Sentenza n. 23/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1964 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1423/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 26 novembre 1962 dal Tribunale di Milano nei
procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione
rispettivamente a carico di Raddato Gaetano, Sciancalepore Carmela e
Comizzoli Pietro, iscritte ai nn. 15, 16 e 17 del Registro ordinanze
1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 24 del
26 gennaio 1963;
2) ordinanza emessa il 4 febbraio 1963 dal Pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Merlini Enrico, iscritta al n. 59 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 94 del 6 aprile 1963.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Tribunale di Milano, nel procedimento a carico di Gaetano
Raddato per l'applicazione della sorveglianza speciale, di cui all'art.
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ha sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della detta legge,
in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione. La medesima
questione, con ordinanza di pari data (26 novembre 1962) e d'identico
contenuto, ha promosso nei procedimenti a carico di Carmela
Sciancalepore e Pietro Comizzoli.
Nelle dette ordinanze il Tribunale ha osservato che la misura della
sorveglianza speciale, poiché importa limitazione della libertà
personale, deve essere adottata con le garanzie degli artt. 13 e 25
della Costituzione, secondo le quali ogni norma limitativa della
libertà personale deve riferirsi ad una fattispecie ben determinata,
in modo che nell'applicazione di essa resti esclusa la discrezionalità
dell'interprete. La previsione di fattispecie contemplanti elementi
concreti manca invece, a parere del Tribunale, nell'art. 1 della legge
indicata.
Infatti, vaga ed equivoca è la terminologia usata nel numero 1 di
tale articolo, ove si parla di oziosi e vagabondi abituali validi al
lavoro, sia perché la Costituzione riconosce un diritto e non un
dovere al lavoro, sia perché la norma è fondata su elementi incerti e
può portare a una inversione dell'onere della prova e ad una
presunzione di colpevolezza, ove si chieda al denunziato di fornire la
prova dell'attività lavorativa svolta o del suo luogo di residenza.
Impossibile è, poi, l'accertamento di elementi concreti in
relazione ai nn. 2, 3 e 4 dello stesso articolo, in quanto le
fattispecie ivi previste non richiedono che dei semplici sospetti,
giacché i fatti concreti, ove sussistessero, costituirebbero reati.
Indeterminatezza assoluta si avrebbe, infine, nel n. 5, non essendo
ivi specificato se le attività contrarie alla morale pubblica o al
buon costume debbano limitarsi a quelle costituenti reato o pure
abbraccino comportamenti relativi a manifestazioni meritevoli di minore
censura.
Inoltre, il Tribunale ha ravvisato un contrasto delle denunziate
norme con l'art. 27 della Costituzione, in quanto la prevista adozione
di misure di prevenzione in base a sospetti di fatti costituenti reato
si presta a far valutare come elemento negativo anche le semplici
denunzie, indipendentemente dal loro esito, e i procedimenti penali
chiusi con formula di assoluzione.
Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate.
Nei tre giudizi si è costituito davanti a questa Corte il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, con atti d'intervento dell'11 gennaio 1963.
In questi atti si osserva, in via preliminare, che, mentre dal
dispositivo dell'ordinanza sembrerebbe doversi dedurre che la
contestazione della legittimità costituzionale investe l'istituto
della diffida, di cui al primo articolo della legge n. 1423 del 1956,
dalla motivazione si rileverebbe che l'impugnativa investe l'istituto
della sorveglianza speciale, di cui agli artt. 3 e seguenti. Si osserva
inoltre che l'indagine nei confronti di tutte le categorie elencate
nell'art. 1 potrebbe apparire ultronea, nella specie, rispetto ad
alcune di esse, perché ciascun procedimento riguarda una, e non tutte,
le dette categorie.
Nel merito, la difesa dello Stato concorda con l'ordinanza
nell'ammettere che la riserva assoluta di legge, di cui all'ultimo
comma dell'art. 25 della Costituzione, investe non le sole misure di
sicurezza, in senso stretto, ma la più ampia categoria delle misure di
prevenzione. Soggiunge, però, che le categorie dei soggetti
suscettibili di misura di prevenzione sono strettamente indicate
dall'art. 1 della legge.
In particolare: l'ozio e il vagabondaggio non sono concetti
equivocabili; le situazioni di sospetto, a cui si riferiscono i nn. 3 o
4 della norma, corrispondono a situazioni di contenuto netto e non
opinabile, come quelle in cui può ragionevolmente ritenersi che un
individuo viva col provento di delitti, indipendentemente
dall'accertamento di responsabilità penale per un caso specifico; ed
egualmente a fatti non meramente indiziari, ma concreti, si riferiscono
i nn. 2 e 5 dell'articolo.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 27 della Costituzione, la
difesa dello Stato osserva, in primo luogo, che l'oziare e il
vagabondare non sono fatti interamente negativi, e che, comunque, in
ogni contestazione di condotta omissiva si ha il rovesciamento del peso
della prova sul prevenuto, senza che in ciò si possa ravvisare una
presunzione di colpevolezza. In secondo luogo, se è vero che lo status
di responsabilità agli effetti penali è diverso dallo status di
sospetto agli effetti della comminazione di certe misure di
prevenzione, il giudice, nell'accertamento della pericolosità di un
soggetto, non agisce arbitrariamente, ma con cautela e in base a
circostanze obiettive, come la giurisprudenza sta a dimostrare.
La Presidenza del Consiglio ha chiesto, pertanto, che le questioni
sollevate dal Tribunale di Milano siano dichiarate infondate.
2. - Limitatamente al n. 1 dell'art. 1 della detta legge 27
dicembre 1956, il Pretore di Milano, nel procedimento a carico di
Enrico Merlini, con ordinanza 4 febbraio 1963 ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, comma primo,
della Costituzione.
Osserva il Pretore che la qualifica di "ozioso e vagabondo
abituale" delinea in modo imperfetto la situazione alla quale la legge
collega l'applicazione delle misure di prevenzione e le eventuali
sanzioni per i contravventori, in quanto non precisa gli elementi in
base a cui viene emesso il giudizio di abitualità, e cioè il numero
delle manifestazioni e il periodo di tempo in cui queste ultime si
debbono verificare. Ne deriva che manca alla norma in esame la
possibilità di essere applicata in modo da assicurare l'eguaglianza di
trattamento a tutti i cittadini, in contrasto con l'art. 3, comma
primo, della Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, con atto d'intervento 25 marzo 1963.
Si osserva in tale atto che la pretesa violazione dell'art. 3
della Costituzione non sussiste, in quanto tutti gli oziosi e vagabondi
abituali sono uguali davanti alla legge. Si riconosce che, pur avendo
la parola "abituale" un significato non equivoco, quel margine di
discrezionalità che può aversi nell'applicazione pratica della norma,
e che è inerente a ogni giudizio, non incide sulla legittimità
costituzionale di essa. D'altra parte, le eventuali disarmonie di
applicazione sono suscettibili di controllo giurisdizionale. Al
richiamo, fatto dall'ordinanza, agli artt. 102, 103, 104 del Codice
penale si oppone che l'art. 103 riserva al giudice valutazioni
ampiamente discrezionali, donde una situazione non molto diversa da
quella in esame.
Si chiede che la questione sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :
1. - Le cause, trattate congiuntamente all'udienza, possono essere
decise con unica sentenza, dato che le questioni sollevate hanno un
oggetto comune, anche se sono state proposte sotto aspetti non del
tutto coincidenti.
2. - Le ordinanze del Tribunale di Milano hanno sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della
Costituzione, deducendo che l'elencazione delle categorie di persone
ivi contenuta non fornisce elementi concreti di individuazione dei casi
che possono dar luogo alle misure di prevenzione previsti dalla detta
legge. L'impugnativa non investe gli istituti della diffida o della
sorveglianza speciale, come tali, rispettivamente contemplati negli
artt. 1 e 3 della legge, e pertanto non sussiste la contraddizione, che
ha inteso rilevare la difesa dello Stato, tra la motivazione delle
ordinanze, da cui risulta che nella specie si trattava di applicare
l'art. 3, e il dispositivo, che si riferisce all'art. 1; l'elencazione
contenuta in quest'articolo è, infatti, richiamata nell'art. 3 e ne
forma parte integrante.
Né la questione prospettata può considerarsi inammissibile in
quanto non è stata limitata alle categorie nelle quali rientrerebbero,
nella specie, le persone a cui carico è stato promosso il
procedimento, giacché nelle ordinanze si assume che la
indeterminatezza con la quale è formulata tutta l'elencazione
dell'art. 1 esclude la possibilità di attribuire con certezza una
condotta concreta a una delle categorie ivi previste.
3. - Nel merito le questioni sono infondate.
Va premesso che nel presente giudizio non è contestata la
legittimità costituzionale delle misure di prevenzione, previste dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Questa Corte ha già avuto occasione
di ravvisare il fondamento di tali misure nel principio secondo cui
l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere
garantito, oltre che dal sistema di norme repressive di fatti illeciti,
anche da un sistema di misure preventive contro il pericolo del loro
verificarsi in avvenire: sistema che corrisponde a una esigenza
fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt.
13, 16 e 17 della Costituzione (sentenza 20 aprile 1959, n. 27).
Dalle indicate finalità delle misure di prevenzione deriva che
l'adozione di esse può essere collegata, nelle previsioni legislative,
non al verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma a un
complesso di comportamenti che costituiscano una "condotta", assunta
dal legislatore come indice di pericolosità sociale. Discende,
pertanto, dalla natura delle dette misure che nella descrizione delle
fattispecie il legislatore debba normalmente procedere con criteri
diversi da quelli con cui procede nella determinazione degli elementi
costitutivi di una figura criminosa, e possa far riferimento anche a
elementi presuntivi, corrispondenti però sempre a comportamenti
obiettivamente identificabili. Il che non vuoi dire minor rigore, ma
diverso rigore nella previsione e nella adozione delle misure di
prevenzione, rispetto alla previsione dei reati e alla irrogazione
delle pene.
Dagli esposti criteri non ritiene la Corte che il legislatore si
sia discostato nel formulare l'art. 1, primo comma, della legge 27
dicembre 1956.
Ed invero, in relazione al n. 1 del detto articolo, va riconosciuto
che l'espressione "oziosi e vagabondi abituali validi al lavoro" non
può essere considerata vaga ed equivoca, essendo obiettivamente
identificabile, in base a nozioni di comune conoscenza e tenendo conto
delle finalità della legge e delle misure di prevenzione, chi
abitualmente non svolge alcuna attività lavorativa o, senza una
ragione, non fissa la propria dimora, pur essendo in condizioni di
trarre dal lavoro i necessari mezzi di sussistenza. Né vale in
contrario affermare che la Costituzione riconosce un diritto, e non un
dovere, al lavoro, giacché le misure di prevenzione non hanno
carattere sanzionatorio di doveri giuridici, e, in particolare nel caso
previsto dall'art. 1, n. 1, la misura di prevenzione non ha carattere
sanzionatorio della violazione di un dovere di lavoro.
Non ha maggior fondamento la questione di legittimità
costituzionale sollevata in relazione ai nn. 2, 3 e 4 dello stesso art.
1. Non è, infatti, esatto che, in base alle norme ivi contenute, le
misure di prevenzione possano essere adottate sul fondamento di
semplici sospetti. L'applicazione di quelle norme, invece, richiede
una oggettiva valutazione difatti, da cui risulti la condotta abituale
e il tenore di vita della persona, o che siano manifestazioni concrete
della sua proclività al delitto, e siano state accertate in modo da
escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili da parte
di chi promuove o applica le misure di prevenzione.
Infine, non può riscontrarsi indeterminatezza assoluta, come si
esprimono le ordinanze del Tribunale di Milano, nel richiamo alle
nozioni di morale pubblica e buon costume, contenute nel n. 5, essendo
ben chiaro che la disposizione si riferisce a quei comportamenti
abituali che offendono quelle norme del costume, proprie della
comunità, la cui violazione costituisce un indice di pericolosità
sociale, indipendentemente dal carattere delittuoso o non dei singoli
fatti in cui essi si concretano.
Per le ragioni indicate, ritiene la Corte che non possa
considerarsi costituzionalmente illegittimo l'impugnato art. 1 della
legge n. 1423 del 1956, in riferimento agli artt. 13 e 25 della
Costituzione.
4. - Ugualmente infondata è la questione di legittimità
costituzionale in riferimento all'art. 27 della Costituzione. Ed
infatti, il richiamo all'art. 27 non è pertinente alla detta
questione, perché tale articolo, nelle disposizioni a cui le ordinanze
si riferiscono, riguarda la responsabilità penale e importa la
presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna,
mentre le misure di prevenzione, pur implicando restrizioni della
libertà personale, non sono connesse a responsabilità penali del
soggetto, né si fondano su la colpevolezza, che è elemento proprio
del reato.
Né sussiste il contrasto, ravvisato dalle ordinanze, con l'art. 27
della Costituzione sotto il riflesso che semplici denuncie o
procedimenti penali conclusi con assoluzione per insufficienza di prove
possano essere valutati come elementi negativi, nell'applicazione delle
misure di prevenzione. Da quanto si è detto innanzi risulta che,
correttamente interpretando la legge, la denuncia o l'assoluzione per
insufficienza di prove, per sé stesse considerate, non possono
costituire quei fatti obiettivamente accertati, o quelle manifestazioni
della personalità del soggetto, che soltanto possono dare fondato
motivo all'applicazione delle misure di prevenzione. Ciò, tuttavia,
non significa che il ripetersi di denunzie a carico di un soggetto, o
di assoluzioni con formula non piena da imputazioni di reati della
stessa indole, non possa essere preso in considerazione, quando
concorrono altri elementi di fatto, nella valutazione complessiva della
condotta abituale e del comportamento notorio di una persona, ai fini
del giudizio di pericolosità.
5. - Il Pretore di Milano, nella sua ordinanza, ha prospettato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto, non essendo
precisato, nella norma in esame, il criterio dell'abitualità,
mancherebbe la possibilità di assicurare, nell'applicazione della
norma stessa, l'eguaglianza di trattamento a tutti i cittadini.
Ma, anche così posta, la questione è infondata.
La disposizione legislativa configura una categoria di persone
identificabili in base ad elementi da essa stessa determinati, tra cui
l'abitualità del comportamento. È vero che la nozione di abitualità,
a cui qui il legislatore si riferisce, è diversa da quella dallo
stesso legislatore specificata in relazione alle figure di delinquente
o contravventore abituale (artt. 102 e 104 del Codice penale); ciò non
toglie, però, che, assumendo la parola "abituale" nel senso che le è
proprio nel linguaggio comune, il legislatore ha introdotto nella norma
un elemento non equivoco, come tale idoneo a differenziare, con gli
altri elementi della previsione legislativa, la categoria di persone a
cui la norma stessa si riferisce.
Che poi l'attuazione di questa implichi un margine di
discrezionalità nelle valutazioni dei singoli casi concreti non è
motivo perché possa ravvisarsi nella norma un contrasto con l'art. 3
della Costituzione essendo proprie, quelle valutazioni, di ogni
giudizio diretto all'applicazione di norme giuridiche;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei procedimenti riuniti come in
epigrafe:
dichiara non fondate le questioni proposte, con le ordinanze ivi
indicate, sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità,
in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte