Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1974 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto

comma, del codice penale, in relazione al secondo comma, n. 1, dello

stesso articolo, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1972 dal

tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Gallerani

Antonio ed altri, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1

agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Antonio Gallerani

ed altri, con ordinanza 15 dicembre 1972 del tribunale di Ferrara, è

stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 164, quarto

comma, del codice penale, in relazione al secondo comma, n. 1, dello

stesso articolo, nella parte in cui preclude al condannato a pena

detentiva la possibilità di fruire del beneficio della sospensione

condizionale della pena, qualora egli abbia già ottenuto il beneficio

per una condanna a pena detentiva contravvenzionale (arresto).

Considerato che, rispetto al medesimo art. 3 Cost., la questione è

stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 1973 di questa

Corte;

che non vengono addotti argomenti né profili nuovi, tali da

indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, in

relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, sollevata con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte