Sentenza n. 228/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 del codice
di procedura civile, 274 del codice civile e 38 delle disposizioni di
attuazione del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9
gennaio 1997 dal tribunale per i minorenni di Torino sul ricorso
proposto da Sciandra Cinzia contro Mafrici Francesco, iscritta al n.
459 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di ammissibilità dell'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il tribunale per i
minorenni di Torino, con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, primo e
secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 18 del codice di procedura
civile, 274 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione
del codice civile, nella parte in cui escludono che nel giudizio di
ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità naturale la competenza per territorio,
qualora la causa riguardi un minore, venga individuata nel tribunale
per i minorenni nell'ambito del cui distretto risiede il minore
stesso.
Il giudice rimettente precisa anzitutto che la individuazione del
tribunale territorialmente competente a conoscere dell'azione in
esame è stata lungamente dibattuta sia in giurisprudenza che in
dottrina, dando luogo a contrapposti orientamenti: secondo
l'indirizzo prevalente, l'attribuzione al tribunale per i minorenni
della competenza in questione, ad opera dell'art. 68 della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori), non ha modificato i criteri di individuazione della
competenza per territorio, né ha esplicato effetti sulla regola
generale del luogo di residenza del convenuto, prevista dall'art. 18
cod. proc. civ., attesa soprattutto la natura contenziosa del
giudizio de quo; la tesi minoritaria (Cass. 6 ottobre 1989, n. 3999)
muove, invece, dalla considerazione che la competenza territoriale
del giudice di residenza del minore costituisce un criterio
certamente più rispondente alla realizzazione dell'interesse del
medesimo minore, ponendosi in armonia con i principi generali in
materia di competenza per territorio del giudice specializzato. Con
la sentenza n. 1373 del 1992 le Sezioni unite della Corte di
cassazione hanno composto il contrasto giurisprudenziale, affermando
che in assenza di una espressa disposizione di legge contraria non vi
è alcun motivo per discostarsi dal criterio del foro generale
dell'art. 18 cod. proc. civ., la cui applicazione circa la
determinazione della competenza territoriale anteriormente alla legge
n. 184 del 1983 non era dubbia, e ritenendo del tutto apodittica
l'affermazione secondo cui il giudice specializzato non potrebbe
assolvere appieno ai propri compiti di salvaguardia dell'interesse
del minore se non nell'ipotesi di coincidenza con il giudice di
residenza del minore stesso; la conclusione, a parere delle Sezioni
unite, rimane identica anche dopo l'intervento della Corte
costituzionale, che con sentenza n. 341 del 1990 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ. nella parte
in cui non prevede che l'azione sia ammessa solo se rispondente
all'interesse del minore.
Ad avviso del tribunale rimettente, l'applicazione del criterio del
foro del convenuto, per le cause di dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità naturale, si pone in contrasto con i principi
che regolano la generalità delle procedure devolute al tribunale per
i minorenni, la cui competenza territoriale è per lo più
individuata nel luogo di residenza del minore, come risulta da
numerose disposizioni sia in tema di adozione e affidamento di minori
che relativamente ai provvedimenti limitativi della potestà
genitoriale; proprio in ordine a questi ultimi la Suprema Corte più
volte ha affermato che deve aversi riguardo al luogo di residenza del
minore, dovendosi privilegiare le esigenze di realizzazione
dell'interesse del medesimo, rispetto alle quali l'organo più
funzionale è quello del distretto di appartenenza.
La diversità di disciplina rispetto a procedure che ugualmente
richiedono una valutazione dell'interesse del minore, come quelle
dirette all'emanazione di provvedimenti ablativi della potestà
genitoriale, ovvero quelle in materia di adozione e affidamento,
induce il rimettente a sospettare la violazione del principio di
eguaglianza, per la necessità di sottoporre ad un medesimo
trattamento, anche nelle modalità di attuazione in sede
giurisdizionale, situazioni e aspettative che appaiono identiche
sotto il profilo sostanziale.
La normativa in oggetto, rendendo più onerosa l'azione da parte
del genitore ricorrente con il quale il minore convive e affievolendo
le probabilità di una sua instaurazione, sembra al rimettente porsi
in contrasto con il principio di accesso alla tutela giurisdizionale
e con quello di tutela della famiglia e della sua formazione, che si
attua anche attraverso l'acquisizione, per via legale, del secondo
genitore. Relativamente a quest'ultimo principio il giudice a quo
sottolinea come l'evoluzione giurisprudenziale successiva alla citata
sentenza della Corte n. 341 del 1990 sia orientata nel senso del
perseguimento della genitorialità completa, per gli effetti
positivi, nello sviluppo della prole, della contemporanea presenza di
entrambe le figure genitoriali, a meno che ciò non determini
concreto pregiudizio per il minore, onde ogni ostacolo che il
genitore ricorrente incontra si riflette sullo status personale del
minore, nel cui interesse egli agisce.
Ad avviso del rimettente, si profilerebbe inoltre un contrasto con
il principio costituzionale di protezione dell'infanzia e della
gioventù, in quanto una efficace tutela dei minori non potrebbe
attuarsi senza la predisposizione di strumenti processuali specifici
e adeguati alle problematiche psicoaffettive dei medesimi.
L'ordinamento ha infatti previsto un organo specializzato, ha
introdotto procedure che privilegiano la speditezza e la
realizzazione degli interessi dei minori ed ha disegnato un processo
penale con regole proprie. Inoltre, quando la giurisdizione
coinvolge un minore, il citato principio costituzionale deve
intendersi quale diritto a non subire conseguenze negative per
effetto di esperienze processuali: al riguardo, il rimettente avverte
che nelle procedure in questione può rendersi indispensabile
l'audizione del minore, la quale darebbe luogo a gravi disagi se
fossero necessari anche lunghi spostamenti sul territorio. Infine, il
rimettente sottolinea che l'efficacia dell'attività svolta dagli
organi sociali e amministrativi di tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza potrebbe essere compromessa dalla mancata
corrispondenza tra il luogo in cui vive il minore, il luogo ove
operano i servizi stessi e la sede del tribunale per i minorenni,
determinandosi un'incongrua sovrapposizione di procedure, ad opera di
organi giudiziari diversi per territorio. Considerato in diritto
1. - Il tribunale per i minorenni di Torino ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, primo e secondo comma, e
24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 18 cod. proc. civ., 274 cod. civ. e 38
disp. att. cod. civ., nella parte in cui escludono che nel giudizio
di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità naturale la competenza per territorio,
qualora la causa riguardi un minore, venga individuata nel tribunale
per i minorenni nell'ambito del cui distretto risiede il minore
stesso.
Ad avviso del tribunale rimettente le norme censurate si porrebbero
in contrasto:
a) con l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata
diversità di disciplina processuale di situazioni identiche sul
piano sostanziale, le quali dovrebbero ricevere un medesimo
trattamento anche nelle modalità di attuazione in sede
giurisdizionale;
b) con gli artt. 24, primo comma, e 31, primo comma, della
Costituzione, poiché l'applicazione del criterio del foro del
convenuto, rendendo più onerosa l'azione da parte del genitore
ricorrente ed affievolendo la probabilità della sua instaurazione,
può ostacolare l'accesso alla tutela giurisdizionale e pregiudicare
la formazione della famiglia, che si attua anche attraverso
l'acquisizione, per via legale, del secondo genitore;
c) con l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, in quanto
una efficace tutela dei minori non potrebbe attuarsi senza la
predisposizione di strumenti processuali specifici e adeguati alle
problematiche psicoaffettive dei medesimi.
2. - La questione non è fondata.
Con la modifica dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del
codice civile, introdotta dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n.
184, il legislatore, attribuendo al tribunale per i minorenni -
quando l'azione riguardi minori - la competenza in ordine alla
dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, in
precedenza spettante al tribunale ordinario, ha indubbiamente inteso
esaltare la specificità delle funzioni del detto organo, ritenendolo
particolarmente idoneo a valutare le problematiche sottese
all'accertamento dello status del minore.
La modifica in esame non ha tuttavia comportato deroghe ai criteri
di determinazione della competenza territoriale, la quale continua ad
individuarsi sulla base delle ordinarie regole del processo di
cognizione. Del che si duole il giudice a quo, lamentando la
violazione dei principi enunciati negli artt. 3, 24 e 31 della
Costituzione.
Benché possa convenirsi con il tribunale rimettente che la
competenza territoriale di un giudice diverso da quello del luogo in
cui risiede il minore è talvolta fonte di disagi, connessi per lo
più all'acquisizione dei particolari e delicati elementi probatori
che il procedimento in esame richiede, tuttavia essi non si traducono
per ciò solo nella violazione di precetti costituzionali, poiché il
diritto di azione non è in alcun modo impedito, né seriamente
ostacolato dalla mera distanza tra il luogo di abituale dimora del
minore e la sede del tribunale minorile competente e la specificità
delle funzioni di tale organo garantisce comunque ex se una
particolare e attenta ponderazione delle problematiche psicoaffettive
del minore medesimo e la predisposizione di ogni cautela atta ad
evitare allo stesso qualunque turbamento.
Le difficoltà di carattere procedimentale prospettate dal
rimettente trovano peraltro soluzione negli stessi strumenti
processuali che consentono l'assunzione dei mezzi di prova fuori
della circoscrizione del tribunale attraverso delega al giudice
minorile del luogo: ciò vale ad escludere che la concreta
applicazione delle norme censurate possa involgere questioni di
costituzionalità.
3. - Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che
rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore non solo la
conformazione generale degli istituti processuali, ma anche, in
particolare, la determinazione delle competenze e la ripartizione
della giurisdizione, purché effettuate nei limiti della
ragionevolezza (tra le tante, sentenze nn. 451 del 1997, 429 del
1991, 193 del 1987; ordinanze nn. 139, 63 e 7 del 1997).
Una volta affidata la cognizione dell'azione in esame al giudice
che per composizione e specificità di competenze risulta più idoneo
a dare risposta alle complesse esigenze del minore, si appalesa non
irragionevole la scelta del legislatore di lasciar operare i criteri
determinativi della competenza territoriale secondo le regole
generali previgenti; tanto più in relazione ad un'azione, come
quella in oggetto, che presenta elementi di natura tipicamente
contenziosa e che non può essere ricondotta al genus dei
procedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà
genitoriale - invocati dal rimettente quale tertium comparationis - i
quali costituiscono espressione della categoria dei provvedimenti di
volontaria giurisdizione, né ai provvedimenti in materia di adozione
e affidamento, i cui presupposti di fatto - e specificamente lo stato
di abbandono - impediscono ogni comparazione.
Del resto l'unica azione che presenta caratteristiche peraltro
speculari a quella in esame è la opposizione al riconoscimento di
figlio naturale, prevista nel quarto comma dell'art. 250 del codice
civile, rispetto alla quale opera lo stesso criterio ordinario del
foro del convenuto per la determinazione della competenza
territoriale del tribunale per i minorenni. Deve quindi escludersi la
sussistenza della lamentata disparità di trattamento di situazioni
asseritamente identiche sotto il profilo sostanziale, poiché la
diversa natura delle azioni considerate giustifica l'assenza di
uniformità processuale dei vari procedimenti, nei quali si impone
comunque la valutazione dell'interesse del minore, appunto attribuita
al giudice minorile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 18 del codice di procedura civile, 274 del codice civile
e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, primo e secondo comma,
e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni
di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte