Corte costituzionale

Ordinanza n. 229/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1996 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione

delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 10

dicembre 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Cagliari sul ricorso proposto da Gian Paolo Porcu contro l'Ufficio

delle imposte dirette di Cagliari, iscritta al n. 944 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Cagliari

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

42-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), "nei limiti in cui manchi la

previsione temporale per i rimborsi dei crediti IRPEF per i quali non

si proceda con programmi automatizzati";

che il rimettente - premesso che l'art. 38-bis del d.P.R. n. 633

del 1972, prevede tempi e termini per il rimborso di quanto versato

in eccedenza per IVA, e che, a sua volta, l'art. 36-bis del d.P.R.

n. 600 del 1973 prevede, solo per le procedure automatizzate, che gli

uffici delle imposte procedano, entro il 31 dicembre dell'anno

successivo a quello di presentazione della dichiarazione, alla

liquidazione delle imposte dovute nonché ad effettuare i rimborsi -

lamenta che l'art. 42-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 contempli "per

le procedure non automatizzate" adempimenti per i quali non sono

previsti tempi e termini, trascurando che "il vigente sistema

giuridico deve attuare la par condicio dei contribuenti che debbono

godere di uguale tutela costituzionale".

Considerato che, secondo quanto si evince dall'ordinanza di

rimessione, la controversia innanzi al giudice a quo concerne una

domanda di rimborso di crediti scaturenti da dichiarazione dei

redditi controllata dall'ufficio con la procedura non automatizzata;

che il rimettente, senza chiarire di quale fattispecie di

rimborso si tratta, fra quelle disciplinate negli artt. da 37 a 41

del d.P.R. n. 602 del 1973, denuncia la disposizione dell'art.

42-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, la quale

in realtà concerne l'esecuzione dei rimborsi d'ufficio tramite

procedura automatizzata, senza oltretutto indicare espressamente

alcun parametro costituzionale;

che, pertanto, la questione viene sollevata in termini perplessi

se non contraddittori, non risultando dalla ordinanza i necessari

requisiti di chiarezza, tali da consentirne una inequivoca

valutazione con riguardo sia alla rilevanza che alla non manifesta

infondatezza, onde la stessa va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte