Sentenza n. 23/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/03/1966 · relatore Giuseppe Branca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 15 giugno 1965,
recante: "Adeguamento dei termini previsti dalle leggi regionali 28
aprile 1954, n. 11, 18 ottobre 1954, n. 37, 11 gennaio 1963, n. 4, e 6
maggio 1965, n. 12, ai termini previsti dal D.L. 15 marzo 1965, n. 124,
convertito, con modifiche, nella legge 13 maggio 1965, n. 431",
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 23 giugno 1965, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 2 luglio successivo ed iscritto al n. 14
del Registro ricorsi 1965.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 2 febbraio 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Pietro Peronaci,
per il Commissario dello Stato, e l'avv. Salvatore Orlando Cascio, per
la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto del 23 giugno 1965 il Commissario dello Stato per la
Regione siciliana ha impugnato la legge regionale siciliana approvata
nella seduta del 15 giugno 1965 recante adeguamento di precedenti leggi
regionali ai termini previsti dal D.L. 15 marzo 1965, n. 124,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.
Afferma il Commissario dello Stato che la legge sarebbe illegittima
per contrasto con gli artt. 17 e 36 dello Statuto siciliano, innanzi
tutto perché, pur uniformandosi al termine di scadenza fissato in quel
D.L., se ne discosta concedendo esenzioni totali di imposte o
tassazioni in misura fissa invece che riduzioni di aliquote; in secondo
luogo perché, con l'art. 2, riducendo del l'85 per cento per il 1967 e
dell'80 per cento per il 1968 la aliquota dell'imposta comunale di
consumo dei materiali da costruzione, ha prorogato fino al 1968 la
legge regionale 6 maggio 1965, n. 12, su cui pende denuncia di
incostituzionalità; infine perché tutte le agevolazioni si
applicherebbero anche agli alberghi, mentre di tale applicabilità è
stata contestata, presso questa Corte, la legittimità costituzionale.
Sarebbe da vedere, inoltre, se il contributo di 900 milioni (art. 4),
insieme col precedente stanziamento, di cui i Comuni beneficieranno a
compenso della diminuzione d'entrate tributarie causata dalla legge,
basti ad escludere che, con la riduzione dell'imposta di consumo, sia
stata violata anche l'autonomia comunale (art. 15 dello Statuto
siciliano).
2. - La Regione siciliana, con deduzioni depositate il 20 luglio
1965, risponde che: 1) l'esenzione venticinquennale dell'imposta e
sovrimposta sui fabbricati, prorogata con la legge impugnata, è
identica a quella ripristinata sul piano nazionale dall'art. 43 del
citato D.L. 1965; n. 124; che la misura fissa della sottoposizione
all'imposta di registro, di trascrizione e di iscrizione sulle
alienazioni ecc. e l'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile sugli
interessi dei mutui corrispondono a tipi di agevolazioni tributarie
che, pur essendo estranei al predetto D.L. statale, esistevano già
nelle leggi dello Stato fino al 1960: dimodoché sarebbe inesatto
sostenere che non corrispondano ai principi ai quali si ispira la
legislazione statale in materia; 2) la riduzione dell'85 per cento e
dell'80 per cento dell'aliquota dell'imposta di consumo è legittima
per i motivi già dedotti in replica al ricorso promosso dallo Stato
contro la legge regionale approvata il 24 marzo 1965 (divenuta, poi,
legge 6 maggio 1965, n. 12) e perché col predetto D.L. del 1965, n.
124 modificato dalla legge 1965, n. 431 lo Stato ha introdotto analoga
riduzione anche se in misura minore (20 per cento), nonché l'esenzione
totale nel campo dell'edilizia economica e popolare; 3) la legge
impugnata non si estende agli alberghi poiché la Corte costituzionale
su questo punto ha già dichiarato la illegittimità delle leggi di
proroga.
Quanto all'art. 15 dello Statuto siciliano, la difesa regionale
asserisce che esso non risulta violato poiché la Regione ha preso a
proprio carico gli oneri, derivanti dalle minori entrate comunali,
proprio in ossequio alla sentenza 1965, n. 2 della Corte
costituzionale.
3. - Il Commissario dello Stato ha depositato il 20 gennaio 1966
una breve memoria: in essa si ricorda che recenti sentenze di questa
Corte hanno dichiarato l'incostituzionalità di leggi regionali di cui
quella denunciata costituisce una proroga; inoltre si rileva, con
richiamo alla sentenza n. 90 del 1965, l'inadeguatezza del sistema,
scelto dalla Regione, di concedere soltanto, a compenso delle minori
entrate comunali, riduzioni d'eventuali debiti dei comuni. Considerato in diritto :
1. - L'art. 1 della legge impugnata proroga al 1968 le agevolazioni
tributarie introdotte in materia di edilizia non di lusso dalle leggi
regionali del 1954, nn. 11 e 37, e successive proroghe e modifiche.
Queste leggi, uniformandosi alla legislazione dello Stato, avevano
esonerato per 25 anni i contribuenti della Regione dal pagamento
dell'imposta e delle sovrimposte sui fabbricati e ridotto a misura
fissa il tasso, normalmente variabile, di alcune imposte erariali (di
registro, ipotecarie, ecc.) e di ricchezza mobile.
La denuncia, rivolta genericamente contro l'art. 1, si riferisce
sia a quell'esonero sia a questa riduzione.
Tuttavia, quanto all'esonero venticinquennale, prorogato dall'art.
1 col rinvio all'art. 5 della legge regionale n. 11 del 1954,
l'impugnazione non è fondata rispetto agli edifici non destinati ad
albergo: la legislazione dello Stato contiene una norma analoga (art.
43 del D.L. 15 marzo 1965, n. 124; art. 1 della legge del 1965, n. 431)
dimodoché non può vedersi violazione dell'art. 36 dello Statuto
siciliano.
La riduzione delle altre imposte alla misura fissa contrasta invece
col tipo di agevolazioni contenute nelle leggi dello Stato, cioè nel
predetto D.L. del 1965, n. 124, e nella legge del 1965, n. 431: queste
leggi infatti non prevedono agevolazioni relativamente ad alcune delle
imposte, a cui si riferisce la legge regionale, o prevedono semplici
riduzioni di aliquote (imposte sui trasferimenti e sui conferimenti in
società). Poiché il sistema di imposizione a tassa fissa, adottato
dalla legge regionale, risponde a un tipo di tassazione diverso da
quello tuttora vigente nelle leggi dello Stato, il contrasto con l'art.
36 dello Statuto siciliano risulta evidente.
Questa Corte ha da tempo fissato il principio che la competenza
legislativa in materia tributaria appartenga alla Regione solo nei
limiti del rispetto, per ogni singolo tributo, del tipo di tassazione
vigente nell'ordinamento dello Stato all'epoca dell'applicazione della
legge regionale.
2. - L'art. 2 della legge impugnata riduce l'imposta comunale di
consumo sui materiali da costruzione dell'85 per cento per il 1967 e
dell'80 per cento per il 1968, mentre la riduzione prevista dal
legislatore statale (art. 45 del D.L. del 1965, n. 124, e 1 della legge
1965, n. 431) è limitata al 20 per cento. Anche questa norma regionale
contrasta con l'art. 36 dello Statuto siciliano. La Regione infatti
può discostarsi, nella misura delle riduzioni d'imposta, dalla
legislazione dello Stato, ma la differenza quantitativa tra le due
legislazioni, quando è sensibile come è avvenuto in questo caso, si
traduce in differenza qualitativa e pertanto in manifesto privilegio
dei contribuenti d'una Regione rispetto a tutti gli altri.
Dato ciò, nella presente occasione non occorre esaminare, benché
il problema meriti particolare attenzione, se una potestà legislativa
regionale, in materia di tributi locali, sia in generale compatibile
con l'autonomia finanziaria e amministrativa attribuita ai Comuni e ai
Consorzi dall'art. 15 dello Statuto siciliano.
3. - La illegittimità dell'art. 2 trascina con sé l'art. 4 che vi
è strettamente collegato.
4. - La denuncia di incostituzionalità non colpisce, invece,
l'art. 3 della legge regionale né l'art. 1 nella parte in cui proroga
e modifica gli artt. 1 e 2 della legge regionale del 1963, n. 4:
infatti tali norme, stabilendo una certa proporzione fra i locali
destinati a negozi o ad altri usi e l'intera superficie
dell'imponibile, si discostano dalla legislazione dello Stato solo
relativamente agli stabili situati in Comuni con popolazione fino a
30.000 abitanti; e per di più non se ne discostano in maniera
sensibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
regionale siciliana approvata il 15 giugno 1965 (contenente proroga di
agevolazioni tributarie in materia edilizia) salve le parti in cui
proroga per gli edifici non destinati ad albergo le norme contenute
nell'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, e negli artt.
1 e 2 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 4;
dichiara inoltre l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4
della predetta legge regionale approvata il 15 giugno 1965.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 3 marzo 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte