Sentenza n. 23/1959
Altra decisione · depositata il 05/05/1959 · relatore Aldo Sandulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione Trentino-Alto
Adige con ricorso notificato il 30 settembre 1958, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 16 ottobre 1958 ed iscritto
al n. 27 del Registro ricorsi 1958, per conflitto di attribuzione tra
la Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato, sorto a seguito del D.P.R.
22 aprile 1958 col quale furono annullate la deliberazione del
Consiglio comunale di Termeno 8 agosto 1957, n. 27 e l'approvazione a
essa concessa dalla Giunta provinciale di Bolzano in data 5 settembre
1957.
Udita nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1959 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi l'avv. Karl Tinzl per la Regione Trentino-Alto Adige e il
vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con delibera 8 agosto 1957, n. 27, il Consiglio comunale di Termeno
(prov. di Bolzano) disponeva numerosi cambiamenti nella toponomastica
cittadina.
Su richiesta della Giunta prov. di Bolzano, la Sovrintendenza ai
monumenti e alle gallerie di Trento (delegata dal Ministro della
pubblica istruzione all'esercizio delle funzioni previste dall'art. 1
R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158), convinta che la deliberazione fosse
mossa dall'intento "di eliminare non tanto le intitolazioni che
risalgono al periodo fascista, quanto tutte le denominazioni che si
riferiscono a fatti e personaggi salienti della storia nazionale", si
espresse in senso contrario al cambio delle denominazioni della via
Verdi e della via Marconi, mentre per gli altri mutamenti fece salve le
particolari determinazioni di competenza dell'autorità commissariale
del Ministero dell'interno a norma della legge 23 giugno 1927, n.
1188. Nondimeno, la Giunta provinciale approvò la delibera comunale.
Con decreto del Presidente della Repubblica (su proposta del
Ministro dell'interno, e dietro parere favorevole del Consiglio di
Stato), adottato il 22 aprile 1958 ai sensi dell'art. 6 T.U. com. e
prov. 3 marzo 1934, n. 383, a seguito di denuncia del Commissario del
Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, la deliberazione comunale
veniva annullata per illegittimità, unitamente al successivo
provvedimento di controllo, a causa della mancanza dell'approvazione
delle modificazioni toponomastiche da parte dell'Amministrazione della
pubblica istruzione, prescritta dalla citata legge del 1923 tuttora in
vigore nella Regione, e stante l'interesse pubblico all'annullamento in
considerazione dei pericoli per l'ordine pubblico destati dal
risentimento prodotto da quelle modificazioni nel gruppo linguistico
italiano.
In relazione al decreto presidenziale 22 aprile 1958, reso noto
alla Giunta provinciale di Bolzano il 5 agosto successivo, la Regione
Trentino-Alto Adige, con ricorso notificato il 30 settembre 1958 e
depositato il 16 ottobre successivo, ha chiesto a questa Corte la
definizione del conflitto di attribuzioni ai sensi dell'art. 134,
secondo alinea, della Costituzione, assumendo l'insussistenza di un
potere governativo di annullamento d'ufficio nei confronti dei Comuni
della Regione Trentino-Alto Adige, e, subordinatamente, la spettanza
del potere generale di annullamento previsto dall'art. 6 T.U. comunale
e provinciale alla Regione e non allo Stato. In conseguenza ha chiesto
anche l'annullamento del decreto presidenziale 22 aprile 1958.
Al ricorso resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
quale si è costituita in giudizio con deduzioni depositate il 18
ottobre 1958.
Col primo motivo del ricorso la Regione, premesso che
l'annullamento previsto dall'art. 6 T.U. com. e prov. inerisce a un
potere di controllo (come è stato dichiarato con la sentenza n. 24 del
1957 di questa Corte), osserva che, siccome il controllo sui Comuni
della Regione Trentino-Alto Adige è stato "per intero e in tutta la
sua ampiezza" trasferito dall'art. 48, n. 5, dello Statuto regionale
alle Giunte provinciali, mentre lo Statuto non contempla alcun potere
governativo di annullamento, il potere previsto dall'art. 6 cit.
sarebbe da considerare venuto meno nei confronti di quei Comuni.
Subordinatamente,-osserva la Regione col secondo motivo del ricorso
- quand'anche nei confronti delle deliberazioni dei Comuni del
Trentino-Alto Adige dovesse ritenersi sopravvissuto il potere generale
di annullamento previsto dall'art. 6 T.U. com. e prov., e quand'anche
esso non fosse da considerare trasferito alle Provincie ai sensi
dell'art. 48, n. 5, dello Statuto, si dovrebbe ritenere che il potere
stesso sarebbe passato alla Regione, ai sensi dell'art. 5, n. 1, dello
Statuto, combinato con l'art. 13, dato che tali disposizioni
riconoscono la competenza legislativa e amministrativa della Regione in
materia di "ordinamento dei Comuni". Né varrebbe opporre che il potere
governativo sarebbe sopravvissuto pel fatto di inerire a un principio
generale dell'ordinamento, alla cui osservanza la Regione e le
Provincie sarebbero tenute ai sensi degli artt. 5 e 12 dello Statuto:
infatti, in primo luogo, non di un principio si tratta, bensì (data la
eccezionalità del mezzo) della eccezione a un principio; e, in secondo
luogo, quand'anche si trattasse della espressione di un principio,
questo sarebbe limitato alla esigenza di uno straordinario controllo di
annullamento, e non anche alla spettanza allo Stato del controllo
stesso. La Regione aggiunge che contro il trasferimento a essa del
potere amministrativo di annullamento non potrebbe neanche essere
opposto il mancato esercizio da parte sua del relativo potere
legislativo, non costituendo tale esercizio condizione per il
trasferimento dei poteri amministrativi dello Stato alla Regione.
La difesa dello Stato, con riferimento al primo motivo del ricorso,
premesso che la materia dell'annullamento non attiene
all'organizzazione bensì all'attività degli enti, e che quindi gli
artt. 5 e 13 dello Statuto sarebbero fuori causa, osserva che la
disposizione statutaria dell'art. 48, n. 5, la quale attribuisce alle
Provincie "la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali",
non esclude affatto la potestà governativa di annullamento prevista
dall'art. 6 T.U. com. e prov. Questa infatti non rappresenta "un
semplice potere di controllo ordinario di enti locali, nel significato
giuridico corrente di tale concetto", bensì "un potere amministrativo
straordinario spettante al Governo dello Stato", destinato a essere
esercitato, con particolari garanzie, soltanto in presenza di
"constatate esigenze di interesse pubblico", e avente portata generale,
potendo essere impiegato nei confronti degli atti di qualsiasi pubblica
amministrazione. Si tratta di una funzione destinata a svolgersi "al
vertice" dell'organizzazione amministrativa, e corrispondente a un
interesse generale "che non può essere circoscritto né in determinati
Comuni o Provincie o Regioni, né limitato a determinate categorie di
soggetti", funzione che "deve essere esercitata su tutto il territorio
della Repubblica" e cui "nessuna norma statutaria particolare ha mai
portato deroga alcuna" (né, del resto, avrebbe potuto apportarne
"senza violare i supremi principi dell'unità nazionale, la quale
esige, fra l'altro, che la tutela dell'interesse e dell'ordine
nazionale ad altri non possa essere affidata che allo Stato, unico
rappresentante della Nazione intera ed unico tutore degli interessi
collettivi al di là e al di sopra degli interessi particolari, non
solo dei privati ma degli enti territoriali minori").
In relazione al secondo motivo del ricorso, la difesa dello Stato
aggiunge che: 1) l'art. 5, n. 1, dello Statuto concerne la potestà
legislativa regionale in materia di ordinamento dei Comuni e delle
Provincie e quindi non può riguardare l'attività amministrativa di
controllo della Regione su tali enti; 2) l'articolo stesso non consente
alla Regione di avocare a sé la potestà di annullamento di cui
all'art. 6 T.U. com. e prov., in quanto ciò contrasterebbe coi
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e coi principi
stabiliti dalle leggi dello Stato, che gli artt. 4 e 5 dello Statuto
impongono di osservare, e tra i quali rientra la regola relativa al
potere generale governativo di annullamento previsto dai cit. art. 6;
3) questo ultimo potere, del resto, non è stato mai avocato alla
Regione in virtù di alcuna legge regionale.
In una memoria aggiunta, depositata il 25 febbraio 1959, la difesa
della Regione ricorrente, dopo aver affermato il concetto che, secondo
la giurisprudenza di questa Corte, il potere governativo di
annullamento in qualunque tempo degli atti amministrativi sarebbe un
vero e proprio potere di controllo sugli atti, ribadisce che, per tale
suo carattere, esso "è una emanazione del potere di tutela e di
vigilanza"; e siccome quest'ultimo potere è dall'art. 48, n. 5, dello
Statuto Trentino-Alto Adige attribuito alle Provincie, senza alcuna
limitazione, a torto lo Stato pretenderebbe - sulla base di una
ingiustificabile distinzione tra controlli ordinari e straordinari -
sottrarre alle Provincie il potere generale di annullamento. Né
avrebbe fondamento appellarsi all'unità, agli interessi e all'ordine
pubblico nazionali; il decentramento dei controlli sancito in norme
costituzionali, quali sono gli Statuti delle Regioni ad autonomia
speciale, è istituzionalmente in armonia coi principi di struttura
dello Stato.
In ordine alla tesi prospettata nel ricorso in via subordinata, la
memoria della Regione, respinte le obbiezioni sollevate dall'Avvocatura
dello Stato contro l'affermazione del passaggio alla Regione del potere
generale di annullamento degli atti degli enti locali, insiste nel
negare che il potere di annullamento governativo inerisca a un
principio generale dell'ordinamento (che anzi un siffatto potere
"discrezionale ed assoluto", quand'anche se ne voglia ammettere la
conciliabilità con i principi dello Stato di diritto, dovrebbe essere
considerato almeno come "una eccezione grave e materiale a quei
principi"). A torto, poi, contro la ammissibilità della attribuzione
alla Regione Trentino-Alto Adige del potere previsto dall'art. 6 T.U.
com. e prov. verrebbe invocata la sentenza di questa Corte n. 24 del
1957, la quale esclude che quel potere fosse passato alla Regione sarda
nei confronti dei Comuni a essa appartenenti: ciò la Corte fece sul
presupposto che lo Statuto sardo riconosce alla Regione il solo
controllo sugli atti, mentre l'art. 5, n. 1, e l'art. 13 dello Statuto
Trentino-Alto Adige riconoscono alla Regione competenza legislativa e
amministrativa per tutto quanto riguarda l'ordinamento dei Comuni, e
quindi per ogni genere di controlli, sia ordinari che straordinari.
D'altro canto non sarebbe esatto ritenere che il potere previsto
dall'art. 6 T.U. com. e prov., essendo attribuito al Capo dello Stato,
sarebbe da considerare inerente alla comunità nazionale, e starebbe
quindi su un piano e un livello superiore rispetto ai poteri degli enti
autonomi locali: è da considerare in contrario che l'annullamento in
questione è espressione non di un potere presidenziale, e cioè
proprio del Capo dello Stato, bensì di un potere governativo, anche se
destinato a esprimersi in forma di decreto presidenziale.
In conclusione, la Regione, domina dell'ordinamento dei Comuni,
come potrebbe avocare a sé il potere stesso, così potrebbe
sopprimerlo del tutto. E fin quando non lo regoli in alcun modo, il
potere spetta alle Giunte provinciali ai sensi dell'art. 48, n. 5,
dello Statuto.
La difesa dello Stato non ha presentato altri scritti difensivi
oltre le deduzioni sopra riferite.
All'udienza di trattazione del ricorso, i patroni delle parti hanno
insistito nelle rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
Il ricorso della Regione Trentino-Alto Adige, che ha elevato
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato impugnando il
decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1958, col quale
furono annullate, per vizi del procedimento, la deliberazione del
Consiglio comunale di Termeno 8 agosto 1957, n. 27, e l'approvazione di
essa da parte della Giunta provinciale di Bolzano, si basa sulla tesi
che non sopravviva, nei confronti degli atti amministrativi dei Comuni
e delle Provincie del Trentino-Alto Adige, il potere governativo di
annullamento per vizi di legittimità, previsto per la generalità
degli atti amministrativi dall'art. 6 del vigente T.U. com. e prov. 3
marzo 1934, n. 383.
Quello dell'annullamento in qualunque tempo, da parte del Governo,
degli atti amministrativi inficiati da vizi di legittimità, quando lo
esigano ragioni di interesse pubblico, è un istituto che risale alla
fondazione dello Stato italiano. Considerato fin da allora come
manifestazione essenziale della legalità e dell'unitarietà di
direzione dell'ordinamento amministrativo dello Stato, esso fu sempre
riconosciuto applicabile - nonostante l'originaria mancanza di espresse
disposizioni di legge (dal 1865 sino al 1934 fecero riferimento a esso,
per disciplinarne la procedura, soltanto i regolamenti di esecuzione
della legge comunale e provinciale) - a tutti gli atti amministrativi,
da qualsiasi autorità, statale o autarchica, promanassero. L'istituto,
radicato nella tradizione del nostro Stato, e oggi contemplato
dall'art. 6 T.U. com. e prov. 1934, ha sopra tutto la funzione di
contribuire a mantenere-in armonia con altri strumenti, quali, a es.,
l'unità dell'indirizzo amministrativo nell'azione del Governo (art. 95
Cost.) e il ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 16, n. 4,
T.U. Cons. di Stato) - il carattere unitario dell'ordinamento della
pubblica Amministrazione nonostante la molteplicità dell'articolazione
di questo in una pluralità di organismi dotati di varia autonomia.
Esso rappresenta un mezzo di autotutela dell'Amministrazione pubblica
intesa come ordinamento unitario. Come dispongono di vari mezzi di
autotutela (tra i quali, importantissimo, il potere di
autoannullamento) le singole articolazioni - di volta in volta dotate o
non di vita autonoma - nelle quali la pubblica Amministrazione si
snoda, così, nella sua entità unitaria, l'Amministrazione dispone di
quel particolare strumento di autotutela che è contemplato dall'art. 6
T.U. comunale e provinciale.
Ritiene la Corte che questo specifico strumento, ordinato in modo
da servire a un tempo alle esigenze della legalità e a quelle
dell'interesse generale (senza il concorso del quale ne sarebbe
illegittimo l'esercizio), e destinato a essere discrezionalmente
impiegato - come si addice ai supremi uffici ai quali è attribuito in
sede di alta amministrazione, non soltanto non contrasta con i principi
costituzionali relativi all'organizzazione amministrativa dello Stato e
alle autonomie locali, ma si inserisce in piena armonia nel sistema
concepito dall'art. 5 Cost., nel quale il decentramento organico e
istituzionale è ordinato in modo da non contrastare col carattere
unitario dello Stato. Del resto, a meno che urti con altri precetti,
non può ledere le autonomie il ripristino da parte dello Stato della
legalità turbata da atti degli enti pubblici.
Specificamente è poi da escludere che il complesso delle
disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
relative al controllo sui Comuni, abbia fatto venir meno, in quella
Regione e nei confronti di questi ultimi enti, il potere governativo in
questione. Il potere di annullamento di cui trattasi non può
considerarsi rientrante nel concetto di vigilanza e tutela che, in
relazione ai Comuni, l'art. 48, n. 5, Statuto Trentino-Alto Adige
attribuisce alle Giunte provinciali. La vigilanza e tutela sugli enti
locali ha nella nostra tradizione legislativa un significato
circoscritto, nel quale non è mai stato compreso il potere di
annullamento in questione (vedansi infatti il capo V del titolo II del
vigente T.U. com. e prov. 1934, e il capo VII del titolo III del
vigente reg. com. e prov. 12 febbraio 1911, n. 297; i capi IV e V della
legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza, più volte modif., e i titoli IV e V del
relativo regolamento 5 febbraio 1891, n. 99; vedansi inoltre, in
particolare, l'art. 3 D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354, e l'art. 2 D.P.R.
17 luglio 1952, n. 1064, contenenti norme d'attuazione dello Statuto
Trentino-Alto Adige rispettivamente in materia di turismo e di usi
civici). Del resto questa Corte ha già affermato (sent. 26 gennaio
1957, n. 24) che il potere stesso non può, per i suoi peculiari
caratteri, farsi rientrare nel comune controllo sugli enti locali
(vedasi, d'altronde, l'art. 59 legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla
costituzione e il funzionamento degli organi regionali). Mentre i
controlli in generale vengono esercitati in via continuativa e danno
luogo a provvedimenti dovuti, entrambe tali caratteristiche mancano
allo istituto dell'annullamento governativo, il quale si presenta coi
caratteri della estemporaneità e della discrezionalità, essendo
legato non a paradigmi predeterminati, ma alle mutevoli esigenze e
valutazioni dell'interesse pubblico. È dunque senz'altro da escludere
che il potere di cui si discute sia passato, perciò che riguarda gli
atti amministrativi dei Comuni del Trentino-Alto Adige, dal Governo
della Repubblica alle Giunte provinciali.
D'altro canto, nello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige non
è contenuta alcun'altra disposizione dalla quale possa desumersi che
il legislatore costituente abbia inteso, per i provvedimenti degli enti
locali di questa Regione, far venir meno quel potere di annullamento
del Governo della Repubblica, che, come si è visto, non è, in via
generale, incompatibile con l'ordine costituzionale vigente in Italia
dal 1948.
In particolare - in contrasto con la tesi della Regione - non può
attribuirsi un siffatto valore alla disposizione dell'art. 5, n. 1,
dello Statuto, collegata a quella dell'art. 13, giacché - pur senza
esaminare in questa sede la questione se l'attribuzione alla Regione
della potestà normativa e di quella amministrativa in materia di
"ordinamento dei Comuni e delle Provincie" possa essere considerata
tanto comprensiva da estendersi fino alla materia dei controlli su tali
enti - ritiene la Corte che, date le sue caratteristiche e la sua
funzione, più sopra analizzate, il potere governativo di annullamento
degli atti dei Comuni e delle Provincie non può considerarsi attinente
né all'organizzazione di questi enti, né, a rigore, al sistema dei
controlli su di essi. Per cui tale potere del Governo della Repubblica
non può ritenersi né cessato nei confronti degli enti locali del
Trentino- Alto Adige, né trasferito alla Regione. Al quale ultimo
riguardo è il caso di ricordare che questa Corte già ebbe ad
affermare che i peculiari caratteri dell'istituto non consentono che
esso venga esercitato da altri che dal Governo dello Stato (sent. 26
gennaio 1957, n. 24, già citata).
Le tesi prospettate dalla Regione Trentino-Alto Adige contro la
persistenza del potere governativo di annullamento previsto dall'art. 6
T.U. com. e prov. 1934 nei confronti degli atti amministrativi
illegittimi posti in essere dagli enti territoriali di quella Regione
vanno pertanto disattese.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara spettare al Governo della Repubblica il potere di
annullamento previsto dall'art. 6 T.U. com. e prov. 3 marzo 1934, n.
383;
rigetta, in conseguenza, la domanda proposta dalla Regione del
Trentino-Alto Adige per l'annullamento del decreto del Presidente della
Repubblica 22 aprile 1958 col quale furono annullate la deliberazione
del Consiglio comunale di Termeno 8 agosto 1957, n. 27, e
l'approvazione a essa Concessa dalla Giunta provinciale di Bolzano in
data 5 settembre 1957.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI- MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER-GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte