Sentenza n. 229/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/10/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 599/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo
comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina
dell'ILOR) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1977 dalla
Commissione Tributaria di primo grado di Lecco sui ricorsi proposti da
Cabella Lattuada Bartolomeo iscritta al n. 393 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286
dell'anno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel ricorso presentato da Bartolomeo Cabella Lattuada avverso
l'iscrizione a ruolo, per l'anno 1975, in base alle risultanze
catastali al 31 agosto 1974, dell'ILOR relativa ad alcuni terreni, che
il ricorrente affermava di avere alienato a terzi in epoca precedente,
la Commissione tributaria di primo grado di Lecco, con ordinanza emessa
l'11 marzo 1977, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3,
24 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e
disciplina dell'ILOR), il quale dispone che "per i redditi fondiari
valgono esclusivamente le risultanze del catasto al 31 agosto di
ciascun periodo d'imposta".
Premesso, in punto di rilevanza, che l'interpretazione letterale
della norma dovrebbe condurre al rigetto del ricorso, diretto a
conseguire lo sgravio delle imposte in oggetto, non potendosi prendere
in considerazione, in difetto di voltura alla data del 31 agosto 1974,
delle precedenti alienazioni, osserva l'ordinanza che, notoriamente, la
gran parte dei catasti è in arretrato con l'aggiornamento delle
iscrizioni dei titolari dei terreni, e che, pertanto, l'applicazione
dell'ILOR su tali beni, in base alle risultanze catastali, senza che
sia consentita la prova dell'avvenuta cessione dei beni, determina la
lesione di vari precetti costituzionali.
Anzitutto risulta leso - ad avviso del giudice a quo - l'art. 53
Cost., dal momento che l'imposta, nel caso di difformità tra
risultanze catastali e situazione effettiva della titolarità dei
terreni, viene a gravare su un soggetto che, avendo alienato il bene,
presupposto dell'imposizione, non possiede più, in relazione ad esso,
la capacità contributiva.
È altresì violato - soggiunge l'ordinanza - l'art. 3 Cost., per
l'ingiustificata sperequazione non solo nei confronti dei titolari dei
redditi di altra natura (come, ad esempio, i redditi d'impresa), i
quali sono soggetti ad ILOR solo se nel periodo d'imposta abbiano
conseguito utili e che cessano di pagare dal momento in cui perdono la
titolarità del reddito, ma anche nei riguardi di altri proprietari di
terreni, i cui beni sono censiti in catasti più aggiornati.
Appare infine leso - rileva il giudice a quo - l'art. 24 Cost.,
poiché l'intestatario non può sottrarsi all'imposizione fornendo, in
sede giurisdizionale, la prova contraria rispetto alle risultanze
catastali, che costituiscono presunzione assoluta, in tema di ILOR sui
redditi dei terreni, a differenza di quanto prevede, per gli stessi
redditi, l'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in tema di
IRPEF, che consente di indicare l'avvenuto trasferimento dell'immobile
in contrasto con le risultanze catastali.
Né, d'altra parte, il soggetto iscritto nel catasto, il quale
abbia pagato, è sempre in grado di rivalersi nei confronti
dell'effettivo proprietario, dal momento che l'art. 6, comma primo,
parte seconda, prevede che "la notificazione di atti di imposizione al
soggetto iscritto in catasto è inefficace nei confronti dell'effettivo
titolare", o di chiedere lo sgravio, qualora l'acquirente benefici di
esenzioni o deduzioni d'imposta, ai sensi dell'art. 6, comma secondo,
trattandosi di situazioni di natura soggettiva, per lo più a lui
ignote.
2. - Non si è costituita la parte privata.
Ha svolto intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri,
instando per la declaratoria di infondatezza della questione.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che inesattamente il giudice a quo
ritiene che al contribuente non sia dato alcuno strumento per
contestare le risultanze catastali, poiché l'art. 32 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, dopo aver previsto che i nuovi possessori di
immobili rispondono solidalmente con i precedenti possessori delle
imposte iscritte a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di
tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura
catastale, stabilisce che, nei casi in cui la presentazione della
domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli,
l'intendente di finanza, su richiesta dell'interessato, dispone che
vengano escussi soltanto i nuovi possessori, con espresso divieto
all'esattore di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.
Mediante tale norma, quindi, si ottiene lo stesso risultato concreto
che si attua, per l'IRPEF, con l'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597.
Occorre considerare - soggiunge l'interveniente - che l'ILOR sui
redditi dominicali dei terreni e sui redditi agrari è una imposta
tipicamente reale, e che per tali imposte è tradizionale l'adozione
dell'accertamento su base catastale, poiché l'elevato numero di
partite dei suddetti redditi e la loro relativa stabilità hanno sempre
suggerito al legislatore di non comprenderli nel sistema normale di
accertamento fondato sulla dichiarazione del contribuente e sulla
rettifica dell'ufficio, poiché ciò comporterebbe una enorme mole di
lavoro per una massa di accertamenti, ciascuno, peraltro, di modesta
entità.
Con il sistema catastale - rileva ancora l'Avvocatura dello Stato -
i redditi non debbono essere dichiarati e si procede alla formazione
dei ruoli in base ai dati del catasto al 31 agosto, concentrando la
facoltà di dedurre l'avvenuto mutamento di titolarità dell'immobile
nella fase della riscossione. Risultano quindi contemperate, in tema di
ILOR, le esigenze di snellezza ed economicità del sistema di
accertamento su base catastale prescelto, nella sua discrezionalità,
dal legislatore, pur nella consapevolezza della approssimazione propria
del sistema (legata ad una certa lentezza nelle volture), e quelle del
contribuente a non subire imposizioni fiscali per redditi di cui non
sia più titolare (anche se con strumenti di tutela diversi rispetto a
quelli contemplati per gli stessi redditi ai fini dell'IRPEF), e ciò
consente di escludere la violazione degli artt. 3 e 53 Cost..
Quanto all'asserita lesione dell'art. 24 Cost. - prosegue
l'interveniente - essa è esclusa, poiché il soggetto iscritto in
catasto, oltre a poter evitare di subire l'esecuzione ex art. 32 del
d.P.R. n. 602 del 1973, nel caso in cui abbia invece pagato l'imposta
ha diritto di regresso verso il successivo possessore, a ciò non
ostando l'art. 6, comma primo, seconda parte, del d.P.R. n. 599 del
1973, che concerne non già il ritardo nella voltura, ma la inesattezza
dell'intestazione dovuta ad errori non imputabili all'effettivo
titolare dell'immobile. Qualora, poi, il nuovo possessore sia esente
dall'imposta o abbia diritto a deduzioni (circostanze, queste, da
accertare, secondo la normale diligenza, all'atto del trasferimento),
è consentito al precedente possessore, iscritto in catasto e
conseguentemente nei ruoli, chiedere lo sgravio ex art. 6, comma
secondo, del d.P.R. n. 599 del 1973. Considerato in diritto :
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Lecco sospetta di
illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53
Cost., l'art. 6, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599,
concernente l'istituzione e la disciplina dell'ILOR.
La disposizione stabilisce che per i redditi dominicali dei terreni
e per i redditi agrari soggetti a tale imposta - la quale, secondo il
successivo art. 8, è accertata a cura degli uffici delle imposte ed è
riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (concernente la riscossione delle imposte dirette) -
valgono esclusivamente le risultanze del catasto al 31 agosto di
ciascun periodo annuale d'imposta (anno precedente quello
dell'accertamento).
Con riferimento all'ipotesi (dedotta in un giudizio di impugnazione
del ruolo) di intervenuta cessione del fondo e di voltura chiesta, ma
non eseguita, anteriormente a tale data, il giudice a quo, nel duplice
presupposto che gli aggiornamenti del catasto avvengano con diffuso e
grave ritardo e che la norma vada interpretata nel senso che sancisce
l'inammissibilità in ogni sede e ad ogni effetto della prova diretta a
dimostrare la non rispondenza al vero delle dette risultanze (così
considerate come fonte di presunzione assoluta), sostiene che la norma
stessa si pone in contrasto con gli indicati precetti costituzionali in
quanto:
a) consente l'imposizione e la riscossione di un tributo senza la
corrispondente capacità contributiva (art. 53 Cost.);
b) determina una sperequazione sia rispetto ai titolari di redditi
di altra natura pur soggetti all'ILOR, ma colpiti soltanto se
effettivamente prodotti nel periodo considerato, che rispetto ai
titolari di redditi della stessa natura relativi a beni censiti in
catasti aggiornati (art. 3 Cost.);
c) determina una violazione del diritto di difesa, tenuto conto
degli ostacoli frapposti all'utile esperimento dell'azione di regresso
dallo stesso art. 6, comma primo, parte seconda, che sancisce
l'inefficacia, nei confronti dell'effettivo titolare, della
notificazione di atti di imposizione al precedente possessore, nonché
dallo stesso art. 6, comma secondo, che pone a quest'ultimo l'onere di
chiedere lo sgravio anche per esenzioni o deduzioni (relative
all'effettivo titolare) da esso precedente possessore difficilmente
conoscibili, e così lo assoggetta al rischio di non poter recuperare,
in tal caso, l'imposta da lui pagata.
2. - In primo luogo le censure, come ammette espressamente il
giudice a quo, presuppongono il cattivo funzionamento del servizio di
tenuta del catasto fondiario e in particolare il diffuso e sistematico
ritardo negli aggiornamenti dell'indicazione dei possessori.
Sotto questo profilo esse non si riferiscono a un vizio della norma
impugnata in quanto adotta per l'ILOR sui redditi in argomento il
metodo dell'accertamento catastale - tradizionalmente accolto per le
imposte sui detti redditi (v. da ultimo l'art. 51 T.U. delle leggi
sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645), successivamente
abbandonato per la stessa ILOR col decreto-legge 23 dicembre 1977, n.
936 (convertito con modificazioni non rilevanti ai fini del presente
giudizio dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38), peraltro ratione
temporis non applicabile al caso concreto - ma a meri aspetti
applicativi della (diversa) normativa che prevede e regola il
meccanismo (catasto fondiario) assunto quale referente materiale del
metodo adottato (egualmente deve ritenersi per i riflessi applicativi
di norme concernenti il ruolo del catasto a fini diversi da quelli
tributari: v., ad esempio, la recentissima legge 27 febbraio 1985, n.
52, entrata in vigore il 1 settembre 1985).
Ma anche ad ammettere che le censure investano il metodo di
accertamento catastale ed il sistema normativo in cui esso si colloca
in tutte le implicazioni di questo - in particolare, per quel che
riguarda l'ipotesi considerata, quelle recate dall'art. 32, comma
primo, d.P.R. n. 602 del 1973 sopra richiamato, il quale prevede la
responsabilità solidale del precedente possessore (iscritto in
catasto) e del nuovo possessore per l'imposta e gli accessori relativi
al tempo successivo alla data del titolo che serve di base alla voltura
(cfr. l'art. 196, comma primo, del richiamato T.U. delle leggi sulle
imposte dirette del 1958) - è innegabile che per la configurabilità
di una violazione degli indicati precetti costituzionali dovrebbe in
ogni caso ricorrere l'altro presupposto affermato in concreto dal
giudice a quo. Dovrebbe, cioè, essere vero che il precedente
possessore non possa in alcun modo, in alcuna sede, ad alcun effetto
liberarsi dalle situazioni sfavorevoli poste a suo carico dalla legge
in connessione col metodo di accertamento catastale o porvi comunque
rimedio.
3. - Senonché tale presupposto - la cui affermazione
nell'ordinanza di rimessione si pone per un verso quale parte
integrante delle censure espresse in riferimento agli artt. 53 e 3
Cost., e per altro verso quale nucleo della autonoma censura formulata
in riferimento all'art. 24 Cost. - in realtà non ricorre.
Anzitutto l'art. 32, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973, in
relazione alla solidarietà prevista dal primo comma dello stesso
articolo, stabilisce che, nel caso in cui la domanda di voltura
catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza
"dispone", su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto
i nuovi possessori, con espresso divieto all'esattore di compiere
qualsiasi procedura sui beni dei possessori precedenti (l'intervento
dell'intendente era già previsto dall'art. 196, comma secondo, del
richiamato T.U. delle leggi sulle imposte dirette del 1958, dal cui
precetto - "l'intendente... può disporre" - quello dell'art. 32
d.P.R. n. 602 del 1973 diverge in quanto sancisce la doverosità
dell'intervento). In tal modo è prevista la retrattabilità, in sede
amministrativa e di gestione del ruolo, dell'accertamento catastale,
con la esclusione della riscossione coattiva anticipata del credito
d'imposta, riscossione connessa all'esecutorietà del ruolo secondo gli
artt. 45 e 23 dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973 (v. sul punto la
conforme circolare del Ministero delle finanze 5 novembre 1977, n.
98/15/5218).
Indipendentemente dall'esperimento della descritta iniziativa
presso l'intendente, non vi è motivo di escludere (ed implicitamente
lo ammette la circolare ministeriale suindicata) che, almeno nel caso
di intervenuta presentazione della domanda di voltura, la liberazione
del precedente possessore dalle situazioni sfavorevoli poste a suo
carico dalla legge in connessione col metodo di accertamento catastale
possa esser fatta valere dall'interessato davanti al giudice in sede
cognitoria (restando ovviamente riservata all'intendente di finanza
l'esclusione o la sospensione medio tempore dell'esecuzione).
Soccorre, poi, contrariamente a quanto ravvisato dal giudice a quo,
il rimedio della rivalsa, certamente dato al precedente possessore, il
quale, non avendo potuto avvalersi del mezzo di cui all'art. 32, comma
secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973 per mancata presentazione della
domanda di voltura, abbia pagato l'imposta al fine di evitare
l'escussione o sia stato escusso.
Non vi osta la previsione dell'art. 6, comma primo, seconda parte,
d.P.R. n. 599 del 1973 (ma vedi già l'art. 51, comma secondo, T.U. n.
645/1958 sulle imposte dirette), previsione la quale si riferisce al
soli rapporti tra fisco e vero possessore stabilendo, in deroga al
principio della onnivalidità delle risultanze catastali (anche per
quel che concerne gli elementi obiettivi) che gli atti di accertamento
nei confronti di chi risulta possessore in catasto (eventualmente mai
stato vero possessore) non pregiudicano la difesa delle ragioni del
vero possessore - salvo il caso di imputabilità a lui della
inesattezza delle risultanze catastali - se egli sia richiesto dal
fisco del pagamento dell'imposta.
Né l'azione di rivalsa è vanificata, come sostiene il giudice a
quo, dalle condizioni limitative dello sgravio, perché esse attengono
alla fase di accertamento dell'imposta, cioè di iscrizione nel ruolo e
di gestione amministrativa di questo, e non si riflettono sull'azione
di regresso se non nei limiti di imputabilità del mancato ottenimento
dello sgravio ai rispettivi comportamenti dei soggetti suindicati.
Le questioni sollevate con l'ordinanza in esame sono dunque
interamente non fondate già nelle loro premesse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità dell'art. 6, primo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 599, sollevate, in relazione agli artt. 3, 24 e 53 Cost.,
dall'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte