Sentenza n. 229/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/11/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 40legge 270/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge
20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del
personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1983 dal Consiglio di Stato sul
ricorso proposto dal Provveditore agli studi di Catanzaro ed altro c/
Anzani Maria, iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 dell'anno
1983;
2) due ordinanze emesse il 22 giugno e 6 luglio 1984 dal Consiglio
di Stato sui ricorsi proposti dal Ministero della pubblica istruzione
ed altri c/ Petruzzo Concetta ed altri e Robimarga Franca, iscritte ai
nn. 56 e 231 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 131 bis e 173 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione di Santoro Mario ed altri, nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1986 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
uditi l'avv. Giulio Pizzuti per Santoro Mario ed altri e l'Avvocato
dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con tre ordinanze, del 17 dicembre 1982 sul ricorso proposto
dal Provveditore agli studi di Catanzaro e dal Ministro della pubblica
istruzione contro Anzani Maria ed altri, del 29 giugno 1984 sui ricorsi
riuniti proposti dal Ministero della pubblica istruzione contro
Petruzzo Concetta ed altri, del 6 luglio 1984 sul ricorso proposto dal
Ministero della pubblica istruzione e dal Provveditorato agli studi di
Ancona contro Robimarga Franca, il Consiglio di Stato, VI Sezione
giurisdizionale, solleva questione di legittimità costituzionale
dell'art. 40 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
2. - Il d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, all'art. 77, primo comma,
stabiliva, a favore del personale docente in possesso di anzianità di
servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque
anni, il passaggio ad un ruolo di scuole di grado superiore.
Nel terzo comma lo stesso art. 77 prevedeva: "I passaggi medesimi
sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di
cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili
dopo i trasferimenti". In conformità disponeva l'art. 25
dell'ordinanza dell'11 dicembre 1978 del Ministro della pubblica
istruzione, ma non invece la circolare telegrafica del 16 giugno 1979,
n. 144, con la quale il Ministro della pubblica istruzione riduceva la
disponibilità dei posti da destinarsi a detti passaggi, detraendovi
quelli corrispondenti a docenti di ruolo privi di sede definitiva,
beneficiari del tredicesimo comma dell'art. 13 della legge 463/78 ed
eventuali diciassettisti.
3. - A seguito di tale mutamento del computo dei posti disponibili,
i Provveditori agli studi, che avevano disposto i passaggi ora
risultanti eccedenti rispetto alla disponibilità, come valutata dalla
circolare telegrafica ministeriale, annullarono i passaggi disposti.
Da qui le impugnazioni dei privati presso i T.A.R. dei
provvedimenti di annullamento. Contro le impugnazioni accolte appellava
il Ministro della pubblica istruzione al Consiglio di Stato. Durante il
giudizio di secondo grado sopravveniva la legge 20 maggio 1982, n. 270,
il cui art. 40 stabilisce che "gli insegnanti elementari di ruolo, che
abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1979 - 80, il passaggio nei
ruoli della scuola media ai sensi dell'art. 77 d.P.R. 31 maggio 1974,
n. 417, e successive modificazioni, passaggio poi revocato per
accertata mancanza di posti nei limiti della riserva di cui al medesimo
art. 77, sono immessi nei predetti ruoli della scuola media, con la
decorrenza prevista dal precedente art. 33, comma quarto, nel posto che
sia stato ad essi attribuito o che hanno occupato per successivi
trasferimenti".
Sulla base di questa norma le parti private eccepiscono la
improcedibilità dell'appello del Ministro della pubblica istruzione
per sopravvenuta carenza di interesse dell'Amministrazione a
coltivarlo.
La VI Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato solleva
d'ufficio la questione della legittimità costituzionale del detto art.
40 che appare in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., perché la
discriminazione tra gli insegnanti elementari, che sono favoriti dalla
immissione in ruolo su revoca di provvedimenti di passaggio, e tutti
gli altri "non risulta fondata su qualche ragionevole giustificazione,
essendo insuscettibile di essere valorizzata a questo effetto la
circostanza che quelli, a differenza di questi, siano stati destinatari
di provvedimenti illegittimi. Né può ravvisarsi il titolo
preferenziale nello stato di fatto che tali provvedimenti hanno posto
in essere e nella inopportunità di modificarlo, perché i passaggi di
ruolo a favore dei ricorrenti (e, a quanto si può ritenere, di tutti
gli insegnanti elementari coinvolti in vicende analoghe) sono stati
annullati prima della data in cui dovevano avere esecuzione".
L'art. 40 contrasterebbe altresì con l'art. 97, primo comma,
Cost., perché i passaggi di ruolo disposti in eccedenza della
disponibilità in organico "contrastano, infatti, con l'esigenza che il
numero dei dipendenti di ogni pubblica Amministrazione non ecceda
quello che con la formazione delle piante organiche è ritenuto
necessario e sufficiente, senza di che la relativa spesa pubblica non
trova più la sua giustificazione nel soddisfacimento di un bisogno
pubblico".
4. - Per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura
Generale dello Stato interviene contestando che l'art. 40 sia lesivo di
principi costituzionali.
Esso provvede in via di sanatoria a risolvere "il necessario
problema di dare accoglimento ad aspettative che, comunque, si erano
compiutamente formate sulla base di provvedimenti emanati
dall'Amministrazione in una fase di incertezza sull'intreccio degli
effetti delle norme di immissione in ruolo contenute nella legge n. 463
del 1978 con quelli di disposizioni preesistenti quale è l'art. 77 del
d.P.R. n. 417".
In particolare l'Avvocatura contesta che non sussistesse "il titolo
preferenziale dello stato di fatto e della inopportunità di
modificarlo", dato che molti insegnanti avevano assunto servizio nella
scuola media, lasciando liberi i posti nella scuola elementare che
erano già stati occupati per trasferimento. Non sarebbe violato l'art.
3, primo comma, Cost. perché la posizione di aspettativa
sopradescritta non è configurabile per altri soggetti non
determinabili perché non destinatari di alcun provvedimento. Non
sarebbe violato l'art. 97, primo comma, Cost., che sarebbe invece "leso
dall'abnorme ripristino della situazione giuridica regolata dalla norma
ora all'esame di costituzionalità".
L'Avvocatura dello Stato, inoltre, nell'ultimo degli atti di
intervento, dubita della rilevanza della questione di legittimità
costituzionale della improcedibilità degli appelli
dell'Amministrazione, perché, anche verificata la legittimità
costituzionale dell'art. 40, l'interesse dell'Amministrazione a
coltivare l'appello sussisterebbe in ciò che da detta norma non
discende la convalida dei passaggi a suo tempo disposti ma soltanto
l'immissione nei ruoli della scuola media con decorrenza 10 settembre
1981, posticipata quindi di due anni rispetto ai provvedimenti
annullati.
5. - In uno dei giudizi si sono costituite anche le parti private
Mario Santoro, Angela De Carlo, Rosa Cammardella, Giuseppe Margiotta,
Donato Mancusi, Matteo Gallucci, Maria Schirò, Maria Bozza, Donato
Maiorella, Angela Marsico, Angela Laraia, Maria Rita Castaldi
Benedetti, Maria Livia Di Palma, Filomena Di Perna e Faustina Di
Ciaccio, rappresentate e difese dall'avv. Giulio Pizzuti del Foro di
Roma.
Nella loro difesa le parti assumono l'inammissibilità e
l'irrilevanza della questione sollevata adducendo motivazioni analoghe
a quelle svolte dall'Avvocatura dello Stato nel sostenere
l'infondatezza della questione.
Le parti private hanno depositato nei termini una memoria nella
quale ribadiscono l'eccezione di non proponibilità della questione di
legittimità costituzionale sollevata, in quanto il giudizio davanti al
Consiglio di Stato ha per oggetto la legittimità dell'annullamento
d'ufficio del passaggio dei ricorrenti dai ruoli della scuola
elementare a quelli della scuola media dall'anno scolastico 1979 - 80
ai sensi dell'art. 77 d.P.R. 417/1974. Avendo i T.A.R. accolto i
ricorsi, dichiarando l'illegittimità degli annullamenti, ove fosse
respinto l'appello successivamente proposto dall'Amministrazione, la
norma impugnata (art. 40 della legge n. 270/1982) sarebbe del tutto
ininfluente ai fini della decisione.
Nel merito comunque la pretesa discriminazione denunciata
nell'articolo 40 a favore di coloro che hanno ottenuto il passaggio,
poi annullato, e gli altri, sarebbe puramente teorica, in quanto
l'Amministrazione ha in un primo momento disposto i passaggi di ruolo
per tutti gli insegnanti che si trovavano nelle condizioni previste
dall'art. 77 d.P.R. n. 417/ 1974 e li ha successivamente annullati
ugualmente per tutti. Considerato in diritto :
1. - Sono in questione i passaggi degli insegnanti di ruolo della
scuola elementare nel ruolo della scuola media disposti ai sensi
dell'art. 77 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, per l'anno scolastico
1979 - 80, poi revocati, e quindi, per accoglimento delle impugnative
degli interessati da parte dei T.A.R., convalidati e successivamente,
per appello dell'Amministrazione della P.I., condotti alla seconda
istanza di giudizio del Consiglio di Stato.
Nelle more del giudizio è sopravvenuta la legge 20 maggio 1982, n.
270, il cui art. 40 dispone: "Gli insegnanti elementari di ruolo, che
abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1979 - 80, il passaggio nei
ruoli della scuola media ai sensi dell'art. 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive
modificazioni, passaggio poi revocato per accertata mancanza di posti
nei limiti della riserva di cui al medesimo art. 77, sono immessi nei
predetti ruoli della scuola media, con la decorrenza prevista dal
precedente art. 33, comma quarto, nel posto che è stato ad essi
attribuito o che hanno occupato per successivi trasferimenti".
2. - La VI Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, dinanzi
alla eccezione di improcedibilità proposta dai privati contro
l'appello dell'Amministrazione della P.I. per sopravvenuta carenza di
interesse di questa a coltivarlo, derivata dall'art. 40 della legge 20
maggio 1982, n. 270, che suonerebbe convalida dei provvedimenti di
passaggio poi annullati, ritiene che "non si può argomentare degli
effetti di questa norma senza che ne sia previamente verificata la
legittimità costituzionale".
In effetti la norma sopravvenuta regola puntualmente la situazione
venutasi a determinare a seguito dei provvedimenti adottati
dall'Amministrazione alla stregua della precedente normativa, che è
oggetto delle impugnazioni nei giudizi di merito davanti ai Tribunali
amministrativi.
Né ha rilievo alcuno la diversa decorrenza giuridica della
immissione nei ruoli della scuola secondaria stabilita dalla legge
sopravvenuta - il 10 settembre 1981 - rispetto ai provvedimenti
originari di passaggio risalenti all'anno scolastico 1979 - 80, per
argomentare la non influenza della verifica di costituzionalità
dell'art. 40 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sull'interesse a
coltivare l'appello da parte dell'Amministrazione contro le sentenze
dei T.A.R. che hanno avuto l'effetto di conservare situazioni
temporalmente anticipate di due anni.
Il giudice amministrativo, infatti, sopravvenuta la legge di
sanatoria, non può più sindacare l'operato dell'Amministrazione in
base alla disciplina vigente all'epoca dei provvedimenti impugnati. Il
ius superveniens vincola il giudice a rendere effettiva la propria
ratio che consiste nella specie nell'ovviare alle situazioni di disagio
che si erano determinate per la contraddittorietà dei provvedimenti
amministrativi.
Per evitare un tal vincolo, occorre far cadere la norma
sopravvenuta facendo rivivere quella precedente, e a tale scopo
soccorre appunto il richiesto giudizio di costituzionalità.
3. - Il Consiglio di Stato prende in considerazione due profili,
rispettivamente riferiti a contrasto con l'art. 3, primo comma, e
l'art. 97, primo comma, della Costituzione.
Sotto il primo profilo, della lesione del principio di eguaglianza,
la norma, di cui si chiede a questa Corte l'esame di conformità a
Costituzione, userebbe "trattamento di privilegio in favore di alcuni
insegnanti solo perché destinatari di provvedimenti illegittimi,
annullati prima che con la loro esecuzione si consolidassero situazioni
di fatto meritevoli di qualche tutela".
Così come prospettata, la questione non è fondata. L'articolo 40
è una norma di sanatoria di situazioni soggettive poste in essere da
provvedimenti che successivamente l'Amministrazione in via di
autotutela ha revocato. Data codesta peculiare ratio, la disparità di
trattamento non può essere invocata rispetto a situazioni soggettive
non omogenee, quali quelle di estranei all'aspettativa del ripristino
dell'avvenuto passaggio.
Che i provvedimenti revocati non avessero consolidato situazioni di
fatto meritevoli di tutela, perché il loro annullamento avrebbe data
anteriore a quella della loro esecuzione, è considerazione resa non
decisiva dalla circostanza che a seguito di sentenze dei T.A.R. di
accoglimento delle impugnazioni degli interessati, costoro hanno
assunto servizio nei posti attribuiti con i provvedimenti originari. A
tale situazione di fatto, come realmente verificatasi, si riferisce
esplicitamente l'art. 40 i.f.: "nel posto che è stato ad essi
attribuito o che hanno occupato per successivi trasferimenti".
4. - Sotto il secondo profilo, della lesione del principio di buon
andamento dell'amministrazione, disponendosi passaggi di ruolo oltre la
disponibilità dei posti, non si rispetterebbe "l'esigenza che il
numero dei dipendenti di ogni pubblica amministrazione non ecceda
quello che con la formazione delle piante organiche è ritenuto
necessario e sufficiente, senza di che la relativa spesa pubblica non
trova più la sua giustificazione nel soddisfacimento di un bisogno
pubblico".
Anche quanto a siffatto secondo profilo, la questione non è
fondata.
Non sopravviene alcuna ingiustificata e irrazionale sfasatura tra
bisogni pubblici e spesa pubblica quando nell'ambito della stessa
Amministrazione si verifichi passaggio di personale da un ruolo ad un
altro. Né nella specie è intervenuto aumento delle piante organiche
né sono stati disposti passaggi eccedenti i posti in organico, dal
momento che i destinatari dei provvedimenti originari e della sanatoria
di cui all'art. 40 hanno occupato cattedre già esistenti e in
attività di funzionamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 40 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sollevata, con le
ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte