Sentenza n. 23/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/01/1957 · relatore Mario Bracci
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 8d.P.R. 747/1954
citata
- art. 9d.P.R. 747/1954
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 4
integralmente e degli articoli 3 e 5 parzialmente, della legge
regionale approvata dal Consiglio regionale della Sardegna il 7 marzo
1956 e riapprovata dallo stesso Consiglio regionale il 16 luglio 1956,
contenente disposizioni relative all'esercizio di funzioni
amministrative in materia di pesca, promosso dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 30 luglio 1956,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 7 agosto
1956 ed iscritto al n. 57 del Reg. ric. 1956.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
sarda;
udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1956 la relazione del
Giudice Mario Bracci;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni
per il ricorrente e gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per la
Regione autonoma della Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Consiglio regionale della Sardegna il 7 marzo 1956 approvò una
legge contenente disposizioni relative all'esercizio di funzioni
amministrative in materia di pesca.
Con questa legge, emanata in attesa di norme regionali organiche
sulla pesca, secondo la competenza che l'art. 3 lettera i dello Statuto
speciale attribuisce alla Sardegna, fu disciplinata l'attività
amministrativa regionale circa le autorizzazioni per la pesca
marittima, la sorveglianza delle acque marittime antistanti la Regione,
le competenze in materia di acque fluviali e lacuali già spettanti al
Ministero dell'agricoltura e ai prefetti, attribuendo inoltre alla
amministrazione regionale le competenze assegnate ad organi statali
locali dalle recenti leggi che hanno predisposto il decentramento di
molteplici funzioni dell'amministrazione centrale.
Il Governo della Repubblica, avuta comunicazione di questa legge il
22 marzo 1956, la rinviò ad un nuovo esame da parte del Consiglio
regionale ai sensi dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Regione
autonoma della Sardegna, contestando che la Regione avesse la potestà
legislativa di cui si era valsa. Ma il Consiglio regionale sardo il 12
luglio 1956 approvò per la seconda volta il testo della legge, dandone
comunicazione al Governo il 16 luglio detto. Il Presidente del
Consiglio, in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri,
notificò il 7 agosto 1956 al Presidente della Giunta della Regione
autonoma della Sardegna un ricorso col quale promosse la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 integralmente e degli
artt. 3 e 5 limitatamente alle parti che attribuiscono competenza
amministrativa alla Regione nel predetto esercizio di funzioni in
materia di pesca nelle acque marittime. Il ricorso fu regolarmente
depositato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 1956
n. 220 e nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna
del 4 settembre 1956, n. 29.
Secondo la difesa dello Stato il mare territoriale fa parte del
demanio marittimo e poiché questo è esplicitamente escluso dai beni
demaniali e patrimoniali, che dallo Stato sono passati alla Regione ai
sensi dell'art. 14 dello Statuto, alla Regione non competerebbe
potestà legislativa relativamente alla disciplina della pesca nel mare
territoriale, in quanto la pesca altro non sarebbe che un modo d'uso
del mare territoriale, cioè del demanio marittimo. Perciò la
competenza legislativa riconosciuta alla Regione in materia di pesca
dall'art. 3 lettera i dello Statuto dovrebbe intendersi limitata alle
acque interne; tenuto conto dell'art. 14 dello Statuto e, anche,
dell'art. 117 della Costituzione.
Da ciò deriverebbe l'illegittimità costituzionale dell'art. 1
della legge impugnata, che dispone genericamente sull'ordinanamento
della pesca ai sensi dell'art. 3 lettera i dello Statuto; dell'art. 2
che detta la disciplina amministrativa della pesca marittima in
Sardegna; dell'art. 4 che attribuisce alla amministrazione regionale le
competenze in materia di consorzi per la tutela della pesca che
spettavano all'amministrazione statale prima delle norme sul
decentramento amministrativo, disposto dal D.P.R. 10 giugno 1955, n.
987; degli artt. 3 e 5 per la parte che riguarda le acque marittime,
che attribuiscono alla Regione competenze ministeriali e prefettizie,
in materia di pesca, con facoltà di delegarle alle provincie e ai
comuni.
In particolare, poi, la difesa dello Stato lamenta che la Regione
abbia interferito nell'amministrazione statale assegnando funzioni
obbligatorie regionali alle Capitanerie di porto che sono organi
statali; abbia attribuito agli agenti nominati dalla Regione la
qualifica di agenti di polizia giudiziaria, emanando in tal modo norme
nella materia processuale penale che deve ritenersi sottratta alla
competenza regionale; abbia fissato sanzioni penali per le infrazioni
alla legge regionale esorbitando anche in questo caso ed anche sotto
questo profilo dalla propria competenza perché tratterebbesi di
materia penale d'esclusiva competenza statale; ed abbia affermato
infine competenze regionali che interferiscono con quelle statali della
pubblica sicurezza (repressione dell'uso di materie esplosive e
venefiche per la pesca), competenze che comunque dovrebbero essere
dichiarate salve e impregiudicate.
La Regione deliberò di resistere a questo ricorso con atto 3
agosto 1956 della Giunta regionale e depositò le proprie
controdeduzioni il 10 agosto detto; il 14 novembre 1956 la Regione
presentò altresì una memoria illustrativa.
La Regione nega che abbia fondamento l'argomento relativo alla
demanialità del mare territoriale, sia perché il mare sarebbe res
omnium communis, sia perché la pesca non sarebbe comunque da
considerarsi un uso del bene demaniale. La Regione contesta altresì
l'interpretazione restrittiva della lettera i dell'art. 3 dello Statuto
speciale, limitata alla pesca nelle acque interne: la dizione della
norma non giustificherebbe questa restrizione, trattandosi fra l'altro
di una regione insulare e senza acque interne di notevole importanza.
Circa le doglianze relative alle norme particolari, l'art. 1,
secondo la Regione, non avrebbe alcun significato giuridico, sì che la
sua impugnazione sarebbe vana; l'art. 2, n. 1, prevederebbe un parere
del Capitano di porto, organo dello Stato, che è già previsto dal
D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 a richiesta delle provincie; l'art. 2,
n. 2, non farebbe altro che attribuire ad agenti regionali di polizia
giudiziaria quelle funzioni di polizia sulla pesca che le leggi statali
sul decentramento già attribuiscono ad agenti giurati provinciali,
comunali, consorziali, ecc. ; ed egualmente il n. 3 dell'art. 2
attribuirebbe alla Regione quelle stesse competenze in materia
d'infrazioni, senza configurazione di reati o di pene nuove, che leggi
statali attribuiscono alle amministrazioni provinciali in quelle parti
della Repubblica ove non sono costituite le Regioni autonome: e lo
stesso dicasi del n. 4 dello stesso articolo; l'art. 3 riguarderebbe
esclusivamente le acque interne; l'art. 4 non interferirebbe
menomamente né col regime della proprietà delle acque, né con la
regolamentazione tecnica della pesca, perché riguarderebbe soltanto le
attribuzioni relative ai consorzi con l'efficacia d'un semplice
riconoscimento regionale d'una sfera di competenza statale; ed infine
l'art. 5 riguarderebbe quelle ipotesi di delega di funzioni regionali
ai comuni e alle provincie che sono considerate dal precetto dall'art.
44 dello Statuto speciale e che sono altresì in armonia con i principi
del decentramento amministrativo che ispirano il D.P.R. 13 luglio 1955,
n. 747. Considerato in diritto :
Giova ricordare anzitutto quale sia lo stato della legislazione
sulla materia che è stata trattata col ricorso in esame al fine della
decisione delle questioni che sono sottoposte al giudizio della Corte.
La complessa disciplina legislativa statale in materia di pesca, o
relativa alla pesca, deriva da molteplici fonti: molte decine di leggi
tuttora in vigore, anteriori al T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604, che è di
fondamentale importanza, e un rilevante numero di leggi e di
regolamenti successivi. L'amministrazione della pesca è divisa fra il
Ministero della marina mercantile e il Ministero dell'agricoltura -
oltre l'intervento del Ministero dell'industria, del Ministero
dell'interno e dei vari ministeri tecnici in casi particolari -, e di
recente è stata decentrata in gran parte agli organi periferici
dell'amministrazione centrale e alle provincie con i decreti
presidenziali 13 luglio 1954, n. 747, 3 maggio 1955, n. 449, e 10
giugno 1955, n. 987.
Questi decreti contengono norme delegate in virtù della legge 11
marzo 1953, n. 150, di delega legislativa al Governo per l'attribuzione
di funzioni d'interesse locale alle provincie, ai comuni e agli altri
enti locali per l'attuazione del decentramento amministrativo.
In questa legge è previsto (art. 5) che "le norme da emanarsi ai
sensi della presente legge potranno essere modificate, attuandosi
l'ordinamento regionale, dalle leggi che la Regione emetterà nei
limiti della sua competenza, per la disciplina delle deleghe previste
dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione". Ciò significa,
evidentemente, che la legge regionale, ripartendo le funzioni in
materia di pesca fra gli organi regionali e le provincie, i comuni e
gli enti locali delegati, potrà modificare i decreti legislativi
statali sopra ricordati.
Delle regioni a statuto speciale, già in funzione, la legge n.
150 del 1953 non parla e di esse non si trova cenno alcuno nei detti
decreti legislativi.
Sopravvenuti questi decreti legislativi, la Regione ha voluto
evitare che si applicasse, per volontà statale, il decentramento della
materia della pesca alle proprie provincie, alla stregua dell'art. 57
dello Statuto - "nelle materie attribuite alla competenza della
Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi
regionali, si applicano le leggi dello Stato" - ed ha provveduto
d'urgenza con la legge 7 marzo 1956, approvata nuovamente il 16 luglio
1956, che ricalca le disposizioni dei decreti statali, da valere "fino
a quando non saranno emanate, nell'ambito della competenza di cui
all'art. 3 lettera i dello Statuto speciale per la Sardegna, norme
organiche regolanti la materia della pesca e il relativo ordinamento
ecc. ".
Ciò premesso, occorre esaminare preliminarmente la questione
generale proposta dal ricorrente e dalla cui soluzione dipende la
decisione sui punti più importanti del ricorso: se cioè la materia
della pesca, di competenza legislativa regionale ex art. 3 lettera i
dello Statuto speciale per la Sardegna sia limitata alle acque interne
o comprenda anche le acque del mare territoriale.
Com'è noto, mentre l'art. 117 pone per le regioni a statuto
ordinario una limitazione molto precisa: "pesca nelle acque interne",
lo Statuto speciale per la Sardegna indica genericamente la competenza
regionale sulla "caccia e pesca".
La lettera della norma statutaria non lascia dubbi interpretativi
perché la pesca, nel significato comune del termine, si riferisce
tanto alle acque interne quanto alle acque del mare.
Ma la difesa dello Stato, ritenendo che la pesca sia un "uso delle
acque", esclude senz'altro la competenza legislativa della Regione per
quanto attiene alla pesca sui beni che fanno parte del demanio
marittimo, perché questo è stato escluso espressamente dalla
successione della Regione nei beni demaniali dello Stato (art. 14
Statuto). Inoltre la difesa dello Stato dà molta importanza alle
disposizioni della legislazione statale che equiparano il mare
territoriale al demanio marittimo e che giustificherebbero
un'interpretazione estensiva della nozione di demanio marittimo,
comprendente anche il mare territoriale.
In tal caso anche il mare territoriale sfuggirebbe alla competenza
legislativa e amministrativa della Regione, in materia di pesca.
Queste argomentazioni, come è stato osservato, partono dal
presupposto che la pesca nelle acque pubbliche sia un uso del demanio
idrico interno e marittino o comunque che la potestà normativa in
materia di pesca dipenda dalla titolarità del diritto sul bene
demaniale. La Corte ritiene invece che l'intervento legislativo dello
Stato e della Regione sull'attività privata che suole chiamarsi
"pesca" e che può avere sia carattere sportivo o di diletto, sia
industriale, miri a fini del tutto estranei all'uso del bene,
eventualmente demaniale, nel quale la pesca sia esercitata e che si
proponga piuttosto d'impedire il depauperamento del patrimonio ittico
nazionale e di favorirne il suo arricchimento. Per questi scopi o che
si tratti di caccia o che si tratti di pesca, non ha rilevanza decisiva
la condizione giuridica dell'ambiente nel quale queste attività si
svolgono.
Perciò non importa se il mare territoriale sia demanio marittimo o
meno e neppure se si tratti di acque del mare territoriale o di acque
del demanio marittimo: fra l'altro la pesca è normalmente libera anche
nelle acque che fanno parte del demanio marittimo.
Poiché la potestà normativa in materia di pesca è
statutariamente attribuita alla Regione autonoma della Sardegna senza
limitazione alcuna, salvo le limitazioni delle norme costituzionali, la
legge regionale in materia contiene una disciplina che estende
legittimamente la propria efficacia anche alle acque del mare
territoriale.
Neppure può dirsi che il mare territoriale sia una nozione
rilevante nel caso, per stabilire i limiti territoriali dell'efficacia
della legge regionale. Anche se il mare territoriale non facesse parte
del territorio della Regione a tutti gli effetti della competenza
regionale, l'attribuzione alla Regione dei poteri legislativi ed
amministrativi relativi alla pesca marittima importa che la disciplina
regionale in materia debba estendere la propria efficacia fino
all'estremo margine dello spazio marittimo che circonda il territorio e
sul quale, sia pure a titolo accessorio, si esercita il potere dello
Stato.
Del resto questa conclusione è conforme alla disciplina
legislativa statale perché la questione non si pone in termini diversi
per le provincie, che sono del pari enti autarchici territoriali e che
attualmente esercitano il proprio potere per la disciplina della pesca,
sul mare territoriale che circonda il territorio dello Stato non ancora
organizzato in regioni a statuto ordinario (v. D.P.R. 13 luglio 1954,
n. 747, chiaramente nell'art. 8).
Ciò posto, bisogna tuttavia aggiungere in primo luogo che in
mancanza di norme d'attuazione e trattandosi d'una legge regionale
priva di qualsiasi coordinazione con la legislazione statale e che si
limita a ricalcare le norme statali, sostituendo semplicemente la
Regione allo Stato o alle provincie, la competenza della Regione deve
essere rigorosamente limitata alla materia della pesca, escludendosi
ogni esorbitanza in materie connesse di competenza statale, che anche
per motivi di politica o di tecnica legisiativa potrebbero richiedere
una disciplina unitaria.
In secondo luogo l'amministrazione statale conserva sul demanio
marittimo tutti i poteri che le rivengono dall'essere questi beni
pubblici di sua spettanza, così come rimangono immutati i poteri
statali sul mare territoriale: da ciò potranno derivare particolari
limitazioni ai poteri regionali in materia di pesca marittima quando
ciò sia richiesto dalle esigenze di tutela degli interessi pubblici
che sono inerenti alla demanialità dei beni o al potere dello Stato
sul mare territoriale.
Infine la Regione non potrà escludere, anche in materia di pesca,
le interferenze degli organi statali a tutelare interessi di competenza
statale estranei alla pesca, ma con la pesca connessi (ad es.
navigazione, polizia, ecc. ); e disciplinati dalla legislazione
vigente.
Ciò posto, la Corte, passando all'esame dei motivi particolari di
doglianza, osserva quanto appresso:
Per quanto riguarda il n. 1 dell'art. 2, che prevede il parere
delle Capitanerie di porto per le autorizzazioni alla pesca marittima
con generatori autonomi, aventi caratteristiche tali da garantire la
conservazione del patrimonio ittico, il ricorso è da respingersi. Il
rilievo del ricorrente circa l'illegittimità dell'attribuzione di
funzioni ad un organo statale qual è il Capitano del porto in virtù
d'una legge regionale, sembra superato dal fatto che una identica norma
(art. 4) trovasi nel D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, a proposito della
facoltà di concedere queste autorizzazioni che dal Ministero per la
marina mercantile "è stata trasferita alle amministrazioni
provinciali"; queste debbono provvedere sentito il parere del Capitano
di porto. Si tratta perciò di un'attribuzione che trova
giustificazione già nel sistema e che pertanto non può essere
considerata come illegittima.
Anche il rilievo relativo al n. 2 dell'art. 2 non è fondato. La
materia della sorveglianza delle acque per la repressione della pesca
esercitata con mezzi o materie proibite, rientra senza dubbio nella
competenza della Regione e il riconoscimento della qualifica di agenti
di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 Cod. proc. pen. a coloro
che sono preposti a questa vigilanza non implica affatto attività
legislativa della Regione in materia processuale penale perché questa
qualifica deriva direttamente agli agenti regionali proprio dall'art.
221 Cod. proc. pen. che l'attribuisce, in genere, "nei limiti del
servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse
conferite dalle leggi e dai regolamenti a tutte le altre persone
incaricate di ricercare e d'accertare determinate specie di reati". Del
resto, ai sensi dell'art. 31 del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604, sulla
pesca, "le provincie, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque
vi abbia interesse possono nominare e mantenere a proprie spese agenti
giurati per concorrere alla sorveglianza della pesca tanto nelle acque
pubbliche, quanto in quelle private". Inoltre una norma dello stesso
tenore relativa agli agenti nominati dalle provincie, trovasi
nell'ultimo capoverso dell'art. 7 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.
Quanto al n. 3 dell'art. 2 non è giustificata l'impugnazione
relativa a quella parte del suddetto articolo che riproduce la norma
dell'art. 8 del D.P.R. n. 747 del 1954, riguardo alla quale, del resto,
il ricorrente non muove lagnanza. È invece fondata la censura di
legittimità costituzionale là dove il n. 3 sancisce: "Per le
infrazioni alle suddette deliberazioni, nei casi in cui esse importino
limitazione o condizioni, si applica l'ammenda nella misura determinata
dall'art. 8 del D.P.R. 13 luglio 1934, n. 747, da lire 1. 600 a lire 8.
000". Trattasi d'una sanzione penale e non d'una sanzione
amministrativa e poiché la materia penale è sottratta alla competenza
regionale (v. sentenza n. 6 del 15 giugno 1956) il ricorso su questo
punto deve essere accolto.
Deve essere accolto per le stesse ragioni il ricorso relativamente
all'ultima parte del n. 4 dell'art. 2: "Per le infrazioni relative a
dette limitazioni si applica l'ammenda nella misura determinata dal
combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747,
da lire 1. 600 a lire 8000". È anche da accogliersi il ricorso
relativamente al n. 5 dell'art. 2, che riguarda le autorizzazioni e le
limitazioni di cui al disposto dell'art. 9 del T.U. 8 ottobre 1931, n.
1604 (rifiuti di stabilimenti industriali versati nelle acque del
mare). Queste autorizzazioni interessano necessariamente il demanio
marittimo e trattasi di materia d'industria piuttosto che di pesca, che
lo Stato, anche in sede di decentramento delle proprie funzioni, ha
riservato ai propri organi (Capitanerie di porto).
È invece infondato, per le considerazioni di carattere generale
esposte preliminarmente, il ricorso relativamente all'art. 3 che è
stato impugnato limitatamente alle parti che "attribuiscono conpetenza
o potestà legislativa alla Regione nel predetto esercizio di funzioni
in materia di pesca nelle acque marittime". A prescindere dal fatto che
trattasi evidentemente d'attribuzione di competenza amministrativa e
non legislativa e che non spetta alla Corte determinare a quali parti
dell'articolo si riferisca la generica impugnazione, cade il fondamento
dell'impugnazione stessa, perché è stato riconosciuto alla Regione la
competenza legislativa in materia di pesca marittima.
Naturalmente restano fermi, come è stato detto, i poteri che
spettano allo Stato per fini diversi dalla pesca e quelli inerenti alla
titolarità del demanio marittimo. È da ritenersi altresì infondato
il ricorso riguardo all'art. 4: "si applicano integralmente le norme
di cui agli articoli 10 e 11 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, e
quelle di cui al D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449", in quanto trattasi d'un
richiamo che nulla aggiunge e nulla toglie alla disciplina legislativa
esistente in virtù di queste norme.
Ed infine, quanto all'art. 5, che prevede la delega alle provincie
e ai comuni dell'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate
dalla legge regionale, la questione di legittimità costituzionale era
stata proposta limitatamente alla materia della pesca in acque
marittime e cade perciò per le considerazioni preliminari al riguardo,
così come è stato osservato relativamente all'art. 3.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 3, parte
seconda: "Per le infrazioni alle suddette deliberazioni, nei casi in
cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda nella
misura determinata dall'art. 8 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, da
lire 1600 a lire 8000"; n. 4, parte seconda: "Per le infrazioni
relative a dette limitazioni si applica l'ammenda nella misura
determinata dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 13
luglio 1954, n. 747, da lire 1600 a lire 8000"; e n. 5 della legge
regionale sarda 7 marzo 1956, approvata nuovamente il 16 luglio 1956
dal Consiglio regionale sardo portante disposizioni relative
all'esercizio di funzioni in materia di pesca;
dichiara altresì non fondata la questione di legittimità
costituzionale relativa all'art. 1, all'art. 2, numeri 1, 2, 3, parte
prima, 4, parte prima, e agli artt. 3, 4 e 5 della suddetta legge, ai
sensi e nei limiti della motivazione.
Così deciso in Romas nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte