Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/1999

Altra decisione · depositata il 05/02/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 72legge 689/1981

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 21 gennaio 1997 dal Tribunale per i minorenni di

Cagliari, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie

speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale dei minorenni di Cagliari, con ordinanza

emessa il 21 gennaio 1997 e pervenuta alla Corte il 4 giugno 1998, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in

relazione all'art. 59 della stessa legge ed all'art. 30 del d.P.R.

22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni), nonché in relazione

agli artt. 10, 12, 13-ter del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove

misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per

la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito

dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, nella

parte in cui tale norma - coordinata alle altre richiamate (non

escludendo che si applichino anche agli imputati minorenni le

"condizioni soggettive per la sostituzione delle pene detentive"

previste dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981) - consente che

operi indifferenziatamente, nei riguardi di condannati minorenni e di

quelli sottoposti a programma di protezione, l'automatismo della

revoca della pena sostitutiva;

che a parere del Tribunale rimettente la normativa impugnata si

porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto

l'automatismo della conversione conseguente alla revoca della pena

sostitutiva determina una irragionevole disparità, riservando ai

minorenni ed ai collaboratori sottoposti a programma di protezione lo

stesso trattamento sanzionatorio previsto, rispettivamente, per i

maggiorenni e per la generalità dei condannati;

che di riflesso vulnerato risulterebbe l'art. 31 della

Costituzione, in dipendenza della identità di trattamento tra

maggiorenni e minorenni, nonché l'art. 27, terzo comma, della stessa

Carta, in quanto l'automatismo della conversione vanificherebbe la

funzione rieducativa assegnata alle sanzioni penali, comprese le pene

sostitutive;

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che questa Corte, nel pronunciarsi su questione

sollevata dal medesimo Tribunale, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981, nella parte

in cui non esclude che le condizioni soggettive da esso prevedute per

l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati

minorenni (v. sentenza n. 16 del 1998);

che nella richiamata pronuncia si è fra l'altro sottolineato

come il rigido automatismo insito nella previsione censurata si

ponesse in contrasto con il principio di protezione della gioventù,

con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore e con il

principio di ragionevolezza, considerato che l'assoluta parificazione

tra adulti e minori è in sé fattore idoneo a perturbare le esigenze

di specifica individualizzazione e di flessibilità di trattamento

che devono caratterizzare la disciplina minorile;

che avendo tale declaratoria di illegittimità costituzionale

attinto una previsione espressamente richiamata dalla norma oggetto

della odierna impugnativa, ed avuto riguardo alla ratio decidendi

posta a fondamento della pronuncia, spetta al giudice a quo

verificare se, a seguito della citata sentenza, l'art. 72 della legge

n. 689 del 1981 sia tuttora operante ai fini e nei limiti della

decisione che lo stesso giudice è chiamato ad adottare;

che pertanto va ordinata la restituzione degli atti perché il

rimettente stesso accerti se - con specifico riferimento al peculiare

caso sottoposto al suo esame - la questione possa ritenersi ancora

rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale per i minorenni di

Cagliari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte