Corte costituzionale

Ordinanza n. 229/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 91 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) e 223 e

260 del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse

il 28 marzo e il 29 novembre 1985 dalla Corte militare di Appello -

Sezione distaccata in Verona, e l'8 maggio 1987 dal Tribunale

militare di La Spezia, iscritte rispettivamente al n. 344 del

registro ordinanze 1985, al n. 151 del registro ordinanze 1986 e al

n. 605 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 226- bis dell'anno 1985, n. 30, prima

serie speciale, dell'anno 1986 e n. 46, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte militare d'Appello di Verona ed il Tribunale

militare di La Spezia, con le ordinanze in epigrafe, hanno sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a seguito della modifica

apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582, secondo comma, c.p., si

è venuta a determinare una disparità di trattamento in ordine al

reato di lesioni personali così come disciplinato dal Codice penale

e dal cpmp: per il primo infatti le lesioni sono perseguibili a

querela se comportano una malattia di durata fino ai venti giorni,

mentre per il secondo sono perseguibili a richiesta solo se la

malattia non supera i dieci giorni;

Considerato che i giudici militari suppongono in questo modo

esistere un'omogeneità tra la querela e la richiesta di

procedimento, laddove questa Corte ha sempre ritenuto che il primo

istituto è inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre

insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli art.li 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260

C.P.M.P, promossa dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli

artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte