Sentenza n. 23/1961
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/05/1961 · relatore Giuseppe Branca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 28 marzo 1960, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 1 aprile 1960 ed iscritto al n. 6 del Registro
ricorsi 1960, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione
siciliana, sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione
siciliana 15 febbraio 1960, n. 55/A, concernente: "Diritto della
Società "A' Zagara" a gestire nel Kursaal di Taormina tutte le
attività economiche già esercitate in Libia dall'E.T.A.L.".
Udita nell'udienza pubblica del 22 marzo 1961 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati
Natale Ciancio e Giuseppe Guarino, per il Presidente della Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In accoglimento di un'istanza della Società "A' Zagara", il
Presidente della Regione siciliana emanava il decreto 15 febbraio 1960,
n. 55/A, col quale, affermando di esercitare poteri che come organo
decentrato dello Stato gli deriverebbero dal R.D. 18 marzo 1944, n.
91, e successive modificazioni, e dal D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n.
567, riconosceva il diritto della predetta Società a svolgere, nel
Kursaal di Taormina, tutte le attività economiche già esercitate in
Libia dall'E.T.A.L., compreso il gioco d'azzardo. Ciò in analogia di
quanto aveva fatto il 3 aprile 1946 il Presidente della Valle d'Aosta
a detta dello stesso Sottosegretario per l'interno (seduta della Camera
dei Deputati dell'8 febbraio 1960) e in conformità del decreto 27
aprile 1949, n. 1, dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo della
Sicilia, della cui esecuzione lo stesso decreto del Presidente della
Regione siciliana incaricava il Prefetto di Messina.
In riferimento a questo decreto del Presidente della Regione
siciliana il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di
attribuzione con ricorso notificato il 28 marzo 1960. La Regione
siciliana, a sua volta, si è costituita con deduzioni depositate il
16 aprile 1960.
2. - La difesa dello Stato ricorda, in primo luogo, che l'E.T.A.L.
era stato autorizzato, con decreto interministeriale 30 aprile 1947, ad
esercitare in Italia le attività economiche già esercitate in Libia,
ma solo quelle a cui si riferisce l'art. 1 del R.D. 31 maggio 1935, n.
1410, nelle quali non figura il gioco d'azzardo; che perciò né
l'E.T.A.L., né tanto meno i suoi subconcessionari (il Guarnaschelli,
prima, poi la Società "A' Zagara") avrebbero mai potuto esercitare in
Italia il gioco d'azzardo; che, comunque, l'autorizzazione era stata
revocata, per l'E.T.A.L. e, a fortiori, per i suoi aventi causa, col
decreto interministeriale del 3 marzo 1951.
Del resto, quanto alla Società "A' Zagara", a parere
dell'Avvocatura dello Stato, la sentenza 26 novembre 1959, n. 58,
della Corte costituzionale ha già precisato che l'autorizzazione in
favore della predetta Società era contenuta esclusivamente nel decreto
del Presidente della Regione siciliana n. 203/A del 1959, ormai
annullato, e non nel decreto 27 aprile 1949, n. 1, dell'Assessore per
il turismo e lo spettacolo, o tanto meno nel decreto interministeriale
del 30 aprile 1947, a cui la ricollega il provvedimento impugnato.
D'altronde, che tale autorizzazione non potesse assolutamente
derivare dal decreto 1949, n. 1, dell'Assessore per il turismo e lo
spettacolo, secondo la difesa dello Stato, è ormai sicuro: infatti,
questo provvedimento non ha avuto efficacia per mancata registrazione e
lo Stato non aveva interesse ad impugnarlo (sentenza Corte
costituzionale n. 58 del 1959); ad ogni modo è stato assorbito dai
decreti 10 luglio 1959 e 28 maggio 1959, n. 203/A, perciò, quanto
all'esercizio del gioco d'azzardo, è stato travolto con
l'annullamento di questi ultimi da parte della Corte costituzionale
(cit. sentenza n. 58 del 1959); infine, esso richiamava espressamente,
quale presupposto necessario, il decreto interministeriale 30 aprile
1947, che è stato revocato, come s'è detto, col decreto
interministeriale del 3 marzo 1951: caduto il presupposto, ha perduto
efficacia anche il provvedimento che vi si riferiva.
La difesa dello Stato rileva, inoltre, che il provvedimento
impugnato, se si presenta in apparenza come un atto in cui il
Presidente della Regione, quale organo di decentramento statale,
accerta e dichiara il diritto della Società "A' Zagara" a esercitare
attività economiche, compreso il gioco d'azzardo, in realtà non si
limita ad accertare questo preteso diritto, ma contiene esso stesso un
autorizzazione regionale a gestire la casa da gioco.
Dato ciò, il Presidente della Regione, disponendo in materia
riservata alla legge dello Stato, avrebbe invaso un campo che rientra
nella competenza esclusiva di quest'ultimo (sentenza n. 58 del 1959,
della Corte costituzionale).
D'altra parte, il provvedimento sarebbe illegittimo anche se lo si
dovesse interpretare, alla luce della sua formulazione e del suo
preambolo, come un atto di accertamento emanato dal Presidente della
Regione quale organo di decentramento statale. Infatti, il D.L.C.P.S.
30 giugno 1947, n. 567, è stato abrogato dall'art. 20, primo comma,
seconda parte, dello statuto speciale per la Regione siciliana (assunto
nell'ordinamento costituzionale solo in epoca successiva con legge 26
febbraio 1948, n. 2) e perciò soltanto da quest'ultimo potrebbe
essere derivato al Presidente della Regione il potere di svolgere
attività amministrativa statale. Ma, se è così, rileva la difesa
dello Stato, il Presidente della Regione è andato oltre i limiti
contenuti nel cit. art. 20: innanzi tutto, né questa norma né altre
gli conferiscono un potere di accertamento, potere che spetta soltanto
all'Autorità giudiziaria ordinaria e, in particolare, trattandosi di
gioco d'azzardo, al giudice penale, né qui si rientra in quelle
ipotesi speciali in cui l'esercizio d'un diritto è subordinato al
riconoscimento dell'Autorità amministrativa; in secondo luogo, come
stabilisce lo stesso art. 20, l'attività amministrativa si sarebbe
dovuta esplicare "secondo le direttive dello Stato", direttive che,
invece, non ci sono state, anzi, a quanto si ricava dagli atti più
recenti, risulterebbero decisamente contrarie all'esercizio di tale
attività.
3. - La difesa della Regione, nelle sue deduzioni, sostiene
preliminarmente che in questa fattispecie mancherebbero i presupposti
del conflitto di attribuzione e che perciò il ricorso sarebbe
inammissibile.
Infatti, il Presidente della Regione, emanando il decreto
impugnato, avrebbe agito espressamente come organo di decentramento
statale a norma del R.D. 18 marzo 1944, n. 91, e successive
modificazioni, nonché del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, e non
come organo regionale: il conflitto attuale, pertanto, riguarderebbe se
mai due organi dello Stato, anziché lo Stato e la Regione. Anche se il
decreto impugnato dovesse considerarsi, come afferma l'Avvocatura dello
Stato, esercizio dei poteri conferiti alla Regione dall'art. 20 dello
Statuto speciale per la Regione siciliana esso sarebbe sempre un atto
amministrativo statale; di conseguenza, in questo caso mancherebbe un
presupposto del conflitto tra lo Stato e la Regione.
In realtà, il Presidente della Regione - rileva la difesa di
quest'ultima - non ha utilizzato né poteva utilizzare il cit. art. 20
dello Statuto regionale proprio perché non c'erano le direttive
statali a cui si riferisce tale norma; ha utilizzato, invece, i decreti
18 marzo 1944, n. 91, e 30 giugno 1947, n. 567, tanto è vero che li ha
richiamati espressamente; ha violato tutt'al più quei decreti, vale a
dire precetti contenuti in leggi ordinarie, invece che norme dello
Statuto regionale, e perciò, anche se è caduto in violazione di
legge o in eccesso di potere, non ha invaso la sfera di competenza
costituzionale dello Stato; mancherebbe un altro presupposto del
conflitto di attribuzione.
Secondo la difesa della Regione, il ricorso è anche infondato nel
merito: il Presidente della Regione, nel provvedimento impugnato, si
limitava a dichiarare le conseguenze derivanti da un atto regionale (il
decreto) dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo (27 aprile 1949,
n. 1) esplicando una facoltà che deriva dalla generale capacità dei
soggetti giuridici: non gli si potrebbe contestare il potere di
compiere ammissioni rispetto a rapporti già in atto. D'altra parte il
ricorrente non ha saputo indicare la norma costituzionale che il
Presidente della Regione avrebbe violato.
Quanto, poi, al contenuto di tali rapporti, la difesa della Regione
insiste sulla legittimità del cit. decreto 27 aprile 1949, n. 1, che,
a suo avviso, non doveva essere registrato, non comportando oneri
finanziari, e, comunque, è in vigore, non essendo stato impugnato in
tempo, né essendo più impugnabile.
4. - La difesa dello Stato, nella memoria depositata il 28
settembre 1960, ribadisce ed illustra le sue tesi.
In particolare, premette che le dichiarazioni fatte in Parlamento,
l'8 febbraio 1960, sono state male intese nel preambolo del
provvedimento impugnato: esse non contengono un riconoscimento, da
parte del Governo, del diritto ad aprire a Saint Vincent una casa da
gioco e perciò non costituiscono né un precedente né un argomento
analogico da addurre in questa causa.
Respinge l'eccezione d'inammissibilità sia perché la Corte ha
già deciso casi in cui la Regione aveva esercitato attività statale
decentrata a norma dell'art. 20 dello Statuto speciale per la Regione
siciliana (sentenze nn. 9, 11, 17 e 18 del 1957, n. 77 del 1958), sia
perché l'analogia della situazione imporrebbe la stessa risposta se
il Presidente della Regione col provvedimento impugnato avesse agito
nell'esercizio di poteri derivanti da leggi speciali (R.D. 18 marzo
1944, n. 91, e successivi): il supremo organo della Regione, anche
nell'esercizio di funzioni statali, conserverebbe sempre, e qui avrebbe
conservato, la veste di organo regionale. Perciò il conflitto sarebbe
intersoggettivo e non, come eccepisce la Regione, interorganico.
Nel merito l'Avvocatura dello Stato precisa che nemmeno le norme
contenute nelle leggi speciali (cit. R. D. n. 91 del 1944 e successivi)
attribuiscono al Presidente della Regione il potere di riconoscere
diritti.
5. - La difesa della Regione, con memoria depositata il 29
settembre 1960, ribadisce l'eccezione d'inammissibilità del ricorso
per mancanza dei presupposti essenziali del conflitto d'attribuzione.
Che il Presidente della Regione siciliana abbia agito come organo
di decentramento statale, risulterebbe sia dalla domanda con cui gli si
era rivolta la Società "A' Zagara", in accoglimento della quale il
Presidente emanava il provvedimento impugnato, sia dal richiamo,
contenuto in quest'ultimo, alle leggi speciali ricordate poco fa, sia
dal fatto che il decreto è stato emesso senza il concorso della
Giunta: appunto, l'ultima di quelle leggi (il decreto n. 567 del
1947), che lo Statuto speciale per la Regione siciliana, essendo
anteriore, non può avere abrogato, attribuirebbe al Presidente
l'esercizio della competenza statale in tutti i casi in cui gli uffici
dello Stato abbiano continuato ad esistere; il provvedimento impugnato
non sarebbe altro che esercizio di questa competenza e perciò opera
di un organo statale.
Del resto, anche se fosse stato emanato a norma dell'art. 20 dello
Statuto speciale per la Regione siciliana, si sottrarrebbe al giudizio
della Corte costituzionale: mancherebbe ugualmente il conflitto di
attribuzione poiché il Presidente regionale avrebbe agito entro la
sfera di una competenza attribuitagli da quella norma, poco importa se
contro o senza direttive statali.
Infine, qualora il decreto del Presidente della Regione fosse un
provvedimento regionale in senso stretto, non sarebbe, comunque, un
atto amministrativo: la Regione non faceva che riconoscere come un
qualunque privato un diritto preesistente e impegnarsi a non turbarne
l'esercizio, cioè a un'attività che, non attenendo alla competenza di
diritto pubblico, non potrebbe essere sindacata dalla Corte.
Nel merito, la difesa regionale tra l'altro riafferma che il
diritto della Società "A' Zagara" deriva a ogni modo dal citato
decreto assessoriale n. 1 del 1949, ormai insindacabile: il successivo
decreto regionale 28 maggio 1959, n. 203/A, non lo avrebbe assorbito
ma confermato e modificato; anche se lo avesse assorbito,
l'annullamento del secondo da parte di questa Corte avrebbe riportato
in vita il primo, cioè il decreto del 1949. Il quale autorizzava
all'apertura della casa da gioco tanto l'E.T.A.L. quanto i suoi
subconcessionari, come la Società "A' Zagara", di modo che la revoca
dell'autorizzazione avvenuta nel 1951 nei confronti dell'E.T.A.L. non
avrebbe potuto toccare il diritto già maturato in favore di quella
Società. L'affermazione contraria contenuta nella sentenza della
Corte costituzionale n. 58 del 1959 non farebbe stato, tra l'altro,
perché non è parte del dispositivo.
6. - Nella discussione orale l'Avvocatura dello Stato ha illustrato
in breve le sue tesi. Dal canto suo la difesa regionale, oltre che
svolgere largamente le proprie, ha osservato che in questo caso, se si
nega al provvedimento la qualifica di atto statale, lo si deve
necessariamente considerare emanato nell'esercizio di poteri propri,
originari della Regione, non derivati ad essa dalla sfera di
competenza dello Stato, e perciò tali da non poter invadere questa
competenza. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione di inammissibilità, avanzata dalla difesa
regionale, si fonda sul presupposto che il provvedimento impugnato sia
un atto non propriamente regionale, emesso da un organo decentrato
dello Stato, cioè dal Presidente della Regione nell'esercizio di
quella potestà amministrativa statale che gli sarebbe stata
attribuita dai decreti legislativi luogotenenziali n. 416 del 1944 e
n. 50 del 1945 e dal D.L.C.P.S. n. 567 del 1947: i precedenti,
l'occasione e il preambolo del provvedimento, che si rifà
espressamente a quei decreti, lo qualificherebbero sicuramente come
atto statale; rispetto ad esso, perciò, non si potrebbe neanche
ipotizzare un conflitto di attribuzione poiché questo non può sorgere
tra organi dello stesso potere (nella specie, amministrativo statale).
L'eccezione non merita accoglimento. Infatti, il provvedimento
impugnato, nonostante le sue premesse, è un atto regionale, emesso dal
Presidente della Regione nell'esercizio di poteri propri, consacrati
nell'art. 20, primo comma, prima parte, dello Statuto speciale per la
Regione siciliana. Non basta il richiamo espresso ad una legge,
contenuto in un atto amministrativo, perché questo si qualifichi come
esplicazione dei poteri conferiti dalla legge richiamata. Occorre,
invece, guardarne il contenuto e la materia, e tener conto del luogo,
del tempo e dei motivi che gli hanno dato ispirazione.
Posto ciò, non si può dimenticare che il decreto Pres. Reg. sic.
15 febbraio 1960, n. 55/A, è stato emanato dal Presidente della
Regione siciliana, dopo che altri provvedimenti ad analogo contenuto
erano stati presi dallo stesso, o da altri organi della Regione,
nell'esercizio della propria competenza istituzionale; né mai, prima
d'ora, s'era sentito il bisogno di rifarsi ai tre decreti riguardanti
l'esercizio, da parte dell'organo regionale, della potestà
amministrativa statale, anzi si era sempre fatto riferimento
all'articolo 20 Statuto speciale per la Regione siciliana nel punto
che regola proprio quella competenza. Non v'è motivo per credere che
il provvedimento impugnato abbia una diversa natura.
2. - D'altro canto la Corte costituzionale con la sentenza n. 58
del 1959 ha già accertato che il decreto interministeriale 30 aprile
1947, che autorizzava l'E.T.A.L. a svolgere attività economiche in
Italia, e perciò anche in Sicilia, ha perduto oramai ogni valore in
virtù del successivo decreto interministeriale 3 marzo 1951, n. 82.
Pertanto, con la sopravvenuta inefficacia del citato decreto del 1947,
la materia non è più oggetto di disciplina da parte di norme e di
provvedimenti statali; materia, che del resto non soltanto rientra
statutariamente nella competenza esclusiva della Regione (cit. artt.
14, lett. n, e 20, primo comma, prima parte), ma, ormai, non può
essere disciplinata se non da organi regionali dopo che sono entrate in
vigore le relative norme d'attuazione (D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510).
Non c'è dubbio che le attività economiche di enti come
l'E.T.A.L., o come gli aventi causa di quest'ultimo, siano state sempre
autorizzate "allo scopo di incremento turistico e alberghiero", tanto
che l'ultimo provvedimento, ora impugnato, e stato preso su proposta
dell'Assessore al turismo e allo spettacolo. Perciò i decreti n. 416
del 1944, n. 50 del 1945 e il D.L.C.P.S. n. 567 del 1947, che
attribuisce al Presidente della Regione siciliana l'esercizio di
potestà amministrativa statale, data la materia del turismo, almeno in
questo caso sono ormai fuori questione: il richiamo che fa ad essi il
preambolo dell'atto impugnato è assolutamente privo di valore: tanto
più che proprio il D.L.C.P.S. n. 567 del 1947 attribuiva al
Presidente della Regione l'esercizio della potestà amministrativa
statale "solo in quanto occorre", cioè fuori dell'ambito della diretta
potestà regionale.
La stessa esigenza generale di conservazione degli atti
amministrativi addita il provvedimento impugnato come un atto della
Regione siciliana: ché, se fosse d'un organo statale, potrebbe essere
privo d'efficacia riguardando materia, il turismo e lo spettacolo,
sottratta alla competenza dello Stato.
3. - Poiché il provvedimento impugnato è un atto regionale, resta
da vedere se abbia invaso in qualche modo la sfera della competenza
dello Stato. La difesa della Regione lo nega soprattutto perché esso
si sarebbe limitato a riconoscere una situazione ed un diritto
preesistenti senza apportare innovazioni o mutamenti. Ma neanche
questa eccezione può essere accolta.
Infatti, il decreto del Presidente regionale riconosce il diritto
della Società "A' Zagara" "ad esercitare tutte le attività economiche
già esercitate dall'E. T. A. L. in Libia", ma lo riconosce come
derivante dal decreto assessoriale 27 aprile 1949, n. 1; dunque, il
provvedimento impugnato afferma che sia in pieno vigore quest'ultimo
decreto, il quale, invece, come risulta dalla sentenza n. 58 del 1959
della Corte costituzionale, è sicuramente senza effetto perché è
stato revocato, nel 1951, il decreto interministeriale del 1947 su cui
esso si fondava: una volta che l'E. T. A. L., a datare dal 1951, non
poteva più svolgere attività economiche in Italia, essendo venute a
cessare le ragioni che ne avevano consigliato l'autorizzazione con
l'atto del 1947, non poteva più considerarsi vigente il decreto
assessoriale del 1949, che, solo in applicazione di quell'atto, aveva
consentito in Sicilia, e specialmente a Taormina, lo svolgimento delle
stesse attività. La difesa regionale ritiene che, siccome il decreto
assessoriale del 1949 ha esteso l'autorizzazione anche ai
subconcessionari dell'E.T.A.L., la revoca del 1951, limitata
espressamente al solo E.T.A.L., non abbia toccato il diritto di
costoro, ma la tesi non ha fondamento sia perché in generale
un'autorizzazione, concessa a un soggetto in quanto egli sia
subconcessionario d'un altro, col cadere della concessione di
quest'ultimo viene meno per mancanza del suo presupposto, sia perché
in particolare il decreto n. 1 del 1949 non autorizzava affatto,
direttamente, i subconcessionari dell'E.T.A.L., ma, più precisamente,
consentiva che questo svolgesse le attività economiche "anche 'a
mezzo' di organi dipendenti e di subconcessionari" (art. 2): la sorte
di costoro, riguardo a tali attività, era necessariamente legata a
quella dell'E.T.A.L.
Il provvedimento impugnato, poiché riconosce come esistente un
diritto che in realtà non sussiste e la cui insussistenza è stata
già accertata da questa Corte (cit. sentenza n. 58 del 1959) ha un
deciso valore innovativo, contiene una vera e propria autorizzazione.
4. - Perciò, in quanto attribuisce alla Società "A' Zagara" il
diritto di aprire una casa da giuoco così come l'aveva il suo dante
causa, cioè l'E. T. A. L., esso deroga agli artt. 718 e segg. Cod.
pen., toccando una materia riservata alle leggi dello Stato. Su questo
punto la Corte costituzionale non può che riaffermare la propria
giurisprudenza e, come ha fatto con la sentenza n. 58 del 1959,
annullare il decreto del Presidente regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul ricorso, proposto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con atto notificato il 28 marzo 1960:
a) respinge l'eccezione di inammissibilità dedotta dalla Regione
siciliana;
b) dichiara, in accoglimento del ricorso proposto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, che non spetta alla Regione di emanare
provvedimenti in materia di giuochi d'azzardo in deroga a norme penali;
c) annulla per conseguenza il decreto del Presidente della Regione
siciliana n. 55/A del 15 febbraio 1960 in quanto esso consente
l'apertura d'una casa da giuoco a Taormina,
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte