Corte costituzionale

Sentenza n. 230/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1991 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 443, quarto

comma, del codice di procedura penale, con riferimento agli artt. 76

e 77 della Costituzione e in relazione agli artt. 1 e 2, comma primo,

primo inciso e numeri 53 e 93 della legge 16 febbraio 1987, n. 81

(Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice

di procedura penale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dalla Corte di Appello di

Catanzaro nel procedimento penale a carico di De Domenico Mario

iscritta al n. 751 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 16 novembre 1990 dalla Corte di Appello

di Torino nel procedimento penale a carico di De Maria Giuseppe

iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel processo d'appello avverso la sentenza di condanna per

detenzione e porto illegale di armi e munizioni emessa a seguito di

giudizio abbreviato dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di Mario

De Domenico, la Corte d'Appello di Catanzaro, con ordinanza del 25

ottobre 1990 (R.O. n. 751 del 1990), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art.

443, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

prescrive che il giudizio di appello si svolga nelle forme previste

dall'art. 599 dello stesso codice, anche fuori dei casi elencati nel

primo comma di detto articolo, con riferimento all'art. 76 della

Costituzione ed in relazione agli artt. 1 e 2, comma primo, primo

inciso e numeri 53 e 93, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega

al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di

procedura penale).

Premette il giudice remittente che la legge n. 81 del 1987 - anche

per il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 2, "alle norme

delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia relative al

processo penale" - risulta informata al principio della pubblicità

della trattazione del merito dei procedimenti penali e che tale

principio generale subisce deroghe solo nelle ipotesi espressamente

previste nella stessa legge di delegazione.

Nell'ordinanza di rinvio si afferma inoltre che la direttiva di

cui all'art. 2, n. 53, della legge di delegazione, concernente il

giudizio abbreviato, non prevede, per il procedimento d'appello,

l'adozione del rito camerale, mentre le ipotesi di deroga al

principio della trattazione pubblica nel giudizio d'appello sarebbero

solo quelle menzionate nella direttiva di cui all'art. 2, n. 93, dove

si prevede il procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio

tra le parti solo quando l'impugnazione abbia per oggetto la specie o

la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche o

l'applicabilità di sanzioni sostitutive, o la concessione dei

benefici di legge. E poiché tale elencazione sarebbe da considerare

tassativa anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte

Costituzionale (sentenza n. 435 del 1990), il giudice remittente

prospetta il dubbio che la disposizione contenuta nell'art. 443,

quarto comma, del codice di procedura penale - nella parte in cui

prescrive che il giudizio di appello si svolga nelle forme previste

dall'art. 599 dello stesso codice anche fuori dei casi elencati nel

primo comma dello stesso articolo - violi l'art. 76 della

Costituzione, in relazione agli artt. 1 e 2, comma primo, primo

inciso e nn. 53 e 93, della legge di delegazione, ponendosi in

contrasto con i criteri direttivi enunciati dal legislatore

delegante.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per sostenere la manifesta

infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato la direttiva dell'art. 2, n.

93, della legge di delegazione si riferirebbe alla impugnazione dei

provvedimenti emessi secondo il modello ordinario e non potrebbe

essere correttamente applicata alle ipotesi di impugnazione di un

provvedimento emesso a seguito di un procedimento speciale già

definito in primo grado, in ossequio alla direttiva espressa

nell'art. 2, n. 53, con il rito camerale. Aggiunge inoltre

l'Avvocatura che sarebbe stata singolare e contraria al principio di

"massima semplificazione", che ispira il nuovo processo penale, la

previsione di una diversificazione della forma di trattazione dei

procedimenti di appello rispetto a quelli di primo grado: e ciò

soprattutto ove si consideri che vige nel nostro ordinamento un

principio generale di estensione delle norme sul giudizio di primo

grado al giudizio di appello (v. art. 519 del codice di procedura

penale del 1930 ed ora art. 598 del nuovo codice). Il richiamo a tale

principio spiegherebbe anche - secondo l'Avvocatura dello Stato - il

silenzio della direttiva n. 53 sulle forme di celebrazione del

procedimento d'appello nel giudizio abbreviato, in quanto tale

direttiva doveva soltanto fissare il principio "innovativo" del rito

camerale per il procedimento di primo grado, mentre l'estensione di

tale rito al procedimento di appello sarebbe da ritenersi

"conseguenziale" sulla base delle regole generali tradizionalmente

recepite.

3. - Nel processo d'appello avverso la sentenza di condanna emessa

a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Torino nei

confronti di Giuseppe De Maria, la Corte d'Appello di Torino, con

ordinanza del 16 novembre 1990 (R.O. n. 61 del 1991), ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale nei confronti

dell'art. 443, quarto comma, del codice di procedura penale, con

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione ed in relazione

alle direttive di cui all'art. 2, nn. 53 e 93, della legge 16

febbraio 1987, n. 81.

Nell'ordinanza di rinvio, il giudice a quo rileva che, in base

all'art. 443, quarto comma, del codice di procedura penale, il

giudizio di appello deve svolgersi, qualunque sia la doglianza mossa

con il gravame, con le forme previste dall'art. 599 e cioè con il

rito della camera di consiglio regolato dall'art. 127 dello stesso

codice: tale rito comporta una deroga sia al principio di garanzia

della difesa (data la non necessità della presenza dell'imputato e

dei suoi difensori), sia al principio della pubblicità del

dibattimento (che viene tenuto senza la presenza del pubblico). La

deroga a tali principi, in determinate circostanze, può essere

consentita alla luce del diverso principio della celerità dei

procedimenti richiamato nell'art. 2, n. 1, della legge di delegazione

n. 81 del 1987: ma in ogni caso senza pregiudicare diritti

costituzionalmente garantiti e senza estendere le deroghe al di là

dei limiti fissati dal legislatore delegante. Ora, la direttiva di

cui all'art. 2, n. 53, della legge n. 81 del 1987, concernente il

giudizio abbreviato, non prevede, per il procedimento di appello,

l'adozione del rito camerale, mentre la direttiva di cui all'art. 2,

n. 93, della suddetta legge circoscrive il procedimento in camera di

consiglio in grado d'appello a ipotesi ben determinate, con una

elencazione da ritenere tassativa, alla luce dei lavori preparatori e

della giurisprudenza costituzionale sull'argomento (sentenza n. 435

del 1990).

Il giudice remittente - attraverso il raffronto tra le previsioni

della legge di delegazione e l'art. 443, quarto comma, del codice di

procedura penale - giunge alla conclusione che il legislatore

delegato, da un lato, avrebbe ampliato le deroghe ai principi

generali operate dalla direttiva n. 53, aggiungendo disposizioni

concernenti il procedimento di secondo grado, e, dall'altro, avrebbe

esteso le ipotesi di rito camerale in appello al di là dei precisi

confini tracciati dalla direttiva n. 93.

Tale estensione del procedimento camerale - ad avviso del giudice

a quo - sarebbe ingiustificata sotto vari aspetti.

Innanzitutto, essa non garantirebbe una maggiore celerità del

processo nei casi in cui debbano essere trattate in camera di

consiglio questioni di rilevante importanza, quali quelle attinenti

alla responsabilità ed al titolo del reato. Anzi, il rito camerale

si rivelerebbe addirittura controproducente qualora il giudice

d'appello stabilisse di non poter decidere senza l'assunzione delle

prove non esperite in primo grado per effetto della scelta per il

giudizio abbreviato: e ciò perché, in tal caso, l'obbligatorietà

di nuove citazioni e notifiche renderebbe il rito camerale più lungo

di un dibattimento secondo il rito ordinario.

In secondo luogo, la denunciata estensione del rito camerale

comprimerebbe il diritto di difesa, giacché la disciplina dettata

dall'art. 127, terzo comma, del codice di procedura penale, sarebbe

giustificabile alla luce delle esigenze di speditezza del processo

quando l'impugnazione verta su elementi non essenziali della causa,

ma non lo sarebbe più allorché sia in contestazione la stessa

responsabilità dell'appellante.

Infine - sempre secondo il giudice a quo - non si potrebbe

sostenere che la norma impugnata costituisca il naturale corollario

della disciplina che regola lo svolgimento, secondo il rito camerale,

del giudizio abbreviato, poiché le parti, quando pongono in

discussione con i loro atti di impugnazione elementi essenziali della

causa, vengono a porsi in contraddizione con le premesse stesse del

rito abbreviato.

Da tutte queste considerazioni la Corte d'Appello di Torino trae

la conclusione che l'art. 443, quarto comma, del codice di procedura

penale - laddove dispone che, in grado di appello, si debba procedere

con il rito in camera di consiglio anche al di fuori dei casi

previsti dall'art. 599, primo comma, dello stesso codice - si pone al

di fuori delle prescrizioni contenute nelle direttive nn. 53 e 93

della legge di delegazione n. 81 del 1987, violando, di conseguenza,

gli artt. 76 e 77 della Costituzione.

4. - Anche in questo giudizio ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, per sostenere che la questione è

manifestamente infondata, sulla scorta delle argomentazioni già

sviluppate in relazione alla questione sollevata dalla Corte di

appello di Catanzaro. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in esame pongono la stessa questione di

legittimità costituzionale, diretta a censurare l'art. 443, quarto

comma, del nuovo codice di procedura penale per violazione degli

artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 1 e 2,

comma primo, primo inciso e numeri 53 e 93, della delega legislativa

al Governo approvata con legge 16 febbraio 1987, n. 81.

I giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con

un'unica pronuncia.

2. - Il quarto comma dell'art. 443 c.p.p. dispone che, nel

giudizio abbreviato di cui agli artt. 438 e ss. di tale codice, la

fase dell'appello "si svolge con le forme previste dall'art. 599".

Quest'ultimo articolo, a sua volta, stabilisce, al primo comma, che

"quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura

della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra

circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti

generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale

della pena o della non menzione della condanna sul certificato del

casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con

le forme dell'art. 127": forme che comportano la presenza soltanto

eventuale delle parti e dei difensori e lo svolgimento dell'udienza

senza la presenza del pubblico.

Il rinvio operato dalla norma impugnata alle forme previste

dall'art. 599 impone, dunque, l'adozione del rito camerale per tutti

i casi di appello contro le sentenze adottate con giudizio

abbreviato, anche al di fuori dei limiti di oggetto specificati nel

primo comma dello stesso art. 599. Questa estensione del rito

camerale anche al di là di tali limiti verrebbe a violare - secondo

le ordinanze di rimessione - i principi e criteri direttivi fissati

nella legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, con riferimento

particolare a quanto specificato, in tema di appello, dalla direttiva

di cui all'art. 2, n. 93 (dove la previsione di un procedimento in

camera di consiglio è riferita esclusivamente alle ipotesi

particolari indicate nel primo comma dell'art. 599 c.p.p.), e, in

tema di giudizio abbreviato, dalla direttiva di cui all'art. 2, n. 53

(dove si indirizza il legislatore delegato verso la previsione di

limiti alla appellabilità della sentenza adottata in tale giudizio,

senza, peraltro, fare alcun richiamo alle forme del procedimento di

appello). Dal che la conseguente violazione dell'art. 76 della

Costituzione per eccesso di delega.

3. - La questione non è fondata.

Le due ordinanze di rimessione muovono dal presupposto che la

direttiva espressa nell'art. 2, n. 93, della legge di delegazione

debba intendersi riferita non soltanto all'appello nel giudizio

ordinario, ma anche all'appello nel giudizio abbreviato, con la

conseguenza che, in ambedue i giudizi, l'adozione del procedimento in

camera di consiglio dovrebbe incontrare i limiti di oggetto fissati

in tale direttiva e recepiti puntualmente, per il giudizio ordinario,

nel primo comma dell'art. 599 c.p.p.

Ambedue le ordinanze ritengono altresì di poter avallare tale

convincimento con il richiamo alla sentenza n. 435 del 1990 di questa

Corte, che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art.

599, quarto e quinto comma, c.p.p., ha sottolineato il carattere

tassativo dell'elencazione formulata nella direttiva n. 93 della

legge di delegazione in ordine all'adozione del rito camerale nella

fase di appello, dal momento che dai lavori preparatori del nuovo

codice di procedura penale è possibile desumere "la precisa volontà

del legislatore delegante di delimitare rigorosamente i casi di

decisione in camera di consiglio degli appelli".

Tale lettura della direttiva n. 93 - anche alla luce del

precedente giurisprudenziale richiamato - non può, peraltro, essere

condivisa.

Nessun elemento, né letterale né sistematico, induce, infatti, a

ritenere che il legislatore delegante, nel formulare la direttiva in

questione, abbia inteso riferirsi a tutti i possibili tipi di appello

(ivi compreso l'appello proprio del rito abbreviato, di cui all'art.

443 c.p.p.) e non al solo appello proponibile nell'ambito del rito

ordinario. Al contrario, la stessa collocazione della direttiva n. 93

nel quadro delle direttive in tema di impugnazione connesse al rito

ordinario (v. nn. 83 e ss.) convince del fatto che i principi ed i

criteri espressi in tale direttiva non siano estensibili anche agli

appelli proposti nell'ambito dei procedimenti speciali, la cui

disciplina è stata fatta salva, come differenziata, dall'art. 593,

primo comma, c.p.p.: e questo tanto più ove si consideri che, per

quanto concerne il giudizio abbreviato, la materia ha formato oggetto

della direttiva specificamente enunciata nell'art. 2, n. 53, della

legge di delegazione, dove risulta formulata una indicazione

particolare anche per quanto concerne la fase dell'appello, sia pure

con riferimento ad un aspetto diverso dalla forma del procedimento.

Né la limitazione della direttiva n. 93 al solo procedimento

ordinario è tale da confliggere con quanto enunciato da questa Corte

nella richiamata sentenza n. 435 del 1990, dove l'interpretazione

tassativa e restrittiva delle ipotesi di ricorso al rito camerale

elencate in tale direttiva risulta chiaramente riferita al giudizio

ordinario, senza investire in alcun modo il problema della

applicabilità della stessa direttiva anche ai giudizi speciali.

4. - Esclusa, dunque, l'applicabilità - per la diversità degli

oggetti - della direttiva n. 93 alla norma espressa nel quarto comma

dell'art. 443 c.p.p., occorre verificare se tale norma possa essere

censurata per eccesso di delega sotto il profilo della violazione

della direttiva n. 53, formulata dal legislatore delegante con

riferimento specifico al giudizio abbreviato.

In proposito, va ricordato che la direttiva in questione prevede,

per il rito abbreviato, "limiti all'appellabilità delle sentenze",

ma non enuncia alcun criterio in ordine al rito da adottare per la

fase di appello di tale giudizio.

Nel silenzio del legislatore delegante su questo aspetto occorre,

dunque, verificare - sempre ai fini dell'accertamento del vizio

denunciato di eccesso di delega - se la soluzione adottata dal

legislatore delegato con il richiamo generalizzato al rito camerale

risulti o meno in contrasto con altri criteri, espliciti o impliciti,

desumibili dagli indirizzi formulati nella legge di delegazione in

tema di giudizio abbreviato.

Tale verifica, mentre, da un lato, non consente di individuare

motivi di contrasto tra la norma impugnata ed i contenuti espressi

dalla legge di delegazione con la direttiva n. 53, dall'altro conduce

a rilevare come la soluzione adottata dal legislatore delegato in

tema di forma dell'appello nel giudizio abbreviato si presenti

rispondente alla natura stessa di questo giudizio, che trova la sua

base in quella esigenza di "massima semplificazione nello svolgimento

del processo con eliminazione di ogni atto o attività non

essenziale" richiamata dal legislatore delegante, nell'art. 2, n. 1,

della legge n. 81 del 1987, come il primo dei criteri ispiratori

della riforma.

Su questo piano, l'adozione del rito camerale nella fase di

appello del giudizio abbreviato - oltre che ad un criterio di

economicità - finisce per rispondere anche ad una esigenza

razionale, quale quella che si collega all'unità del processo penale

nelle sue varie fasi e che ispira un principio consolidato nel

diritto positivo, secondo cui al giudizio di appello si estendono

normalmente, in quanto applicabili, le norme relative al giudizio di

primo grado (v. l'art. 598 c.p.p. vigente e, in precedenza, art. 519

c.p.p. del 1930).

In altri termini, l'esigenza di accelerazione del procedimento

che, nel giudizio abbreviato, viene a giustificare il ricorso in

primo grado al rito camerale (con le conseguenti limitazioni in tema

di difesa e di pubblicità) risulterebbe frustrata ove non dovesse

produrre il suo effetto - nel caso di permanenza dei presupposti che

hanno dato luogo alla scelta del rito abbreviato in primo grado -

anche in relazione alla fase dell'appello. Rispetto a questa fase

risulta, d'altro canto, chiaro che il legislatore delegante, con la

direttiva n. 53, pur senza toccare l'aspetto del rito, ha limitato la

proponibilità dell'appello proprio in relazione agli specifici

presupposti del rito abbreviato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale sollevata, con le ordinanze di cui in

epigrafe, nei confronti dell'art. 443, quarto comma, del codice di

procedura penale con riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione e in relazione agli artt. 1 e 2, comma primo, primo

inciso e numeri 53 e 93, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega

al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di

procedura penale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte