Sentenza n. 23/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
citata
- art. 28legge 576/1982
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 39legge 317/1991
- art. 22legge 576/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione: del r.d. 9 agosto 1943, n.
718, "Mutamento della denominazione del Ministero delle
corporazioni", del d.lgt. 23 febbraio 1946, n. 223, "Riordinamento
dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio", della
legge 4 gennaio 1951, n. 2, "Varianti ai ruoli organici della
Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio
e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale
delle miniere presso il Ministero stesso", della legge 7 giugno 1951,
n. 434, "Ratifica, con modificazioni, del d.lgs. 8 maggio 1948, n.
867, concernente revisione del ruolo organico della Amministrazione
centrale del Ministero dell'industria e commercio", della legge 15
dicembre 1960, n. 1483, "Istituzione di una nuova Direzione generale
e riordinamento dei ruoli organici del personale della
Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del
commercio", della legge 26 settembre 1966, n. 792, "Mutamento della
denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli
Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e
agricoltura", dell'articolo 39 (Riordinamento della Direzione
generale della produzione industriale) della legge 5 ottobre 1991, n.
317, "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese", della legge 12 ottobre 1966, n. 842, "Soppressione
dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni", dell'art. 28
della legge 12 agosto 1982, n. 576, "Riforma della vigilanza sulle
assicurazioni", del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo
1983, n. 315, "Riorganizzazione della Direzione generale delle
assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione
dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma
della vigilanza sulle assicurazioni", dell'art. 22 concernente la
riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e
delle industrie di base, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, "Norme
per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia", iscritto al n. 91 del registro
referendum;
Vista l'ordinanza del 26-27 novembre 1996 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i delegati dei
Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte, della Valle
d'Aosta, della Calabria, del Veneto e della Toscana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum
popolare presentata il 30 settembre 1996 dai Consigli regionali delle
regioni Piemonte (delibera del 25 settembre 1996), Veneto (delibera
del 26 settembre 1996), Valle d'Aosta (delibera del 26 settembre
1996), Lombardia (delibera del 24 settembre 1996), Calabria (delibera
del 28 settembre 1996) e Toscana (delibera del 28 settembre 1996),
concernente l'abrogazione dei seguenti testi normativi:
1) r.d. 9 agosto 1943, n. 718, "Mutamento della denominazione del
Ministero delle corporazioni";
2) d.lgt. 23 febbraio 1946, n. 223, "Riordinamento dei servizi
del Ministero dell'industria e del commercio";
3) legge 4 gennaio 1951, n. 2, "Varianti ai ruoli organici della
Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio
e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale
delle miniere presso il Ministero stesso";
4) legge 7 giugno 1951, n. 434, "Ratifica, con modificazioni, del
decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del
ruolo organico della Amministrazione centrale del Ministero
dell'industria e commercio";
5) legge 15 dicembre 1960, n. 1483, "Istituzione di una nuova
Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale
della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del
commercio";
6) legge 26 settembre 1966, n. 792, "Mutamento della
denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli
Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e
agricoltura";
7) art. 39 (Riordinamento della Direzione generale della
produzione industriale) della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
"Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese";
8) legge 12 ottobre 1966, n. 842, "Soppressione dell'Istituto
nazionale per l'esame delle invenzioni";
9) art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, "Riforma della
vigilanza sulle assicurazioni";
10) decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, "Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni
private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge
12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle
assicurazioni".
2. - Con ordinanza in data 26 novembre 1996, l'Ufficio centrale per
il referendum, verificata la regolarità della richiesta abrogativa,
l'ha dichiarata legittima, modificando il testo del quesito
referendario alla luce dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, relativo alla riorganizzazione della Direzione generale delle
fonti di energia e delle industrie di base, già istituita dalla
legge 15 dicembre 1960, n. 1483, oggetto del quesito.
3. - I Consigli regionali promotori del referendum hanno, in
memoria, concluso per l'ammissibilità del referendum, sottolineando
come il quesito abbia ad oggetto l'esistenza dell'attuale organismo
ministeriale, e non la pluralità delle competenze discrezionalmente
attribuite dal legislatore. Lungi dall'essere soppresse, esse
andrebbero redistribuite secondo il principio costituzionale di
sussidiarietà - ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2, 5 e
114 della Costituzione - riconoscendo in tal modo una più ampia
autonomia alle Regioni e agli enti locali.
È dunque evidente - ad avviso dei promotori - la matrice
razionalmente unitaria dell'oggetto della richiesta referendaria, che
è quella di far venire meno l'attuale organizzazione unitaria. Di
conseguenza, dopo l'eventuale abrogazione referendaria non sarebbe
legittima la ricostituzione di una struttura ministeriale
sostanzialmente invariata per la cura delle competenze di interesse
nazionale. Si richiama al riguardo la sentenza n. 35 del 1993 con la
quale la Corte ha ritenuto ammissibile la richiesta di referendum
popolare di soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo
senza sollevare alcun dubbio di disomogeneità del quesito per la
molteplicità settoriale delle competenze ad esso spettanti. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum popolare investe i seguenti testi
normativi:
1) r.d. 9 agosto 1943, n. 718, "Mutamento della denominazione del
Ministero delle corporazioni";
2) d.lgt. 23 febbraio 1946, n. 223, "Riordinamento dei servizi
del Ministero dell'industria e del commercio";
3) legge 4 gennaio 1951, n. 2, "Varianti ai ruoli organici della
Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio
e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale
delle miniere presso il Ministero stesso";
4) legge 7 giugno 1951, n. 434, "Ratifica, con modificazioni, del
decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del
ruolo organico della Amministrazione centrale del Ministero
dell'industria e commercio";
5) legge 15 dicembre 1960, n. 1483, "Istituzione di una nuova
Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale
della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del
commercio";
6) legge 26 settembre 1966, n. 792, "Mutamento della
denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli
Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e
agricoltura";
7) art. 39 (Riordinamento della Direzione generale della
produzione industriale) della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
"Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese";
8) legge 12 ottobre 1966, n. 842, "Soppressione dell'Istituto
nazionale per l'esame delle invenzioni";
9) art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, "Riforma della
vigilanza sulle assicurazioni";
10) decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, "Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni
private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge
12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle
assicurazioni";
11) art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, "Norme per
l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia".
2. - Il quesito referendario mira alla soppressione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Analoga richiesta di iniziativa regionale venne formulata, com'è
noto, nel 1992. In quella occasione la Corte (sent. n. 36 del 1993)
osservò che l'operazione referendaria, nell'ipotesi di eventuale
esito positivo, avrebbe potuto soltanto parzialmente mutilare, non
certo sopprimere, il complesso organizzatorio rispondente al nome di
Ministero dell'industria, commercio e artigianato. Questo, infatti,
si presenta come il risultato di una stratificazione normativa non
riducibile alle parziali indicazioni legislative fornite attraverso
quel quesito. Ragion per cui la Corte sanzionò con
l'inammissibilità la richiesta per mancanza di chiarezza del quesito
e dell'intera operazione referendaria, concludendo che l'abrogazione
delle norme sottoposte a referendum sarebbe incoerente e
contraddittoria con la permanenza di altre alle prime strettamente
connesse (con esplicito richiamo alla sentenza n. 29 del 1981).
3. - Le Regioni hanno sì incluso nel nuovo quesito tutte le
disposizioni concernenti l'organizzazione ministeriale, ma non le
altre alle prime strettamente connesse, cioè quelle che attengono
alle funzioni dell'apparato.
Una consapevole espressione di voto non può non vedere connessi
gli aspetti organizzativi e funzionali del dicastero, affinché colui
che manifesta la sua volontà nell'ambito della consultazione
referendaria sia posto in grado di conoscere quali funzioni verranno
private dell'attuale centro d'imputazione. Diversamente, si
determinerebbe una mancanza di chiarezza della domanda tale da
rendere inammissibile il quesito. Che è propriamente quanto si
verifica nel caso di specie, dove vi è una palese incongruità del
quesito rispetto all'oggetto reale del referendum, il quale -
riguardando, come s'è detto, la soppressione del Ministero
dell'industria - non può non coinvolgere nella domanda l'esame delle
molteplici funzioni che ad esso sono attribuite dalla complessa
stratificazione normativa di cui si è fatta testé menzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione del r.d. 9 agosto 1943, n. 718, "Mutamento della
denominazione del Ministero delle corporazioni"; del d.lgt. 23
febbraio 1946, n. 223, "Riordinamento dei servizi del Ministero
dell'industria e del commercio"; della legge 4 gennaio 1951, n. 2,
"Varianti ai ruoli organici della Amministrazione centrale del
Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere e
istituzione della Direzione generale delle miniere presso il
Ministero stesso"; della legge 7 giugno 1951, n. 434, "Ratifica, con
modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867,
concernente revisione del ruolo organico della Amministrazione
centrale del Ministero dell'industria e commercio"; della legge 15
dicembre 1960, n. 1483, "Istituzione di una nuova Direzione generale
e riordinamento dei ruoli organici del personale della
Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del
commercio"; della legge 26 settembre 1966, n. 792, "Mutamento della
denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli
Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e
agricoltura" e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 5
ottobre 1991, n. 317, "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo
delle piccole imprese"; della legge 12 ottobre 1966, n. 842,
"Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni";
e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 12 agosto 1982, n.
576, "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni"; del decreto del
Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, "Riorganizzazione
della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse
collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto
1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni";
e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia", richiesta dichiarata legittima,
con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per
il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte