa
di fallimento ma prima della sua affissione ex art. 17 del regio
decreto del 1942, n. 267 - il Tribunale di Milano adito, ritenutane
la rilevanza e la non manifesta infondatezza in riferimento all'art.
24 della Costituzione, ha sollevato, con ordinanza del 17 febbraio
1994, questione incidentale di legittimità dell'art. 44, in
relazione all'art. 42, del regio decreto n. 267 del 1942 (legge
fallimentare) "nella parte, in cui non è previsto che gli effetti
del fallimento rispetto ai terzi decorrano dall'affissione, salvo
prova contraria della conoscenza da parte del terzo della sentenza di
fallimento".
Secondo il giudice a quo, la normativa denunciata - nella
consolidata interpretazione giurisprudenziale costituente il diritto
vivente, secondo cui gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da
lui, o per conto di lui, eseguiti dopo la pubblicazione (attraverso
il deposito in cancelleria) della sentenza dichiarativa di fallimento
sono immediatamente inefficaci nei confronti dei creditori anche
prima dell'affissione (alla porta esterna del Tribunale) ai sensi del
citato art. 17 della legge fallimentare, e senza che rilevi
l'eventuale buona fede dei terzi - comporterebbe, in danno di questi,
una sostanziale privazione del diritto della difesa "che vive proprio
nella esclusione di una responsabilità senza colpa". Dal che appunto
l'ipotizzato vulnus all'art. 24 della Costituzione.
Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Banca Agricola
Milanese, svolgendo considerazioni adesive a quelle contenute
nell'ordinanza di rinvio ed, in particolare, sostenendo che la
pertinenza del parametro costituzionale, ivi richiamato, risulterebbe
confermata dalle recenti sentenze della Corte nn. 32, 47 e 110 del
1995, nelle quali questioni analoghe, a quella odierna, sarebbero
state esaminate in relazione al citato art. 24.
In senso opposto ha concluso l'Avvocatura dello Stato, per
l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, escludendo la
fondatezza della proposta impugnativa, in considerazione soprattutto
della "non conferenza del richiamo all'art. 24 Cost.", non venendo in
questo caso in gioco l'esercizio della tutela giurisdizionale. Considerato in diritto Il Tribunale di Milano dubita che l'art. 44 della legge
fallimentare, che fa decorrere gli effetti della sentenza di
fallimento, di cui al precedente art. 42, dalla data della sua
pubblicazione, contrasti con l'art. 24 della Costituzione, nella
parte in cui considera tali effetti opponibili anche al terzo di
buona fede, che abbia contrattato con (o per) il fallito dopo il
fallimento, ma prima della affissione della correlativa pronunzia ai
sensi dell'art. 17 della stessa legge.
La questione così prospettata non è fondata, per la non
pertinenza del riferimento all'art. 24 Cost., così come eccepito
dall'Avvocatura dello Stato.
Occorre, invero, distinguere tra i profili processuali
dell'esecuzione concorsuale - in relazione ai quali la conoscenza o
la conoscibilità della sentenza, o di altro connesso provvedimento
decisorio della procedura, assumono rilievo ai fini della correlativa
impugnazione - e profili, invece, sostanziali, come quelli che
vengono nella specie in considerazione per quanto attiene
all'automatismo degli effetti del fallimento con aggancio ad un
momento temporale unico.
I profili processuali della disciplina fallimentare coinvolgono
all'evidenza il diritto della difesa; e ad essi hanno appunto
(direttamente o per taluni aspetti) riguardo la sentenza n. 110 del
1995 (sul dies a quo del termine per l'azione revocatoria, ex art. 67
legge fallimentare) e l'ordinanza n. 32 del 1995 (sulla posizione dei
crediti anteriori all'amministrazione controllata, ai fini della
formazione dello stato passivo, nel fallimento conseguente, e della
correlativa opponibilità), richiamate dalla Banca come precedenti in
relazione all'art. 24 della Costituzione (mentre nella sentenza n.
47/1995, pure essa a tal fine richiamata dalla parte, la censura per
violazione del diritto di difesa risulta viceversa assorbita).
Diversamente, nel caso di specie, l'art. 24 non può essere
invocato, perché il combinato contesto delle norme denunciate non
attiene al regime delle impugnazioni della sentenza di fallimento, ma
al momento di produzione di taluni suoi effetti, che il legislatore
ha inteso ricollegare, con immediatezza ed unità temporale,
direttamente alla pubblicazione, con il deposito in cancelleria (che
segna la prima esteriorizzazione di quella pronunzia quale
espressione di imperatività giurisdizionale, suscettibile di
potenziale conoscenza): così individuando - sul piano sostanziale -
e con esercizio di discrezionalità legislativa, il punto di
equilibrio tra le contrapposte istanze di garanzia dei creditori
(contro atti che ne alterino la par condicio a ridosso della
pronuncia di fallimento) e di tutela dei terzi coinvolti nella
procedura, in modo che volutamente prescinde dalle ulteriori forme di
pubblicità previste, ad altri fini, dall'art. 17. Il coinvolgimento
di detta ultima disposizione nell'odierna impugnativa - che concerne,
si ripete, la dimensione temporale degli effetti sostanziali del
fallimento - è quindi, a sua volta, fuori luogo; né può valere,
come si pretenderebbe, ad agganciare il parametro dell'art. 24 Cost.,
per la dimostrata arbitrarietà di una siffatta contaminazione tra
effetti sostanziali e profili processuali del fallimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 42, 44 e 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte