Corte costituzionale

Ordinanza n. 229/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 289 del codice

di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 25 febbraio

1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Reggio Calabria nei procedimenti penali a carico di C.D. ed altri e

di C.G., iscritte ai nn. 381 e 385 del registro ordinanze 1999 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 28,

prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di eguale tenore il giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 289 del codice di procedura

penale, nella parte in cui impone al giudice per le indagini

preliminari di procedere all'interrogatorio dell'indagato prima di

decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione

dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio;

che il rimettente premette di essere stato investito della

richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura

interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio

nei confronti di alcuni pubblici ufficiali sottoposti ad indagini per

il reato di cui all'art. 323 cod. pen., e che, a norma dell'art. 289,

comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 della legge 16

luglio 1997, n. 234, il giudice prima di decidere sulla richiesta

deve procedere all'interrogatorio dell'indagato;

che ad avviso del giudice a quo tale disciplina si pone in

contrasto con i sopra menzionati parametri costituzionali e, in

particolare:

con l'art. 3 Cost., in quanto, essendo il previo

interrogatorio previsto solo in relazione alla misura della

sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, e non

per le altre misure interdittive (sospensione dall'esercizio della

potestà dei genitori e divieto temporaneo di esercitare determinate

attività professionali o imprenditoriali) e, più in generale, per

le misure coercitive, si determina una irragionevole disparità di

trattamento tra situazioni analoghe, ed inoltre perché,

consentendosi all'indagato di conoscere in anticipo le determinazioni

del pubblico ministero, viene introdotta una irragionevole parità

tra accusa e difesa nella fase che attiene all'esercizio dell'azione

cautelare, con conseguente lesione degli interessi della prevenzione

speciale e della salvaguardia della collettività, affidati nel

sistema all'iniziativa cautelare del pubblico ministero;

con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l'anticipazione del

contraddittorio prima dell'emissione della misura solo nei confronti

di determinati soggetti viola il principio di eguaglianza e il

diritto di difesa nei confronti di tutti gli altri indagati passibili

di una misura cautelare personale e, paradossalmente, proprio in

danno dei destinatari di misure che incidono sulla libertà

personale;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che con due distinti atti di intervento ha

chiesto che la questione sia dichiarata infondata, rilevando in

particolare, con riferimento all'ordinanza r.o. n. 381 del 1999, che

la diversità dello status del privato cittadino e del pubblico

ufficiale e l'interesse pubblico sul quale è potenzialmente

destinata ad incidere l'interdizione del pubblico ufficiale

giustificano la disciplina differenziata;

che nell'atto di intervento relativo all'ordinanza r.o.

n. 385 del 1999 l'Avvocatura ha inoltre sottolineato che la

denunciata disparità di trattamento potrebbe assumere rilevanza solo

in una situazione processuale nella quale non risultino applicabili

le maggiori garanzie previste dall'art. 289, comma 2, cod. proc.

pen. in tema di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano identica

questione, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi

giudizi di costituzionalità;

che il rimettente, constatato che il "privilegio"

dell'interrogatorio prima dell'emissione della misura cautelare,

previsto dall'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., come modificato

dalla legge n. 234 del 1997, è riconosciuto solo in relazione ad una

specifica misura interdittiva - la sospensione dall'esercizio di un

pubblico ufficio o servizio - e solo in favore di una determinata

categoria di soggetti - i pubblici ufficiali e gli incaricati di un

pubblico servizio -, rileva che tale disciplina differenziata

determina una ingiustificata disparità di trattamento ed una

conseguente violazione del diritto di difesa in danno dei soggetti

nei cui confronti l'emissione di misure cautelari non è preceduta

dall'interrogatorio, ma in sostanza lamenta che la nuova disciplina

abbia introdotto un irragionevole momento di contraddittorio

preventivo tra il giudice e la persona sottoposta alle indagini, "non

armonizzabile" con l'intero sistema delle misure cautelari;

che la disciplina sottoposta a censura, in quanto amplia la

sfera delle garanzie dei soggetti in favore dei quali è destinata ad

operare, con particolare riferimento al diritto di difesa, non si

pone in contrasto con gli invocati parametri costituzionali;

che - come si ricava anche dalla giurisprudenza di

legittimità, secondo cui, in relazione alla misura interdittiva in

esame, l'obbligo del previo interrogatorio opera per qualsiasi reato

per cui si proceda nei confronti del pubblico ufficiale o

dell'incaricato di un pubblico servizio - la ratio della disposizione

censurata sembra essere rinvenibile nell'esigenza di verificare

anticipatamente che la misura della sospensione dall'ufficio o dal

servizio non rechi, senza effettiva necessità, pregiudizio alla

continuità della pubblica funzione o del servizio pubblico;

che la disciplina volta ad attuare tale esigenza rientra nel

novero delle scelte discrezionali del legislatore, non sindacabili in

sede di scrutinio di legittimità costituzionale, ove esercitate in

modo non irragionevole;

che, nei termini in cui è posta, la questione di

legittimità costituzionale va pertanto dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 289 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Reggio Calabria, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte