Sentenza n. 230/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 1legge 81/1987
- art. 2legge 81/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 443, quarto
comma, del codice di procedura penale, con riferimento agli artt. 76
e 77 della Costituzione e in relazione agli artt. 1 e 2, comma primo,
primo inciso e numeri 53 e 93 della legge 16 febbraio 1987, n. 81
(Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice
di procedura penale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dalla Corte di Appello di
Catanzaro nel procedimento penale a carico di De Domenico Mario
iscritta al n. 751 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 16 novembre 1990 dalla Corte di Appello
di Torino nel procedimento penale a carico di De Maria Giuseppe
iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel processo d'appello avverso la sentenza di condanna per
detenzione e porto illegale di armi e munizioni emessa a seguito di
giudizio abbreviato dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di Mario
De Domenico, la Corte d'Appello di Catanzaro, con ordinanza del 25
ottobre 1990 (R.O. n. 751 del 1990), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art.
443, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
prescrive che il giudizio di appello si svolga nelle forme previste
dall'art. 599 dello stesso codice, anche fuori dei casi elencati nel
primo comma di detto articolo, con riferimento all'art. 76 della
Costituzione ed in relazione agli artt. 1 e 2, comma primo, primo
inciso e numeri 53 e 93, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega
al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale).
Premette il giudice remittente che la legge n. 81 del 1987 - anche
per il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 2, "alle norme
delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia relative al
processo penale" - risulta informata al principio della pubblicità
della trattazione del merito dei procedimenti penali e che tale
principio generale subisce deroghe solo nelle ipotesi espressamente
previste nella stessa legge di delegazione.
Nell'ordinanza di rinvio si afferma inoltre che la direttiva di
cui all'art. 2, n. 53, della legge di delegazione, concernente il
giudizio abbreviato, non prevede, per il procedimento d'appello,
l'adozione del rito camerale, mentre le ipotesi di deroga al
principio della trattazione pubblica nel giudizio d'appello sarebbero
solo quelle menzionate nella direttiva di cui all'art. 2, n. 93, dove
si prevede il procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio
tra le parti solo quando l'impugnazione abbia per oggetto la specie o
la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche o
l'applicabilità di sanzioni sostitutive, o la concessione dei
benefici di legge. E poiché tale elencazione sarebbe da considerare
tassativa anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte
Costituzionale (sentenza n. 435 del 1990), il giudice remittente
prospetta il dubbio che la disposizione contenuta nell'art. 443,
quarto comma, del codice di procedura penale - nella parte in cui
prescrive che il giudizio di appello si svolga nelle forme previste
dall'art. 599 dello stesso codice anche fuori dei casi elencati nel
primo comma dello stesso articolo - violi l'art. 76 della
Costituzione, in relazione agli artt. 1 e 2, comma primo, primo
inciso e nn. 53 e 93, della legge di delegazione, ponendosi in
contrasto con i criteri direttivi enunciati dal legislatore
delegante.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per sostenere la manifesta
infondatezza della questione.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato la direttiva dell'art. 2, n.
93, della legge di delegazione si riferirebbe alla impugnazione dei
provvedimenti emessi secondo il modello ordinario e non potrebbe
essere correttamente applicata alle ipotesi di impugnazione di un
provvedimento emesso a seguito di un procedimento speciale già
definito in primo grado, in ossequio alla direttiva espressa
nell'art. 2, n. 53, con il rito camerale. Aggiunge inoltre
l'Avvocatura che sarebbe stata singolare e contraria al principio di
"massima semplificazione", che ispira il nuovo processo penale, la
previsione di una diversificazione della forma di trattazione dei
procedimenti di appello rispetto a quelli di primo grado: e ciò
soprattutto ove si consideri che vige nel nostro ordinamento un
principio generale di estensione delle norme sul giudizio di primo
grado al giudizio di appello (v. art. 519 del codice di procedura
penale del 1930 ed ora art. 598 del nuovo codice). Il richiamo a tale
principio spiegherebbe anche - secondo l'Avvocatura dello Stato - il
silenzio della direttiva n. 53 sulle forme di celebrazione del
procedimento d'appello nel giudizio abbreviato, in quanto tale
direttiva doveva soltanto fissare il principio "innovativo" del rito
camerale per il procedimento di primo grado, mentre l'estensione di
tale rito al procedimento di appello sarebbe da ritenersi
"conseguenziale" sulla base delle regole generali tradizionalmente
recepite.
3. - Nel processo d'appello avverso la sentenza di condanna emessa
a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Torino nei
confronti di Giuseppe De Maria, la Corte d'Appello di Torino, con
ordinanza del 16 novembre 1990 (R.O. n. 61 del 1991), ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale nei confronti
dell'art. 443, quarto comma, del codice di procedura penale, con
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione ed in relazione
alle direttive di cui all'art. 2, nn. 53 e 93, della legge 16
febbraio 1987, n. 81.
Nell'ordinanza di rinvio, il giudice a quo rileva che, in base
all'art. 443, quarto comma, del codice di procedura penale, il
giudizio di appello deve svolgersi, qualunque sia la doglianza mossa
con il gravame, con le forme previste dall'art. 599 e cioè con il
rito della camera di consiglio regolato dall'art. 127 dello stesso
codice: tale rito comporta una deroga sia al principio di garanzia
della difesa (data la non necessità della presenza dell'imputato e
dei suoi difensori), sia al principio della pubblicità del
dibattimento (che viene tenuto senza la presenza del pubblico). La
deroga a tali principi, in determinate circostanze, può essere
consentita alla luce del diverso principio della celerità dei
procedimenti richiamato nell'art. 2, n. 1, della legge di delegazione
n. 81 del 1987: ma in ogni caso senza pregiudicare diritti
costituzionalmente garantiti e senza estendere le deroghe al di là
dei limiti fissati dal legislatore delegante. Ora, la direttiva di
cui all'art. 2, n. 53, della legge n. 81 del 1987, concernente il
giudizio abbreviato, non prevede, per il procedimento di appello,
l'adozione del rito camerale, mentre la direttiva di cui all'art. 2,
n. 93, della suddetta legge circoscrive il procedimento in camera di
consiglio in grado d'appello a ipotesi ben determinate, con una
elencazione da ritenere tassativa, alla luce dei lavori preparatori e
della giurisprudenza costituzionale sull'argomento (sentenza n. 435
del 1990).
Il giudice remittente - attraverso il raffronto tra le previsioni
della legge di delegazione e l'art. 443, quarto comma, del codice di
procedura penale - giunge alla conclusione che il legislatore
delegato, da un lato, avrebbe ampliato le deroghe ai principi
generali operate dalla direttiva n. 53, aggiungendo disposizioni
concernenti il procedimento di secondo grado, e, dall'altro, avrebbe
esteso le ipotesi di rito camerale in appello al di là dei precisi
confini tracciati dalla direttiva n. 93.
Tale estensione del procedimento camerale - ad avviso del giudice
a quo - sarebbe ingiustificata sotto vari aspetti.
Innanzitutto, essa non garantirebbe una maggiore celerità del
processo nei casi in cui debbano essere trattate in camera di
consiglio questioni di rilevante importanza, quali quelle attinenti
alla responsabilità ed al titolo del reato. Anzi, il rito camerale
si rivelerebbe addirittura controproducente qualora il giudice
d'appello stabilisse di non poter decidere senza l'assunzione delle
prove non esperite in primo grado per effetto della scelta per il
giudizio abbreviato: e ciò perché, in tal caso, l'obbligatorietà
di nuove citazioni e notifiche renderebbe il rito camerale più lungo
di un dibattimento secondo il rito ordinario.
In secondo luogo, la denunciata estensione del rito camerale
comprimerebbe il diritto di difesa, giacché la disciplina dettata
dall'art. 127, terzo comma, del codice di procedura penale, sarebbe
giustificabile alla luce delle esigenze di speditezza del processo
quando l'impugnazione verta su elementi non essenziali della causa,
ma non lo sarebbe più allorché sia in contestazione la stessa
responsabilità dell'appellante.
Infine - sempre secondo il giudice a quo - non si potrebbe
sostenere che la norma impugnata costituisca il naturale corollario
della disciplina che regola lo svolgimento, secondo il rito camerale,
del giudizio abbreviato, poiché le parti, quando pongono in
discussione con i loro atti di impugnazione elementi essenziali della
causa, vengono a porsi in contraddizione con le premesse stesse del
rito abbreviato.
Da tutte queste considerazioni la Corte d'Appello di Torino trae
la conclusione che l'art. 443, quarto comma, del codice di procedura
penale - laddove dispone che, in grado di appello, si debba procedere
con il rito in camera di consiglio anche al di fuori dei casi
previsti dall'art. 599, primo comma, dello stesso codice - si pone al
di fuori delle prescrizioni contenute nelle direttive nn. 53 e 93
della legge di delegazione n. 81 del 1987, violando, di conseguenza,
gli artt. 76 e 77 della Costituzione.
4. - Anche in questo giudizio ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, per sostenere che la questione è
manifestamente infondata, sulla scorta delle argomentazioni già
sviluppate in relazione alla questione sollevata dalla Corte di
appello di Catanzaro. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze in esame pongono la stessa questione di
legittimità costituzionale, diretta a censurare l'art. 443, quarto
comma, del nuovo codice di procedura penale per violazione degli
artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 1 e 2,
comma primo, primo inciso e numeri 53 e 93, della delega legislativa
al Governo approvata con legge 16 febbraio 1987, n. 81.
I giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con
un'unica pronuncia.
2. - Il quarto comma dell'art. 443 c.p.p. dispone che, nel
giudizio abbreviato di cui agli artt. 438 e ss. di tale codice, la
fase dell'appello "si svolge con le forme previste dall'art. 599".
Quest'ultimo articolo, a sua volta, stabilisce, al primo comma, che
"quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura
della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra
circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti
generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale
della pena o della non menzione della condanna sul certificato del
casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con
le forme dell'art. 127": forme che comportano la presenza soltanto
eventuale delle parti e dei difensori e lo svolgimento dell'udienza
senza la presenza del pubblico.
Il rinvio operato dalla norma impugnata alle forme previste
dall'art. 599 impone, dunque, l'adozione del rito camerale per tutti
i casi di appello contro le sentenze adottate con giudizio
abbreviato, anche al di fuori dei limiti di oggetto specificati nel
primo comma dello stesso art. 599. Questa estensione del rito
camerale anche al di là di tali limiti verrebbe a violare - secondo
le ordinanze di rimessione - i principi e criteri direttivi fissati
nella legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, con riferimento
particolare a quanto specificato, in tema di appello, dalla direttiva
di cui all'art. 2, n. 93 (dove la previsione di un procedimento in
camera di consiglio è riferita esclusivamente alle ipotesi
particolari indicate nel primo comma dell'art. 599 c.p.p.), e, in
tema di giudizio abbreviato, dalla direttiva di cui all'art. 2, n. 53
(dove si indirizza il legislatore delegato verso la previsione di
limiti alla appellabilità della sentenza adottata in tale giudizio,
senza, peraltro, fare alcun richiamo alle forme del procedimento di
appello). Dal che la conseguente violazione dell'art. 76 della
Costituzione per eccesso di delega.
3. - La questione non è fondata.
Le due ordinanze di rimessione muovono dal presupposto che la
direttiva espressa nell'art. 2, n. 93, della legge di delegazione
debba intendersi riferita non soltanto all'appello nel giudizio
ordinario, ma anche all'appello nel giudizio abbreviato, con la
conseguenza che, in ambedue i giudizi, l'adozione del procedimento in
camera di consiglio dovrebbe incontrare i limiti di oggetto fissati
in tale direttiva e recepiti puntualmente, per il giudizio ordinario,
nel primo comma dell'art. 599 c.p.p.
Ambedue le ordinanze ritengono altresì di poter avallare tale
convincimento con il richiamo alla sentenza n. 435 del 1990 di questa
Corte, che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art.
599, quarto e quinto comma, c.p.p., ha sottolineato il carattere
tassativo dell'elencazione formulata nella direttiva n. 93 della
legge di delegazione in ordine all'adozione del rito camerale nella
fase di appello, dal momento che dai lavori preparatori del nuovo
codice di procedura penale è possibile desumere "la precisa volontà
del legislatore delegante di delimitare rigorosamente i casi di
decisione in camera di consiglio degli appelli".
Tale lettura della direttiva n. 93 - anche alla luce del
precedente giurisprudenziale richiamato - non può, peraltro, essere
condivisa.
Nessun elemento, né letterale né sistematico, induce, infatti, a
ritenere che il legislatore delegante, nel formulare la direttiva in
questione, abbia inteso riferirsi a tutti i possibili tipi di appello
(ivi compreso l'appello proprio del rito abbreviato, di cui all'art.
443 c.p.p.) e non al solo appello proponibile nell'ambito del rito
ordinario. Al contrario, la stessa collocazione della direttiva n. 93
nel quadro delle direttive in tema di impugnazione connesse al rito
ordinario (v. nn. 83 e ss.) convince del fatto che i principi ed i
criteri espressi in tale direttiva non siano estensibili anche agli
appelli proposti nell'ambito dei procedimenti speciali, la cui
disciplina è stata fatta salva, come differenziata, dall'art. 593,
primo comma, c.p.p.: e questo tanto più ove si consideri che, per
quanto concerne il giudizio abbreviato, la materia ha formato oggetto
della direttiva specificamente enunciata nell'art. 2, n. 53, della
legge di delegazione, dove risulta formulata una indicazione
particolare anche per quanto concerne la fase dell'appello, sia pure
con riferimento ad un aspetto diverso dalla forma del procedimento.
Né la limitazione della direttiva n. 93 al solo procedimento
ordinario è tale da confliggere con quanto enunciato da questa Corte
nella richiamata sentenza n. 435 del 1990, dove l'interpretazione
tassativa e restrittiva delle ipotesi di ricorso al rito camerale
elencate in tale direttiva risulta chiaramente riferita al giudizio
ordinario, senza investire in alcun modo il problema della
applicabilità della stessa direttiva anche ai giudizi speciali.
4. - Esclusa, dunque, l'applicabilità - per la diversità degli
oggetti - della direttiva n. 93 alla norma espressa nel quarto comma
dell'art. 443 c.p.p., occorre verificare se tale norma possa essere
censurata per eccesso di delega sotto il profilo della violazione
della direttiva n. 53, formulata dal legislatore delegante con
riferimento specifico al giudizio abbreviato.
In proposito, va ricordato che la direttiva in questione prevede,
per il rito abbreviato, "limiti all'appellabilità delle sentenze",
ma non enuncia alcun criterio in ordine al rito da adottare per la
fase di appello di tale giudizio.
Nel silenzio del legislatore delegante su questo aspetto occorre,
dunque, verificare - sempre ai fini dell'accertamento del vizio
denunciato di eccesso di delega - se la soluzione adottata dal
legislatore delegato con il richiamo generalizzato al rito camerale
risulti o meno in contrasto con altri criteri, espliciti o impliciti,
desumibili dagli indirizzi formulati nella legge di delegazione in
tema di giudizio abbreviato.
Tale verifica, mentre, da un lato, non consente di individuare
motivi di contrasto tra la norma impugnata ed i contenuti espressi
dalla legge di delegazione con la direttiva n. 53, dall'altro conduce
a rilevare come la soluzione adottata dal legislatore delegato in
tema di forma dell'appello nel giudizio abbreviato si presenti
rispondente alla natura stessa di questo giudizio, che trova la sua
base in quella esigenza di "massima semplificazione nello svolgimento
del processo con eliminazione di ogni atto o attività non
essenziale" richiamata dal legislatore delegante, nell'art. 2, n. 1,
della legge n. 81 del 1987, come il primo dei criteri ispiratori
della riforma.
Su questo piano, l'adozione del rito camerale nella fase di
appello del giudizio abbreviato - oltre che ad un criterio di
economicità - finisce per rispondere anche ad una esigenza
razionale, quale quella che si collega all'unità del processo penale
nelle sue varie fasi e che ispira un principio consolidato nel
diritto positivo, secondo cui al giudizio di appello si estendono
normalmente, in quanto applicabili, le norme relative al giudizio di
primo grado (v. l'art. 598 c.p.p. vigente e, in precedenza, art. 519
c.p.p. del 1930).
In altri termini, l'esigenza di accelerazione del procedimento
che, nel giudizio abbreviato, viene a giustificare il ricorso in
primo grado al rito camerale (con le conseguenti limitazioni in tema
di difesa e di pubblicità) risulterebbe frustrata ove non dovesse
produrre il suo effetto - nel caso di permanenza dei presupposti che
hanno dato luogo alla scelta del rito abbreviato in primo grado -
anche in relazione alla fase dell'appello. Rispetto a questa fase
risulta, d'altro canto, chiaro che il legislatore delegante, con la
direttiva n. 53, pur senza toccare l'aspetto del rito, ha limitato la
proponibilità dell'appello proprio in relazione agli specifici
presupposti del rito abbreviato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata, con le ordinanze di cui in
epigrafe, nei confronti dell'art. 443, quarto comma, del codice di
procedura penale con riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione e in relazione agli artt. 1 e 2, comma primo, primo
inciso e numeri 53 e 93, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega
al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte